Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 198/24 V.G.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Il Collegio civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati: dr. Rita Carosella Presidente dr. Federico Scioli Consigliere rel. dr. Marco Ferrucci Consigliere ha pronunciato il seguente
DECRETO sull'opposizione proposta ex art. 5 ter L. n. 89/2001 e succ. modif., avverso il decreto monocratico n. 180/2024 del 31/10/2024 emesso da questa Corte ai sensi dell'art. 3 l. 89/2001 nel procedimento n. V.G. 158/2024, da
, (C.F. ), in qualità di erede di , Parte_1 C.F._1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Luigi, elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura allegata al ricorso in opposizione opponente nei confronti di in persona del Controparte_1 CP_2 rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso opposto
Lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10/6/2025, secondo quanto disposto ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c. e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con ricorso depositato il 2/10/2024, ha chiesto alla Corte d'Appello di Parte_1 Campobasso, ai sensi dell'art. 3 L. 89/2001 e succ. modif., l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare n. 13/2010, a carico della Geomeccanica Srl, allora pendente dinanzi al Tribunale di Isernia, nella qualità di erede di , creditore ammesso allo stato passivo Persona_1 nella suddetta procedura.
Con decreto interlocutorio del 15/10/2024, il Consigliere designato ha chiesto alla ricorrente di produrre il certificato di morte del de cuius e lo stato di famiglia integrale nonché di chiarire se agisse
Avverso il suddetto decreto monocratico, ha proposto opposizione depositata il 7/11/2024 Pt_1
. L'opponente lamenta l'errata individuazione del dies a quo nella data di ammissione al
[...] passivo, invece della data della domanda di insinuazione;
ritiene che non sia stato correttamente determinato il credito non soddisfatto, al quale deve essere parametrato l'indennizzo; infine, contesta la decurtazione di un ulteriore anno (il settimo) di durata ragionevole della procedura concorsuale in ragione della sua complessità. Ha chiesto la revoca del decreto opposto e la condanna del
[...]
al pagamento di € 2.197,28 in suo favore. Controparte_1
Il si è costituito tardivamente in data 10/02/2025, concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione avversa, in quanto infondata.
L'opposizione va parzialmente accolta.
In primo luogo, l'opponente deduce che il decreto opposto, con riferimento al periodo di durata della procedura presupposta, avrebbe erroneamente considerato quale dies a quo il giorno in cui il credito dell'istante è stato ammesso al passivo, anziché quello del deposito presso la cancelleria della domanda di insinuazione.
La censura è fondata in applicazione del recente orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini del calcolo dell'indennizzo di cui alla legge Pinto, la procedura fallimentare si considera iniziata per il creditore nel momento in cui viene depositata la domanda di ammissione al passivo, “atteso che solo con essa si instaura il rapporto processuale, coerentemente con quanto statuito dell'art. 94 L. fall., non rilevando il periodo anteriore dalla dichiarazione di apertura del fallimento a cui il creditore è estraneo” (Cass. 324/2024).
Nel caso di specie, dagli allegati depositati si evince che la domanda di insinuazione (fornita di timbro della cancelleria che ne attesta il deposito) è stata presentata il 29/04/2011, mentre l'ammissione allo stato passivo è del 26/09/2013. Ne consegue la necessità di rideterminare la durata irragionevole della procedura nei termini che seguono.
La procedura si è protratta per il de cuius dal 29/4/2011 al 21/10/2020, data della sua morte, per una durata complessiva di 9 anni, 5 mesi e 22 giorni. Da tale durata deve essere detratto, come in effetti
è stato fatto anche nel decreto opposto, il periodo di 6 anni di ragionevole durata delle procedure concorsuali (ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001), il periodo di sospensione dei termini durante l'emergenza Covid di 3 mesi e 22 giorni (dall'8/3/2020 al 30/6/2020, ai sensi dell'art. 83, comma 10, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, da applicare, ad avviso di questa Corte, anche alle procedure fallimentari) ed infine 1 anno ulteriore di durata ragionevole. Il collegio, a tale ultimo proposito, aderisce all'orientamento secondo cui “si può tenere conto della particolare complessità della procedura concorsuale ai fini di un temperamento di un anno di detta soglia (fino a sette anni), ma è necessario valutare specificamente la sussistenza di particolari circostanze che rendano eccezionalmente complessa la procedura fallimentare presupposta, quali il notevole numero dei creditori, la natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, etc.), la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti, (cfr. Cass. 20340/2024, 26289/2023, 28498/2020, 20508/2020, 4017/2020, 976/2020, Cass. 13275/2022, ove indicazione di altri precedenti conformi).
Su tale ultimo punto, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, la detrazione di un ulteriore periodo pari a un anno è motivata in modo esauriente non solo con riferimento al numero di domande di ammissione al passivo esaminate, ma anche considerando la liquidazione dell'attivo per 5 milioni di euro con vendita di immobili, l'esecuzione di riparti parziali e la sussistenza di contenziosi in corso per importi di rilevante valore.
La durata irragionevole della procedura è pari a 2 anni e 2 mesi.
In riferimento all'ultima censura riguardante la determinazione del credito non soddisfatto e del valore della causa, l'opponente sostiene che le somme percepite in sede di riparto parziale del 2018 non vanno detratte dall'importo complessivo del credito come invece è stato fatto nel decreto opposto.
Si deve osservare che il credito del de cuius ammesso al passivo è pari a complessivi € 10.878,67 di cui € 8.930,87 a titolo di TFR ed € 1.947,80 a titolo di crediti retributivi. Il giudice a quo ha correttamente ritenuto che il credito da TFR fosse stato già corrisposto a titolo di surroga dal Fondo di Garanzia dell'INPS ed infatti tale circostanza non è stata contestata in sede di opposizione. Per quanto attiene, invece, alle somme percepite in sede di riparto parziale, va rilevato che il ricorrente aveva ricevuto l'importo di € 1.165,88 in data 27/11/2018, quindi oltre la durata ragionevole della procedura (pari a 7 anni a partire dal 29/4/2011).
Pertanto, come ritenuto dall'opponente, il credito non soddisfatto all'esito del periodo di ragionevole durata entro cui deve essere contenuto l'indennizzo è uguale ad € 1.947,80.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi congruo determinare l'indennizzo spettante all'istante in € 400,00 per ciascuna delle due annualità, esclusa la frazione di anno inferiore al semestre (art.
2-bis, comma 1, l. n. 89/2001 come modificato dalla l. n. 208/2015); l'indennizzo complessivo dovuto in favore della ricorrente è quantificato pertanto in € 800,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, ed è inferiore al valore della causa. In adesione al principio affermato da Cass. civ. Sez. VI - 2, 16/09/2015, n. 18200, nonché da Cass. 2016/n. 26851, e da Cass., ord. 26/05/2020, n. 9728, il rigetto della domanda di equa riparazione proposta in via monitoria osta ad una statuizione sulle spese, attesa la mancata instaurazione del contraddittorio, mentre ove la medesima domanda venga successivamente accolta in seguito ad opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, la condanna non comprende una distinta liquidazione per la fase monitoria, attesa l'unitarietà del procedimento;
le spese della presente procedura, pertanto, avuto riguardo al parziale accoglimento dell'opposizione, vanno poste per la metà a carico del e per metà dichiarate compensate;
le stesse sono liquidate come in dispositivo in ragione CP_1 dell'entità dell'indennizzo riconosciuto e dell'attività espletata (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), parametri minimi in considerazione della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Campobasso, riunita in camera di consiglio, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto monocratico cron. n. 180/2024 del Parte_1 31/10/2024, così provvede:
• accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a pagare senza dilazione a in qualità di erede di
[...] Parte_1 [...]
, l'importo di € 800,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
Per_1
• autorizza, in mancanza, la provvisoria esecuzione del presente decreto;
• compensa per metà tra le parti le spese processuali e condanna il al Controparte_1 pagamento della restante parte in favore dell'opponente, che liquida in € 13,50 per esborsi ed in € 168,50 per compensi al difensore, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Campobasso, così deciso in data 12/6/2025
Il Consigliere rel.
Dott. Federico Scioli
Il Presidente
Dott. Rita Carosella