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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 31/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice dott. Salvatore Regasto Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex artt. 630, comma 3, e 178, commi 3, 4, 5, c.p.c. nella causa iscritta al numero 1089 del Ruolo Generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del
20.3.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), pendente
TRA
C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1 da C.F./P.I. , elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Controparte_1 P.IVA_2 viale Sen. presso lo studio dell'avv. Maria Caterina Colica, che la rappresentata e CP_2 difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giulia Galati e Davide Sarina giusta procura alle liti in atti;
RECLAMANTE
E
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_3 C.F._1
(CZ), ivi residente in [...];
RECLAMATO NON COSTITUITO
OGGETTO: reclamo avverso l'ordinanza del 3.10.2024 reso dal G.E. nell'ambito della procedura n. 36/2024 R.G.Es.Imm. che ha dichiarato la procedura esecutiva improseguibile con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 16.10.2024, la rappresentata dalla Parte_1 Controparte_1 proponeva reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delle esecuzioni immobiliari nell'ambito della procedura esecutiva n. 36/2024 R.G. Es. Imm. in data 3.10.2024, con la quale il giudice a quo aveva dichiarato l'inefficacia dell'effettuato pignoramento del compendio immobiliare e, conseguentemente, aveva ordinato la cancellazione del gravame, stante la mancata dimostrazione, da parte del creditore procedente, della sua legittimazione ad agire in via esecutiva.
A fondamento del reclamo la società ricorrente deduceva l'erroneità del provvedimento del G.E. impugnato per omessa e/o falsa valutazione del materiale probatorio in atti.
La società reclamante concludeva, pertanto, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“chiede che codesto Collegio voglia dichiarare nulla l'ordinanza del 3.10.2024 resa
1 nell'espropriazione R.G.E. n. 36/2024 e per gli effetti dichiarare la prosecuzione della procedura esecutiva. In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge”.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di reclamo non si costituiva Controparte_3
[...]
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo alla procedura esecutiva n. 36/2024 R.G. Es.Imm., dopo un rinvio della causa disposto al fine di ottenere la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di reclamo nei confronti di all'udienza collegiale del 20.3.2025, sostituita dal deposito di Controparte_3 note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la parte reclamante precisava le sue conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e il Collegio riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente va rilevato che il ricorso de quo, essendo stato proposto avverso il provvedimento dichiarativo della improcedibilità/estinzione della relativa procedura esecutiva, prescindendo dalla erronea denominazione attribuitagli dalla società ricorrente, deve essere qualificato quale reclamo ex art. 630, ultimo comma, c.p.c..
2.1. Occorre innanzi tutto osservare che, ai fini dell'esperibilità di detto rimedio, è determinante la riconduzione della fattispecie che ha generato la pronuncia estintiva del G.E. al novero dei casi tipici di estinzione.
Infatti, è orientamento consolidato quello per cui in ogni diversa ipotesi di chiusura anticipata della procedura (improseguibilità/improcedibilità definite impropriamente quali estinzioni c.d. atipiche -
Cass. n. 3276/2008) il creditore è tenuto ad attivare, di contro, la procedura della opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità del reclamo ex art. 630 c.p.c. (ex multis, Cass. n.
14449/2016, richiamata anche da successiva Cass. n. 10238/2022 “tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione (e precisamente quelli in tema di estinzione c.d. tipica, ivi inclusa la fattispecie prevista dall'art. 567 c.p.c.) restano assoggettati esclusivamente a controllo giurisdizionale secondo le forme previste dell'art. 630 c.p.c., commi 2 e 3”).
Più in particolare, mette conto di evidenziare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine ai rimedi esperibili avverso il provvedimento del Giudice dell'esecuzione che dichiari l'estinzione della procedura ovvero ometta di farlo rigettando l'istanza di una delle parti.
Un costante orientamento privilegia il rimedio del reclamo al collegio, secondo le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 630 e 178 c.p.c., fintantoché si versi in un'ipotesi tipica di estinzione, ritenendo invece non corretto il ricorso allo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi: “Tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall'art. 630, commi 2 e 3, c.p.c., a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunziarsi su di essa, restando pertanto escluso che il debitore possa proporre opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., per far valere l'improseguibilità della stessa dopo la verificazione della causa di estinzione, ovvero agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., per contestare tanto il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia dichiarato l'estinzione (ovvero abbia omesso di farlo), quanto gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verificazione di una causa di estinzione non dichiarata” (cfr. già cit. Cass., ordinanza n. 10238 del 30.3.2022; cfr. anche Cass., sentenza n. 14449 del 15.7.2016, la quale sottolinea come tale principio di diritto vada applicato alle sole ipotesi di estinzione tipica).
Altra giurisprudenza si appunta invece sulle ipotesi in cui il G.E., esercitando i propri poteri officiosi, abbia dichiarato l'estinzione c.d. atipica della procedura – o improseguibilità, o
2 improcedibilità della procedura – imponendosi in tali ipotesi il rimedio non del reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c. bensì quello dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento del G.E. che dichiari l'estinzione della procedura (Cass., ordinanza n. 11241 del 6.4.2022; Cass. sentenza n.
25421 del 12.11.2013).
Con riferimento precipuo all'ipotesi dell'omesso tempestivo deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c., che è la fattispecie che si è verificata nel caso in disamina (v. ordinanza del 15.7.2024 del G.E.), Cass. n. 14812/2012 chiarisce che “la disposizione di cui all'art. 630 cod. proc. civ., u.c., si riferisce non solamente alle ordinanze di estinzione per inattività delle parti e, all'esito della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 195 del 1981, alle ordinanze di estinzione per rinunzia agli atti, bensì a tutte le ordinanze per cause di estinzione previste da particolari disposizioni di legge non diversamente disciplinate da normative speciali;
ne consegue che avverso il provvedimento di estinzione, ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla L. n.
302 del 1998, art. 1), per omesso deposito della documentazione ipocatastale o del certificato notarile sostitutivo, è ammesso reclamo al collegio, che provvede in camera di consiglio con sentenza (Cass. 17 marzo 2005 n. 5789)”.
Dunque, contro il provvedimento che dichiara - o nega - l'estinzione della procedura per mancato deposito della documentazione indicata dall'art. 567 c.p.c. nel termine di legge (eventualmente prorogato) il rimedio è rappresentato dal reclamo ex art. 630, ultimo comma, c.p.c..
Giova rammentare, al riguardo, che la giurisprudenza era già pervenuta a tale soluzione a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 3.8.1998, n. 302, con la precisazione che la cognizione sul reclamo spetta al Tribunale in composizione collegiale (Cass. n. 5789/2005; Tribunale Napoli
16.10.2002); ogni diversa conclusione comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento con le altre ipotesi di estinzione previste dall'art. 630, specie a fronte della dichiarazione di illegittimità costituzionale del medesimo art. 630, ult. co., nella parte in cui non estendeva il reclamo ivi previsto all'ordinanza di estinzione per rinuncia agli atti ex art. 629 c.p.c. (Corte Cost. 17.12.1981, n. 195).
Non sembra, inoltre, potersi dubitare che anche il provvedimento con cui viene dichiarata l'inefficacia del pignoramento per i soli beni per i quali manchi la documentazione di cui all'art. 567
c.p.c., e che equivale, nella sostanza, ad un'estinzione parziale, è sottoposto al rimedio del reclamo ex art. 630, ultimo comma c.p.c..
Tanto detto, va ricordato che ai sensi dell'art. 567 c.p.c. “… Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine di sessanta giorni [ridotti a quarantacinque dal d.lgs. n. 149 del 2022 per le procedure incardinate dopo il 28 febbraio 2023] l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori sessanta giorni. Un termine di sessanta giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo
3 comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati”.
Di fatto, il deposito della documentazione indicata nell'art. 567 c.p.c. è funzionale alla verifica da parte del G.E. della titolarità del bene pignorato in capo al debitore (Cass. n. 11638/2014).
Su un piano più generale, Cass. n. 15597/2019 ha precisato che il G.E. ha il dovere di richiedere, ai fini della vendita forzata, la certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato è di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto anteriore al ventennio dalla trascrizione stessa;
all'ordinanza di richiesta del primo atto di acquisto ultraventennale effettuata dal giudice dell'esecuzione si applica il regime degli artt. 152, 154, 175 e 484 c.p.c. (“Il termine per il deposito della documentazione ipocatastale è perentorio e può essere prorogato su istanza delle parti ai sensi dell'art. 567, ma non rinnovato” Trib. Busto Arsizio 19 ottobre 2009).
La conseguenza dell'inefficacia del pignoramento, in tale ottica, è ancorata alla mancanza (o incompletezza) della documentazione dall'art. 567 c.p.c. e alla mancata integrazione della stessa da parte del creditore procedente nel termine di legge.
Sul punto, il Collegio ritiene di dover specificare che il riferimento codicistico alla necessità di completare la documentazione già in atti deve essere interpretato nel senso che l'estinzione della procedura segue all'omesso deposito della documentazione ipocatastale ventennale relativa all'intero compendio pignorato. In altre parole, l'inefficacia del pignoramento può essere dichiarata soltanto nell'ipotesi di omissione (per tutto o parte del compendio immobiliare pignorato) del deposito della predetta documentazione, e non quando la documentazione prodotta dovesse risultare incompleta per altre ragioni, in forza del principio della tassatività delle ipotesi di estinzione del processo esecutivo.
Questa impostazione, fedele alla lettera della disposizione in commento, trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che ha precisato come la norma in esame faccia riferimento alla produzione della certificazione ipotecaria e catastale e dell'eventuale certificazione notarile sostitutiva, mentre non è applicabile in relazione al deposito di altri documenti, pur se necessari ai fini dell'utile procedibilità della azione esecutiva, quali, a titolo esemplificativo, il titolo esecutivo, la nota di trascrizione del pignoramento, il certificato di destinazione urbanistica (lo ha chiarito a più riprese la Suprema Corte cfr. Cass. n. 4543/2016; Cass. n. 24354/2015).
2.2. Fatte le superiori premesse teoriche occorre evidenziare che il G.E., con l'ordinanza
“integrativa” del 15.7.2024 ha assegnato un termine di 45 giorni alla società reclamante al fine di dimostrare la sua legittimazione attiva nella procedura esecutiva.
La documentazione richiesta in integrazione, quindi, era quella afferente alla legittimazione ad agire del creditore procedente e non quella di cui all'art. 567 c.p.c. (cioè estratto del catasto, certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure, in via sostitutiva, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari).
Si tratta di documentazione chiaramente differente da quella tassativa elencata all'art. 567 c.p.c. da porre a corredo dell'istanza di vendita, sicchè si è trattato di una ipotesi ben diversa rispetto a quella che garantirebbe l'ammissibilità del gravame che è stato spiegato ai sensi dell'art. 630 c.p.c., nonostante la diversa qualificazione offertane dalla parte ricorrente di reclamo ex art. 669-terdecies
(che, nella specie, sarebbe comunque uno strumento di impugnazione errato).
4 E' evidente, infatti, che, nel caso di specie, il G.E. non aveva richiesto l'integrazione dei documenti da produrre a corredo dell'istanza di vendita per come sopra meglio descritti, quanto piuttosto di fornire la prova della sua legittimazione ad agire in executivis producendo agli atti del giudizio la relativa documentazione.
In altre parole, il creditore procedente è stato invitato dal giudice dell'esecuzione non già a produrre la documentazione di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c. ma a fornire la prova della legittimazione ad agire in executivis da parte del creditore procedente.
La valutata insufficienza della integrazione documentale fornita dalla società reclamante da parte del G.E. ha comportato, nella sostanza, la dichiarazione di inefficacia del pignoramento e, quindi,
l'ordine di cancellazione della nota di trascrizione dello stesso con la conseguente improseguibilità/estinzione della procedura esecutiva (ordinanza del 3.10.2024).
Si verte, pertanto, in una ipotesi di chiusura atipica ed anticipata della procedura: va richiamato, allora, quanto detto sopra, ossia che in tutti i casi in cui il processo esecutivo si concluda con un provvedimento che ne preclude la prosecuzione per ragioni diverse da quelle di cui agli articoli 567,
629 e 630 c.p.c. (a titolo esemplificativo e non esaustivo: improseguibilità in seguito alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, alla sottrazione dei beni pignorati, rilievo del difetto di titolo esecutivo o della impignorabilità delle somme assoggettate ad esecuzione forzata, o mancanza del titolo di acquisto del bene pignorato da parte dell'esecutato), tale provvedimento, anche laddove abbia dichiarato, pur quale pronuncia accessoria a quella principale, l'estinzione del processo esecutivo, è impugnabile non con il reclamo ex art. 630 c.p.c. (non inquadrandosi, appunto, fra i provvedimenti di estinzione tipica ai quali tale rimedio è limitato) o con quello ex art. 669-terdecies c.p.c., ma con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. n. 9175/2018), esperibile contro qualsiasi atto esecutivo nel termine di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua comunicazione (“in tema di esecuzione forzata, quando il giudice dell'esecuzione adotta un provvedimento che nega alla parte istante il diritto di proseguire nel processo esecutivo, si è in presenza di un atto esecutivo contro il quale è dato di reagire nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi”: già Cass. n. 4953/1999).
Da tutto quanto sopra consegue la dichiarazione di inammissibilità del reclamo all'odierno scrutinio del Tribunale.
3. Alla stregua di tali principi, ed in considerazione della precisa scelta processuale effettuata dalla parte reclamante, non può pertanto essere invocato il potere ufficioso del giudice di riqualificazione degli atti quali opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. la cui valutazione è rimessa esclusivamente al G.E. (vedi in caso simile per il merito Tribunale di Como 18.12.2019).
La Suprema Corte (Cass. n. 11241/2022), infatti, ha precisato che “l'improponibilità del reclamo ex art. 630 c.p.c., avverso il provvedimento di chiusura anticipata non è suscettibile di sanatoria mediante conversione in opposizione agli atti esecutivi. Sebbene una tesi dottrinale abbia prospettato la possibilità, per il Collegio del reclamo, di trasformare la domanda in opposizione agli atti esecutivi e di rimettere (anche in sede di decisione) la causa davanti al giudice monocratico per la pronuncia sul merito, contro tale soluzione militano l'univoca definizione del mezzo impiegato come reclamo e, soprattutto, la destinazione dell'atto al collegio, anziché al giudice dell'esecuzione il quale, stante l'indefettibile bifasicità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (in proposito, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161-02), deve essere necessariamente (oltre che tempestivamente) investito dell'atto di opposizione. Su tali elementi, di per sé tali da precludere la riqualificazione del reclamo ex art. 630 c.p.c., erroneamente proposto in un'opposizione agli atti
5 esecutivi, si è peraltro fondata la precedente decisione di questa stessa Sezione - Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 25421 del 12/11/2013 - con cui si è affermata (in fattispecie analoga) la rilevabilità ex officio dell'inammissibilità ab origine del predetto reclamo e anche l'impossibilità di una
"riqualificazione della domanda originaria (con attribuzione ad essa di una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte ed indicata dal giudice di primo grado)", concludendo così per la "cassazione senza rinvio della sentenza di secondo, ma anche di quella di primo grado, perché il processo non poteva iniziare con il reclamo, né proseguire con la disamina nel merito della domanda" (che era stata erroneamente riqualificata dalla Corte territoriale”.
4. Alla luce di tutte le superiori considerazioni il reclamo proposto dalla deve Parte_2 essere dichiarato inammissibile con una pronuncia, quindi, di natura strettamente processuale.
In senso analogo, peraltro, si è già pronunciato il Tribunale di Lamezia Terme in casi pressochè identici a quello all'odierno scrutinio (v. Tribunale di Lamezia Terme 21.9.2023; cfr. anche
Tribunale Lamezia Terme 20.6.2024).
5. Quanto al governo delle spese di lite le stesse devono essere compensate tra le parti nonostante la soccombenza della società reclamante. Invero non è possibile la condanna alle spese in favore del contumace. Se quest'ultimo perde la causa, infatti, il giudice deve disporre la compensazione delle spese legali. Non si può infatti disporre la condanna alle spese in favore di chi ha deciso di non costituirsi in causa. I Supremi Giudici hanno spiegato che la condanna alle spese processuali, prevista dal Codice di procedura civile, ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. In sintesi, il contumace vittorioso non ha diritto al rimborso delle spese processuali (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2018, n. 16174: “La condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c. , ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”; v. per il merito Tribunale, Massa, 13/11/2018, n. 799: “La condanna alle spese, avendo il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte vittoriosa che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere la tutela giudiziaria di un proprio diritto ovvero per contrastare in giudizio un'altrui pretesa, se va emessa nei confronti del convenuto contumace soccombente, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che, con tutta evidenza, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto, né può essere pronunciata riguardo al grado di giudizio in cui la parte vincitrice sia rimasta contumace”; cfr. ancora Tribunale, Castrovillari, sez. I, 12/11/2018, n. 1010: “Poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c , si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 1) dichiara inammissibile il reclamo;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi in esso contenuti.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del
20.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Salvatore Regasto dott. Giovanni Garofalo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt.,
e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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