TRIB
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2024, n. 5007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5007 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10781/2023 R.G. promossa da
(avv. Claudio De Fenu) Parte_1
ATTRICE contro
(avv. Lorenzo Cinquepalmi) Controparte_1
e contro
(avv. Angela Caliò Marincola Sculco) Controparte_2
CONVENUTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «attribuzione di quota di pensione di reversibilità ex art. 9 l. div.»
* * *
Rilevato che:
1 si discute della pensione di reversibilità, ammontante ad un importo netto di euro
1.097,38, erogata in seguito al decesso del sig. avvenuto a Brescia il 15 Persona_1
gennaio 2022; la ricorrente, ex coniuge del sig. facendo leva sulla durata del matrimonio, Per_1
sull'assenza di redditi propri (una volta venuto meno l'assegno divorzile, di euro 600,00 mensili) e sulla propria condizione di invalidità, ha domandato l'attribuzione di una quota pari al 50% della pensione di reversibilità; la resistente, coniuge superstite del sig. ha posto l'accento sulla durata del Per_1
matrimonio con lo stesso, anticipato da una convivenza more uxorio di otto anni, e, evidenziando di percepire, quale unico reddito, una pensione di euro 1.123,42 mensili, ha chiesto il rigetto del ricorso;
l' ha così concluso: «dichiarare legittimo l'operato di quest' in data CP_2 CP_2
antecedente la sentenza ed in conseguenza dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente per tale periodo a titolo di pensione indiretta;
in via subordinata dichiarare tenuta e condannare la sig. a garantire e rilevare indenne l' da ogni e qualsiasi Controparte_3 CP_2
conseguenza e pregiudizio patrimoniale che dovesse derivare all' comparente dal CP_2
presente giudizio comprese le spese di lite»; ritenuto che:
l'art. 9 l. div., come modificato dall'art. 13 l. n. 74/1987, attribuisce al coniuge divorziato, nell'ipotesi in cui esista anche il coniuge superstite, il diritto ad una quota della pensione di reversibilità a questo spettante, subordinato alla condizione della effettiva titolarità dell'assegno di divorzio ed al fatto che il coniuge divorziato non sia passato a nuove nozze: come ha precisato la Suprema Corte, l'attribuzione patrimoniale in questione ha acquistato, rispetto a quanto disposto sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 9 l. div., carattere di automaticità e di indipendenza dallo stato di bisogno effettivo (Cass. Civ., Sez.
I, 16.4.1991, n. 4041), purché sussistano i due presupposti sopra ricordati;
l'affermata automaticità dell'attribuzione patrimoniale di cui all'art. 9 l. div. comporta che, sussistendo i due presupposti previsti dalla norma, nel corso del giudizio promosso dal coniuge divorziato per ottenere una quota della pensione di reversibilità non possa mettersi in discussione l'an del diritto (essendo divenuto intangibile, con la morte del coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di divorzio, il presupposto dell'attribuzione patrimoniale in parola riconosciuta nella sentenza di divorzio), ma solo il quantum; il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato (Cass. Civ., Sez. L, 27.9.2013, n.
22259), ma la misura di tale diritto – vale a dire l'ampiezza della quota – deve essere determinata attraverso un provvedimento giudiziario, avente forma di sentenza (Cass.
Civ., Sez. I, 2 marzo 2001, n. 3037) e natura costitutivo-determinativa necessaria a discrezionalità vincolata: in particolare, la ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta “tenendo conto della durata del rapporto” cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità; fra tali correttivi è compresa la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e dell'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, senza mai confondere, però, la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass. Civ., Sez. I, 21.6.2012, n. 10391); nel caso concreto, deve essere riconosciuto il diritto dell'ex coniuge a percepire una quota della pensione di reversibilità, poiché la ricorrente godeva di un assegno divorzile di euro 600,00 e non risulta aver contratto nuovo matrimonio;
quanto alla misura di tale quota, si evidenzia che il parametro principale, dato dalla durata dei rispettivi matrimoni, depone a favore della resistente, che è rimasta sposata al sig. circa 28 anni, contro i 23 anni dell'unione precedente. Inoltre, un netto Per_1
sbilanciamento ulteriore a beneficio della resistente si registra se si considera il profilo dell'estensione delle convivenze, posto che, quando il sig. e la resistente hanno Per_1
contratto matrimonio, già convivevano da circa otto anni (le due figlie della coppia, Per_2
e , sono nate rispettivamente il 22 agosto 1986 e il 27 aprile 1991); Per_3
non vi sono, invece, differenze eccessivamente marcate sotto il profilo delle condizioni economiche, atteso che entrambe le parti sono invalide e non sopportano costi abitativi. La situazione della ricorrente è, però, leggermente deteriore, perché il suo grado
3 di invalidità è maggiore e la resistente gode di una pensione propria (benché di importo contenuto) pari ad euro 1.123,42 mensili;
sulla base degli elementi esposti, dove importanza primaria va assegnata alla durata delle rispettive unioni, il Collegio giudica congruo attribuire alla resistente una percentuale della pensione del defunto marito più elevata di quella della ricorrente. In particolare, deve essere attribuita alla ricorrente una quota di pensione di reversibilità pari al 30%, e alla parte convenuta deve essere attribuita la quota del restante 70%; invece, non è questa la sede per pronunciarsi in ordine ai profili restitutori, coinvolgenti i rapporti e . È pacifico, nella giurisprudenza Parte_3 Controparte_4
di legittimità, l'orientamento secondo il quale «il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.» (Cass. Civ., Sez. L, 27.9.2013, n. 22259); nondimeno, queste questioni – se su di esse non maturerà un accordo fra i soggetti coinvolti – dovranno essere veicolate in un giudizio autonomo;
le spese di lite fra tutte le parti saranno interamente compensate;
p.q.m.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. attribuisce alla sig.ra nata a Roma in [...] l'[...], la Parte_1
quota pari al 30% della pensione di reversibilità erogata dall' a seguito del decesso di CP_2
con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a tale decesso;
Persona_1
2. attribuisce alla sig.ra , nata a [...] il [...], la Controparte_1
quota pari al 70% della pensione di reversibilità erogata dall' a seguito del decesso di CP_2
con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a tale decesso;
Persona_1
4
3. compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le conclusioni sono state trascritte testualmente, ma è evidente che il riferimento alla sig.ra Pt_2
è frutto di un mero errore materiale.
[...] 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10781/2023 R.G. promossa da
(avv. Claudio De Fenu) Parte_1
ATTRICE contro
(avv. Lorenzo Cinquepalmi) Controparte_1
e contro
(avv. Angela Caliò Marincola Sculco) Controparte_2
CONVENUTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «attribuzione di quota di pensione di reversibilità ex art. 9 l. div.»
* * *
Rilevato che:
1 si discute della pensione di reversibilità, ammontante ad un importo netto di euro
1.097,38, erogata in seguito al decesso del sig. avvenuto a Brescia il 15 Persona_1
gennaio 2022; la ricorrente, ex coniuge del sig. facendo leva sulla durata del matrimonio, Per_1
sull'assenza di redditi propri (una volta venuto meno l'assegno divorzile, di euro 600,00 mensili) e sulla propria condizione di invalidità, ha domandato l'attribuzione di una quota pari al 50% della pensione di reversibilità; la resistente, coniuge superstite del sig. ha posto l'accento sulla durata del Per_1
matrimonio con lo stesso, anticipato da una convivenza more uxorio di otto anni, e, evidenziando di percepire, quale unico reddito, una pensione di euro 1.123,42 mensili, ha chiesto il rigetto del ricorso;
l' ha così concluso: «dichiarare legittimo l'operato di quest' in data CP_2 CP_2
antecedente la sentenza ed in conseguenza dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente per tale periodo a titolo di pensione indiretta;
in via subordinata dichiarare tenuta e condannare la sig. a garantire e rilevare indenne l' da ogni e qualsiasi Controparte_3 CP_2
conseguenza e pregiudizio patrimoniale che dovesse derivare all' comparente dal CP_2
presente giudizio comprese le spese di lite»; ritenuto che:
l'art. 9 l. div., come modificato dall'art. 13 l. n. 74/1987, attribuisce al coniuge divorziato, nell'ipotesi in cui esista anche il coniuge superstite, il diritto ad una quota della pensione di reversibilità a questo spettante, subordinato alla condizione della effettiva titolarità dell'assegno di divorzio ed al fatto che il coniuge divorziato non sia passato a nuove nozze: come ha precisato la Suprema Corte, l'attribuzione patrimoniale in questione ha acquistato, rispetto a quanto disposto sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 9 l. div., carattere di automaticità e di indipendenza dallo stato di bisogno effettivo (Cass. Civ., Sez.
I, 16.4.1991, n. 4041), purché sussistano i due presupposti sopra ricordati;
l'affermata automaticità dell'attribuzione patrimoniale di cui all'art. 9 l. div. comporta che, sussistendo i due presupposti previsti dalla norma, nel corso del giudizio promosso dal coniuge divorziato per ottenere una quota della pensione di reversibilità non possa mettersi in discussione l'an del diritto (essendo divenuto intangibile, con la morte del coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di divorzio, il presupposto dell'attribuzione patrimoniale in parola riconosciuta nella sentenza di divorzio), ma solo il quantum; il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato (Cass. Civ., Sez. L, 27.9.2013, n.
22259), ma la misura di tale diritto – vale a dire l'ampiezza della quota – deve essere determinata attraverso un provvedimento giudiziario, avente forma di sentenza (Cass.
Civ., Sez. I, 2 marzo 2001, n. 3037) e natura costitutivo-determinativa necessaria a discrezionalità vincolata: in particolare, la ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta “tenendo conto della durata del rapporto” cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità; fra tali correttivi è compresa la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e dell'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, senza mai confondere, però, la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass. Civ., Sez. I, 21.6.2012, n. 10391); nel caso concreto, deve essere riconosciuto il diritto dell'ex coniuge a percepire una quota della pensione di reversibilità, poiché la ricorrente godeva di un assegno divorzile di euro 600,00 e non risulta aver contratto nuovo matrimonio;
quanto alla misura di tale quota, si evidenzia che il parametro principale, dato dalla durata dei rispettivi matrimoni, depone a favore della resistente, che è rimasta sposata al sig. circa 28 anni, contro i 23 anni dell'unione precedente. Inoltre, un netto Per_1
sbilanciamento ulteriore a beneficio della resistente si registra se si considera il profilo dell'estensione delle convivenze, posto che, quando il sig. e la resistente hanno Per_1
contratto matrimonio, già convivevano da circa otto anni (le due figlie della coppia, Per_2
e , sono nate rispettivamente il 22 agosto 1986 e il 27 aprile 1991); Per_3
non vi sono, invece, differenze eccessivamente marcate sotto il profilo delle condizioni economiche, atteso che entrambe le parti sono invalide e non sopportano costi abitativi. La situazione della ricorrente è, però, leggermente deteriore, perché il suo grado
3 di invalidità è maggiore e la resistente gode di una pensione propria (benché di importo contenuto) pari ad euro 1.123,42 mensili;
sulla base degli elementi esposti, dove importanza primaria va assegnata alla durata delle rispettive unioni, il Collegio giudica congruo attribuire alla resistente una percentuale della pensione del defunto marito più elevata di quella della ricorrente. In particolare, deve essere attribuita alla ricorrente una quota di pensione di reversibilità pari al 30%, e alla parte convenuta deve essere attribuita la quota del restante 70%; invece, non è questa la sede per pronunciarsi in ordine ai profili restitutori, coinvolgenti i rapporti e . È pacifico, nella giurisprudenza Parte_3 Controparte_4
di legittimità, l'orientamento secondo il quale «il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.» (Cass. Civ., Sez. L, 27.9.2013, n. 22259); nondimeno, queste questioni – se su di esse non maturerà un accordo fra i soggetti coinvolti – dovranno essere veicolate in un giudizio autonomo;
le spese di lite fra tutte le parti saranno interamente compensate;
p.q.m.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. attribuisce alla sig.ra nata a Roma in [...] l'[...], la Parte_1
quota pari al 30% della pensione di reversibilità erogata dall' a seguito del decesso di CP_2
con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a tale decesso;
Persona_1
2. attribuisce alla sig.ra , nata a [...] il [...], la Controparte_1
quota pari al 70% della pensione di reversibilità erogata dall' a seguito del decesso di CP_2
con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a tale decesso;
Persona_1
4
3. compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le conclusioni sono state trascritte testualmente, ma è evidente che il riferimento alla sig.ra Pt_2
è frutto di un mero errore materiale.
[...] 2