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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/03/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Rg. 2860/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Torre Annunziata in persona del G.O.P. dott.ssa Immacolata
Cesarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2860/2021 del R.G. avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. e P. IVA n° , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., con sede legale in Torre del Greco, Via Marconi n. 66, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Martucci (C.F. ) e Biagio C.F._1
Cozzolino (C.F.: ), in virtù di procura in atti, domiciliata, C.F._2 unitamente ai procuratori, presso la sede dell'ente.
Opponente
E
(C.F. e P. IVA n. ), in persona del suo legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., con sede legale in alla via Medina n. 13, in qualità Pt_1
di mandataria ad agire e a riscuotere (art.77 c.p.c.) dei sig.ri CP
nato a [...] [...] (CF: ),
[...] Pt_1 C.F._3 Pt_2
, nato a [...] il [...] (CF: ),
[...] C.F._4
nato a [...] il [...] (CF: Parte_3
), nato a [...] il [...] C.F._5 Parte_4
(CF: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._6 dall'avv. Giancarlo Andolfo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via Ferdinando del Carretto n. 26 Pt_1
Opposta
CONCLUSIONI: come da atti difensivi. FATTO
Con atto di citazione notificato il 20.05.2021, la proponeva Parte_5
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 383/2021 emesso dal Tribunale di
Torre Annunziata in data 25.03.2021, col quale le veniva ingiunto di pagare in favore dell'opposta, nella predetta qualità, la somma di euro 67.927,80, a titolo di pagamento di fatture per prestazioni di emodialisi effettuate nel periodo da ottobre a dicembre 2008, come da fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi al tasso di cui agli artt.
4-5 D.Lgs. n. 231/2022, nonchè spese di procedura.
A sostegno della spiegata opposizione eccepiva, in via preliminare, la prescrizione almeno dei crediti vantati per prestazioni a favore di CP
di cui alle fatture dell'anno 2008; l'infondatezza della domanda per
[...]
irregolarità nella presentazione delle fatture, essendosi già nel 2008 passati, per i centri accreditati quale quello ricorrente, dal regime dell'assistenza indiretta a quello dell'assistenza diretta;
l'insufficienza probatoria delle mere fatture;
la non debenza degli interessi ex D.Lgs. 231/2002.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del D.i. opposto, con quanto di conseguenza, con vittoria delle spese di lite ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la - in CP_1
qualità di mandataria degli assistiti , Controparte_2 Parte_4
e , contestando la fondatezza dell'opposizione ed Parte_3 Parte_2
instando per il suo rigetto.
In particolare richiamava il Decreto n. 7 del 31.1.2011 del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario in forza del quale veniva stabilito “che a partire dal 1 febbraio 2011 in Regione Campania le prestazioni di dialisi non possono più essere erogate in regime di assistenza indiretta”, deducendo, pertanto, la permanenza del regime dell'assistenza indiretta fino a tale ultima data e quindi anche nel periodo al quale le fatture si riferivano.
Part Inoltre allegava nota prot. n. 742 del 24.01.2012 emessa dall ritenendo che la stessa costituisse riconoscimento del debito con riferimento alle fatture relative all'anno 2009. All'esito della prima udienza del 12.10.2021, con ordinanza del 24.11.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione limitatamente alla somma di euro
41.509,58 di cui alle fatture relative all'anno 2009.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., all'esito del deposito della sola
II memoria di parte opposta, veniva parzialmente ammessa e successivamente espletata la prova da quest'ultima articolata e quindi la lite, all'udienza del
20.12.2024, era riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
L'opposizione è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in seguito.
In generale, è noto che - come da orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità - l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad appurare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto - avente veste sostanziale d'attore per aver richiesto l'ingiunzione di pagamento - la prova dell'esistenza del credito ingiunto, ed a carico del debitore opponente – avente veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione o del rapporto contrattuale (cfr. ex multis, Cass. sent. n. 8718/00; Cass. sent. n. 5055/99).
L'attrice sostanziale, nella spiegata qualità, otteneva il provvedimento monitorio sulla base dell'asserzione - suffragata dalle fatture allegate - di aver effettuato prestazioni sanitarie dialitiche in favore dei signori CP
, e nel periodo da
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_2
ottobre a dicembre 2008 nonché nel periodo da luglio a dicembre 2009 in regime di assistenza sanitaria indiretta, in virtù dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di San Paolo Belsito (NA) prot. n. 3575 del 22.08.2007. Tale autorizzazione prevedeva una “capacità operativa: 14 (quattordici) posti rene più un posto rene per la dialisi contumaciale”. L'opposta ha, inoltre, dedotto che nel medesimo periodo era accreditata per prestazioni dialitiche in regime di assistenza diretta per il n. dieci posti;
tale circostanza non è stata specificamente contestata dall'opponente, che si è limitato ad escludere genericamente l'operatività del regime di assistenza indiretta successivamente all'accreditamento avvenuto nell'anno 2008. Tanto premesso, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione ex art. 2946 c.c. ritualmente e tempestivamente spiegata dall' Parte_5 attesa l'intervenuta interruzione del termine prescrizionale decennale mediante la prova della trasmissione a mezzo pec di due lettere di costituzione in mora da parte della società opposta all'Asl debitrice in data 18.04.2018.
Nel merito, questo giudice ritiene che parte opposta abbia solo parzialmente fornito la prova del credito azionato col ricorso monitorio.
Part E precisamente, a fronte della contestazione da parte dell' circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni per le quali è richiesto il pagamento, parte opposta solo per le fatture relative al periodo luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2009 riesce a provare l'esistenza del credito attraverso il deposito, oltre che delle scritture contabili e delle distinte di pagamento, anche della nota prot. n. 742 del 24.01.2012, la quale si può
Part ritenere un atto di ricognizione del debito proveniente dall' nel quale si specifica che il pagamento non è avvenuto solo per motivi di copertura finanziaria, implicitamente riconoscendo la debitoria.
Da tale ricognizione deriva una relevatio oneri probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare il rapporto, che si presume fino a prova contraria (cfr. ex multis Corte di Cassazione, n.
25544/2018), nel caso di specie, a parere di questo giudice, non fornita.
Non è stata invece raggiunta idonea prova per le fatture relative al periodo ottobre, novembre e dicembre 2008, non assistite da analogo atto di ricognizione e relativamente alle quali la prova testimoniale espletata è apparsa inadeguata.
Quindi la domanda sottesa al ricorso monitorio merita accoglimento limitatamente alla somma di euro 41.509,58, essendovi stata una sostanziale ricognizione da parte dell' con nota prot. n. 742 del 24.01.2012. Parte_5
Per quanto concerne la richiesta del pagamento degli interessi ai sensi degli artt.
4-5 D.Lgs. n. 231/2022, in considerazione della circostanza che la società opposta agisce non in proprio ma quale mandataria dei sig. Controparte_2
, e , soggetti privati, non ha ragion Parte_4 Parte_3 Parte_2
d'essere la richiesta di interessi commerciali, che presuppone l'esistenza di una valida transazione commerciale fra le parti. La relativa domanda va, quindi, rigettata. L'opposizione, pertanto, deve essere parzialmente accolta e l' va Parte_5
condannata al pagamento a favore del centro nella qualità, della CP_1 somma di € 41.509,58, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo, previa revoca del d.i. ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza parziale e pertanto vanno compensate al 50 %, mentre il restante 50%, posto a carico di parte opponente, si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla nei confronti della nella predetta qualità, Parte_5 CP_1
disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 383/2021 reso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 25.03.2021;
- Condanna l' , in pers. del l.r.p.t. al pagamento in favore della CP_3
in persona del legale rappresentate p.t., quale mandataria ad agire CP_1
e riscuotere dei sig.ri , e , della Parte_4 Parte_3 Parte_2 somma di € 41.509,58, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo.
- Rigetta la domanda relativa alla corresponsione degli interessi ex artt. 4-5
D.Lgs. n. 231/2022;
- Compensa al 50% le spese di lite tra le parti e condanna l' , in CP_4
pers. del l.r.p.t. al pagamento in favore della in persona del legale CP_1
rappresentate p.t., quale mandataria ad agire e riscuotere dei sig.ri Pt_4
, e , del restante 50% che liquida nella
[...] Parte_3 Parte_2
misura già ridotta di euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA e rimborso forfetario al 15%.
Torre Annunziata, 28.03.2025
Il G.O.P.
Dott. Immacolata Cesarano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Torre Annunziata in persona del G.O.P. dott.ssa Immacolata
Cesarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2860/2021 del R.G. avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. e P. IVA n° , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., con sede legale in Torre del Greco, Via Marconi n. 66, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Martucci (C.F. ) e Biagio C.F._1
Cozzolino (C.F.: ), in virtù di procura in atti, domiciliata, C.F._2 unitamente ai procuratori, presso la sede dell'ente.
Opponente
E
(C.F. e P. IVA n. ), in persona del suo legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., con sede legale in alla via Medina n. 13, in qualità Pt_1
di mandataria ad agire e a riscuotere (art.77 c.p.c.) dei sig.ri CP
nato a [...] [...] (CF: ),
[...] Pt_1 C.F._3 Pt_2
, nato a [...] il [...] (CF: ),
[...] C.F._4
nato a [...] il [...] (CF: Parte_3
), nato a [...] il [...] C.F._5 Parte_4
(CF: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._6 dall'avv. Giancarlo Andolfo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via Ferdinando del Carretto n. 26 Pt_1
Opposta
CONCLUSIONI: come da atti difensivi. FATTO
Con atto di citazione notificato il 20.05.2021, la proponeva Parte_5
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 383/2021 emesso dal Tribunale di
Torre Annunziata in data 25.03.2021, col quale le veniva ingiunto di pagare in favore dell'opposta, nella predetta qualità, la somma di euro 67.927,80, a titolo di pagamento di fatture per prestazioni di emodialisi effettuate nel periodo da ottobre a dicembre 2008, come da fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi al tasso di cui agli artt.
4-5 D.Lgs. n. 231/2022, nonchè spese di procedura.
A sostegno della spiegata opposizione eccepiva, in via preliminare, la prescrizione almeno dei crediti vantati per prestazioni a favore di CP
di cui alle fatture dell'anno 2008; l'infondatezza della domanda per
[...]
irregolarità nella presentazione delle fatture, essendosi già nel 2008 passati, per i centri accreditati quale quello ricorrente, dal regime dell'assistenza indiretta a quello dell'assistenza diretta;
l'insufficienza probatoria delle mere fatture;
la non debenza degli interessi ex D.Lgs. 231/2002.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del D.i. opposto, con quanto di conseguenza, con vittoria delle spese di lite ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la - in CP_1
qualità di mandataria degli assistiti , Controparte_2 Parte_4
e , contestando la fondatezza dell'opposizione ed Parte_3 Parte_2
instando per il suo rigetto.
In particolare richiamava il Decreto n. 7 del 31.1.2011 del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario in forza del quale veniva stabilito “che a partire dal 1 febbraio 2011 in Regione Campania le prestazioni di dialisi non possono più essere erogate in regime di assistenza indiretta”, deducendo, pertanto, la permanenza del regime dell'assistenza indiretta fino a tale ultima data e quindi anche nel periodo al quale le fatture si riferivano.
Part Inoltre allegava nota prot. n. 742 del 24.01.2012 emessa dall ritenendo che la stessa costituisse riconoscimento del debito con riferimento alle fatture relative all'anno 2009. All'esito della prima udienza del 12.10.2021, con ordinanza del 24.11.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione limitatamente alla somma di euro
41.509,58 di cui alle fatture relative all'anno 2009.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., all'esito del deposito della sola
II memoria di parte opposta, veniva parzialmente ammessa e successivamente espletata la prova da quest'ultima articolata e quindi la lite, all'udienza del
20.12.2024, era riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
L'opposizione è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in seguito.
In generale, è noto che - come da orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità - l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad appurare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto - avente veste sostanziale d'attore per aver richiesto l'ingiunzione di pagamento - la prova dell'esistenza del credito ingiunto, ed a carico del debitore opponente – avente veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione o del rapporto contrattuale (cfr. ex multis, Cass. sent. n. 8718/00; Cass. sent. n. 5055/99).
L'attrice sostanziale, nella spiegata qualità, otteneva il provvedimento monitorio sulla base dell'asserzione - suffragata dalle fatture allegate - di aver effettuato prestazioni sanitarie dialitiche in favore dei signori CP
, e nel periodo da
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_2
ottobre a dicembre 2008 nonché nel periodo da luglio a dicembre 2009 in regime di assistenza sanitaria indiretta, in virtù dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di San Paolo Belsito (NA) prot. n. 3575 del 22.08.2007. Tale autorizzazione prevedeva una “capacità operativa: 14 (quattordici) posti rene più un posto rene per la dialisi contumaciale”. L'opposta ha, inoltre, dedotto che nel medesimo periodo era accreditata per prestazioni dialitiche in regime di assistenza diretta per il n. dieci posti;
tale circostanza non è stata specificamente contestata dall'opponente, che si è limitato ad escludere genericamente l'operatività del regime di assistenza indiretta successivamente all'accreditamento avvenuto nell'anno 2008. Tanto premesso, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione ex art. 2946 c.c. ritualmente e tempestivamente spiegata dall' Parte_5 attesa l'intervenuta interruzione del termine prescrizionale decennale mediante la prova della trasmissione a mezzo pec di due lettere di costituzione in mora da parte della società opposta all'Asl debitrice in data 18.04.2018.
Nel merito, questo giudice ritiene che parte opposta abbia solo parzialmente fornito la prova del credito azionato col ricorso monitorio.
Part E precisamente, a fronte della contestazione da parte dell' circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni per le quali è richiesto il pagamento, parte opposta solo per le fatture relative al periodo luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2009 riesce a provare l'esistenza del credito attraverso il deposito, oltre che delle scritture contabili e delle distinte di pagamento, anche della nota prot. n. 742 del 24.01.2012, la quale si può
Part ritenere un atto di ricognizione del debito proveniente dall' nel quale si specifica che il pagamento non è avvenuto solo per motivi di copertura finanziaria, implicitamente riconoscendo la debitoria.
Da tale ricognizione deriva una relevatio oneri probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare il rapporto, che si presume fino a prova contraria (cfr. ex multis Corte di Cassazione, n.
25544/2018), nel caso di specie, a parere di questo giudice, non fornita.
Non è stata invece raggiunta idonea prova per le fatture relative al periodo ottobre, novembre e dicembre 2008, non assistite da analogo atto di ricognizione e relativamente alle quali la prova testimoniale espletata è apparsa inadeguata.
Quindi la domanda sottesa al ricorso monitorio merita accoglimento limitatamente alla somma di euro 41.509,58, essendovi stata una sostanziale ricognizione da parte dell' con nota prot. n. 742 del 24.01.2012. Parte_5
Per quanto concerne la richiesta del pagamento degli interessi ai sensi degli artt.
4-5 D.Lgs. n. 231/2022, in considerazione della circostanza che la società opposta agisce non in proprio ma quale mandataria dei sig. Controparte_2
, e , soggetti privati, non ha ragion Parte_4 Parte_3 Parte_2
d'essere la richiesta di interessi commerciali, che presuppone l'esistenza di una valida transazione commerciale fra le parti. La relativa domanda va, quindi, rigettata. L'opposizione, pertanto, deve essere parzialmente accolta e l' va Parte_5
condannata al pagamento a favore del centro nella qualità, della CP_1 somma di € 41.509,58, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo, previa revoca del d.i. ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza parziale e pertanto vanno compensate al 50 %, mentre il restante 50%, posto a carico di parte opponente, si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla nei confronti della nella predetta qualità, Parte_5 CP_1
disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 383/2021 reso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 25.03.2021;
- Condanna l' , in pers. del l.r.p.t. al pagamento in favore della CP_3
in persona del legale rappresentate p.t., quale mandataria ad agire CP_1
e riscuotere dei sig.ri , e , della Parte_4 Parte_3 Parte_2 somma di € 41.509,58, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo.
- Rigetta la domanda relativa alla corresponsione degli interessi ex artt. 4-5
D.Lgs. n. 231/2022;
- Compensa al 50% le spese di lite tra le parti e condanna l' , in CP_4
pers. del l.r.p.t. al pagamento in favore della in persona del legale CP_1
rappresentate p.t., quale mandataria ad agire e riscuotere dei sig.ri Pt_4
, e , del restante 50% che liquida nella
[...] Parte_3 Parte_2
misura già ridotta di euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA e rimborso forfetario al 15%.
Torre Annunziata, 28.03.2025
Il G.O.P.
Dott. Immacolata Cesarano