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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/10/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7052/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente Dott. Marco Valecchi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7052/2021 promossa da: con l'Avv. CAMPILONGO ARCANGELA (pec: Parte_1
Email_1
ATTORE contro con l'Avv. ZOLI ELISABETTA (pec: Controparte_1
Email_2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Collegio del 1.10.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 30.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto che con sentenza non definitiva n. 2313/2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto in FIUMICINO il 30/04/2000 dai signori e trascritto nel registro degli atti civili Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 7 del Comune di FIUMICINO (Atto N. 22 parte 2 serie A - anno 2000 - Comune di FIUMICINO) la presente pronuncia ha ad oggetto la regolamentazione del regime di mantenimento dei figli maggiorenni, nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], e la domanda di Per_1 Per_2 assegno divorzile avanzata dalla resistente.
In particolare, con il ricorso depositato in data 15.11.2021 l'attore ha chiesto di: “revocare l'assegno di mantenimento a favore del figlio a far data dal 2/12/2020, poiché maggiorenne e Per_2 economicamente autosufficiente;
revocare l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento nei confronti della figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
revocare l'obbligo di Per_1 corrispondere l'assegno di mantenimento nei confronti della Sig.ra titolare di un Controparte_1 regolare contratto di lavoro e economicamente autosufficiente;
in caso di conferma dell'assegno di mantenimento per la figlia riconoscere alla stessa a titolo di contributo per il suo Per_1 mantenimento, un assegno mensile di € 200,00 o quello maggiore o minore che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese”.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto di: “in via principale, rigettare la domanda di parte ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio della figlia Persona_3
e della Sig.ra dell'importo complessivo di 900,00 € (pari a € Persona_4 Controparte_1
300,00 a beneficiario) mensili oltre rivalutazione Istat annuale in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui al presente atto 3) in via principale, rigettare la domanda di parte ricorrente nella parte in cui, in caso di conferma dell'assegno di mantenimento per la figlia chiede la Persona_4 riduzione a titolo di contributo per il suo mantenimento, un assegno mensile di € 200,00 o quello maggiore o minore che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui al presente atto;
4) in via principale, rigettare la domanda di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite per compensi professionali e spese del presene giudizio in quanto infondata in fatto ed in diritto 5) in via principale, confermare le condizioni e gli importi degli assegni di mantenimento di cui alla sentenza
949/2017 del 30.3.2017 del Tribunale di Velletri (rg 2884/2013) e di cui alla sentenza n. 5276/2019 del
07.08.2019 della Corte di Appello Il giudizio (RG 6918-2017) in favore della Sig.ra CP_1
in favore della Sig.ra ed in favore del Sig. dell'importo
[...] Persona_4 Persona_3 complessivo di 900,00 € (pari a € 300,00 a beneficiario) o quello maggiore che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese per le ragioni di cui pagina 2 di 7 al presente atto;
6) in via subordinata,; nella denegata ipotesi di riduzione dell'assegno di mantenimento per Sig.ra e/o per il figlio figlia Controparte_1 Persona_5 Persona_4 accertare e dichiarare il ricorrente tenuto a corrispondere a titolo di contributo per il Parte_1 suo mantenimento, un assegno mensile non inferiore all'importo di € 200,00 o quello maggiore o minore che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
per le ragioni di cui al presente atto”.
In sede presidenziale in via temporanea ed urgente è stato così disposto: “Conferma le statuizioni adottate in sede di separazione con le modifiche che seguono: revoca l'assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne le dichiarazioni delle parti in sede presidenziale depongono, infatti, in Per_2 tal senso in quanto il figlio dal 12/12/2020 lavora presso la con una retribuzione mensile Parte_2 netta pari ad € 900”.
1. Mantenimento dei figli
Quanto al primo punto osserva il collegio come secondo il più recente orientamento della giurisprudenza “L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente;
ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore;
ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa” ( così in particolare Cass. civ. Sez. I Ord., 14/08/2020, n. 17183); si è poi precisato che “l'onere della prova, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il pagina 3 di 7 mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (così da ultimo Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Nel caso di specie per espressa ammissione della convenuta in sede di udienza presidenziale del
22.6.2022 lavora da tempo (“Inoltre, confermo che mio figlio lavora per la Per_2 Parte_2 società gestita dal padre. L'altra figlia non lavora essendosi diplomata a settembre scorso. Lavoro come dipendente della società DENATA srl che svolge il servizio di catering per Emirates e ITA, percependo uno stipendio mensile di circa 900/1000 euro”.
Ne segue il definitivo venir meno dei presupposti per il suo mantenimento in capo al padre tenuto anche conto del condiviso indirizzo nomofilattico espresso da Cass. 6509/2017 secondo cui “Il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento” (in termini Cass. 40282/2021 “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.”).
Deve quindi essere confermata la revoca del contributo di mantenimento del figlio posto a carico del padre, disposta in sede presidenziale.
Per quanto riguarda la figlia , di anni 25, convive con la madre (cfr. certificato di residenza sub Per_1 doc 2 comparsa di costituzione) si è diplomata nel settembre 2021 e, in difetto di qualsiasi puntuale allegazione da parte del ricorrente, deve ritenersi che sia ancora dedita agli studi, tenuto anche conto della giovane età.
Del resto il medesimo attore sin dalla fase introduttiva del giudizio ha allegato che la figlia lavorerebbe
(senza tuttavia neppure specificare il datore di lavoro o quantomeno il settore lavorativo) per poi concludere in via subordinata per il riconoscimento di un assegno di mantenimento per la figlia “in via pagina 4 di 7 subordinata ridurre l'assegno di mantenimento a € 200,00 per la sola che non ha un contratto Per_1 di lavoro e svolge lavori occasionali”.
Ne segue che, in ragione della capacità economica delle parti (il padre ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di percepire redditi pari a circa 5.500,00 euro mensili circa – a titolo di reddito da AU della sua società ed utili percepiti da quest'ultima – mentre la madre ha dichiarato redditi pari alla somma mensile di euro 1.000,00) che pure hanno omesso di aggiornare la rispettiva situazione economico reddituale, e tenuto conto delle esigenze legate all'età della ragazza, può essere posto a carico del padre un assegno perequativo pari alla somma mensile di euro 700,00 decorrente dalla data della presente sentenza da corrispondere alla madre collocataria entro il 5 di ogni mese oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%.
2. Domanda di assegno divorzile.
Appare ormai consolidato il principio in forza del quale “i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio”, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi” unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita – assistenziale perequativa e compensativa – del detto assegno (Cfr. Cass. Sez. 1, n. 32398/2019, Rv. 656129-01).
È stato quindi affermato (Cass. 1882/2019 Rv. 652412-01) che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede, ai fini dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l'applicazione dei criteri contenuti nella prima parte della norma, i quali costituiscono, in posizione equiordinata, i parametri a cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione e sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio, premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del pagina 5 di 7 patrimonio comune e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Ne segue che, a differenza che nel regime di separazione ove l'assegno presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tale ultimo parametro “non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale,
compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970,
essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. n. 17098/2019, Rv. 654639-01).
Inoltre, non è sufficiente ai fini dell'an debeatur la prova dell'impegno fornito dal coniuge richiedente nella gestione della famiglia dovendo provarsi la rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (Cass. 10614/2023 e Cass. 9817/2023)
Applicando i parametri di cui sopra alla fattispecie sottoposta all'esame del Collegio ritiene il Collegio
che non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della resistente in funzione assistenziale e perequativo compensativa tenuto conto da un lato che la medesima è
pienamente economicamente autosufficiente come dalla stessa documentato in sede di comparsa di costituzione né è stata fornita la prova dei sacrifici fatti in costanza di matrimonio per consentire al marito di dedicarsi alla sua attività lavorativa e così contribuendo alla formazione del maggior patrimonio del marito, avendo omesso qualsiasi articolazione di mezzi istruttori sul punto.
Ritiene pertanto il Collegio che, in difetto di prova in ordine al contributo personale fornito per la formazione del maggiore reddito del ricorrente, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno in funzione perequativo compensativa né in funzione assistenziale avendo la ricorrente capacità di lavoro specifica ed essendo economicamente autosufficiente.
La domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente deve essere pertanto rigettata. pagina 6 di 7 3. Le spese di lite
Le spese di lite in ragione degli esiti della decisione possono trovare integrale compensazione tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Velletri, dato atto che con sentenza con sentenza non definitiva n. 2313/2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto in FIUMICINO il 30/04/2000 dai signori e Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti civili del Comune di FIUMICINO (Atto N. 22 parte 2
[...]
serie A - anno 2000 - Comune di FIUMICINO), definitivamente pronunciando:
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di assegno perequativo per il mantenimento della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente, la somma mensile di euro 700,00 Per_1
oltre al rimborso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie disciplinate dal protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA;
rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 1.10.2025
Il Presidente Il giudice Estensore Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente Dott. Marco Valecchi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7052/2021 promossa da: con l'Avv. CAMPILONGO ARCANGELA (pec: Parte_1
Email_1
ATTORE contro con l'Avv. ZOLI ELISABETTA (pec: Controparte_1
Email_2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Collegio del 1.10.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 30.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto che con sentenza non definitiva n. 2313/2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto in FIUMICINO il 30/04/2000 dai signori e trascritto nel registro degli atti civili Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 7 del Comune di FIUMICINO (Atto N. 22 parte 2 serie A - anno 2000 - Comune di FIUMICINO) la presente pronuncia ha ad oggetto la regolamentazione del regime di mantenimento dei figli maggiorenni, nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], e la domanda di Per_1 Per_2 assegno divorzile avanzata dalla resistente.
In particolare, con il ricorso depositato in data 15.11.2021 l'attore ha chiesto di: “revocare l'assegno di mantenimento a favore del figlio a far data dal 2/12/2020, poiché maggiorenne e Per_2 economicamente autosufficiente;
revocare l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento nei confronti della figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
revocare l'obbligo di Per_1 corrispondere l'assegno di mantenimento nei confronti della Sig.ra titolare di un Controparte_1 regolare contratto di lavoro e economicamente autosufficiente;
in caso di conferma dell'assegno di mantenimento per la figlia riconoscere alla stessa a titolo di contributo per il suo Per_1 mantenimento, un assegno mensile di € 200,00 o quello maggiore o minore che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese”.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto di: “in via principale, rigettare la domanda di parte ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio della figlia Persona_3
e della Sig.ra dell'importo complessivo di 900,00 € (pari a € Persona_4 Controparte_1
300,00 a beneficiario) mensili oltre rivalutazione Istat annuale in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui al presente atto 3) in via principale, rigettare la domanda di parte ricorrente nella parte in cui, in caso di conferma dell'assegno di mantenimento per la figlia chiede la Persona_4 riduzione a titolo di contributo per il suo mantenimento, un assegno mensile di € 200,00 o quello maggiore o minore che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui al presente atto;
4) in via principale, rigettare la domanda di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite per compensi professionali e spese del presene giudizio in quanto infondata in fatto ed in diritto 5) in via principale, confermare le condizioni e gli importi degli assegni di mantenimento di cui alla sentenza
949/2017 del 30.3.2017 del Tribunale di Velletri (rg 2884/2013) e di cui alla sentenza n. 5276/2019 del
07.08.2019 della Corte di Appello Il giudizio (RG 6918-2017) in favore della Sig.ra CP_1
in favore della Sig.ra ed in favore del Sig. dell'importo
[...] Persona_4 Persona_3 complessivo di 900,00 € (pari a € 300,00 a beneficiario) o quello maggiore che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese per le ragioni di cui pagina 2 di 7 al presente atto;
6) in via subordinata,; nella denegata ipotesi di riduzione dell'assegno di mantenimento per Sig.ra e/o per il figlio figlia Controparte_1 Persona_5 Persona_4 accertare e dichiarare il ricorrente tenuto a corrispondere a titolo di contributo per il Parte_1 suo mantenimento, un assegno mensile non inferiore all'importo di € 200,00 o quello maggiore o minore che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
per le ragioni di cui al presente atto”.
In sede presidenziale in via temporanea ed urgente è stato così disposto: “Conferma le statuizioni adottate in sede di separazione con le modifiche che seguono: revoca l'assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne le dichiarazioni delle parti in sede presidenziale depongono, infatti, in Per_2 tal senso in quanto il figlio dal 12/12/2020 lavora presso la con una retribuzione mensile Parte_2 netta pari ad € 900”.
1. Mantenimento dei figli
Quanto al primo punto osserva il collegio come secondo il più recente orientamento della giurisprudenza “L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente;
ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore;
ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa” ( così in particolare Cass. civ. Sez. I Ord., 14/08/2020, n. 17183); si è poi precisato che “l'onere della prova, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il pagina 3 di 7 mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (così da ultimo Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Nel caso di specie per espressa ammissione della convenuta in sede di udienza presidenziale del
22.6.2022 lavora da tempo (“Inoltre, confermo che mio figlio lavora per la Per_2 Parte_2 società gestita dal padre. L'altra figlia non lavora essendosi diplomata a settembre scorso. Lavoro come dipendente della società DENATA srl che svolge il servizio di catering per Emirates e ITA, percependo uno stipendio mensile di circa 900/1000 euro”.
Ne segue il definitivo venir meno dei presupposti per il suo mantenimento in capo al padre tenuto anche conto del condiviso indirizzo nomofilattico espresso da Cass. 6509/2017 secondo cui “Il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento” (in termini Cass. 40282/2021 “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.”).
Deve quindi essere confermata la revoca del contributo di mantenimento del figlio posto a carico del padre, disposta in sede presidenziale.
Per quanto riguarda la figlia , di anni 25, convive con la madre (cfr. certificato di residenza sub Per_1 doc 2 comparsa di costituzione) si è diplomata nel settembre 2021 e, in difetto di qualsiasi puntuale allegazione da parte del ricorrente, deve ritenersi che sia ancora dedita agli studi, tenuto anche conto della giovane età.
Del resto il medesimo attore sin dalla fase introduttiva del giudizio ha allegato che la figlia lavorerebbe
(senza tuttavia neppure specificare il datore di lavoro o quantomeno il settore lavorativo) per poi concludere in via subordinata per il riconoscimento di un assegno di mantenimento per la figlia “in via pagina 4 di 7 subordinata ridurre l'assegno di mantenimento a € 200,00 per la sola che non ha un contratto Per_1 di lavoro e svolge lavori occasionali”.
Ne segue che, in ragione della capacità economica delle parti (il padre ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di percepire redditi pari a circa 5.500,00 euro mensili circa – a titolo di reddito da AU della sua società ed utili percepiti da quest'ultima – mentre la madre ha dichiarato redditi pari alla somma mensile di euro 1.000,00) che pure hanno omesso di aggiornare la rispettiva situazione economico reddituale, e tenuto conto delle esigenze legate all'età della ragazza, può essere posto a carico del padre un assegno perequativo pari alla somma mensile di euro 700,00 decorrente dalla data della presente sentenza da corrispondere alla madre collocataria entro il 5 di ogni mese oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%.
2. Domanda di assegno divorzile.
Appare ormai consolidato il principio in forza del quale “i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio”, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi” unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita – assistenziale perequativa e compensativa – del detto assegno (Cfr. Cass. Sez. 1, n. 32398/2019, Rv. 656129-01).
È stato quindi affermato (Cass. 1882/2019 Rv. 652412-01) che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede, ai fini dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l'applicazione dei criteri contenuti nella prima parte della norma, i quali costituiscono, in posizione equiordinata, i parametri a cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione e sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio, premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del pagina 5 di 7 patrimonio comune e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Ne segue che, a differenza che nel regime di separazione ove l'assegno presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tale ultimo parametro “non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale,
compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970,
essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. n. 17098/2019, Rv. 654639-01).
Inoltre, non è sufficiente ai fini dell'an debeatur la prova dell'impegno fornito dal coniuge richiedente nella gestione della famiglia dovendo provarsi la rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (Cass. 10614/2023 e Cass. 9817/2023)
Applicando i parametri di cui sopra alla fattispecie sottoposta all'esame del Collegio ritiene il Collegio
che non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della resistente in funzione assistenziale e perequativo compensativa tenuto conto da un lato che la medesima è
pienamente economicamente autosufficiente come dalla stessa documentato in sede di comparsa di costituzione né è stata fornita la prova dei sacrifici fatti in costanza di matrimonio per consentire al marito di dedicarsi alla sua attività lavorativa e così contribuendo alla formazione del maggior patrimonio del marito, avendo omesso qualsiasi articolazione di mezzi istruttori sul punto.
Ritiene pertanto il Collegio che, in difetto di prova in ordine al contributo personale fornito per la formazione del maggiore reddito del ricorrente, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno in funzione perequativo compensativa né in funzione assistenziale avendo la ricorrente capacità di lavoro specifica ed essendo economicamente autosufficiente.
La domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente deve essere pertanto rigettata. pagina 6 di 7 3. Le spese di lite
Le spese di lite in ragione degli esiti della decisione possono trovare integrale compensazione tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Velletri, dato atto che con sentenza con sentenza non definitiva n. 2313/2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto in FIUMICINO il 30/04/2000 dai signori e Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti civili del Comune di FIUMICINO (Atto N. 22 parte 2
[...]
serie A - anno 2000 - Comune di FIUMICINO), definitivamente pronunciando:
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di assegno perequativo per il mantenimento della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente, la somma mensile di euro 700,00 Per_1
oltre al rimborso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie disciplinate dal protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA;
rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 1.10.2025
Il Presidente Il giudice Estensore Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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