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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/11/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, alla pubblica udienza del 18/11/2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al 1945/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Altre ipotesi;
T R A
, (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. SAGGESE C.F._1
DANIELE
OPPONENTE
C O N T R O
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. SORRENTINO PAOLO
OPPOSTO
CONCLUSIONI: PER L'OPPONENTE: annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 36/2025 per inesistenza del credito, fatto valere con il decreto ingiuntivo opposto n. 36/2025, per intervenuto integrale pagamento del trattamento di fine rapporto, prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e, pertanto, dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte_1 Parte_1
, in persona della titolare sig.ra , all'opposta sig.ra
[...] Parte_1 CP_1 [...]
a titolo di TFR;
condannare la sig.ra al risarcimento danni ex CP_1 Controparte_1 art. 96 c.p.c. nei confronti della Parte_1
; condannare la sig.ra al pagamento delle spese e dei compensi del
[...] Controparte_1 presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. PER L'OPPOSTO: Tutto quanto descritto prova la buona fede che legittima la compensazione delle spese di lite della parte debole ed il rigetto della domanda ex articolo 96 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione depositato in data 22.03.2025, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 36/2025 emesso nell'ambito del procedimento
R.G.N. 527/2025 dal Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Daniela Ammendola, in data 07.02.2025, con il quale veniva intimata al pagamento della somma di euro 798,21, a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto al saldo, oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in euro 237,00 oltre Iva e CPA come per legge con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente.
L'odierno opponente eccepiva l'adempiuto pagamento delle somme oggetto del provvedimento monitorio pari ad euro 724,17, al netto delle trattenute, anteriormente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e precisamente in data 09.10.2024, concludendo per l'inesistenza del credito fatto valere dall'opposta.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la sig. per l'accoglimento delle suesposte conclusioni. Controparte_1
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sig. Controparte_1 eccependo che quanto dichiarato in ricorso dalla controparte corrispondeva al vero, atteso che effettivamente in data antecedente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (iscritto il
29.1.2025), l'opponente aveva provveduto, a mezzo bonifico del 10.10.2024, al pagamento del
TFR all'opposta e che per effetto di un mero errore “di comunicazione” fra le parti era stato coltivato il ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo, alla luce delle comportamento improntato a buona fede dell'opposta, la compensazione delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza del 18.11.2025 la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
2. L'opposizione è fondata.
Giova rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Va premesso che costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli art. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purchè idoneo a dimostrare il diritto fatto valere (Cass. n.
9685/2000 e n. 4974/2000), anche se privo di efficacia probatoria assoluta.
Nel caso di specie tali devono considerarsi le buste paga provenienti dallo stesso opponente, contenente il conteggio del TFR asseritamente non pagato.
In particolare, poiché il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare la busta paga, in costanza del rapporto, essa integra comunque, sotto il profilo probatorio, se non una confessione o una prova legale, di certo, documentazione predisposta unilateralmente dal datore di lavoro che, come tale, non può che essere interpretata in senso favorevole al non predisponente (art. 1370 c.c.), e quindi una prova scritta idonea a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo.
Resta fermo che nel successivo giudizio di opposizione, da svolgersi secondo le regole della cognizione piena, il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto.
2.1. A tale riguardo, è opportuno ricordare l'insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione in ordine alla ripartizione dell'onere della prova nelle cause relative a rapporti obbligatori.
In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.)
(Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533).
Ai fini del riconoscimento del diritto al TFR, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e la sua cessazione, gravando, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
È altresì noto che nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione; ciascuna delle parti assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, con conseguenti effetti nell'ambito dei criteri di distribuzione dell'onere della prova
(Cass., 3 marzo 1994, n. 2124).
2.2. Fatte tali premesse di ordine generale, nessuna contestazione risulta sollevata in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e alla sua durata.
La sussistenza del rapporto di lavoro, in particolare, risulta provata alla luce della documentazione contenuta nel fascicolo monitorio. Spetta, dunque, al debitore opponente offrire la prova del pagamento delle somme – il cui quantum non è messo in discussione – ingiunte con il decreto opposto.
3. Come accennato nella parte in fatto, l'impresa opponente sostiene di aver estinto il debito ingiunto a mezzo di bonifico bancario dell'importo di € 724,17 del 9.10.2024 (data di valuta
10.10.2024), come comprovato dalla documentazione allegata all'opposizione.
Sul punto, l'opposto rappresenta che effettivamente il TFR è stato pagato dall'opponente in data
10.10.2024 a mezzo bonifico e che solo a causa di mancanza di comunicazione verbale fra le parti è stato coltivato il ricorso per decreto ingiuntivo.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in ragione dell'avvenuto pagamento del credito ingiunto, l'opposizione si rivela fondata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
Va, inoltre, accolta la domanda ex art. 96 c.p.c., atteso che, una volta accertato che il ricorrente era consapevole al momento dell'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo che il TFR era stato già pagato dalla debitrice, è indubbio che ricorrano tutti i presupposti perché possa applicarsi la norma di cui all'art. 96 c.p.c., comma 1, per avere proseguito l'azione monitoria, quanto meno, per colpa grave, costringendo così l'odierna resistente alla necessaria proposizione dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., allo scopo di far valere l'avvenuta estinzione della sua obbligazione. E invero, come affermato a più riprese dalla Corte di Cassazione, da ultimo con sentenza n. 9033 del 15/04/2010 “incorre in responsabilità aggravata ex art. 96, comma primo, cod. proc. civ., il creditore il quale chieda ed ottenga un provvedimento monitorio nei confronti del debitore dopo che quest'ultimo abbia pagato l'intera sorte capitale, a nulla rilevando che, nel successivo giudizio di opposizione, il debitore stesso venga condannato - previa revoca del decreto ingiuntivo - al pagamento degli interessi moratori”.
P.Q.M.
La dr.ssa Lorenza Recano, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 36/2025;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Controparte_1
€ 641,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, oltre € 150,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Nola, il 18.11.2025.
Il Giudice del lavoro dr.ssa Lorenza Recano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, alla pubblica udienza del 18/11/2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al 1945/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Altre ipotesi;
T R A
, (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. SAGGESE C.F._1
DANIELE
OPPONENTE
C O N T R O
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. SORRENTINO PAOLO
OPPOSTO
CONCLUSIONI: PER L'OPPONENTE: annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 36/2025 per inesistenza del credito, fatto valere con il decreto ingiuntivo opposto n. 36/2025, per intervenuto integrale pagamento del trattamento di fine rapporto, prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e, pertanto, dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte_1 Parte_1
, in persona della titolare sig.ra , all'opposta sig.ra
[...] Parte_1 CP_1 [...]
a titolo di TFR;
condannare la sig.ra al risarcimento danni ex CP_1 Controparte_1 art. 96 c.p.c. nei confronti della Parte_1
; condannare la sig.ra al pagamento delle spese e dei compensi del
[...] Controparte_1 presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. PER L'OPPOSTO: Tutto quanto descritto prova la buona fede che legittima la compensazione delle spese di lite della parte debole ed il rigetto della domanda ex articolo 96 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione depositato in data 22.03.2025, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 36/2025 emesso nell'ambito del procedimento
R.G.N. 527/2025 dal Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Daniela Ammendola, in data 07.02.2025, con il quale veniva intimata al pagamento della somma di euro 798,21, a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto al saldo, oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in euro 237,00 oltre Iva e CPA come per legge con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente.
L'odierno opponente eccepiva l'adempiuto pagamento delle somme oggetto del provvedimento monitorio pari ad euro 724,17, al netto delle trattenute, anteriormente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e precisamente in data 09.10.2024, concludendo per l'inesistenza del credito fatto valere dall'opposta.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la sig. per l'accoglimento delle suesposte conclusioni. Controparte_1
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sig. Controparte_1 eccependo che quanto dichiarato in ricorso dalla controparte corrispondeva al vero, atteso che effettivamente in data antecedente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (iscritto il
29.1.2025), l'opponente aveva provveduto, a mezzo bonifico del 10.10.2024, al pagamento del
TFR all'opposta e che per effetto di un mero errore “di comunicazione” fra le parti era stato coltivato il ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo, alla luce delle comportamento improntato a buona fede dell'opposta, la compensazione delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza del 18.11.2025 la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
2. L'opposizione è fondata.
Giova rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Va premesso che costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli art. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purchè idoneo a dimostrare il diritto fatto valere (Cass. n.
9685/2000 e n. 4974/2000), anche se privo di efficacia probatoria assoluta.
Nel caso di specie tali devono considerarsi le buste paga provenienti dallo stesso opponente, contenente il conteggio del TFR asseritamente non pagato.
In particolare, poiché il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare la busta paga, in costanza del rapporto, essa integra comunque, sotto il profilo probatorio, se non una confessione o una prova legale, di certo, documentazione predisposta unilateralmente dal datore di lavoro che, come tale, non può che essere interpretata in senso favorevole al non predisponente (art. 1370 c.c.), e quindi una prova scritta idonea a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo.
Resta fermo che nel successivo giudizio di opposizione, da svolgersi secondo le regole della cognizione piena, il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto.
2.1. A tale riguardo, è opportuno ricordare l'insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione in ordine alla ripartizione dell'onere della prova nelle cause relative a rapporti obbligatori.
In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.)
(Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533).
Ai fini del riconoscimento del diritto al TFR, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e la sua cessazione, gravando, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
È altresì noto che nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione; ciascuna delle parti assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, con conseguenti effetti nell'ambito dei criteri di distribuzione dell'onere della prova
(Cass., 3 marzo 1994, n. 2124).
2.2. Fatte tali premesse di ordine generale, nessuna contestazione risulta sollevata in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e alla sua durata.
La sussistenza del rapporto di lavoro, in particolare, risulta provata alla luce della documentazione contenuta nel fascicolo monitorio. Spetta, dunque, al debitore opponente offrire la prova del pagamento delle somme – il cui quantum non è messo in discussione – ingiunte con il decreto opposto.
3. Come accennato nella parte in fatto, l'impresa opponente sostiene di aver estinto il debito ingiunto a mezzo di bonifico bancario dell'importo di € 724,17 del 9.10.2024 (data di valuta
10.10.2024), come comprovato dalla documentazione allegata all'opposizione.
Sul punto, l'opposto rappresenta che effettivamente il TFR è stato pagato dall'opponente in data
10.10.2024 a mezzo bonifico e che solo a causa di mancanza di comunicazione verbale fra le parti è stato coltivato il ricorso per decreto ingiuntivo.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in ragione dell'avvenuto pagamento del credito ingiunto, l'opposizione si rivela fondata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
Va, inoltre, accolta la domanda ex art. 96 c.p.c., atteso che, una volta accertato che il ricorrente era consapevole al momento dell'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo che il TFR era stato già pagato dalla debitrice, è indubbio che ricorrano tutti i presupposti perché possa applicarsi la norma di cui all'art. 96 c.p.c., comma 1, per avere proseguito l'azione monitoria, quanto meno, per colpa grave, costringendo così l'odierna resistente alla necessaria proposizione dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., allo scopo di far valere l'avvenuta estinzione della sua obbligazione. E invero, come affermato a più riprese dalla Corte di Cassazione, da ultimo con sentenza n. 9033 del 15/04/2010 “incorre in responsabilità aggravata ex art. 96, comma primo, cod. proc. civ., il creditore il quale chieda ed ottenga un provvedimento monitorio nei confronti del debitore dopo che quest'ultimo abbia pagato l'intera sorte capitale, a nulla rilevando che, nel successivo giudizio di opposizione, il debitore stesso venga condannato - previa revoca del decreto ingiuntivo - al pagamento degli interessi moratori”.
P.Q.M.
La dr.ssa Lorenza Recano, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 36/2025;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Controparte_1
€ 641,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, oltre € 150,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Nola, il 18.11.2025.
Il Giudice del lavoro dr.ssa Lorenza Recano