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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 440 /2020 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note depositate da parte resistente;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.440/ 2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 440 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. ASCOLESE ANTONIO, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, C.F./P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to da funzionario delegato;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno
2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con ricorso ex art 6 dlgs 150/2011 , proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n.2011/1828 del 12/11/2019 emessa dall' , con la quale gli veniva Controparte_1 intimato il pagamento della somma di euro 6.614,00 a seguito di accertamento dell'illecito per aver occupato irregolarmente i lavoratori e . Persona_1 Persona_2
Con il primo ed unico motivo di opposizione, eccepiva l'insussistenza di rapporto di lavoro subordinato, chiarendo che entrambi i soggetti si trovavano occasionalmente in loco al momento dell'ispezione.
Ritenuta la causa documentale, la stessa veniva rinviata per la discussione. L'udienza del 26/03/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. Il giudice, lette le note depositate dalla sola parte resistente, decide la controversia con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Preliminarmente si chiarisce che l'art 85 c.p.c. prevede ultrattività del mandato nel caso di rinuncia all'incarico o revoca del medesimo da parte del procuratore, fino alla nomina di nuovo difensore. Ne discende che la parte ricorrente continua a stare nel presente giudizio con il patrocinio del difensore originariamente nominato, non essendo pervenuta alcuna nuova nomina.
Il motivo di opposizione è infondato.
Vale preliminarmente ricordare che per la Suprema Corte “nel giudizio di opposizione avverso
l'ordinanza – ingiunzione in tema di sanzioni, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, (…)”, così da ultimo Corte Di Cassazione – Ordinanza 01 dicembre 2021, n. 37764
Ebbene nel caso in esame il verbale ispettivo indica chiaramente che i due lavoratori in questione sarebbe stati trovati “intenti al lavoro” ed in particolare il “cameriere da sala con Persona_1 divisa da lavoro” ed “aiuto in cucina con abiti da lavoro”. Persona_2
Sul punto deve rilevarsi che ai fini della sussistenza degli illeciti contestati, sarebbe del tutto irrilevante l'esistenza di un periodo di prova (e tanto si specifica perché entrambi i lavoratori hanno dichiarato di essere al primo giorno di lavoro), atteso che la fattispecie è specificamente disciplinata dall'art. 2096 cod. civ., che configura il patto di prova come una clausola accessoria del contratto di lavoro. Ne consegue che l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e il contestuale obbligo di comunicazione dello stesso al centro per l'impiego non sono esclusi dalla previsione di un periodo di prova, che, secondo la disciplina prevista dal codice, deve pure risultare da atto scritto, che nel caso in esame manca.
Secondo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 01.10.1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.11.1996, n. 608, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.
Per altro assolutamente priva di pregio la doglianza avanzata nel ricorso in quanto entrambi i lavoratori hanno dichiarato sia di essere effettivamente impiegati nell'azienda che di ricevere direttive da . Parte_1
L'ordinanza va quindi confermata.
Quanto alle spese, si applica l'art 9 del dlgs 149/2015, secondo cui “L'ispettorato può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi
di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonche' negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. (…) In caso di esito favorevole della lite all sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione CP_1 del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.”
Le spese vanno liquidate ai sensi del DM 147/2022, secondo i parametri minimi e la predetta riduzione del 20%.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
b) condanna parte opponente al pagamento, nei confronti dell' , delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 1.700,00, oltre IVA e CPA se dovute, spese al 15%.
Depositato telematicamente in data 16/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note depositate da parte resistente;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.440/ 2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 440 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. ASCOLESE ANTONIO, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, C.F./P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to da funzionario delegato;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno
2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con ricorso ex art 6 dlgs 150/2011 , proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n.2011/1828 del 12/11/2019 emessa dall' , con la quale gli veniva Controparte_1 intimato il pagamento della somma di euro 6.614,00 a seguito di accertamento dell'illecito per aver occupato irregolarmente i lavoratori e . Persona_1 Persona_2
Con il primo ed unico motivo di opposizione, eccepiva l'insussistenza di rapporto di lavoro subordinato, chiarendo che entrambi i soggetti si trovavano occasionalmente in loco al momento dell'ispezione.
Ritenuta la causa documentale, la stessa veniva rinviata per la discussione. L'udienza del 26/03/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. Il giudice, lette le note depositate dalla sola parte resistente, decide la controversia con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Preliminarmente si chiarisce che l'art 85 c.p.c. prevede ultrattività del mandato nel caso di rinuncia all'incarico o revoca del medesimo da parte del procuratore, fino alla nomina di nuovo difensore. Ne discende che la parte ricorrente continua a stare nel presente giudizio con il patrocinio del difensore originariamente nominato, non essendo pervenuta alcuna nuova nomina.
Il motivo di opposizione è infondato.
Vale preliminarmente ricordare che per la Suprema Corte “nel giudizio di opposizione avverso
l'ordinanza – ingiunzione in tema di sanzioni, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, (…)”, così da ultimo Corte Di Cassazione – Ordinanza 01 dicembre 2021, n. 37764
Ebbene nel caso in esame il verbale ispettivo indica chiaramente che i due lavoratori in questione sarebbe stati trovati “intenti al lavoro” ed in particolare il “cameriere da sala con Persona_1 divisa da lavoro” ed “aiuto in cucina con abiti da lavoro”. Persona_2
Sul punto deve rilevarsi che ai fini della sussistenza degli illeciti contestati, sarebbe del tutto irrilevante l'esistenza di un periodo di prova (e tanto si specifica perché entrambi i lavoratori hanno dichiarato di essere al primo giorno di lavoro), atteso che la fattispecie è specificamente disciplinata dall'art. 2096 cod. civ., che configura il patto di prova come una clausola accessoria del contratto di lavoro. Ne consegue che l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e il contestuale obbligo di comunicazione dello stesso al centro per l'impiego non sono esclusi dalla previsione di un periodo di prova, che, secondo la disciplina prevista dal codice, deve pure risultare da atto scritto, che nel caso in esame manca.
Secondo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 01.10.1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.11.1996, n. 608, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.
Per altro assolutamente priva di pregio la doglianza avanzata nel ricorso in quanto entrambi i lavoratori hanno dichiarato sia di essere effettivamente impiegati nell'azienda che di ricevere direttive da . Parte_1
L'ordinanza va quindi confermata.
Quanto alle spese, si applica l'art 9 del dlgs 149/2015, secondo cui “L'ispettorato può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi
di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonche' negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. (…) In caso di esito favorevole della lite all sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione CP_1 del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.”
Le spese vanno liquidate ai sensi del DM 147/2022, secondo i parametri minimi e la predetta riduzione del 20%.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
b) condanna parte opponente al pagamento, nei confronti dell' , delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 1.700,00, oltre IVA e CPA se dovute, spese al 15%.
Depositato telematicamente in data 16/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco