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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 12974
dell'anno 2022
Tra
Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato Cesare Galloni ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico
opponenti
contro
), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Masiello ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 06/06/2025.
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 02.11.2022, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 3301/2022 emesso dal Tribunale di Bari in
[...]
data 04.10.2022 ad istanza della con il quale si ingiungeva il Controparte_1
pagamento della somma di € 13.251,25 oltre interessi e le spese della procedura.
Gli opponenti deducevano:1) l'incompetenza territoriale del giudice adito;
2) la nullità della fideiussione rilasciata da;
3) l'errata determinazione del quantum debeatur. Parte_2
Si costituiva in giudizio la Banca opposta che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto veniva disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa veniva, quindi, rinviata all'udienza del 06.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel pagina 2 di 4 corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
L'eccezione preliminare di incompetenza territoriale è infondata poiché la sede legale della banca creditrice si trova ad Altamura. Il foro dinanzi al quale è stato introdotto il giudizio monitorio coincide con quello previsto dagli artt. 1382 comma 3 c.c. e 20 c.p.c. Né può avere rilevanza, nel caso di specie,
la particolare competenza del consumatore in quanto l'opponente era legato Parte_2
funzionalmente all'impresa individuale La Tettoia di CA NA per essere stato lo stesso, in precedenza, titolare della medesima impresa. è titolare della impresa individuale e, Parte_1
a sua volta, risulta garante di per altro rapporto bancario. Parte_2
Deve osservarsi, inoltre, che con riferimento all'opponente , la garanzia prestata in Parte_2
favore della Banca, per l'esatto adempimento del finanziamento, è di natura cartolare e non fideiussoria e deriva dalla firma apposta per avallo sull'effetto cambiario rilasciato da . Parte_1
Le deduzioni degli opponenti sulla prova del credito sono estremamente generiche e non supportate da alcun ragionevole conteggio esplicativo o perizia di parte. Né la parte opponente ha richiesto una CTU
contabile con le apposite memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.
Per consolidata giurisprudenza, inoltre, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è
tenuto a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria ed incombe sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (ex multis Cass. S.U.
30/10/2001 n. 13533).
La Banca creditrice ha prodotto il contratto di finanziamento con documento di sintesi, l'effetto cambiario a firma di e per avallo da la copia della Parte_1 Parte_2
comunicazione di decadenza del beneficio del termine e l'attestazione ex art. 50 TUB.
Documenti che non sono stati contestati specificatamente dagli opponenti.
pagina 3 di 4 L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e con atto di Parte_1 Parte_2
citazione notificato in data 02.11.2022 e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
3301/2022 emesso dal Tribunale di Bari in data 04.10.2022;
2) Condanna gli opponenti in solido, verso la opposta, al pagamento delle spese del CP_1
giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 4.335,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge con distrazione in favore del difensore.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Bari il 06.06.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 12974
dell'anno 2022
Tra
Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato Cesare Galloni ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico
opponenti
contro
), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Masiello ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 06/06/2025.
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 02.11.2022, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 3301/2022 emesso dal Tribunale di Bari in
[...]
data 04.10.2022 ad istanza della con il quale si ingiungeva il Controparte_1
pagamento della somma di € 13.251,25 oltre interessi e le spese della procedura.
Gli opponenti deducevano:1) l'incompetenza territoriale del giudice adito;
2) la nullità della fideiussione rilasciata da;
3) l'errata determinazione del quantum debeatur. Parte_2
Si costituiva in giudizio la Banca opposta che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto veniva disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa veniva, quindi, rinviata all'udienza del 06.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel pagina 2 di 4 corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
L'eccezione preliminare di incompetenza territoriale è infondata poiché la sede legale della banca creditrice si trova ad Altamura. Il foro dinanzi al quale è stato introdotto il giudizio monitorio coincide con quello previsto dagli artt. 1382 comma 3 c.c. e 20 c.p.c. Né può avere rilevanza, nel caso di specie,
la particolare competenza del consumatore in quanto l'opponente era legato Parte_2
funzionalmente all'impresa individuale La Tettoia di CA NA per essere stato lo stesso, in precedenza, titolare della medesima impresa. è titolare della impresa individuale e, Parte_1
a sua volta, risulta garante di per altro rapporto bancario. Parte_2
Deve osservarsi, inoltre, che con riferimento all'opponente , la garanzia prestata in Parte_2
favore della Banca, per l'esatto adempimento del finanziamento, è di natura cartolare e non fideiussoria e deriva dalla firma apposta per avallo sull'effetto cambiario rilasciato da . Parte_1
Le deduzioni degli opponenti sulla prova del credito sono estremamente generiche e non supportate da alcun ragionevole conteggio esplicativo o perizia di parte. Né la parte opponente ha richiesto una CTU
contabile con le apposite memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.
Per consolidata giurisprudenza, inoltre, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è
tenuto a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria ed incombe sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (ex multis Cass. S.U.
30/10/2001 n. 13533).
La Banca creditrice ha prodotto il contratto di finanziamento con documento di sintesi, l'effetto cambiario a firma di e per avallo da la copia della Parte_1 Parte_2
comunicazione di decadenza del beneficio del termine e l'attestazione ex art. 50 TUB.
Documenti che non sono stati contestati specificatamente dagli opponenti.
pagina 3 di 4 L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e con atto di Parte_1 Parte_2
citazione notificato in data 02.11.2022 e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
3301/2022 emesso dal Tribunale di Bari in data 04.10.2022;
2) Condanna gli opponenti in solido, verso la opposta, al pagamento delle spese del CP_1
giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 4.335,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge con distrazione in favore del difensore.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Bari il 06.06.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 4 di 4