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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 206/2024 R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 2731/2023 TRA EXPEDIA ITALY S.R.L., in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avvocati dagli Domenico Colella e Fabrizio Senna, giusta procura in atti, presso i quali ha eletto domicilio digitale APPELLANTE E BA RC, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dagli avvocati Marilisa Somma e Colomba Santarpia APPELLATO MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato in data 15.1.2024 Expedia Italia S.r.l. dopo aver premesso che:
✓ DI MA Con atto di citazione notificato in data 22 luglio 2019, l'odierno Appellato chiedeva al Giudice di Pace di Gragnano di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in violazione degli artt. 7 e 9, primo e secondo comma, del Regolamento (CE) 261/04 (di seguito, “Regolamento”) per l'importo complessivo di euro 750,00 o nella diversa somma da liquidarsi in via equitativa entro il valore di Euro 1.000,00;
✓ in occasione della prima udienza, tenutasi in data 22 ottobre 2019, si costituiva in giudizio Expedia Italy con propria comparsa di costituzione e risposta con cui chiedeva, in via pregiudiziale, di “dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Expedia Italy S.r.l.” e nel merito, “nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, rigettare le istanze del Sig. DI in quanto infondate in fatto ed in diritto”11.
✓ il Giudice, dato atto della costituzione in udienza di Expedia Italy, rinviava ex art. 320 c.p.c. all'udienza del 11 febbraio 2020 per l'ulteriore discussione della causa e che in occasione di detta udienza, l'Appellato eccepiva genericamente una presunta nullità delle clausole delle Condizioni Generali richiamate nella comparsa di risposta di Expedia Italy, per loro asserita vessatorietà, sostenendo di non averle mai accettate, nonché una responsabilità in capo ad Expedia Italy che – a dire del Sig. DI – avrebbe dovuto rispondere dei ritardi al volo causati dalla compagnia aerea Wizz Air in quanto “organizzatrice di viaggio”; ✓ l'odierna Appellante in tale sede si riportava ai propri scritti difensivi e al precedente verbale, nel quale aveva già chiaramente affermato la carenza di legittimazione passiva di Expedia Italy, impugnando e contestando quanto eccepito e dedotto dall'Appellato e chiedendo il rinvio per la precisazione;
✓ con Sentenza pubblicata il 12 giugno 2023 il Giudice di Pace di Gragnano accoglieva le domande dell'Appellato e “condanna[va] la Expedia Italy s.r.l., in p.l.r.p.t., al pagamento in favore di DI MA della somma complessiva di € 450,00, come specificata in motivazione, oltre interessi dalla domanda”, nonché “al pagamento delle spese di giudizio che liquida[va] in € 50,00 = per spese, € 65,00 per la fase di studio, € 65,00 per la fase introduttiva e € 135,00 per la fase decisoria, oltre il rimborso spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari” deducendone la totale erroneità, in quanto gravemente viziata e ingiusta, ha proposto gravame avverso l'indicata pronuncia.
2. A norma dell'art. 348 comma 2 c.p.c. “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza”.
2.1. Nella specie, all'udienza del 6.2.2025, trattata in forma cartolare, l'appellante non depositava le proprie note di trattazione scritta, pertanto il giudicante rinviava ex art. 348 c.p.c. alla successiva udienza del 3.4.2025, sempre disponendo la trattazione scritta. In ragione del mancato deposito delle note ad opera dell'appellante - il quale, peraltro, non ha dato prova dell'istaurazione del contraddittorio - anche a tale ultima udienza, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
3. La pronuncia in rito e la mancata istaurazione del contraddittorio giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
3.1. Deve, poi, dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali
- della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. dichiara l'appello improcedibile;
B. dichiara irripetibili le spese di lite;
C. dichiara la sussistenza dei presupposti (improcedibilità dell'appello) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente AI AN, nella sua qualità di titolare della impresa individuale denominata “Harmony di AI AN”, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Torre Annunziata il 7 aprile 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
1. Con atto di citazione depositato in data 15.1.2024 Expedia Italia S.r.l. dopo aver premesso che:
✓ DI MA Con atto di citazione notificato in data 22 luglio 2019, l'odierno Appellato chiedeva al Giudice di Pace di Gragnano di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in violazione degli artt. 7 e 9, primo e secondo comma, del Regolamento (CE) 261/04 (di seguito, “Regolamento”) per l'importo complessivo di euro 750,00 o nella diversa somma da liquidarsi in via equitativa entro il valore di Euro 1.000,00;
✓ in occasione della prima udienza, tenutasi in data 22 ottobre 2019, si costituiva in giudizio Expedia Italy con propria comparsa di costituzione e risposta con cui chiedeva, in via pregiudiziale, di “dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Expedia Italy S.r.l.” e nel merito, “nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, rigettare le istanze del Sig. DI in quanto infondate in fatto ed in diritto”11.
✓ il Giudice, dato atto della costituzione in udienza di Expedia Italy, rinviava ex art. 320 c.p.c. all'udienza del 11 febbraio 2020 per l'ulteriore discussione della causa e che in occasione di detta udienza, l'Appellato eccepiva genericamente una presunta nullità delle clausole delle Condizioni Generali richiamate nella comparsa di risposta di Expedia Italy, per loro asserita vessatorietà, sostenendo di non averle mai accettate, nonché una responsabilità in capo ad Expedia Italy che – a dire del Sig. DI – avrebbe dovuto rispondere dei ritardi al volo causati dalla compagnia aerea Wizz Air in quanto “organizzatrice di viaggio”; ✓ l'odierna Appellante in tale sede si riportava ai propri scritti difensivi e al precedente verbale, nel quale aveva già chiaramente affermato la carenza di legittimazione passiva di Expedia Italy, impugnando e contestando quanto eccepito e dedotto dall'Appellato e chiedendo il rinvio per la precisazione;
✓ con Sentenza pubblicata il 12 giugno 2023 il Giudice di Pace di Gragnano accoglieva le domande dell'Appellato e “condanna[va] la Expedia Italy s.r.l., in p.l.r.p.t., al pagamento in favore di DI MA della somma complessiva di € 450,00, come specificata in motivazione, oltre interessi dalla domanda”, nonché “al pagamento delle spese di giudizio che liquida[va] in € 50,00 = per spese, € 65,00 per la fase di studio, € 65,00 per la fase introduttiva e € 135,00 per la fase decisoria, oltre il rimborso spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari” deducendone la totale erroneità, in quanto gravemente viziata e ingiusta, ha proposto gravame avverso l'indicata pronuncia.
2. A norma dell'art. 348 comma 2 c.p.c. “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza”.
2.1. Nella specie, all'udienza del 6.2.2025, trattata in forma cartolare, l'appellante non depositava le proprie note di trattazione scritta, pertanto il giudicante rinviava ex art. 348 c.p.c. alla successiva udienza del 3.4.2025, sempre disponendo la trattazione scritta. In ragione del mancato deposito delle note ad opera dell'appellante - il quale, peraltro, non ha dato prova dell'istaurazione del contraddittorio - anche a tale ultima udienza, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
3. La pronuncia in rito e la mancata istaurazione del contraddittorio giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
3.1. Deve, poi, dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali
- della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. dichiara l'appello improcedibile;
B. dichiara irripetibili le spese di lite;
C. dichiara la sussistenza dei presupposti (improcedibilità dell'appello) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente AI AN, nella sua qualità di titolare della impresa individuale denominata “Harmony di AI AN”, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Torre Annunziata il 7 aprile 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo