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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3127 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 3279 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi res.te Parte_1 C.F._1 in via Gaetano Astolfi n. 87, rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Perruca ed elett.te dom.to nel suo studio in Roma, via Conca d' Oro n. 184/190; appellante e
(c.f. ), nata a [...]ù) il Controparte_1 CodiceFiscale_2
7.03.1981 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Sirtori n. 56, presso lo studio dell'Avv. Annafranca
Coppola che la rappresenta e difende;
appellata con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr 19111/22 emessa il 28.12.22 dal
Tribunale di Roma a definizione del procedimento di divorzio nr 55474/18.
Conclusioni
in riforma della impugnata sentenza, ogni istanza avversa disattesa, Parte_1 accogliere la domanda spiegata dall'appellante in primo grado perché fondata in fatto e in diritto e quindi disporre la revoca dell'assegno divorzile posto a carico dell'appellante quale contributo al mantenimento dell'appellata per i motivi tutti di
1 cui in narrativa e conseguentemente dichiarare che entrambi gli ex coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio;
: Rigettare integralmente l'appello e confermare la sentenza Controparte_1 di primo grado;
2- Condannare l'Appellante Sig. alle spese Parte_1
processuali come per legge, con vittoria di spese per sorte da corrispondere in favore della Sig.ra nonché per spese, diritti ed onorari Controparte_1 in favore dell'Avv. Avv. Annafranca COPPOLA che si dichiara antistataria come da D.M. n. 55/2014 e ss. Mm., oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14) oltre CAP 4%, e successive spese occorrendi;
* * *
Con suo ricorso ritualmente e tempestivamente notificato si è rivolto Parte_1
al Tribunale di Roma deducendo che: in data 13.04.2008 in Roma, aveva contratto matrimonio civile con essi coniugi si erano separati Controparte_1
consensualmente con accordo omologato con decreto del Tribunale di Roma del
16.12.2014, alle condizioni di cui al verbale di udienza presidenziale del 26.11.2014, in forza delle quali era stata assegnata la coniugale, sita in Roma, via Leonardo
Greppi n.8 piano 6, int.11, di proprietà esclusiva del alla era stato Pt_1 CP_1 disposto l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento presso la madre;
era stato previsto che il padre avrebbe provveduto al mantenimento del figlio con un assegno di € 600, nonché il 50% delle spese straordinarie, e ad un assegno per il mantenimento della moglie di € 800; che, nel corso della breve vita matrimoniale, egli, odontoiatra, si era occupato del sostentamento economico della famiglia, e la moglie, non occupata, di origine peruviana/brasiliana, della cura e dell'accudimento del figlio.
Tutto ciò premesso, egli chiedeva di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, non essendo mai ripresa la convivenza né essendosi ricostituita la comunione materiale e spirituale, di revocare l'assegno di mantenimento per la moglie assumendo la sua stabile e duratura relazione con un altro uomo e la inerzia nel cercare un'occupazione, confermando per il resto i provvedimenti della separazione.
Si costituiva in giudizio la quale, attesa la sussistenza dei Controparte_1
presupposti ex lege previsti, nulla opponeva in ordine alla richiesta di scioglimento del matrimonio, ma contestava la fondatezza e l'ammissibilità dell'avversa ulteriore domanda, evidenziando che la sua relazione con un altro uomo era terminata e che,
2 in ogni caso, non vi era mai stata convivenza, chiedendo la conferma delle condizioni separative.
All'udienza presidenziale del 19.02.2019, comparivano personalmente le parti e il
Presidente adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, confermava le condizioni separative e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Alla udienza del 17.03.2021 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio con termini di legge per comparse e memorie. Con istanza urgente del 06.05.2021 la ricorrente chiedeva la riapertura della fase istruttoria, la rimessione della causa sul ruolo e una CTU evidenziando un persistente disagio nei rapporti padre figlio e la necessità di indagare le ragioni di tale disagio.
Il Giudice, letti gli scritti difensivi delle parti, con provvedimento del 16.07.2021 rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza del 24.11.2021 incaricando i Servizi
Sociali competenti di effettuale un accertamento della situazione psicofisica del minore e una approfondita valutazione sulle sue condizioni di vita, le relazioni familiari, la capacità genitoriale delle parti.
All'udienza del 24.11.2021, acquisita la relazione del Servizio sociale, i difensori incaricati dalle parti rappresentavano al Giudice un miglioramento della situazione familiare, e chiedevano, quindi, rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Acquisita la documentazione prodotta e il rapporto di aggiornamento del monitoraggio del Servizio sociale, alla udienza del 19.10.2022, le parti precisavano le conclusioni.
Il Tribunale, dunque, così decideva la causa: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
(…)
[...]
- Affida il figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Persona_1
presso la madre;
- Dispone che la frequentazione padre-figlio avvenga come indicato in motivazione;
- Assegna a la casa familiare in via Leonardo Greppi n.8 Controparte_1
piano 6, int.11;
- dispone che nulla osti al viaggio di in Brasile, previa acquisizione di Per_2 certificato medico dell'asl competente, da rilasciare all'esito dell'espletamento di opportune indagini sanitarie;
3 - determina in € 700 l'assegno di mantenimento che corrisponderà a Parte_1
per il mantenimento del figlio , entro il Controparte_1 Persona_1
giorno 5 di ogni mese, dalla pubblicazione della presente sentenza e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi;
- pone a carico delle parti le spese straordinarie nella misura del 80% (il padre) e del 20% (la madre)
- dispone che corrisponda a a titolo di Parte_1 Controparte_1
assegno divorzile e a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, l'importo mensile di € 500, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, e lo condanna al pagamento dei relativi ratei entro il giorno 5 di ogni mese;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando che il Tribunale Parte_2 aveva erroneamente riconosciuto alla ex moglie il diritto a percepire l'assegno divorzile trascurando che: costei nonostante la giovane età, non aveva dimostrato di essersi impegnata seriamente nella ricerca di un'occupazione lavorativa;
egli mai si era opposto a ciò; ella ben avrebbe potuto farlo soprattutto una volta che il figlio aveva iniziato a frequentare la scuola;
egli aveva sempre del pari collaborato nell'accudimento del bambino;
la convenuta ben avrebbe potuto sfruttare la sua conoscenza delle lingue spagnola, portoghese ed italiana;
egli mai aveva affermato, nel corso del giudizio, di aver condiviso la scelta della resistente di dedicarsi esclusivamente alla cura del figlio.
Pertanto, egli ha concluso invocando la revoca del suo obbligo di versarle l'emolumento, nei termini trascritti in epigrafe.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto rigettarsi l'avversa Controparte_2
impugnazione affermando che: come anticipato in primo grado, il matrimonio era stato fortemente caratterizzato da fatti di violenza fisica e psichica posti in essere dall'ex marito ai suoi danni, condotta insidiosamente da questi adottata sin dal momento iniziale del rapporto di coniugio;
ella si era trasferita dal Perù in Italia al solo scopo di sposare il rinunciando a quella autonomia che avrebbe ottenuto Pt_1
nel suo paese di origine se avesse concluso gli studi universitari di ingegneria già avviati quando lo aveva conosciuto;
di conseguenza, ella si ritrovava ad esser povera, senza marito, senza lavoro, senza la laurea che avrebbe certamente conseguito in Perù, senza una casa propria, senza nulla, lontanissima dalla sua
4 famiglia, vincolata ad occuparsi in via esclusiva del figlio che da settembre 2023 aveva praticamente interrotto i rapporti con il padre non accettando di subire la stessa prepotenza già patita dalla madre;
il consapevole che la fine del matrimonio Pt_1
era stata causata dalla sua condotta violenta, aveva predisposto un accordo di separazione consensuale riconoscendo importi sufficienti per il mantenimento della moglie e del figlio evitando una separazione giudiziale con addebito a suo carico, oltre ad una denuncia penale a Codice Rosso per maltrattamenti (e lesioni per futili motivi) a danno della moglie;
emergeva con evidenza, pertanto, la componente compensativa dell'assegno divorzile essendo ella stata convinta ad abbandonare le sue origini, il suo Paese, la sua famiglia, gli studi, riversando ogni aspettativa nel matrimonio, in ragione del fatto che era un dentista, proprietario di beni ed Pt_1
esponente di un tenore di vita elevato, il marito avendole tante volte detto che le donne che lavorano sono tutte puttane.
Il ricorrente ha, in replica, contestato la veridicità di tutte le accuse mossegli dalla resistente.
La Procura generale esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello.
La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 ter c.p.c., disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 15.5.2025 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese, sulle quali il
Collegio ha poi deciso nella camera di consiglio.
* * *
La sentenza impugnata merita conferma.
L'appellante ha contestato il diritto della ex moglie a percepire l'assegno divorzile affermando che costei non aveva dimostrato di aver partecipato alla formazione del patrimonio familiare, né di aver con lui concordato il regime del loro ménage, né di essersi fattivamente adoperata per la ricerca di un'occupazione lavorativa, senza, dunque, altresì aver egli dedotto di non esser in grado, economicamente, di versarle quanto stabilito dal Tribunale.
A tal proposito, correttamente il primo giudicante ha dovuto affermare che il sig.
medico odontoiatra, certo deve ricavare dalla sua attività importi ben Pt_1
superiori al dichiarato, pari a soli euro 1.800,oo mensili, per altro al lordo degli oneri previdenziali;
d'altro canto, non si comprende come, altrimenti, egli abbia potuto impegnarsi in sede di separazione consensuale, e poi versare mensilmente con regolarità, alla moglie la somma di euro 800,oo per il suo mantenimento oltre ad
5 euro 600,oo per quello del figlio ed al 50% delle spese straordinarie occorrenti a quest'ultimo, pur dovendo pagare euro 750,oo di canone per il fitto del suo nuovo alloggio.
Fatta questa premessa, è del pari fuor di dubbio che la sig.ra abbia confidato CP_1 nell'impegno assunto dal coniuge di provvedere ad ogni necessità sua e del figlio per convincersi a seguirlo in Italia, lasciando il proprio Paese d'origine ove pure aveva iniziato gli studi universitari.
Giustamente, dunque, il Tribunale ha riscontrato che ella, dedicatasi alla famiglia ed alla crescita del figlio, si è trovata sicuramente in grave difficoltà nel rinvenire in
Italia un'occupazione lavorativa, per questioni di lingua, culturali e per l'assenza di una rete di supporto. A tal riguardo, ella ha frequentato un corso di onicotecnica e, deve ragionevolmente ritenersi, pure mettendo a frutto tale competenza, certo necessita dell'aiuto economico dell'ex marito per potersi sostenere. Sicché è da ritenersi corretta ed equa la decisione adottata dal primo giudice nel riconoscerle l'assegno divorzile per l'ammontare stabilito, la cui quantificazione non è stata contestata dall'appellante.
Segue alla sua soccombenza la condanna di a rimborsare al difensore Parte_1
di dichiaratosi antistatario, le spese di lite per come si Controparte_1
liquidano in dispositivo nel rispetto del d.m. n. 55/14, aggiornato dal d.m. n. 147/22, stimatosi il valore della controversia ai sensi dell'art 13 co. 1° c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza nr 19111/22 Parte_1
emessa il 28.12.22 dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento di divorzio nr 55474/18;
- condanna lo stesso a rimborsare all' Avv Coppola Annafranca le Parte_1
spese anticipate per la difesa di che liquida in euro Controparte_1
4.400,oo per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare allo stesso appellante la sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
Roma, così deciso il 15.5.2025.
6 Il Consigliere est.
Gabriele Sordi
La Presidente
Sofia Rotunno
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