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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/01/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 7137/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, alla odierna udienza cartolare, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7137/2022
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo depositato telematicamente, dall'Avv. Umberto Rigillo (C.F.:
presso il cui studio ha eletto domicilio in Pomigliano d'Arco (Na), alla Via C.F._2
Abate Felice Toscano n. 227/229;
- OPPONENTE-
CONTRO
in persona del dirigente p.t., domiciliato presso la Controparte_1
propria sede in alla via Amerigo Vespucci n. 172, rapp.to e difeso dai funzionari delegati ex CP_1
art. 6 comma 9 D.lgs. n. 150/2011, avv. Luciano Scafidi e dott.ssa Rossella Santoro.
- OPPOSTO -
Oggetto: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: come da note depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare dalla sola parte ricorrente (mentre fino alle ore 10:50 non sono state depositate note da parte della resistente).
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso, depositato telematicamente presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Nola, Pt_1
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1419/2021, emessa
[...] dall' , sede di in data 16.06.2022 e notificata in data 24.6.2022, con Controparte_1 CP_1 cui veniva intimato il pagamento della somma di € 6.310, 65 (di cui € 6.300 per sanzione ed € 10,65 per spese) - sulla base del rapporto ispettivo n. NA00000/2019-824-01-R01 del 27.03.2020 - per aver impiegato, nella sua qualità di Datore di Lavoro di fatto della ditta fino a 30 Parte_1
Per giorni di lavoro effettivo, i lavoratori e senza preventiva Parte_2 Parte_3 comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro ai medesimi riferibili, in violazione dell'art. 3 della L. 73/2022.
A fondamento della spiegata opposizione ha eccepito la nullità ed infondatezza dell'ordinanza asserendo il proprio difetto di legittimazione passiva, non potendo essere qualificato come un datore di lavoro, nemmeno di fatto.
Ha formulato richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'ingiunzione opposta.
2. Il ricorso, instaurato dinanzi alla Sezione Lavoro, ha assunto il n.r.g. 3955/2022.
3. In detto giudizio ha resistito l'Amministrazione opposta eccependo, in via preliminare,
l'incompetenza del Giudice del lavoro per essere competente il Giudice ordinario;
nel merito, ha contestato la fondatezza della opposizione e sostenuto la piena legittimità dell'ordinanza- ingiunzione emessa, insistendo per il rigetto con vittoria di spese ai sensi dell'art. 9 D.lgs.
149/2015.
4. Il Giudice del lavoro adito, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale che ha provveduto alla riassegnazione alla Prima Sezione Civile, tabellarmente competente, ove il giudizio ha assunto r.g.
n. 7137/2022.
5. Fissata l'udienza del 26.10.2023 per la comparizione delle parti, la causa ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata alla odierna udienza e, sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore di parte ricorrente a mezzo dell'autorizzato deposito di memorie cartolari, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1.1 Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto della decisione da adottare, quanto segue.
Su richiesta dell' , a seguito di infortunio mortale di un operaio in un cantiere edile, il giorno CP_2
10.01.2019 gli ispettori del lavoro iniziavano una verifica a carico del ricorrente, consegnando alla sua convivente il verbale di primo accesso, con indicazione delle motivazioni della verifica e contestuale richiesta di documentazione in merito al rapporto di lavoro intercorso con l'infortunato,
. Persona_2
Nel corso degli accertamenti venivano ascoltati il ricorrente, e che Parte_1 Parte_2 risultava aver lavorato in cantiere insieme con la vittima dell'infortunio, deceduto in seguito allo stesso. Il ricorrente - come si evince dalle dichiarazioni depositate dall'opposta – nella dichiarazione spontanea resa riferiva: di aver prima lavorato come socio della Pieffe Edil Snc e dalla fase di liquidazione di detta società di aver poi lavorato sempre nel settore edile come dipendente a tempo determinato di varie società; di aver svolto lavori occasionali autonomi quando non aveva altra occupazione;
di conoscere il proprietario nel fabbricato di Sant'Anastasia che necessitava di lavori di intonacatura e che aveva raggiuto un accordo con il medesimo sul lavoro da svolgere, sui tempi e sul compenso;
di aver poi contattato, per eseguire gli stessi, i due manovali edili proponendo loro di lavorare;
di avere iniziato i lavori il 24.11.2016, proseguendo dal lunedì al venerdì per otto ore al giorno insieme ai suddetti operai, fino alla data dell'infortunio (01.12.2016); di non avere alcuna documentazione riguardante tali rapporti di lavoro, di non essersi iscritto alla gestione artigiani per tale periodo, e di non avere effettuato alcuna comunicazione agli enti assicurativi e previdenziali.
Veniva sentito dai funzionari verbalizzanti anche l'operaio che riferiva: che il sig. Parte_2
aveva parlato con il proprietario del fabbricato e “aveva preso il lavoro” pattuendo il Pt_1
compenso; di aver lavorato sul cantiere sito in Sant'Anastasia, in via Piccioli, insieme all'operaio poi deceduto;
che entrambi erano stati chiamati a lavorare dal sig. con il quale Parte_1
avevano pattuito la paga giornaliera, e di aver lavorato per otto ore al giorno per cinque giorni fino al giorno dell'infortunio; di aver già effettuato altre giornate di lavoro con il signor Parte_1
che lo chiamava quando aveva da offrirgli lavoro.
Dai controlli documentali effettuati emergeva l'occupazione “in nero” di entrambi, difettando le dovute comunicazioni preventive di assunzione al centro per l'impiego.
Con il successivo verbale conclusivo degli accertamenti veniva contestata la c.d. “maxi sanzione”
(ex art 3 D.L. 12/02 e succ. mod.) per l'impiego irregolare nelle giornate di accertata occupazione il cui mancato pagamento originava poi l'emissione dell'ordinanza ingiunzione n. 1419/2021oggetto della presente opposizione.
1.2. Così delineati i fatti di causa appare necessario – stante l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall'opponente - esaminare la questione della legittimazione passiva e/o della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio.
Preliminarmente occorre distinguere tra la legittimazione passiva e la titolarità passiva del credito azionato: la legittimazione passiva è condizione dell'azione e attiene alla prospettazione attorea della titolarità passiva del credito, indipendentemente dal suo accertamento che è rimesso al momento della decisione;
laddove la titolarità passiva attiene al merito della controversia.
La distinzione tra l'istituto del difetto di legittimazione passiva e quello di carenza di titolarità passiva del rapporto, è stato efficacemente spiegato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 2951/2016 secondo la quale i due istituti hanno distinti presupposti con conseguente diversa ripartizione dell'onere della prova. Con tale sentenza le Sezioni Unite, sradicando il precedente orientamento, pur condividendo la differenza ontologica tra legittimatio ad causam e titolarità del diritto sostanziale e la riconducibilità di quest'ultima a questione di merito, hanno precisato che la titolarità della posizione soggettiva rappresenta un fatto costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, il cui onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe sul soggetto che la propone, di conseguenza la parte che contesti tale titolarità svolge una mera difesa non soggiacendo ad alcun termine decadenziale e ben potendo, pertanto, esercitare tale opzione difensiva finanche in Cassazione, salvo il limite dell'eventuale giudicato formatosi sul punto.
Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva e passiva, attiene al merito della decisione dunque alla fondatezza della domanda, alla verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma non giustifica che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale quest'ultimo neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione, tanto meno in senso stretto, soggetta alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. 2 comma.
La legitimatio ad causam, secondo i più recenti itinerari interpretativi della giurisprudenza di legittimità (si confronti Cass. Sez. Un. n. 2951 del 2016), va intesa come diritto potestativo a ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione della parte, prescindendo dalla effettiva titolarità del medesimo rapporto (Cass., sez. un., n.1912 del
2012 e Cass. n. 23568 del 2011). Il difetto di legittimazione ad agire, ovvero a contraddire, condurrà ad una conclusione del processo con una pronuncia in rito tutte le volte in cui, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che il diritto azionato in giudizio non appartiene all'attore: tale mancanza è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, salvo l'effetto preclusivo del giudicato interno (Cass., sez. un., 1912 del 2012) ove la relativa questione abbia formato oggetto in sede di merito di specifica pronuncia non impugnata (Cass. 20978 del
2013; Cass. n. 25573 del 2009; Cass. n.11837 del 2007).
Relativamente poi alla eccezione sollevata dall'opponente di difetto di legittimazione passiva per non potere essere qualificato come datore di lavoro di fatto la questione attiene evidentemente non alla legittimazione passiva bensì a quella della titolarità passiva del rapporto creditorio e dunque al merito della controversia.
La detta eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata dall'opponente (potendo l'eccezione di difetto di legittimazione riqualificarsi d'ufficio in tal senso) non appare fondata, stante la fondatezza della pretesa dell'amministrazione opposta per le ragioni di seguito indicate.
2. L'opposizione proposta è infondata e deve essere respinta.
La sanzione irrogata è connessa alla violazione dell'art. 3, comma 3 del D.L. n.12/2002 convertito in legge n. 73/2002 e successive modifiche che recita “ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da € 1.500 a €
12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo”.
Tale normativa risponde all'intento del legislatore di porre un regime generale a tutela del lavoratore contro gli abusi del datore di lavoro e misure volte a contrastare il lavoro in nero in qualsiasi ambito occupazionale (Corte appello Lecce, sez. I, 07/01/2016, n. 4).
La fonte della contestata infrazione è costituita dal verbale di accertamento degli ispettori del lavoro. Preliminarmente giova premettere, in punto di diritto, che l'opposizione ad ordinanza- ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 L. n. 689 del 1981 e art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011, non si struttura come un'impugnazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio, ma introduce un ordinario giudizio – trattato con il rito del lavoro – avente ad oggetto il fondamento, esteso al merito, della pretesa fatta valere dall'Autorità amministrativa opposta.
Dunque, il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità dell'irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (cfr.
Cass. civ. Sez. Un. n. 1786/2010 e, da ultimo Cassazione Civile sez. II, 11/05/2022, n.14861 che ha ribadito come “In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere- dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione”).
Dovendosi dunque accertare l'effettiva sussistenza dell'illecito è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, così che “ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito”, “l'opposizione deve essere accolta” (Cass. civ., Sez. I, n. 5095/1999; conformi, Cass. civ., Sez. I, n.
1122/1999; Cass. civ., Sez. I, n. 1531/1996).
Rimangono, infatti, ferme le regole civilistiche sul riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, in veste di attore in senso sostanziale, dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, mentre è carico di quest'ultimo (convenuto in senso sostanziale) provare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi, restando una mera facoltà e non un obbligo l'assunzione ex officio delle prove (art. 23 comma 6 L. n. 689 del 1981), il cui esercizio è affidato alla discrezionalità del giudice, in funzione di giudice del lavoro (così già Cass. 26.05.1999, n. 5095, Cass. Civ. Sez. I, 7 marzo 2007).).
Venendo al merito della contestazione, deve preventivamente valutarsi il valore probatorio dei verbali ispettivi.
A tal riguardo, par d'uopo rammentare che il verbale di accertamento dell'infrazione, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, assume un valore probatorio disomogeneo.
Infatti, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale, ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (fra tante, Cass. n. 9632 del 2016).
Invece, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, il verbale ispettivo fa fede fino a prova contraria (cfr. Cass. 14/2/2013, n. 3705; Cass. 20/3/2007, n.
6565; Cass. 21/9/2006, n. 20441). In particolare, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro sono liberamente valutabili ed apprezzabili dal giudice il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del
07-02-2022, n. 3762, Cass. n. 11934 del 2019 Cass. 14/4/2008, n. 9812; Cass. 6/6/2008, n. 15073;
Cass. 22/2/2005, n. 3525).
Principi questi anche di recente ribaditi dalla Suprema Corte con l'ordinanza del 14 dicembre 2022,
n. 36573 allorché ha affermato “I verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio(Cass. n. 4006 del 2022)”.
In merito poi alla dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la stessa – pur non avendo valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale - costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice (cfr. Cassazione, sentenza n. 6825/2022).
Non va poi sottaciuto che, a fondamento dell'ordinanza opposta, sono state poste le dichiarazioni rese sia dall'opponente/datore di lavoro che dall'altro operaio edile nella immediatezza dei fatti e, come noto, “le dichiarazioni rese dai dipendenti, in sede di ispezione, possono bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge;
infatti, sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova - fino a querela di falso - solo dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, tuttavia, per le altre circostanze riferite dai verbalizzanti e per le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi e la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione” (Cassazione civile, sez. lav., 02/10/2008, n. 24416).
Nel caso di specie va evidenziato che l'opponente si è limitato a contestare in giudizio la qualificazione di datore di lavoro di fatto non articolando tuttavia alcuna istanza istruttoria, laddove l'opposta ha invece allegato il verbale ispettivo e le dichiarazioni rese sia dall'opponente che dall'altro operaio, sig. . Da dette dichiarazioni si evince che – come visto – è stato lo Parte_2
stesso opponente ad aver dichiarato di aver raggiuto un accordo circa i lavori da svolgere pattuendo con il proprietario del fabbricato anche i tempi e il compenso e di aver poi contattato, per eseguire gli stessi, i due manovali edili proponendo loro di lavorare, nonché di avere iniziato i lavori il
24.11.2016, proseguendo dal lunedì al venerdì per otto ore al giorno insieme ai suddetti operai, fino alla data dell'infortunio (01.12.2016).
Circostanze poi confermate anche dalle dichiarazioni rese dall'operaio che ha Parte_2 dichiarato che il sig. “aveva preso il lavoro” pattuendo il compenso e che lui e il collega poi Pt_1
deceduto erano stati chiamati a lavorare dal sig. pattuendo con il medesimo la paga Parte_1 giornaliera e lavorando per otto ore al giorno per cinque giorni fino al giorno dell'infortunio. Dette dichiarazioni rese in sede ispettiva appaiono particolarmente rilevanti in quanto le stesse sono sicuramente genuine e ciò perché, all'epoca di tali dichiarazioni, la parte non aveva avuto la possibilità di acquisire elementi circa la ricaduta di tali dichiarazioni.
Parte opponente in sede giudiziale invece non ha allegato, né provato, alcun elemento idoneo a confutare le risultanze del verbale ispettivo e quanto dal medesimo in precedenza dichiarato.
In applicazione dei sopra richiamati principi giurisprudenziali, pertanto, è da ritenersi di potersi attribuire alle circostanze evincibili dal verbale e dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva sufficienti elementi di prova idonei a fondare la pretesa dell'amministrazione, in assenza di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio.
E' dunque da ritenersi accertato l'utilizzo “a nero” dei sig.ri e Persona_2 [...]
da parte del sig. correttamente individuato quale datore di lavoro di fatto in Pt_2 Parte_1
quanto il medesimo, dopo aver raggiunto con il committente gli accordi per i lavori di manutenzione del fabbricato di Sant'Anastasia, ha organizzato l'attività da svolgere scegliendo gli operai edili e pattuendo con i medesimi la paga nonché i tempi e le modalità della prestazione lavorativa da rendere.
Conclusivamente deve ritenersi integrata la violazione contestata;
da tanto discende, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma dell'ordinanza- ingiunzione opposta.
3. Nulla va disposto in merito alle spese del giudizio, atteso che l'amministrazione convenuta si è avvalsa di un funzionario delegato a norma dell'art. 23 L. 689/81, né ha richiesto e documentato l'esborso di spese vive per la propria difesa. Va, infatti, evidenziato che l'Autorità amministrativa, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23 cit., non può ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma soltanto il rimborso delle spese, ove richieste e documentate (cfr. Cass. Civ., 10/12/2018, n. 31860; Cass. 24/05/2011 n. 11389;
Cass. 27/8/2007, n. 18066).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1419/2021, notificata il 24.6.2022, Parte_1
così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2. nulla per le spese.
Nola, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, alla odierna udienza cartolare, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7137/2022
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo depositato telematicamente, dall'Avv. Umberto Rigillo (C.F.:
presso il cui studio ha eletto domicilio in Pomigliano d'Arco (Na), alla Via C.F._2
Abate Felice Toscano n. 227/229;
- OPPONENTE-
CONTRO
in persona del dirigente p.t., domiciliato presso la Controparte_1
propria sede in alla via Amerigo Vespucci n. 172, rapp.to e difeso dai funzionari delegati ex CP_1
art. 6 comma 9 D.lgs. n. 150/2011, avv. Luciano Scafidi e dott.ssa Rossella Santoro.
- OPPOSTO -
Oggetto: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: come da note depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare dalla sola parte ricorrente (mentre fino alle ore 10:50 non sono state depositate note da parte della resistente).
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso, depositato telematicamente presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Nola, Pt_1
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1419/2021, emessa
[...] dall' , sede di in data 16.06.2022 e notificata in data 24.6.2022, con Controparte_1 CP_1 cui veniva intimato il pagamento della somma di € 6.310, 65 (di cui € 6.300 per sanzione ed € 10,65 per spese) - sulla base del rapporto ispettivo n. NA00000/2019-824-01-R01 del 27.03.2020 - per aver impiegato, nella sua qualità di Datore di Lavoro di fatto della ditta fino a 30 Parte_1
Per giorni di lavoro effettivo, i lavoratori e senza preventiva Parte_2 Parte_3 comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro ai medesimi riferibili, in violazione dell'art. 3 della L. 73/2022.
A fondamento della spiegata opposizione ha eccepito la nullità ed infondatezza dell'ordinanza asserendo il proprio difetto di legittimazione passiva, non potendo essere qualificato come un datore di lavoro, nemmeno di fatto.
Ha formulato richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'ingiunzione opposta.
2. Il ricorso, instaurato dinanzi alla Sezione Lavoro, ha assunto il n.r.g. 3955/2022.
3. In detto giudizio ha resistito l'Amministrazione opposta eccependo, in via preliminare,
l'incompetenza del Giudice del lavoro per essere competente il Giudice ordinario;
nel merito, ha contestato la fondatezza della opposizione e sostenuto la piena legittimità dell'ordinanza- ingiunzione emessa, insistendo per il rigetto con vittoria di spese ai sensi dell'art. 9 D.lgs.
149/2015.
4. Il Giudice del lavoro adito, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale che ha provveduto alla riassegnazione alla Prima Sezione Civile, tabellarmente competente, ove il giudizio ha assunto r.g.
n. 7137/2022.
5. Fissata l'udienza del 26.10.2023 per la comparizione delle parti, la causa ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata alla odierna udienza e, sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore di parte ricorrente a mezzo dell'autorizzato deposito di memorie cartolari, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1.1 Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto della decisione da adottare, quanto segue.
Su richiesta dell' , a seguito di infortunio mortale di un operaio in un cantiere edile, il giorno CP_2
10.01.2019 gli ispettori del lavoro iniziavano una verifica a carico del ricorrente, consegnando alla sua convivente il verbale di primo accesso, con indicazione delle motivazioni della verifica e contestuale richiesta di documentazione in merito al rapporto di lavoro intercorso con l'infortunato,
. Persona_2
Nel corso degli accertamenti venivano ascoltati il ricorrente, e che Parte_1 Parte_2 risultava aver lavorato in cantiere insieme con la vittima dell'infortunio, deceduto in seguito allo stesso. Il ricorrente - come si evince dalle dichiarazioni depositate dall'opposta – nella dichiarazione spontanea resa riferiva: di aver prima lavorato come socio della Pieffe Edil Snc e dalla fase di liquidazione di detta società di aver poi lavorato sempre nel settore edile come dipendente a tempo determinato di varie società; di aver svolto lavori occasionali autonomi quando non aveva altra occupazione;
di conoscere il proprietario nel fabbricato di Sant'Anastasia che necessitava di lavori di intonacatura e che aveva raggiuto un accordo con il medesimo sul lavoro da svolgere, sui tempi e sul compenso;
di aver poi contattato, per eseguire gli stessi, i due manovali edili proponendo loro di lavorare;
di avere iniziato i lavori il 24.11.2016, proseguendo dal lunedì al venerdì per otto ore al giorno insieme ai suddetti operai, fino alla data dell'infortunio (01.12.2016); di non avere alcuna documentazione riguardante tali rapporti di lavoro, di non essersi iscritto alla gestione artigiani per tale periodo, e di non avere effettuato alcuna comunicazione agli enti assicurativi e previdenziali.
Veniva sentito dai funzionari verbalizzanti anche l'operaio che riferiva: che il sig. Parte_2
aveva parlato con il proprietario del fabbricato e “aveva preso il lavoro” pattuendo il Pt_1
compenso; di aver lavorato sul cantiere sito in Sant'Anastasia, in via Piccioli, insieme all'operaio poi deceduto;
che entrambi erano stati chiamati a lavorare dal sig. con il quale Parte_1
avevano pattuito la paga giornaliera, e di aver lavorato per otto ore al giorno per cinque giorni fino al giorno dell'infortunio; di aver già effettuato altre giornate di lavoro con il signor Parte_1
che lo chiamava quando aveva da offrirgli lavoro.
Dai controlli documentali effettuati emergeva l'occupazione “in nero” di entrambi, difettando le dovute comunicazioni preventive di assunzione al centro per l'impiego.
Con il successivo verbale conclusivo degli accertamenti veniva contestata la c.d. “maxi sanzione”
(ex art 3 D.L. 12/02 e succ. mod.) per l'impiego irregolare nelle giornate di accertata occupazione il cui mancato pagamento originava poi l'emissione dell'ordinanza ingiunzione n. 1419/2021oggetto della presente opposizione.
1.2. Così delineati i fatti di causa appare necessario – stante l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall'opponente - esaminare la questione della legittimazione passiva e/o della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio.
Preliminarmente occorre distinguere tra la legittimazione passiva e la titolarità passiva del credito azionato: la legittimazione passiva è condizione dell'azione e attiene alla prospettazione attorea della titolarità passiva del credito, indipendentemente dal suo accertamento che è rimesso al momento della decisione;
laddove la titolarità passiva attiene al merito della controversia.
La distinzione tra l'istituto del difetto di legittimazione passiva e quello di carenza di titolarità passiva del rapporto, è stato efficacemente spiegato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 2951/2016 secondo la quale i due istituti hanno distinti presupposti con conseguente diversa ripartizione dell'onere della prova. Con tale sentenza le Sezioni Unite, sradicando il precedente orientamento, pur condividendo la differenza ontologica tra legittimatio ad causam e titolarità del diritto sostanziale e la riconducibilità di quest'ultima a questione di merito, hanno precisato che la titolarità della posizione soggettiva rappresenta un fatto costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, il cui onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe sul soggetto che la propone, di conseguenza la parte che contesti tale titolarità svolge una mera difesa non soggiacendo ad alcun termine decadenziale e ben potendo, pertanto, esercitare tale opzione difensiva finanche in Cassazione, salvo il limite dell'eventuale giudicato formatosi sul punto.
Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva e passiva, attiene al merito della decisione dunque alla fondatezza della domanda, alla verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma non giustifica che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale quest'ultimo neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione, tanto meno in senso stretto, soggetta alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. 2 comma.
La legitimatio ad causam, secondo i più recenti itinerari interpretativi della giurisprudenza di legittimità (si confronti Cass. Sez. Un. n. 2951 del 2016), va intesa come diritto potestativo a ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione della parte, prescindendo dalla effettiva titolarità del medesimo rapporto (Cass., sez. un., n.1912 del
2012 e Cass. n. 23568 del 2011). Il difetto di legittimazione ad agire, ovvero a contraddire, condurrà ad una conclusione del processo con una pronuncia in rito tutte le volte in cui, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che il diritto azionato in giudizio non appartiene all'attore: tale mancanza è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, salvo l'effetto preclusivo del giudicato interno (Cass., sez. un., 1912 del 2012) ove la relativa questione abbia formato oggetto in sede di merito di specifica pronuncia non impugnata (Cass. 20978 del
2013; Cass. n. 25573 del 2009; Cass. n.11837 del 2007).
Relativamente poi alla eccezione sollevata dall'opponente di difetto di legittimazione passiva per non potere essere qualificato come datore di lavoro di fatto la questione attiene evidentemente non alla legittimazione passiva bensì a quella della titolarità passiva del rapporto creditorio e dunque al merito della controversia.
La detta eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata dall'opponente (potendo l'eccezione di difetto di legittimazione riqualificarsi d'ufficio in tal senso) non appare fondata, stante la fondatezza della pretesa dell'amministrazione opposta per le ragioni di seguito indicate.
2. L'opposizione proposta è infondata e deve essere respinta.
La sanzione irrogata è connessa alla violazione dell'art. 3, comma 3 del D.L. n.12/2002 convertito in legge n. 73/2002 e successive modifiche che recita “ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da € 1.500 a €
12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo”.
Tale normativa risponde all'intento del legislatore di porre un regime generale a tutela del lavoratore contro gli abusi del datore di lavoro e misure volte a contrastare il lavoro in nero in qualsiasi ambito occupazionale (Corte appello Lecce, sez. I, 07/01/2016, n. 4).
La fonte della contestata infrazione è costituita dal verbale di accertamento degli ispettori del lavoro. Preliminarmente giova premettere, in punto di diritto, che l'opposizione ad ordinanza- ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 L. n. 689 del 1981 e art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011, non si struttura come un'impugnazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio, ma introduce un ordinario giudizio – trattato con il rito del lavoro – avente ad oggetto il fondamento, esteso al merito, della pretesa fatta valere dall'Autorità amministrativa opposta.
Dunque, il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità dell'irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (cfr.
Cass. civ. Sez. Un. n. 1786/2010 e, da ultimo Cassazione Civile sez. II, 11/05/2022, n.14861 che ha ribadito come “In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere- dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione”).
Dovendosi dunque accertare l'effettiva sussistenza dell'illecito è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, così che “ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito”, “l'opposizione deve essere accolta” (Cass. civ., Sez. I, n. 5095/1999; conformi, Cass. civ., Sez. I, n.
1122/1999; Cass. civ., Sez. I, n. 1531/1996).
Rimangono, infatti, ferme le regole civilistiche sul riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, in veste di attore in senso sostanziale, dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, mentre è carico di quest'ultimo (convenuto in senso sostanziale) provare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi, restando una mera facoltà e non un obbligo l'assunzione ex officio delle prove (art. 23 comma 6 L. n. 689 del 1981), il cui esercizio è affidato alla discrezionalità del giudice, in funzione di giudice del lavoro (così già Cass. 26.05.1999, n. 5095, Cass. Civ. Sez. I, 7 marzo 2007).).
Venendo al merito della contestazione, deve preventivamente valutarsi il valore probatorio dei verbali ispettivi.
A tal riguardo, par d'uopo rammentare che il verbale di accertamento dell'infrazione, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, assume un valore probatorio disomogeneo.
Infatti, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale, ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (fra tante, Cass. n. 9632 del 2016).
Invece, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, il verbale ispettivo fa fede fino a prova contraria (cfr. Cass. 14/2/2013, n. 3705; Cass. 20/3/2007, n.
6565; Cass. 21/9/2006, n. 20441). In particolare, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro sono liberamente valutabili ed apprezzabili dal giudice il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del
07-02-2022, n. 3762, Cass. n. 11934 del 2019 Cass. 14/4/2008, n. 9812; Cass. 6/6/2008, n. 15073;
Cass. 22/2/2005, n. 3525).
Principi questi anche di recente ribaditi dalla Suprema Corte con l'ordinanza del 14 dicembre 2022,
n. 36573 allorché ha affermato “I verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio(Cass. n. 4006 del 2022)”.
In merito poi alla dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la stessa – pur non avendo valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale - costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice (cfr. Cassazione, sentenza n. 6825/2022).
Non va poi sottaciuto che, a fondamento dell'ordinanza opposta, sono state poste le dichiarazioni rese sia dall'opponente/datore di lavoro che dall'altro operaio edile nella immediatezza dei fatti e, come noto, “le dichiarazioni rese dai dipendenti, in sede di ispezione, possono bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge;
infatti, sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova - fino a querela di falso - solo dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, tuttavia, per le altre circostanze riferite dai verbalizzanti e per le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi e la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione” (Cassazione civile, sez. lav., 02/10/2008, n. 24416).
Nel caso di specie va evidenziato che l'opponente si è limitato a contestare in giudizio la qualificazione di datore di lavoro di fatto non articolando tuttavia alcuna istanza istruttoria, laddove l'opposta ha invece allegato il verbale ispettivo e le dichiarazioni rese sia dall'opponente che dall'altro operaio, sig. . Da dette dichiarazioni si evince che – come visto – è stato lo Parte_2
stesso opponente ad aver dichiarato di aver raggiuto un accordo circa i lavori da svolgere pattuendo con il proprietario del fabbricato anche i tempi e il compenso e di aver poi contattato, per eseguire gli stessi, i due manovali edili proponendo loro di lavorare, nonché di avere iniziato i lavori il
24.11.2016, proseguendo dal lunedì al venerdì per otto ore al giorno insieme ai suddetti operai, fino alla data dell'infortunio (01.12.2016).
Circostanze poi confermate anche dalle dichiarazioni rese dall'operaio che ha Parte_2 dichiarato che il sig. “aveva preso il lavoro” pattuendo il compenso e che lui e il collega poi Pt_1
deceduto erano stati chiamati a lavorare dal sig. pattuendo con il medesimo la paga Parte_1 giornaliera e lavorando per otto ore al giorno per cinque giorni fino al giorno dell'infortunio. Dette dichiarazioni rese in sede ispettiva appaiono particolarmente rilevanti in quanto le stesse sono sicuramente genuine e ciò perché, all'epoca di tali dichiarazioni, la parte non aveva avuto la possibilità di acquisire elementi circa la ricaduta di tali dichiarazioni.
Parte opponente in sede giudiziale invece non ha allegato, né provato, alcun elemento idoneo a confutare le risultanze del verbale ispettivo e quanto dal medesimo in precedenza dichiarato.
In applicazione dei sopra richiamati principi giurisprudenziali, pertanto, è da ritenersi di potersi attribuire alle circostanze evincibili dal verbale e dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva sufficienti elementi di prova idonei a fondare la pretesa dell'amministrazione, in assenza di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio.
E' dunque da ritenersi accertato l'utilizzo “a nero” dei sig.ri e Persona_2 [...]
da parte del sig. correttamente individuato quale datore di lavoro di fatto in Pt_2 Parte_1
quanto il medesimo, dopo aver raggiunto con il committente gli accordi per i lavori di manutenzione del fabbricato di Sant'Anastasia, ha organizzato l'attività da svolgere scegliendo gli operai edili e pattuendo con i medesimi la paga nonché i tempi e le modalità della prestazione lavorativa da rendere.
Conclusivamente deve ritenersi integrata la violazione contestata;
da tanto discende, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma dell'ordinanza- ingiunzione opposta.
3. Nulla va disposto in merito alle spese del giudizio, atteso che l'amministrazione convenuta si è avvalsa di un funzionario delegato a norma dell'art. 23 L. 689/81, né ha richiesto e documentato l'esborso di spese vive per la propria difesa. Va, infatti, evidenziato che l'Autorità amministrativa, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23 cit., non può ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma soltanto il rimborso delle spese, ove richieste e documentate (cfr. Cass. Civ., 10/12/2018, n. 31860; Cass. 24/05/2011 n. 11389;
Cass. 27/8/2007, n. 18066).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1419/2021, notificata il 24.6.2022, Parte_1
così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2. nulla per le spese.
Nola, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo