Art. 97.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento nel ruolo dei collocatori comunali dei corrispondenti di cui all' articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562 . ai termini dell' articolo 11 della legge 21 dicembre 1961; n. 1336 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento nel ruolo dei collocatori comunali dei corrispondenti di cui all' articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562 . ai termini dell' articolo 11 della legge 21 dicembre 1961; n. 1336 .