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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/04/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo Adriana Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5503 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Mazzotta Raffaella, giusta procura in atti, Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Cosenza, via Delle Medaglie d'Oro
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CORSO CP_1
CALABRIA C/O 87012 CASTROVILLARI, presso la sede dell' , Controparte_2 CP_3
rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Carnovale, U. Filice e G. Renzetti, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento pensione invalidità civile, l. 118/1971
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- che presentava domanda alla Commissione Invalidi Civili per il riconoscimento della pensione di invalidità civile e le veniva riconosciuta;
- che veniva sottoposta a visita medica di revisione dalla Commissione e veniva riconosciuta invalida al 80%;
- che avverso il predetto provvedimento presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- che il CTU depositava relazione peritale riconoscendole un grado di invalidità del 83%.
Assumendo l'illegittimità di tale provvedimento adiva questo Tribunale e chiedeva il riconoscimento del diritto alla prestazione di cui in premessa, con la conseguente condanna dell' alla CP_1
corresponsione in suo favore della pensione di invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva la decadenza del diritto e l'improponibilità del ricorso CP_1
per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Esaurita la fase istruttoria, con produzione della documentazione in atti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto unitamente alla motivazione.
Preliminarmente va rilevato, ai fini della decadenza dalla azione ex art. 42 co. 3 del d.l. n. 269/2003, che l'azione è stata tempestivamente esperita con ricorso per A.T.P. depositato nel rispetto del termine semestrale di decadenza decorrente dalla data di comunicazione del verbale di visita collegiale come risulta dalla documentazione in atti.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui si dirà.
Il diritto alla pensione è subordinato alla sussistenza del requisito dell'età compresa tra i 18 e i 65 anni, del requisito medico-sanitario consistente in una diminuzione totale della capacità lavorativa e della titolarità di reddito inferiore alla soglia fissata dalla legge.
Nel caso di specie, per quanto concerne il requisito sanitario, si osserva che la disposta consulenza tecnica, espletata sulla base della documentazione medico-sanitaria prodotta ed all'esito della visita peritale cui è stata sottoposta la ricorrente, ha illustrato il quadro clinico della medesima descrivendone le patologie per concludere nel senso della sussistenza sulla sua persona di una riduzione della capacità lavorativa nella percentuale del 100% a decorrere dal 17.11.2022, data di aggravamento delle patologie, fino al decesso avvenuto in data 18.7.2023.
I risultati di tale perizia vengono fatti propri dal Giudice atteso l'esauriente, obiettivo e logico procedimento seguito dal perito e stante la mancanza di rilievi da fare in proposito, reputando così sussistente il requisito sanitario richiesto dalla legge per la concessione della prestazione richiesta.
A ciò si aggiunga la ricorrenza degli ulteriori presupposti legali previsti ai fini dell'erogazione della prestazione e consistenti nel requisito anagrafico e reddituale come da documentazione in atti. Pertanto, in accoglimento del ricorso, va accertato e dichiarato il requisito sanitario della ricorrente per beneficiare della pensione di cui all'art. 12 della legge 118/1971 a decorrere dal 17.11.2022 fino al 18.7.2023.
Il riconoscimento del diritto alla richiesta prestazione soltanto da una data successiva agli accertamenti sanitari effettuati in sede amministrativa ma prima della proposizione dell'odierno ricorso costituisce giusto motivo per disporre la compensazione per metà delle spese di giustizia, ponendo l'altra metà a carico dell' . CP_1
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separati decreti, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.O.T., dott.ssa Longo Adriana Marilù, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario per beneficiare della prestazione di cui all'art. 12 della legge 118 del 1971 a decorrere 17.11.2022 fino al
18.7.2023;
- condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite del doppio grado di CP_1
giudizio che liquida in complessivi Euro 1.300,00 (metà di € 2.600) per compenso professionale da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con CP_1
separati decreti.
Castrovillari, li 2.4.2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Adriana Marilù Longo