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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1513-24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1513 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
1. (nome da NU ), nata il 1° maggio 1948 a Parte_1 Persona_1
Denver, Colorado (USA); 2. , nato il [...] a [...], Colorado (USA); Controparte_1
3. , nato il [...] a [...], Colorado (USA), minore Controparte_2 rappresentato dai genitori nato il [...] a [...], Colorado Controparte_1
(USA) e (nome da NU , nata il [...] a [...], Controparte_3 Per_2
California (USA); 4. (nome da NU , nata il [...] a [...], Parte_2 Persona_3
Colorado (USA); 5. nata l'[...] a [...], Colorado (USA); Controparte_4
6. nato il [...] a [...], Colorado (USA); Controparte_5
7. nato il [...] a [...], Colorado (USA), minore Controparte_6 rappresentato dai genitori nato il [...] a [...], Colorado (USA) Controparte_5
e (nome da NU , nata il 16 gennaio Controparte_7 Persona_4
1996 a Fullerton, California (USA); 8. nata il [...] a [...], Georgia (USA), minore Controparte_8 rappresentato dai genitori nato il [...] a [...], Colorado (USA) Controparte_5
e (nome da NU , nata il 16 gennaio Controparte_7 Persona_4
1996 a Fullerton, California (USA); 9. (nome da NU , nata il [...] a Parte_3 Persona_5
Denver, Colorado (USA); 10. nato il [...] a [...], Colorado (USA), minore Controparte_9 rappresentato dai genitori (nome da NU , nata Parte_3 Persona_5
1 il 7 giugno 1998 a Denver, Colorado (USA) e nato il 15 febbraio Persona_6
1997 a Denver, Colorado (USA); 11. nata il [...] a [...], Colorado (USA); Controparte_10
12. nata il [...] a [...], Colorado (USA); Parte_4 tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Arturo Grasso, sito in Lungotevere dei Mellini, n. 44 – 00193 Roma (pec ) che li rappresenta Email_1
e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
, in persona del ministro pro tempore; Controparte_11
(convenuto contumace)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_11 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 10 marzo 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, che ha apposto il proprio visto.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è infondata e deve pertanto essere rigettata.
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nata in [...] e precisamente a TO (IS) il 27 agosto Persona_7
1892, successivamente emigrata negli Stati Uniti d'America ove il 17.04.1910 contraeva matrimonio con (cfr. doc. 2 a in atti). Persona_8
2 Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
La linea di discendenza riportata a supporto della domanda e risultante dalla documentazione versata in atti è la seguente:
- Da alla di lei figlia , nata il [...] ; Persona_7 Persona_9
- Da alla di lei figlia , nata il 1° maggio 1948 Persona_9 Persona_1
(odierna ricorrente);
- Da ai di lei figli: Persona_1
• , nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_1
• nata il [...] (odierna ricorrente); Persona_3
- Da al di lui figlio nato il [...] Controparte_1 Controparte_2
(odierno ricorrente);
- Da ai di lei figli: Persona_3
• nata l'[...] (odierna ricorrente); Controparte_4
• nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_5
• nata il [...] (odierna ricorrente); Persona_5
• nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_10
• nata il [...] (odierna ricorrente); Parte_4
- Da ai di lui figli: Controparte_5
II, nato il [...] (odierno ricorrente); Persona_10
nata il [...] (odierna ricorrente); Persona_11
Per
- al di lei figlio nato il [...] Persona_5 Controparte_9
(odierno ricorrente).
Dalla documentazione versata in atti emerge come sia che si Persona_8 Persona_7 naturalizzarono cittadini statunitensi in data 25 ottobre 1915, durante la minore età della figlia
, nata il [...] (cfr. doc. 4). Persona_9
Difatti, mentre il primo si naturalizzava straniero per atto di impulso volontario, la seconda diveniva cittadina straniera per matrimonio, ossia “attraverso la naturalizzazione del marito straniero. Il soggetto è considerato cittadino naturalizzato attraverso il proprio coniuge” (cfr. doc. 3a in atti).
Dunque, contrariamente a quanto rappresentato nel ricorso introduttivo, l'ava non perdeva la cittadinanza per effetto del matrimonio contratto il 17 aprile 1910 con cittadino straniero
3 (all'epoca, infatti, era ancora cittadino italiano) e, dunque, ai sensi dell'art. 10 Persona_8 della l. n.555/1912, bensì per effetto della successiva naturalizzazione del marito avvenuta in costanza di matrimonio il successivo 25 ottobre 1915.
È allora d'obbligo richiamare l'art. 11, comma 1 della L. n. 555/1912 all'epoca vigente, che così disponeva: “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sempreché acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente”.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha depositato al doc. 3a il certificato di naturalizzazione di avvenuta per effetto della naturalizzazione del marito del 25 ottobre 1915, Persona_7 dando così prova che a partire da tale data anch'ella perse la cittadinanza italiana ed acquistò quella statunitense.
Ne deriva che, pur essendo pacifica, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale
(sentenze n. 87 del 1975 e n.30/1983) e della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n.
4466/2009), la trasmissibilità della cittadinanza italiana per via femminile nelle ipotesi antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione e ricadenti sotto la vigenza della legge n.
555/1912, nel caso che occupa non può tralasciarsi il disposto dell'art. 11 della medesima legge, rilevando che quando il 25 ottobre 1915 si naturalizzò cittadino statunitense, Persona_8 anche acquisì la stessa cittadinanza statunitense del marito. Persona_7
Parimenti non può tralasciarsi la rilevante circostanza per cui la documentazione in atti comprovi come la naturalizzazione dell'ava (stando alla domanda di parte ricorrente), ma anche del di lei coniuge, fosse avvenuta quando la loro figlia era ancora Persona_9 minorenne, ragion per cui deve ritenersi sussistente un fatto interruttivo della linea di trasmissione della cittadinanza italiana.
Si ritiene, infatti, che nella fattispecie in disamina debba trovare applicazione l'art. 12 della L.
n. 555/1912, al tempo vigente, che prevedeva, tra l'altro: “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
È a questo punto opportuno dar conto del contrasto esistente sulla portata e sull'interpretazione di tale norma in relazione all'art. 7 della medesima L.n. 555/1912 che recitava “Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno
4 Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Apparentemente, infatti, tale norma potrebbe applicarsi alla presente fattispecie, in quanto la legislazione statunitense prevedeva il riconoscimento della cittadinanza ai nati sul territorio (I),
e i figli di italiani nati negli USA si trovavano, pertanto, ad acquistare automaticamente la cittadinanza di uno stato estero.
Ebbene, secondo un primo orientamento fatto proprio dalla Corte d'Appello di Roma, Sez. I, con sentenza n. 7950/2021, in tali ipotesi non sarebbe possibile applicare esclusivamente l'art. 12 comma 2 della L. n. 555/1912 senza tener conto di quanto previsto dall'art. 7 della medesima legge, da ritenersi in rapporto di specialità col citato art. 12.
Invero, secondo tale opzione ermeneutica, il regime di perdita della cittadinanza previsto dall'art. 12 della L. n. 555/1912 non si estenderebbe a coloro i quali siano destinatari della disciplina prevista dall'art. 7, vale a dire a quanti, nati all'estero da genitore italiano, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini iure soli: “É infatti palese l'intento del legislatore di collegare la perdita della cittadinanza da parte del figlio minore, quale effetto automatico della perdita da parte del genitore convivente ed esercente la potestà, al fatto che il figlio stessi 'acquisti' la cittadinanza straniera. Con la conseguenza che ove invece il figlio minore sia già per nascita, iure soli, in possesso della nuova cittadinanza del genitore non possa nuovamente acquistarla”.
Secondo l'orientamento in esame, nel caso di specie (ove la figlia Persona_9 acquisiva iure soli la cittadinanza americana per nascita) non troverebbe applicazione l'art. 12 della L. n. 555/1912, con la conseguenza che la naturalizzazione dei genitori (o della madre, secondo la domanda di parte ricorrente) non avrebbe prodotto effetti sul figlio ai fini della perdita della cittadinanza italiana.
In altri termini, i genitori, sin dal momento della nascita del figlio, gli avrebbero trasmesso la cittadinanza italiana (di cui, all'epoca, ancora erano in possesso), a nulla rilevando che nelle more, e comunque prima del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, essi si fossero naturalizzati.
Tuttavia, questo Giudice non condivide tale interpretazione, ma aderisce all'opposto orientamento, di recente avallato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 454/24.
5 Con tale pronuncia la Suprema Corte ha infatti osservato come le due disposizioni siano piuttosto volte a regolare due situazioni del tutto distinte: “mentre l'art. 7 considera la condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasce e risiede in un altro Stato dal quale viene ritenuto cittadino (iure soli), disponendo che egli conserva la cittadinanza italiana se non vi rinuncia una volta divenuto maggiorenne, l'art. 12 della stessa legge regola una fattispecie connotata da un quid pluris, e cioè che il minore sia figlio di persona che perde
(volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”.
Le due disposizioni non costituiscono dunque l'una eccezione rispetto all'altra, ma sembrano piuttosto espressive della medesima finalità cui è ispirata la legge n. 555/1912, che è quella di mantenere l'unità della famiglia anche sotto il profilo della cittadinanza.
E dunque, se con l'art. 7 si voleva evitare che da genitori italiani nascessero figli (solo) stranieri, con l'art. 12 si prevedeva che di fronte alla scelta consapevole del genitore di optare per la cittadinanza del nuovo stato, i figli minori seguissero la medesima sorte, pur lasciando loro alla maggiore età la possibilità di riallacciare il legame con la madrepatria (analogamente a quanto previsto per i destinatari dell'art. 7, che alla maggiore età potevano invece rinunciare alla cittadinanza italiana, mantenendo così solo quella acquistata iure soli).
Per tale motivo il legislatore del 1912, innovando rispetto al Codice Civile del 1865, scelse di derogare al principio generale di unicità della cittadinanza, consentendo, ai nati su territorio ove vigeva lo ius soli, di essere bipolidi. Lo spirito della disposizione era dunque volto a mantenere la coesione del nucleo familiare sotto il profilo della condivisione della medesima cittadinanza.
Anche sotto il profilo letterale o sistematico non si rinviene alcun elemento, pur valorizzato dall'opposta tesi, che induca a ritenere che l'art. 7 debba trovare applicazione anche nel caso in cui, durante la minore età dei figli, il genitore abbia rinunciato alla cittadinanza italiana, e che prevalga o costituisca norma speciale rispetto al già citato articolo 12.
Al riguardo, non possono che essere ancora una volta richiamate le argomentazioni spese dalla
Suprema Corte nella citata sentenza, a tenore della quali “Perduta la cittadinanza italiana, il soggetto diviene "straniero" rispetto allo Stato italiano, non essendolo stato prima, perché nessuno (neppure il bipolide) può essere considerato "straniero" dallo Stato italiano finché conserva la cittadinanza italiana, anzi l'art. 7 cit. è preordinato ad affermare esattamente la
6 regola opposta, quella per cui l'avere acquistato la cittadinanza straniera per nascita non impedisce allo Stato italiano di considerare il soggetto come suo cittadino. […] In definitiva, la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti.
Questa è l'unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un "capo famiglia" che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i soggetti minus habens (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti;
e sempre che l'unità familiare fosse effettiva, in ragione della comune residenza” (Cass. Civile, Sez I n. 454/2024 cit.).
E tale considerazione tanto più vale nel caso di specie, ove entrambi i genitori si naturalizzavano durante la minore età della figlia.
Del resto, non consta che al momento del compimento della maggiore età la figlia degli avi si trovasse, neppure astrattamente, nella condizione di esercitare le facoltà previste dagli art. 3 e
9 della legge in esame, al fine di riacquisire la cittadinanza perduta.
Ora, è vero che l'interessato non avrebbe potuto all'epoca esercitare tale facoltà in quanto non prevista dalla legge del tempo (che non contemplava se non in casi limitati la trasmissione della cittadinanza per via materna); tuttavia, anche a voler superare tale ostacolo in ragione di una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina complessiva dell'istituto, non vi è prova che, almeno in astratto, la figlia dell'ava si trovasse nelle condizioni per poter richiedere di recuperare la cittadinanza alla quale i suoi genitori avevano scelto di rinunciare.
In conclusione, la domanda deve essere respinta.
7 Il contrasto giurisprudenziale e la novità della pronuncia della S.C. (Cass. Civ., Sez. II,
08/10/2021, n. 27364) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta la domanda.
Spese compensate.
Così deciso in Campobasso, 9.04.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1513 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
1. (nome da NU ), nata il 1° maggio 1948 a Parte_1 Persona_1
Denver, Colorado (USA); 2. , nato il [...] a [...], Colorado (USA); Controparte_1
3. , nato il [...] a [...], Colorado (USA), minore Controparte_2 rappresentato dai genitori nato il [...] a [...], Colorado Controparte_1
(USA) e (nome da NU , nata il [...] a [...], Controparte_3 Per_2
California (USA); 4. (nome da NU , nata il [...] a [...], Parte_2 Persona_3
Colorado (USA); 5. nata l'[...] a [...], Colorado (USA); Controparte_4
6. nato il [...] a [...], Colorado (USA); Controparte_5
7. nato il [...] a [...], Colorado (USA), minore Controparte_6 rappresentato dai genitori nato il [...] a [...], Colorado (USA) Controparte_5
e (nome da NU , nata il 16 gennaio Controparte_7 Persona_4
1996 a Fullerton, California (USA); 8. nata il [...] a [...], Georgia (USA), minore Controparte_8 rappresentato dai genitori nato il [...] a [...], Colorado (USA) Controparte_5
e (nome da NU , nata il 16 gennaio Controparte_7 Persona_4
1996 a Fullerton, California (USA); 9. (nome da NU , nata il [...] a Parte_3 Persona_5
Denver, Colorado (USA); 10. nato il [...] a [...], Colorado (USA), minore Controparte_9 rappresentato dai genitori (nome da NU , nata Parte_3 Persona_5
1 il 7 giugno 1998 a Denver, Colorado (USA) e nato il 15 febbraio Persona_6
1997 a Denver, Colorado (USA); 11. nata il [...] a [...], Colorado (USA); Controparte_10
12. nata il [...] a [...], Colorado (USA); Parte_4 tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Arturo Grasso, sito in Lungotevere dei Mellini, n. 44 – 00193 Roma (pec ) che li rappresenta Email_1
e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
, in persona del ministro pro tempore; Controparte_11
(convenuto contumace)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_11 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 10 marzo 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, che ha apposto il proprio visto.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è infondata e deve pertanto essere rigettata.
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nata in [...] e precisamente a TO (IS) il 27 agosto Persona_7
1892, successivamente emigrata negli Stati Uniti d'America ove il 17.04.1910 contraeva matrimonio con (cfr. doc. 2 a in atti). Persona_8
2 Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
La linea di discendenza riportata a supporto della domanda e risultante dalla documentazione versata in atti è la seguente:
- Da alla di lei figlia , nata il [...] ; Persona_7 Persona_9
- Da alla di lei figlia , nata il 1° maggio 1948 Persona_9 Persona_1
(odierna ricorrente);
- Da ai di lei figli: Persona_1
• , nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_1
• nata il [...] (odierna ricorrente); Persona_3
- Da al di lui figlio nato il [...] Controparte_1 Controparte_2
(odierno ricorrente);
- Da ai di lei figli: Persona_3
• nata l'[...] (odierna ricorrente); Controparte_4
• nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_5
• nata il [...] (odierna ricorrente); Persona_5
• nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_10
• nata il [...] (odierna ricorrente); Parte_4
- Da ai di lui figli: Controparte_5
II, nato il [...] (odierno ricorrente); Persona_10
nata il [...] (odierna ricorrente); Persona_11
Per
- al di lei figlio nato il [...] Persona_5 Controparte_9
(odierno ricorrente).
Dalla documentazione versata in atti emerge come sia che si Persona_8 Persona_7 naturalizzarono cittadini statunitensi in data 25 ottobre 1915, durante la minore età della figlia
, nata il [...] (cfr. doc. 4). Persona_9
Difatti, mentre il primo si naturalizzava straniero per atto di impulso volontario, la seconda diveniva cittadina straniera per matrimonio, ossia “attraverso la naturalizzazione del marito straniero. Il soggetto è considerato cittadino naturalizzato attraverso il proprio coniuge” (cfr. doc. 3a in atti).
Dunque, contrariamente a quanto rappresentato nel ricorso introduttivo, l'ava non perdeva la cittadinanza per effetto del matrimonio contratto il 17 aprile 1910 con cittadino straniero
3 (all'epoca, infatti, era ancora cittadino italiano) e, dunque, ai sensi dell'art. 10 Persona_8 della l. n.555/1912, bensì per effetto della successiva naturalizzazione del marito avvenuta in costanza di matrimonio il successivo 25 ottobre 1915.
È allora d'obbligo richiamare l'art. 11, comma 1 della L. n. 555/1912 all'epoca vigente, che così disponeva: “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sempreché acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente”.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha depositato al doc. 3a il certificato di naturalizzazione di avvenuta per effetto della naturalizzazione del marito del 25 ottobre 1915, Persona_7 dando così prova che a partire da tale data anch'ella perse la cittadinanza italiana ed acquistò quella statunitense.
Ne deriva che, pur essendo pacifica, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale
(sentenze n. 87 del 1975 e n.30/1983) e della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n.
4466/2009), la trasmissibilità della cittadinanza italiana per via femminile nelle ipotesi antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione e ricadenti sotto la vigenza della legge n.
555/1912, nel caso che occupa non può tralasciarsi il disposto dell'art. 11 della medesima legge, rilevando che quando il 25 ottobre 1915 si naturalizzò cittadino statunitense, Persona_8 anche acquisì la stessa cittadinanza statunitense del marito. Persona_7
Parimenti non può tralasciarsi la rilevante circostanza per cui la documentazione in atti comprovi come la naturalizzazione dell'ava (stando alla domanda di parte ricorrente), ma anche del di lei coniuge, fosse avvenuta quando la loro figlia era ancora Persona_9 minorenne, ragion per cui deve ritenersi sussistente un fatto interruttivo della linea di trasmissione della cittadinanza italiana.
Si ritiene, infatti, che nella fattispecie in disamina debba trovare applicazione l'art. 12 della L.
n. 555/1912, al tempo vigente, che prevedeva, tra l'altro: “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
È a questo punto opportuno dar conto del contrasto esistente sulla portata e sull'interpretazione di tale norma in relazione all'art. 7 della medesima L.n. 555/1912 che recitava “Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno
4 Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Apparentemente, infatti, tale norma potrebbe applicarsi alla presente fattispecie, in quanto la legislazione statunitense prevedeva il riconoscimento della cittadinanza ai nati sul territorio (I),
e i figli di italiani nati negli USA si trovavano, pertanto, ad acquistare automaticamente la cittadinanza di uno stato estero.
Ebbene, secondo un primo orientamento fatto proprio dalla Corte d'Appello di Roma, Sez. I, con sentenza n. 7950/2021, in tali ipotesi non sarebbe possibile applicare esclusivamente l'art. 12 comma 2 della L. n. 555/1912 senza tener conto di quanto previsto dall'art. 7 della medesima legge, da ritenersi in rapporto di specialità col citato art. 12.
Invero, secondo tale opzione ermeneutica, il regime di perdita della cittadinanza previsto dall'art. 12 della L. n. 555/1912 non si estenderebbe a coloro i quali siano destinatari della disciplina prevista dall'art. 7, vale a dire a quanti, nati all'estero da genitore italiano, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini iure soli: “É infatti palese l'intento del legislatore di collegare la perdita della cittadinanza da parte del figlio minore, quale effetto automatico della perdita da parte del genitore convivente ed esercente la potestà, al fatto che il figlio stessi 'acquisti' la cittadinanza straniera. Con la conseguenza che ove invece il figlio minore sia già per nascita, iure soli, in possesso della nuova cittadinanza del genitore non possa nuovamente acquistarla”.
Secondo l'orientamento in esame, nel caso di specie (ove la figlia Persona_9 acquisiva iure soli la cittadinanza americana per nascita) non troverebbe applicazione l'art. 12 della L. n. 555/1912, con la conseguenza che la naturalizzazione dei genitori (o della madre, secondo la domanda di parte ricorrente) non avrebbe prodotto effetti sul figlio ai fini della perdita della cittadinanza italiana.
In altri termini, i genitori, sin dal momento della nascita del figlio, gli avrebbero trasmesso la cittadinanza italiana (di cui, all'epoca, ancora erano in possesso), a nulla rilevando che nelle more, e comunque prima del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, essi si fossero naturalizzati.
Tuttavia, questo Giudice non condivide tale interpretazione, ma aderisce all'opposto orientamento, di recente avallato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 454/24.
5 Con tale pronuncia la Suprema Corte ha infatti osservato come le due disposizioni siano piuttosto volte a regolare due situazioni del tutto distinte: “mentre l'art. 7 considera la condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasce e risiede in un altro Stato dal quale viene ritenuto cittadino (iure soli), disponendo che egli conserva la cittadinanza italiana se non vi rinuncia una volta divenuto maggiorenne, l'art. 12 della stessa legge regola una fattispecie connotata da un quid pluris, e cioè che il minore sia figlio di persona che perde
(volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”.
Le due disposizioni non costituiscono dunque l'una eccezione rispetto all'altra, ma sembrano piuttosto espressive della medesima finalità cui è ispirata la legge n. 555/1912, che è quella di mantenere l'unità della famiglia anche sotto il profilo della cittadinanza.
E dunque, se con l'art. 7 si voleva evitare che da genitori italiani nascessero figli (solo) stranieri, con l'art. 12 si prevedeva che di fronte alla scelta consapevole del genitore di optare per la cittadinanza del nuovo stato, i figli minori seguissero la medesima sorte, pur lasciando loro alla maggiore età la possibilità di riallacciare il legame con la madrepatria (analogamente a quanto previsto per i destinatari dell'art. 7, che alla maggiore età potevano invece rinunciare alla cittadinanza italiana, mantenendo così solo quella acquistata iure soli).
Per tale motivo il legislatore del 1912, innovando rispetto al Codice Civile del 1865, scelse di derogare al principio generale di unicità della cittadinanza, consentendo, ai nati su territorio ove vigeva lo ius soli, di essere bipolidi. Lo spirito della disposizione era dunque volto a mantenere la coesione del nucleo familiare sotto il profilo della condivisione della medesima cittadinanza.
Anche sotto il profilo letterale o sistematico non si rinviene alcun elemento, pur valorizzato dall'opposta tesi, che induca a ritenere che l'art. 7 debba trovare applicazione anche nel caso in cui, durante la minore età dei figli, il genitore abbia rinunciato alla cittadinanza italiana, e che prevalga o costituisca norma speciale rispetto al già citato articolo 12.
Al riguardo, non possono che essere ancora una volta richiamate le argomentazioni spese dalla
Suprema Corte nella citata sentenza, a tenore della quali “Perduta la cittadinanza italiana, il soggetto diviene "straniero" rispetto allo Stato italiano, non essendolo stato prima, perché nessuno (neppure il bipolide) può essere considerato "straniero" dallo Stato italiano finché conserva la cittadinanza italiana, anzi l'art. 7 cit. è preordinato ad affermare esattamente la
6 regola opposta, quella per cui l'avere acquistato la cittadinanza straniera per nascita non impedisce allo Stato italiano di considerare il soggetto come suo cittadino. […] In definitiva, la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti.
Questa è l'unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un "capo famiglia" che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i soggetti minus habens (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti;
e sempre che l'unità familiare fosse effettiva, in ragione della comune residenza” (Cass. Civile, Sez I n. 454/2024 cit.).
E tale considerazione tanto più vale nel caso di specie, ove entrambi i genitori si naturalizzavano durante la minore età della figlia.
Del resto, non consta che al momento del compimento della maggiore età la figlia degli avi si trovasse, neppure astrattamente, nella condizione di esercitare le facoltà previste dagli art. 3 e
9 della legge in esame, al fine di riacquisire la cittadinanza perduta.
Ora, è vero che l'interessato non avrebbe potuto all'epoca esercitare tale facoltà in quanto non prevista dalla legge del tempo (che non contemplava se non in casi limitati la trasmissione della cittadinanza per via materna); tuttavia, anche a voler superare tale ostacolo in ragione di una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina complessiva dell'istituto, non vi è prova che, almeno in astratto, la figlia dell'ava si trovasse nelle condizioni per poter richiedere di recuperare la cittadinanza alla quale i suoi genitori avevano scelto di rinunciare.
In conclusione, la domanda deve essere respinta.
7 Il contrasto giurisprudenziale e la novità della pronuncia della S.C. (Cass. Civ., Sez. II,
08/10/2021, n. 27364) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta la domanda.
Spese compensate.
Così deciso in Campobasso, 9.04.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
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