Articolo 97 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 96Articolo 98
Versione
15 luglio 1964
Art. 97.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento nel ruolo dei collocatori comunali dei corrispondenti di cui all' articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562 . ai termini dell' articolo 11 della legge 21 dicembre 1961; n. 1336 .
Entrata in vigore il 15 luglio 1964