Decreto decisorio 5 maggio 2022
Decreto collegiale 23 novembre 2022
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00390/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00188/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 188 del 2021, proposto da
EP IN, RC MP, EP ON, AN Di RU, CO NI, FR IL, FA GA, AM LI, SS AR e IT IZ CE, rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento di cui al Prot. n. 0018114/2021, emesso dalla Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione – Sezione Gestione Finanziaria, a mezzo del quale la stessa ha comunicato ai ricorrenti il diniego del riconoscimento dei benefici di cui all’art. 1, comma 1 della L. n. 86/2001, così come richiesta a seguito della soppressione della Stazione Soccorsa Alpino della Guardia di Finanza sita in Macugnana, dalla data di avvenuto trasferimento d’autorità oltre interessi legali e la rivalutazione degli stessi spettanti dal giorno di maturazione al giorno di soddisfo, unitamente ad ogni altro atto successivo, antecedente o connesso, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto, il dott. OC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 29.4.2016, il Comando generale della Guardia di Finanza, con foglio n. 136037, disponeva la soppressione della Stazione di Soccorso alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) ubicata nel Comune di Macugnaga, con decorrenza 31.07.2016.
1.1. Al momento della soppressione del Reparto, ai militari veniva attribuita la possibilità di partecipare alla procedura di reimpiego presso sedi di servizio - ricompresi nell’ambito del Comando regionale, ovvero di altri Comandi regionali, le cui circoscrizioni fossero confinanti - anche in soprannumero rispetto agli organici previsti.
1.2. Veniva disposto, indi, il trasferimento dei militari –quivi ricorrenti- in conformità delle preferenze da essi espresse.
1.3. In data 21.12.2020, gli odierni ricorrenti chiedevano all’Amministrazione il riconoscimento dell’attribuzione dell’indennità di trasferimento di cui alla L. n. 86/2001 (già L. n. 100/1987), dell’indennità di prima sistemazione ( ex L. n. 836/1973 e L. n. 417/1978) e dell’emolumento per trasferimento d’autorità.
1.4. Con provvedimento del 19 gennaio 2021 la Amministrazione respingeva la richiesta, atteso che il trasferimento dei ricorrenti -salvo quello dei sigg. LI e CE, dietro loro espressa richiesta avvenuto presso sedi più distanti- era avvenuta all’interno delle circoscrizioni di servizio limitrofe a quella ove era ubicata la stazione soppressa, peraltro in ossequio alle domande dei ricorrenti.
1.5. Avverso tale ultima determinazione insorgevano i ricorrenti avanti questo TAR, ad unico mezzo di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione dell’art. 1 comma 1 e segg. l. 86 del 29 marzo 2001, eccesso di potere per motivazione insufficiente ed incongrua, erroneità dei presupposti, illogicità, irrazionalità e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento. Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e incongruità. Illegittimità derivata. Violazione di legge, in particolare dell’art. 3 della legge n. 241/1990 in relazione al difetto di motivazione; la indennità richiesta spetterebbe ai ricorrenti, vertendosi in tema di “ trasferimento d’autorità ” – avvenuto “ non per loro libera scelta, ma nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione ” in sedi non collocate in Comuni confinanti.
1.6. Si costituiva la intimata Amministrazione, instando per la reiezione del gravame e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto.
2. Il ricorso non è fondato.
Va, in via liminare, quivi riportata l’ordito normativo entro cui si inscrive la fattispecie per cui è causa, a mente della quale:
- “ Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare (...) trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi ” (art. 1, comma 1, l. 86/01);
- “ L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti a sua volta nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni ” (art. 1, comma 1- bis , l. 86/01).
2.1. Orbene, nel caso di specie, in punto di fatto, emerge che:
- 8 dei 10 militari odierni ricorrenti (essendosi già estinto per rinunzia il ricorso proposto da OL ZO) sono stati trasferiti in Domodossola, id est presso una sede di servizio limitrofa rispetto a quella originaria, non essendovi -ciò che risulta pacificamente riconosciuto dagli stessi ricorrenti- luoghi di “servizio”, “altri” da Domodossola, più vicini alla stazione soppressa;
- altri 2 ricorrenti, sono stati trasferiti in sedi più distanti (sig. LI a Bardonecchia; sig. CE a Torino), ciò che però è avvenuto giustappunto per assecondare e soddisfare specifiche esigenze personali e familiari expressis verbis rappresentate dagli stessi militari; e, invero, dalla documentazione versata in atti dalla resistente Amministrazione risulta che: i) il sig. LI ha espressamente richiesto di essere trasferito presso la stazione di Bardonecchia, “ luogo che mi permetterebbe di avvicinarmi il più possibile alla mia famiglia, conciliando serenamente la vita lavorativa con quella affettiva ”, atteso che “ mia moglie e mia figlia, nata il [...], sono residenti a [...] ”; ii) il sig. CE, motu proprio e pur potendo essere assegnato a stazioni o reparti limitrofi, ha autonomamente scelto la sede di Torino; trattasi, indi, di autonome valutazioni e preferenze, peraltro puntualmente esaudite dalla resistente Amministrazione.
2.2. Nulla quaestio , in via liminare, il carattere di “trasferimento di autorità” da attribuire agli spostamenti de quibus , a nulla potendo rilevare le domande presentate dai ricorrenti, volte soltanto ad estrinsecare -ferma la natura eteronoma della esigenza di riassegnazione- le preferenze dei militari.
2.3. Orbene -in disparte la specifica posizione dei due militari, riportata nell’ultimo alinea del § 2.1., in cui la “distanza” dalla sede soppressa costituisce il frutto di espressi desiderata di essi militari, ciò che vale ad escludere in radice il diritto alla corresponsione della agognata indennità- per gli altri ricorrenti risulta integrata la “zona del fatto” della proposizione normativa contenuta al comma 1- bis dell’art. 1, l. 86/01 (siccome introdotto dall’art. 1, comma 163, l. 228/12), che esclude il riconoscimento della indennità che ne occupa “ nonché ogni altra indennità o rimborso ” nei casi di “ trasferimento d’autorità ”:
- AG “ dalla soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni ”; è giustappunto ciò che è avvenuto nel caso di specie, con la soppressione della stazione di Macugnaga;
- con nuova assegnazione “ ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri ”; è ciò che si è concretato per 8 dei 10 ricorrenti (gli altri due avendo autonomamente prescelto altre sedi, come sopra esposto), assegnati giustappunto alla sede di Bardonecchia, ubicata all’interno della circoscrizione territoriale limitrofa a quella della stazione soppressa.
2.3.1. Non può rilevare, invero, la circostanza –invocata dai ricorrenti- per cui il Comune di Bardonecchia non sarebbe un Comune confinante con quello di Macugnaga, ove era ubicata la stazione soppressa, la norma facendo testualmente riferimento, al fine di inferire il carattere “contiguo” o “limitrofo” che vale ad escludere il riconoscimento del beneficio in questione:
- non già al mero dato geografico o territoriale , costituito dal Comune;
- bensì a quello organizzativo di “ sede di servizio ”, ovvero di “ ufficio ”, per tali dovendo intendersi giustappunto i “luoghi” in cui è effettivamente presente un reparto o una stazione della Guardia di Finanza.
2.3.2. Orbene, siccome lealmente riconosciuto nel corpo del ricorso, “ nessuno dei ricorrenti, né tantomeno la scrivente difesa, mette in dubbio il fatto che la stazione scelta per il trasferimento degli stessi fosse l’unica ove questi potevano essere collocati ”, in tal guisa confermandosi che la sede di servizio è effettivamente quella “ limitrofa ”, cioè quella più vicina –tra quelle esistenti, ché ad impossibilia nemo tenetur - alla stazione soppressa.
2.4. Questo TAR ritiene, invero, che ai fini dell’esclusione dell’indennità di trasferimento, prevista dal comma 1- bis cit., venga in considerazione non il trasferimento del dipendente ad una sede di servizio ubicata in un Comune confinante con quello di provenienza (come preteso dal ricorrente), ma il trasferimento ad una “ sede di servizio limitrofa ” e, perciò, deve aversi riguardo all’ambito della circoscrizione territoriale della sede di provenienza e di quella di destinazione (TAR Veneto, I, 363/17).
2.4.1. Non si ignora, naturalmente, la diversa opzione esegetica, che milita in senso favorevole alle tesi dei ricorrenti (CdS, II, 5125/22; Id., 10156/25), secondo cui la dictio “ sede di servizio limitrofa ” di cui al comma 1- bis dell’art. 1 l. 86/01, dovrebbe essere parificata a quella di “ Comune confinante ” a’ sensi del comma 1 del ridetto art. 1. E ciò in quanto: i) “ all’interno dello stesso testo normativo e anzi in due commi limitrofi – le definizioni ricorrenti vanno applicate e declinate in modo omogeneo ”; ii) diversamente opinando, si introdurrebbe “ una differenziazione incomprensibile nell’ambito dei trasferimenti di autorità: secondo l’Amministrazione, infatti, il trasferimento di autorità “ordinario” (si pensi a quello per incompatibilità) segue la regola dei comuni differenti, mentre il trasferimento per soppressione di unità dovrebbe seguire la diversa regola dei confini territoriali di competenza ” (CdS, 6836/22 e giurisprudenza successiva).
2.4.2. Trattasi di argomentazioni suggestive, epperò controvertibili.
2.5. Quanto al criterio esegetico che imporrebbe una lettura omogenea di due dictiones testualmente affatto differenti -in contrasto con il parimenti pregnante criterio letterale- valga il rilevare quanto appresso.
2.5.1. È giustappunto il criterio ermeneutico della “ coerenza intrinseca ” al medesimo testo precettivo, secondo cui il significato delle scelte e delle proposizioni normative va desunto anche alla luce delle altre scelte e disposizioni del medesimo e unitario “complesso normativo”, a ben poter militare in senso opposto a quello proposto dalla giurisprudenza sopra richiamata, anche in ossequio ai principi generali per cui:
- una disposizione va letta e interpretata magis ut valeat quam ut pereat ; talchè, nel dubbio, l’interpretazione di una proposizione normativa -promani essa da una fonte eteronoma ovvero pattizia e negoziale- deve operarsi nel senso in cui essa assuma una sua propria significanza ed efficacia, piuttosto che in quello che la deprivi di efficacia, rendendola inutiliter data (imponendosi all'interprete “ di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo ”; Cass. SS.UU., 29 aprile 2009, n. 9941; TAR Lombardia, I, 13 maggio 2019, n. 1067); non si comprende, invero, la ragione per la quale il legislatore, introducendo il comma 1- bis all’art. 1 l. 86/01, abbia sentito la esigenza di puntualizzare e specificare il topòs del trasferimento, individuandolo nella “ sede di servizio ” piuttosto che nel “ Comune confinante ”; ché, se la nozione era la stessa, sarebbe bastato prevedere la esclusione del beneficio (ferma restando la nozione di “ Comune confinante ” di cui al comma 1) anche in caso di distanza superiore ai dieci chilometri;
- ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit ; laddove la legge ha inteso espressamente riferirsi ad una mera “espressione geografica”, ciò ha fatto expressis verbis al comma 1.
2.5.2. Del resto, la diversa terminologia adoprata dal legislatore, per vero, può ragionevolmente essere giustificata, tenuto conto della natura “speciale” del trasferimento di autorità contemplato al comma 1- bis , costituendo esso il portato e la conseguenza di ampie e generali scelte organizzatorie della Amministrazione, di soppressione ovvero di riallocazione di interi reparti o stazioni (o uffici): di qui, specularmente, la logicità e ragionevolezza della volontà del legislatore di fare riferimento, ai fini della delimitazione dello spettro applicativo della indennità di trasferimento, ad una nozione giustappunto organizzativa , quale quella della “ sede di servizio ”, piuttosto che di matrice squisitamente geografica o territoriale (“ Comune ”); ciò che non consente di considerare “ come ‘fungibili’ i riferimenti al ‘Comune’ (al comma 1) e alla ‘sede di servizio’ (comma 1-bis) che, pertanto, nel comma 1-bis deve essere intesa nel significato suo appunto di ‘sede di servizio ’” (TAR Calabria, I, 3 gennaio 2022, n. 2; Id., 728/21; TAR Toscana, 12/17), all’uopo escludendosi anche i prospettati dubbi di irragionevolezza ovvero di non giustificata disparità di trattamento tra le ipotesi di trasferimento:
- di cui al comma 1, relative a provvedimenti “individuali”, ovvero “personalmente e direttamente” riferibili alla persona del dipendente, allontanato da una sede di servizio che permane operante;
- di cui al comma 1- bis , in cui il trasferimento costituisce il precipitato particolare - per così dire “riflesso” e necessitato - di più ampie e generali scelte di organizzazione e pianificazione dell’apparato amministrativo, conducenti alla eliminazione tout court della sede di servizio e, dunque, integranti factum principis per ambedue le parti del rapporto di lavoro.
2.5.3. Trattasi di lettura della norma coerente:
- con il dato letterale, riferito alla “ sede di servizio ” e non già al “ Comune ”;
- con la ratio della norma - in conformità di un indirizzo legislativo rivolto a restringere progressivamente il raggio operativo dell’indennità di trasferimento (CdS, a.p., 23/11) – tesa ad escludere la operatività della ridetta indennità: i) in caso di factum principis , id est di un trasferimento di autorità che non costituisce il frutto eteronomo della voluntas della Amministrazione di diversamente assegnare, per così dire singulatim , un dipendente o taluni dipendenti ad altre sedi, ferma restando la permanente sussistenza della sede originaria; ii) allorquando, cioè, il trasferimento costituisca scaturigine necessitata della soppressione radicitus della sede e, dunque, della sopravvenuta, oggettiva, impossibilità di protrarre la permanenza del dipendente nella sede di servizio, non più esistente; in tali casi, quindi, alla estinzione della sede di appartenenza -ove la Amministrazione è per così dire “costretta” da fatti di generale macro-organizzazione a riallocare i dipendenti- la assegnazione del dipendente alla sede di servizio più vicina esclude ragionevolmente la applicazione della indennità, anche nella ipotesi in cui essa sede sia ubicata in Comune non confinante, non esistendo in rerum natura -siccome avvenuto nel caso di specie- reparti o stazione e, dunque, sedi di servizio effettivamente ubicati in Comuni confinanti.
2.5.4. E ciò in coerenza con il filone normativo sopra delineato, di tendenziale restrizione del beneficio, limitandone ancora di più l’ambito di applicabilità, cosicché la soluzione ermeneutica rigorosa sopra proposta, oltre che fedele alla lettera della norma, risulta pure coerente con la ratio legis , non caso estrinsecatasi in una disposizione ad hoc , governante proprio la specifica situazione della “ soppressione ” ovvero “ dislocazione dei reparti o relative articolazioni ”, vale a dire in presenza di scelte generali di programmazione, pianificazione ed organizzazione della “macchina amministrativa” in relazione alle quali la posizione del singolo dipendente assume carattere succedaneo e riflesso : di qui la ragionevole limitazione della nozione di “ contiguità ” ovvero del termine “ limitrofa ”, alla sede di servizio, vale a dire alla unità organizzativa più vicina a quella non più esistente perché soppressa ovvero dislocata in altro luogo (in questi sensi, milita anche TAR Campania, VII, 2 maggio 2023, n. 2624).
2.6. In altre parole:
- se la causa del trasferimento discende da generali scelte di macro-organizzazione della Amministrazione;
- allora, specularmente, il termine di riferimento per valutare -ai fini che ne occupano- le conseguenze che sul singolo militare da tali generali scelte organizzative rivengono, non può che assumere la medesima connotazione e latitudine organizzativa ; di qui la ragionevolezza della scelta normativa di testualmente contemplare la nozione di “ sede di servizio ”.
3. Le peculiari connotazioni della controversia, e la oggettiva controvertibilità delle questioni sottese, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso collettivo, come in epigrafe proposto, lo respinge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
GL LL Di PO, Presidente
OC MP, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC MP | GL LL Di PO |
IL SEGRETARIO