Articolo 115 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 114Articolo 116
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22 marzo 1913
Art. 115.

E' vietato di entrare o di rimanere nell'archivio in tempo di notte, di portare, accendere e ritenere in qualunque tempo fuoco o lume, e di fumare nei locali dell'archivio, senza speciale permesso del conservatore, il quale e' responsabile delle disposizioni date.
Entrata in vigore il 22 marzo 1913