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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 8651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8651 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16875/2025
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv. Elvira Ricciardi e
Parte_1
IR TT ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Toledo 256 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Napoli alla via De Gasperi CP_1
55, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 10 luglio 2025 parte ricorrente in epigrafe esponeva che in data 7 giugno 2024 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 13436/24) onde ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ma il ctu, nominato dal Tribunale, non aveva riconosciuto i benefici. CP_ Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle prestazioni. CP_ L' si costituiva contestando la domanda.
Non veniva svolta istruttoria e, scaduto il termine per il deposito di note scritte, il giudice decideva la causa.
La domanda non è fondata.
Dalla ctu in atti è emerso come la parte ricorrente sia affetta da:
Artrosi polidistrettuale a discreta valenza funzionale con moderata sindrome del tunnel carpale bilatera-le ed esiti di pregressa frattura composta malleolare post-traumatica del perone sinistro in soggetto di anni 59, affetto da moderata ipertensione arteriosa in trat-tamento farmacologico con episodi di fibrillazione atriale, microadenoma ipofi-sario in terapia dopaminergica, remoti (2011) esiti di quadrantectomia mam-maria destra per ca e modeste note di nevrosi d'ansia”.
Da tali patologie deriva, a giudizio del ctu, una invalidità nella misura del 68%. Rispetto a tale consulenza parte ricorrente muove alcune censure, ma deve osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario,
e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Del resto le contestazioni mosse in sede di ricorso in opposizione riproducono le osservazioni alla consulenza tecnica formulate in sede di accertamento tecnico preventivo ed alle quali il consulente, specialista in medicina legale, ha esaurientemente risposto.
In particolare il ctu ha evidenziato come il quadro poliartrosico non può essere valutato nella misura del 40% in quanto la moderata sindrome del tunnel carpale bilaterale e ad esiti di una pregressa frattura, peraltro composta, del malleolo peroniero sinistro, il che non giustifica la sostanziosa ed ipertrofica ipervalutazione della patologia ortopedica rispetto al tasso del 30% formulato dal sottoscritto che, pertanto, si ribadisce assolutamente;
Ugualmente la quadrantectomia del 2011 senza alcun segno di una eventuale ripresa della patologia neoplastica, non può avere una valutazione diversa dal 11% attribuita al ctu come da tabelle (codice
93222) ed inoltre in atti non vi sono elementi per attribuire alle note d'ansia un qualsiasi valore tabellarmente rilevante..
Non può che rigettarsi l'opposizione.
Spese di lite compensate ex art. 152 disp. Att. C.p.c. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte ricorrente e per l'effetto omologa l'accertamento tecnico preventivo in atti b) Dichiara compensate le spese di lite;
CP_ c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell'
Napoli 25-11-2025 Il giudice
Dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16875/2025
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv. Elvira Ricciardi e
Parte_1
IR TT ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Toledo 256 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Napoli alla via De Gasperi CP_1
55, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 10 luglio 2025 parte ricorrente in epigrafe esponeva che in data 7 giugno 2024 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 13436/24) onde ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ma il ctu, nominato dal Tribunale, non aveva riconosciuto i benefici. CP_ Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle prestazioni. CP_ L' si costituiva contestando la domanda.
Non veniva svolta istruttoria e, scaduto il termine per il deposito di note scritte, il giudice decideva la causa.
La domanda non è fondata.
Dalla ctu in atti è emerso come la parte ricorrente sia affetta da:
Artrosi polidistrettuale a discreta valenza funzionale con moderata sindrome del tunnel carpale bilatera-le ed esiti di pregressa frattura composta malleolare post-traumatica del perone sinistro in soggetto di anni 59, affetto da moderata ipertensione arteriosa in trat-tamento farmacologico con episodi di fibrillazione atriale, microadenoma ipofi-sario in terapia dopaminergica, remoti (2011) esiti di quadrantectomia mam-maria destra per ca e modeste note di nevrosi d'ansia”.
Da tali patologie deriva, a giudizio del ctu, una invalidità nella misura del 68%. Rispetto a tale consulenza parte ricorrente muove alcune censure, ma deve osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario,
e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Del resto le contestazioni mosse in sede di ricorso in opposizione riproducono le osservazioni alla consulenza tecnica formulate in sede di accertamento tecnico preventivo ed alle quali il consulente, specialista in medicina legale, ha esaurientemente risposto.
In particolare il ctu ha evidenziato come il quadro poliartrosico non può essere valutato nella misura del 40% in quanto la moderata sindrome del tunnel carpale bilaterale e ad esiti di una pregressa frattura, peraltro composta, del malleolo peroniero sinistro, il che non giustifica la sostanziosa ed ipertrofica ipervalutazione della patologia ortopedica rispetto al tasso del 30% formulato dal sottoscritto che, pertanto, si ribadisce assolutamente;
Ugualmente la quadrantectomia del 2011 senza alcun segno di una eventuale ripresa della patologia neoplastica, non può avere una valutazione diversa dal 11% attribuita al ctu come da tabelle (codice
93222) ed inoltre in atti non vi sono elementi per attribuire alle note d'ansia un qualsiasi valore tabellarmente rilevante..
Non può che rigettarsi l'opposizione.
Spese di lite compensate ex art. 152 disp. Att. C.p.c. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte ricorrente e per l'effetto omologa l'accertamento tecnico preventivo in atti b) Dichiara compensate le spese di lite;
CP_ c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell'
Napoli 25-11-2025 Il giudice
Dott. Paolo Scognamiglio