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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 4476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4476 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 11460/2022 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni
PROMOSSA DA
, cod. fisc. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to VALENTI GIOVANNI
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_1
OL ANDREA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA S. M.
LA GRANDE 5 CP_1
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo ufficio formulando, con il ricorso, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che l'inadempimento TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
contrattuale operato da parte resistente per le ragioni indicate in parte motiva e, per
l'effetto condannare l' , in persona del rappresentante legale pro tempore, CP_2
al risarcimento del danno patito da parte ricorrente per la somma di € 1033,95 a titolo
di danno patrimoniale (recte indennità sostitutiva mancato godimento ferie) e di €
218.055,00 a titolo di danno non patrimoniale per violazione dell'integrità psicofisica
di parte ricorrente, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà dovuta anche a
seguito di consulenza tecnica d'ufficio, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero, in via gradata, con valutazione equitativa”.
Si è costituita l'azienda sanitaria contestando quanto allegato in ricorso e chiedendone il rigetto.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
II
Il ricorso non appare fondato.
III
Per quanto concerne il primo punto dei motivi in fatto, relativo alla asserita richiesta di ferie dell'ottobre del 2021, mai evasa, va innanzitutto rilevato come non risultino oggetto di tempestive specifiche contestazioni, e dunque vadano ritenute provate, le
Cont argomentazioni analitiche spiegate in memoria di costituzione dall'
Cont In particolare, l' ha dedotto che “dalla disamina dei registri aziendali è stato
possibile rilevare una richiesta per quattro giorni di ferie datata 01/10/21 (per i giorni
26, 27, 28 e 29 ottobre) ed autorizzata il successivo 22/10/21 (all.3).
Poi con istanza in pari data (22/10, giorno in cui -per inciso- il dipendente non
risultava neanche in servizio!), una ulteriore richiesta di ferie per il periodo dal 5 al 26
novembre 2021, autorizzata immediatamente per un solo giorno (5/11/21) e rinvio
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
d'autorizzazione al Dirigente ufficio protesi, per la preventiva necessaria verifica delle
esigenze di servizio (all.4). Allo stesso arco temporale si riferisce poi una istanza di
permessi ex art. 104 per n. 3 giorni dal 2 al 4 Novembre 2021 (all.5)”.
Ancora l'ASP ha evidenziato che “nel periodo in relazione al quale chiedeva ferie
risultava essere sospeso, dal giorno 8/11/21 (e fino al 30/4/22 !) in quanto non vaccinato secondo la normativa obbligatoria (all.2 cit.)”.
Come detto tali allegazioni non sono state oggetto di specifica contestazione e risultano suffragate dalla documentazione prodotta dalla convenuta (doc. 2, 3 e 5).
Alla luce di quanto premesso, non appare rilevabile una condotta della convenuta tesa a negare ingiustificatamente il diritto al riposo psicofisico al lavoratore, avendo quest'ultimo fruito di 4 giorni di ferie alla fine di ottobre 2021, di tre giorni di permesso ex l. 104/1992 subito dopo, e di un ulteriore giorno di ferie autorizzato per il mese di novembre.
Lo stesso dipendente, peraltro, risultava sospeso dal servizio dal giorno 8 novembre al
30.4.2022, per mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale e nessuna deduzione, in ricorso, è tesa a censurare l'avvenuta sospensione per il mese di novembre, che non viene compiutamente riferita dal ricorrente, anche in relazione alla proposizione della richiesta di ferie.
Ogni successiva nuova censura mossa in sede di note, basata sulla mancata vaccinazione, è da ritenersi all'evidenza tardiva.
Dunque non si ravvisa una condotta illegittima del datore di lavoro, dovendo lo stesso contemperare il diritto di fruizione delle ferie (in parte riconosciuto) con quelle connesse alle esigenze di servizio.
La domanda risarcitoria appare comunque non fondata, tenuto conto che il rapporto di lavoro non è cessato e che il ricorrente non ha dimostrato l'impossibilità di potere fruire delle ferie richieste nel novembre 2021 per i periodi successivi, in particolare dopo il periodo di sospensione.
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
Nessun serio pregiudizio psicofisico può poi imputarsi al mancato integrale godimento delle ferie richieste per il mese di novembre, tenuto conto, come già rilevato, delle ferie fruite nel mese di ottobre e dello stato di sospensione dall'attività lavorativa fino al 30
aprile del 2022.
Non si ritiene dunque fondata la tesi attorea così come irrilevante ed inattendibile ogni diversa conclusione del consulente di parte, le cui valutazioni si basano su una ricostruzione dei fatti inevitabilmente parziale e non oggettiva.
IV
Anche le lagnanze relative alla postazione di servizio appaiono inidonee a generare un danno risarcibile.
Innanzitutto, è lo stesso ricorrente che riconosce, in sede di note sostitutive depositate il
10.7.2023, di aver ottenuto la postazione lavorativa nel maggio del 2022.
Ciò peraltro lo si desume già dal ricorso.
Se si considera che egli è stato sospeso fino al 30 aprile antecedente, si comprende come nessuna condotta aziendale sia stata indirizzata contro le prerogative della parte, dovendosi l'azienda riorganizzare a seguito della ripresa di servizio ed avendolo fatto in tempi abbastanza rapidi.
Non vi è poi riscontro di quanto lamentato dal ricorrente con le mail del 4 e 11 luglio,
dal tenore delle quali, in ogni modo, si evince il carattere isolato delle condotte che avrebbe commesso la dirigente a suo scapito.
In particolare, dalla mail dell'11.7.2022 si evince che i giorni in cui il ricorrente non avrebbe potuto lavorare, per asserito ingiustificato allontanamento della sua postazione di servizio, sono stati quelli del 4 e dell'11.7.2022 (in tale mail il ricorrente scriveva:
“In assenza di riscontro alla mia email del 04/07/2022 si comunica che anche oggi
11/07/2022 mi è stato impedito di svolgere la attività lavorativa in quanto nessuna postazione lavorativa era disponibile”).
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
Non vi sono poi prove che altre postazioni siano state chiuse per impedire al ricorrente di lavorare, trattandosi, queste, di mere e generiche labiali affermazioni della parte.
Né l'invio di alcune mail, non tutte esitate, può costituire per ciò stesso prova di quanto ivi affermato, tenuto conto della complessità e delle stesse dimensioni dell'organizzazione dell'azienda sanitaria.
E' poi chiaro che il ricorrente è stato da subito assegnatario della postazione di lavoro al front office, come del resto dedotto in ricorso (v. ivi pag. 4; doc. 7) e riscontrato dall'azienda a seguito delle sue lamentele (doc. 6, fasc. ricorrente).
V
Per quanto riguarda i motivi dedotti sui procedimenti disciplinari avviati e poi archiviati, va osservato quanto segue.
Innanzitutto, si rileva che trattasi di procedimenti instaurati in diversi periodi, a notevole distanza temporale: il primo nel giugno del 2021, il secondo l'8 agosto del 2022.
La notevole distanza temporale tra l'uno e l'altro procedimento esclude la sussistenza di una condotta di carattere, anche velatamente, persecutoria nei riguardi del ricorrente.
Entrambi i procedimenti risultano peraltro archiviati, senza l'adozione di alcuna misura.
Né può ritenersi che il mero avvio di due procedure, lontane nel tempo, possano integrare un comportamento illegittimo del datore di lavoro, tenuto a verificare la sussistenza di eventuali comportamenti disciplinarmente rilevanti.
Nel caso della contestata assenza del 26 luglio 2022, peraltro, l'avvio della procedura non appare privo di giustificazione, avendo il lavoratore comunicato al proprio dirigente di trovarsi in stato di malattia (v. doc. 9, all. memoria di costituzione), e dunque avendo il contegno del lavoratore contribuito a provocare l'equivoco, non essendo quest'ultimo in stato di malattia, ma in ferie.
Peraltro, la prassi aziendale di gestire la richiesta per ferie in modalità cartacea e di provvedere talora alle richieste nei giorni seguenti, come si evince dal provvedimento dell'ufficio disciplinare, ha concorso a generare l'equivoco, ma ciò esclude in ogni
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modo la tesi sostenuta in ricorso circa una presunta avversità dell'azienda o dei suoi preposti nei confronti del lavoratore.
Non si ravvisa pertanto, neppure nell'ipotesi dei procedimenti disciplinari, una condotta illegittima dell'azienda e che possa avere contribuito a generare un danno psicofisico nei confronti del lavoratore.
VI
Infine, nessuna rilevanza può assumere il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento del lavoratore, per presunta incompatibilità ambientale, tenuto conto che il trasferimento è un atto che rientra nella discrezionalità del datore di lavoro, che presuppone la sussistenza di posti vacanti e disponibili e che non vi è prova di una situazione di incompatibilità ambientale nel luogo di lavoro del ricorrente.
Del resto, il motivo in esame è formulato in maniera del tutto generica.
VII
In conclusione, non si ravvisano condotte astrattamente idonee a generare una lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore.
VIII
In ogni modo, va evidenziato come le allegazioni di danno formulate in ricorso appaiono generiche, non risultando bastevole la produzione o il richiamo in ricorso della consulenza tecnica di parte, la quale non può integrare o sostituire l'adempimento dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda.
La consulenza tecnica, peraltro, si basa sulla ricostruzione dei fatti operata dalla parte ricorrente, mentre nessuna prova oggettiva è stata richiesta al fine di verificare, nel contraddittorio, l'effettivo nocumento eventualmente sofferto dalla parte ricorrente.
Né può essere disposta C.T.U. la quale, in tale contesto, assumerebbe valenza esplorativa e dunque si rivelerebbe senza dubbio inammissibile.
VIII
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
Infine, va evidenziata l'inattendibilità e l'irrilevanza della relazione psicologica, allegata alle note sostitutive di udienza del 30.10.2024, rilasciata dal servizio di Psicologia
dell'Azienda sanitaria resistente.
Tale relazione è stata redatta in data 8.8.2024.
I fatti di causa risalgono al periodo 2021-2022.
Il ricorso è stato promosso il 24.11.2022.
La diagnosi formulata dunque non può essere attendibile per dimostrare il nesso di causalità tra i fatti oggetto di causa e le patologie rilevate, atteso il notevole stacco temporale tra i fatti medesimi e l'epoca di redazione della relazione.
Inoltre, la relazione riporta inevitabilmente quella che è la versione dei fatti offerta dal paziente in sede di anamnesi.
Essa fa riferimento anche ad accadimenti asseritamente avvenuti dopo il ricorso,
nonostante i trasferimenti ottenuti dal ricorrente in altri uffici.
Trattasi, peraltro, di accertamento svolto, in corso di causa, senza rituale contraddittorio.
Nulla dunque può rilevare ai fini processuali, se non, al più, costituire un mezzo di prova per lo stato patologico del ricorrente alla data dell'8.8.2024.
IX
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese possono compensarsi, tenuto conto della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese.
Così depositato, in Catania, lì 16/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
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in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 11460/2022 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni
PROMOSSA DA
, cod. fisc. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to VALENTI GIOVANNI
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_1
OL ANDREA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA S. M.
LA GRANDE 5 CP_1
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo ufficio formulando, con il ricorso, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che l'inadempimento TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
contrattuale operato da parte resistente per le ragioni indicate in parte motiva e, per
l'effetto condannare l' , in persona del rappresentante legale pro tempore, CP_2
al risarcimento del danno patito da parte ricorrente per la somma di € 1033,95 a titolo
di danno patrimoniale (recte indennità sostitutiva mancato godimento ferie) e di €
218.055,00 a titolo di danno non patrimoniale per violazione dell'integrità psicofisica
di parte ricorrente, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà dovuta anche a
seguito di consulenza tecnica d'ufficio, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero, in via gradata, con valutazione equitativa”.
Si è costituita l'azienda sanitaria contestando quanto allegato in ricorso e chiedendone il rigetto.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
II
Il ricorso non appare fondato.
III
Per quanto concerne il primo punto dei motivi in fatto, relativo alla asserita richiesta di ferie dell'ottobre del 2021, mai evasa, va innanzitutto rilevato come non risultino oggetto di tempestive specifiche contestazioni, e dunque vadano ritenute provate, le
Cont argomentazioni analitiche spiegate in memoria di costituzione dall'
Cont In particolare, l' ha dedotto che “dalla disamina dei registri aziendali è stato
possibile rilevare una richiesta per quattro giorni di ferie datata 01/10/21 (per i giorni
26, 27, 28 e 29 ottobre) ed autorizzata il successivo 22/10/21 (all.3).
Poi con istanza in pari data (22/10, giorno in cui -per inciso- il dipendente non
risultava neanche in servizio!), una ulteriore richiesta di ferie per il periodo dal 5 al 26
novembre 2021, autorizzata immediatamente per un solo giorno (5/11/21) e rinvio
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
d'autorizzazione al Dirigente ufficio protesi, per la preventiva necessaria verifica delle
esigenze di servizio (all.4). Allo stesso arco temporale si riferisce poi una istanza di
permessi ex art. 104 per n. 3 giorni dal 2 al 4 Novembre 2021 (all.5)”.
Ancora l'ASP ha evidenziato che “nel periodo in relazione al quale chiedeva ferie
risultava essere sospeso, dal giorno 8/11/21 (e fino al 30/4/22 !) in quanto non vaccinato secondo la normativa obbligatoria (all.2 cit.)”.
Come detto tali allegazioni non sono state oggetto di specifica contestazione e risultano suffragate dalla documentazione prodotta dalla convenuta (doc. 2, 3 e 5).
Alla luce di quanto premesso, non appare rilevabile una condotta della convenuta tesa a negare ingiustificatamente il diritto al riposo psicofisico al lavoratore, avendo quest'ultimo fruito di 4 giorni di ferie alla fine di ottobre 2021, di tre giorni di permesso ex l. 104/1992 subito dopo, e di un ulteriore giorno di ferie autorizzato per il mese di novembre.
Lo stesso dipendente, peraltro, risultava sospeso dal servizio dal giorno 8 novembre al
30.4.2022, per mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale e nessuna deduzione, in ricorso, è tesa a censurare l'avvenuta sospensione per il mese di novembre, che non viene compiutamente riferita dal ricorrente, anche in relazione alla proposizione della richiesta di ferie.
Ogni successiva nuova censura mossa in sede di note, basata sulla mancata vaccinazione, è da ritenersi all'evidenza tardiva.
Dunque non si ravvisa una condotta illegittima del datore di lavoro, dovendo lo stesso contemperare il diritto di fruizione delle ferie (in parte riconosciuto) con quelle connesse alle esigenze di servizio.
La domanda risarcitoria appare comunque non fondata, tenuto conto che il rapporto di lavoro non è cessato e che il ricorrente non ha dimostrato l'impossibilità di potere fruire delle ferie richieste nel novembre 2021 per i periodi successivi, in particolare dopo il periodo di sospensione.
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Nessun serio pregiudizio psicofisico può poi imputarsi al mancato integrale godimento delle ferie richieste per il mese di novembre, tenuto conto, come già rilevato, delle ferie fruite nel mese di ottobre e dello stato di sospensione dall'attività lavorativa fino al 30
aprile del 2022.
Non si ritiene dunque fondata la tesi attorea così come irrilevante ed inattendibile ogni diversa conclusione del consulente di parte, le cui valutazioni si basano su una ricostruzione dei fatti inevitabilmente parziale e non oggettiva.
IV
Anche le lagnanze relative alla postazione di servizio appaiono inidonee a generare un danno risarcibile.
Innanzitutto, è lo stesso ricorrente che riconosce, in sede di note sostitutive depositate il
10.7.2023, di aver ottenuto la postazione lavorativa nel maggio del 2022.
Ciò peraltro lo si desume già dal ricorso.
Se si considera che egli è stato sospeso fino al 30 aprile antecedente, si comprende come nessuna condotta aziendale sia stata indirizzata contro le prerogative della parte, dovendosi l'azienda riorganizzare a seguito della ripresa di servizio ed avendolo fatto in tempi abbastanza rapidi.
Non vi è poi riscontro di quanto lamentato dal ricorrente con le mail del 4 e 11 luglio,
dal tenore delle quali, in ogni modo, si evince il carattere isolato delle condotte che avrebbe commesso la dirigente a suo scapito.
In particolare, dalla mail dell'11.7.2022 si evince che i giorni in cui il ricorrente non avrebbe potuto lavorare, per asserito ingiustificato allontanamento della sua postazione di servizio, sono stati quelli del 4 e dell'11.7.2022 (in tale mail il ricorrente scriveva:
“In assenza di riscontro alla mia email del 04/07/2022 si comunica che anche oggi
11/07/2022 mi è stato impedito di svolgere la attività lavorativa in quanto nessuna postazione lavorativa era disponibile”).
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Non vi sono poi prove che altre postazioni siano state chiuse per impedire al ricorrente di lavorare, trattandosi, queste, di mere e generiche labiali affermazioni della parte.
Né l'invio di alcune mail, non tutte esitate, può costituire per ciò stesso prova di quanto ivi affermato, tenuto conto della complessità e delle stesse dimensioni dell'organizzazione dell'azienda sanitaria.
E' poi chiaro che il ricorrente è stato da subito assegnatario della postazione di lavoro al front office, come del resto dedotto in ricorso (v. ivi pag. 4; doc. 7) e riscontrato dall'azienda a seguito delle sue lamentele (doc. 6, fasc. ricorrente).
V
Per quanto riguarda i motivi dedotti sui procedimenti disciplinari avviati e poi archiviati, va osservato quanto segue.
Innanzitutto, si rileva che trattasi di procedimenti instaurati in diversi periodi, a notevole distanza temporale: il primo nel giugno del 2021, il secondo l'8 agosto del 2022.
La notevole distanza temporale tra l'uno e l'altro procedimento esclude la sussistenza di una condotta di carattere, anche velatamente, persecutoria nei riguardi del ricorrente.
Entrambi i procedimenti risultano peraltro archiviati, senza l'adozione di alcuna misura.
Né può ritenersi che il mero avvio di due procedure, lontane nel tempo, possano integrare un comportamento illegittimo del datore di lavoro, tenuto a verificare la sussistenza di eventuali comportamenti disciplinarmente rilevanti.
Nel caso della contestata assenza del 26 luglio 2022, peraltro, l'avvio della procedura non appare privo di giustificazione, avendo il lavoratore comunicato al proprio dirigente di trovarsi in stato di malattia (v. doc. 9, all. memoria di costituzione), e dunque avendo il contegno del lavoratore contribuito a provocare l'equivoco, non essendo quest'ultimo in stato di malattia, ma in ferie.
Peraltro, la prassi aziendale di gestire la richiesta per ferie in modalità cartacea e di provvedere talora alle richieste nei giorni seguenti, come si evince dal provvedimento dell'ufficio disciplinare, ha concorso a generare l'equivoco, ma ciò esclude in ogni
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modo la tesi sostenuta in ricorso circa una presunta avversità dell'azienda o dei suoi preposti nei confronti del lavoratore.
Non si ravvisa pertanto, neppure nell'ipotesi dei procedimenti disciplinari, una condotta illegittima dell'azienda e che possa avere contribuito a generare un danno psicofisico nei confronti del lavoratore.
VI
Infine, nessuna rilevanza può assumere il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento del lavoratore, per presunta incompatibilità ambientale, tenuto conto che il trasferimento è un atto che rientra nella discrezionalità del datore di lavoro, che presuppone la sussistenza di posti vacanti e disponibili e che non vi è prova di una situazione di incompatibilità ambientale nel luogo di lavoro del ricorrente.
Del resto, il motivo in esame è formulato in maniera del tutto generica.
VII
In conclusione, non si ravvisano condotte astrattamente idonee a generare una lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore.
VIII
In ogni modo, va evidenziato come le allegazioni di danno formulate in ricorso appaiono generiche, non risultando bastevole la produzione o il richiamo in ricorso della consulenza tecnica di parte, la quale non può integrare o sostituire l'adempimento dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda.
La consulenza tecnica, peraltro, si basa sulla ricostruzione dei fatti operata dalla parte ricorrente, mentre nessuna prova oggettiva è stata richiesta al fine di verificare, nel contraddittorio, l'effettivo nocumento eventualmente sofferto dalla parte ricorrente.
Né può essere disposta C.T.U. la quale, in tale contesto, assumerebbe valenza esplorativa e dunque si rivelerebbe senza dubbio inammissibile.
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Infine, va evidenziata l'inattendibilità e l'irrilevanza della relazione psicologica, allegata alle note sostitutive di udienza del 30.10.2024, rilasciata dal servizio di Psicologia
dell'Azienda sanitaria resistente.
Tale relazione è stata redatta in data 8.8.2024.
I fatti di causa risalgono al periodo 2021-2022.
Il ricorso è stato promosso il 24.11.2022.
La diagnosi formulata dunque non può essere attendibile per dimostrare il nesso di causalità tra i fatti oggetto di causa e le patologie rilevate, atteso il notevole stacco temporale tra i fatti medesimi e l'epoca di redazione della relazione.
Inoltre, la relazione riporta inevitabilmente quella che è la versione dei fatti offerta dal paziente in sede di anamnesi.
Essa fa riferimento anche ad accadimenti asseritamente avvenuti dopo il ricorso,
nonostante i trasferimenti ottenuti dal ricorrente in altri uffici.
Trattasi, peraltro, di accertamento svolto, in corso di causa, senza rituale contraddittorio.
Nulla dunque può rilevare ai fini processuali, se non, al più, costituire un mezzo di prova per lo stato patologico del ricorrente alla data dell'8.8.2024.
IX
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese possono compensarsi, tenuto conto della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese.
Così depositato, in Catania, lì 16/12/2025
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