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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/03/2024, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1379/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maura Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1379/2021 promosso da:
(P. IVA ) in persona del Curatore Dott. Parte_1 P.IVA_1
(giusta autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di Rimini Parte_2
del 24 marzo 2018), con il patrocinio dell'avv. Paolo Mulazzani (PE
, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_1
Rimini, Corso d'Augusto, n. 213, come da procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. Angelo Bonetta (PE
, dell'avv. Maria Milanese (PE Email_2
e dell'avv. Valentina Selini (PE Email_3
tutti del Foro di Milano, elettivamente domiciliata Email_4
agli indirizzi PE (cfr. Cass. 21335/17)
CONVENUTA
avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 67, comma 2 L. fall.
CONCLUSIONI
Con ordinanza in data 6 settembre 2023, il Giudice ha dato atto dell'avvenuto deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha
1 concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 30 aprile 2021, previa autorizzazione del Giudice Delegato, il “ ha adito il Parte_1 Parte_1
Tribunale di Rimini, chiedendo che, previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 67, comma 2 L. fall., fosse disposta la revoca del pagamento di € 51.295,36 effettuato in favore della soc. dalla soc. con condanna alla restituzione Controparte_1 Parte_1
di tale importo maggiorato di interessi e vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda proposta, parte attrice ha allegato che a) in data 2 maggio
2018, era stata pubblicata sul Registro Imprese la domanda di concordato preventivo presentata dalla soc. (poi dichiarata fallita con sentenza n. 69/2019 del 5 Parte_1
dicembre 2019); b) in data 21 dicembre 2017, la società, ancora in bonis, aveva disposto nei confronti di parte convenuta un pagamento di € 51.295,36; e c) tale pagamento era suscettibile di revoca in quanto non solo compiuto nel cd. periodo sospetto, ma anche lesivo della par condicio creditorum nonché disposto in favore di soggetto ben a conoscenza dello stato di decozione del debitore.
Con comparsa di costituzione depositata in data 14 settembre 2021, si è costituita la soc. chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, oltre la condanna alla refusione delle spese di lite.
In particolare, parte convenuta ha allegato che a) il pagamento era stato effettuato dalla soc. in esecuzione del contratto d'affitto di ramo d'azienda concluso fra le parti Parte_1
in data 12 giugno 2000; b) trattandosi di pagamento rientrante nella normale attività di impresa e nei termini d'uso, lo stesso non era suscettibile di revoca;
c) inoltre, essa non aveva avuto conoscenza dello stato di decozione della società affittuaria, poi fallita solo nel 2019.
All'udienza del 3 novembre 2021, il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. e, all'udienza del 27 giugno 2022, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza in data 6 settembre 2023, il Giudice ha dato atto dell'avvenuto deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha
2 concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
IN DIRITTO
La domanda proposta da parte attrice risulta fondata e deve essere accolta secondo le ragioni di seguito esplicitate.
In via preliminare, si osserva come, ai fini della declaratoria di inefficacia del pagamento effettuato dal debitore-fallito, l'ordinamento richieda la sussistenza di specifici presupposti (uno oggettivo-temporale e uno soggettivo): il pagamento compiuto dal debitore nel cd. periodo sospetto può essere revocato, infatti, a condizione che il curatore dimostri che il creditore fosse a conoscenza dello stato di dissesto economico del debitore.
Norma di riferimento è l'art. 67, comma 2, L. fall., che prevede che “sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Orbene, quanto al presupposto oggettivo-temporale, occorre verificare se l'atto revocando rientri fra quelli indicati dall'art. 67, comma 2, L. fall. e se lo stesso sia stato compiuto nel cd. periodo sospetto.
Con riferimento a tale parametro temporale, si richiama il combinato disposto degli artt. degli artt. 67 e 69-bis, comma 2, L. fall.: in applicazione del principio di consecuzione delle procedure concorsuali, infatti, “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67 primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”. In altri termini, l'arco temporale di cui tener conto è computato a ritroso ed è dato dai sei mesi precedenti alla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese. Nel caso di specie, deve ritenersi la sussistenza dell'indicato presupposto in quanto risulta documentalmente provato che la pubblicazione sia avvenuta in data 2 maggio 2018 (cfr. visura societaria, doc. 2 parte attrice) e che oggetto di revocatoria sia il pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario in data 21 dicembre 2017 dalla soc. in favore della soc. (a saldo di fatture emesse tra settembre 2017 e Parte_1 CP_1
ottobre 2017).
3 Quanto al presupposto soggettivo (cd. sicentia decotionis), parte attrice è onerata di provare che il creditore-accipiens fosse a conoscenza dello stato di decozione e insolvenza del debitore, ovvero della sua incapacità di far fronte con i mezzi ordinari alle proprie obbligazioni (cfr. Cass. 29913/2018). L'onere in parola, così come chiarito dalla Suprema
Corte, è “…suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e
2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore” (cfr.
Cass. 13445/2023). Ancora, nell'accertamento di tale coefficiente psicologico, “…va attribuito rilievo alla contiguità territoriale del luogo in cui opera l'impresa, alla occasionalità ovvero alla continuità dei rapporti commerciali con essa ed alla loro importanza, all'epoca dell'atto rispetto alla dichiarazione di fallimento…” (cfr. Cass.
17286/2014).
Nel caso di specie, tale onere deve ritenersi assolto in quanto risulta documentalmente provato che a) la soc. e parte convenuta abbiano intrattenuto rapporti Parte_1
commerciali sin dall'anno 2000 (cfr. contratto d'affitto e suo rinnovo, doc. 7 parte attrice); b) già in data 25 maggio 2017, parte convenuta aveva segnalato che la cessionaria (ovvero la soc. era “…gravemente inadempiente rispetto all'obbligo di pagare il canone Parte_1
di affitto e gli oneri accessori…”, tanto da avvalersi della clausola risolutiva espressa ed intimare il rilascio dell'azienda (cfr. docc. 12 parte attrice); e c) in data 4 settembre 2017, parte convenuta aveva intimato il rilascio dell'azienda (non più procrastinabile alla luce degli impegni assunti con i terzi subentranti), evidenziando la propria indisponibilità nel concedere ulteriori dilazioni, in quanto “…alla luce del vostro perdurante e grave inadempimento all'obbligo di pagare il canone; tale risoluzione è tuttora efficace, dal momento che non avete neppure adempiuto ai pagamenti nei termini pattuiti” (cfr. doc. 14 parte attrice e doc. 4 parte convenuta). In definitiva, alla luce del rapporto di lunga data intercorso tra parte convenuta e la soc. e in considerazione del contegno assunto nelle richiamate Parte_1
comunicazioni (che evidenziano lo stato di grave difficoltà della nel far fronte Parte_1
ai propri debiti), appare inverosimile che la , così come dalla stessa eccepito, non CP_1
fosse a conoscenza dello stato di dissesto economico della soc. Parte_1
4 Ciò posto, non è meritevole di accoglimento l'eccezione formulata da parte convenuta in ordine all'operatività dell'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) L. fall.: “Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa e nei termini d'uso…”.
Così come affermato dalla Suprema Corte, l'individuazione dei “termini d'uso” – la cui ricorrenza deve essere specificamente allegata e provata dalla parte che voglia avvalersene
– deve essere condotta con riferimento allo svolgimento del singolo rapporto, alle modalità di pagamento nello stesso praticate e non alla prassi genericamente invalsa nel settore economico di riferimento (Cass. 17286/2014). Nel caso di specie, se da un lato, parte convenuta aveva inizialmente tollerato alcuni ritardi nei pagamenti da parte della cessionaria nel corso del normale svolgimento del rapporto, la corrispondenza prodotta sub doc. 12 e 14 da parte attrice, dimostra il venir meno di tale condotta, tanto che era stato intimato il rilascio dell'azienda già in data 25 maggio 2017. Ancora, il pagamento revocando risulta essere stato disposto in data 21 dicembre 2017 e cioè in epoca ben successiva alla riconsegna dell'azienda avvenuta in data 9 ottobre 2017 (cfr. doc. 3 parte convenuta); ne deriva che, per quanto avvenuto tramite bonifico bancario (che in linea generale rappresenta un mezzo ordinario di pagamento), nel caso di specie, il pagamento deve essere considerato anormale, poiché effettuato non nell'operatività dell'efficacia contrattuale, bensì a contratto ormai risoltoin conseguenza della volontà già manifestata dall'odierna convenuta.
Dal complesso delle considerazioni che precede discende che deve essere dichiarata la inefficacia nei confronti di parte attrice del pagamento effettuato in data 21 dicembre 2017 dalla soc. Discende altresì che la società deve Parte_1 Controparte_1
essere condannata a restituire al Fallimento attore la somma di € 51.295,36 oltre interessi legali dalla notifica della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza di parte convenuta e che, tenuto conto della natura della questione oggetto del giudizio, delle attività processuali effettivamente espletate e del valore della causa (€ 51.295,36), sono liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 6.713,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CNPA, come per legge in conformità di quanto previsto a titolo di valore medio dalla Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal
D.M. 37/18 e dal D.M. 147/2023, (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria con riduzione della metà
5 non essendo stata di fatto espletata attività istruttoria, ma essendo state depositate le relative memorie, ed € 2.905,00 per la fase decisionale). Non risultano documentate spese vive di parte opposta con la conseguenza che non vi è luogo a pronuncia in ordine a tali spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la inefficacia nei confronti del del pagamento effettuato in Parte_1
data 21 dicembre 2017 dalla soc. in favore della soc. Parte_1 Controparte_1
[...]
2. condanna la soc. a restituire al la Controparte_1 Parte_1
somma di € 51.295,36 oltre interessi legali dalla notificazione della domanda giudiziale al saldo effettivo;
3. Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite liquidate in complessivi €
6.713,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CNPA quanto ai compensi.
Rimini, 26 marzo 2024
Il Giudice
dott.ssa Maura Mancini
6
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maura Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1379/2021 promosso da:
(P. IVA ) in persona del Curatore Dott. Parte_1 P.IVA_1
(giusta autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di Rimini Parte_2
del 24 marzo 2018), con il patrocinio dell'avv. Paolo Mulazzani (PE
, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_1
Rimini, Corso d'Augusto, n. 213, come da procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. Angelo Bonetta (PE
, dell'avv. Maria Milanese (PE Email_2
e dell'avv. Valentina Selini (PE Email_3
tutti del Foro di Milano, elettivamente domiciliata Email_4
agli indirizzi PE (cfr. Cass. 21335/17)
CONVENUTA
avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 67, comma 2 L. fall.
CONCLUSIONI
Con ordinanza in data 6 settembre 2023, il Giudice ha dato atto dell'avvenuto deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha
1 concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 30 aprile 2021, previa autorizzazione del Giudice Delegato, il “ ha adito il Parte_1 Parte_1
Tribunale di Rimini, chiedendo che, previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 67, comma 2 L. fall., fosse disposta la revoca del pagamento di € 51.295,36 effettuato in favore della soc. dalla soc. con condanna alla restituzione Controparte_1 Parte_1
di tale importo maggiorato di interessi e vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda proposta, parte attrice ha allegato che a) in data 2 maggio
2018, era stata pubblicata sul Registro Imprese la domanda di concordato preventivo presentata dalla soc. (poi dichiarata fallita con sentenza n. 69/2019 del 5 Parte_1
dicembre 2019); b) in data 21 dicembre 2017, la società, ancora in bonis, aveva disposto nei confronti di parte convenuta un pagamento di € 51.295,36; e c) tale pagamento era suscettibile di revoca in quanto non solo compiuto nel cd. periodo sospetto, ma anche lesivo della par condicio creditorum nonché disposto in favore di soggetto ben a conoscenza dello stato di decozione del debitore.
Con comparsa di costituzione depositata in data 14 settembre 2021, si è costituita la soc. chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, oltre la condanna alla refusione delle spese di lite.
In particolare, parte convenuta ha allegato che a) il pagamento era stato effettuato dalla soc. in esecuzione del contratto d'affitto di ramo d'azienda concluso fra le parti Parte_1
in data 12 giugno 2000; b) trattandosi di pagamento rientrante nella normale attività di impresa e nei termini d'uso, lo stesso non era suscettibile di revoca;
c) inoltre, essa non aveva avuto conoscenza dello stato di decozione della società affittuaria, poi fallita solo nel 2019.
All'udienza del 3 novembre 2021, il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. e, all'udienza del 27 giugno 2022, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza in data 6 settembre 2023, il Giudice ha dato atto dell'avvenuto deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha
2 concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
IN DIRITTO
La domanda proposta da parte attrice risulta fondata e deve essere accolta secondo le ragioni di seguito esplicitate.
In via preliminare, si osserva come, ai fini della declaratoria di inefficacia del pagamento effettuato dal debitore-fallito, l'ordinamento richieda la sussistenza di specifici presupposti (uno oggettivo-temporale e uno soggettivo): il pagamento compiuto dal debitore nel cd. periodo sospetto può essere revocato, infatti, a condizione che il curatore dimostri che il creditore fosse a conoscenza dello stato di dissesto economico del debitore.
Norma di riferimento è l'art. 67, comma 2, L. fall., che prevede che “sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Orbene, quanto al presupposto oggettivo-temporale, occorre verificare se l'atto revocando rientri fra quelli indicati dall'art. 67, comma 2, L. fall. e se lo stesso sia stato compiuto nel cd. periodo sospetto.
Con riferimento a tale parametro temporale, si richiama il combinato disposto degli artt. degli artt. 67 e 69-bis, comma 2, L. fall.: in applicazione del principio di consecuzione delle procedure concorsuali, infatti, “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67 primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”. In altri termini, l'arco temporale di cui tener conto è computato a ritroso ed è dato dai sei mesi precedenti alla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese. Nel caso di specie, deve ritenersi la sussistenza dell'indicato presupposto in quanto risulta documentalmente provato che la pubblicazione sia avvenuta in data 2 maggio 2018 (cfr. visura societaria, doc. 2 parte attrice) e che oggetto di revocatoria sia il pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario in data 21 dicembre 2017 dalla soc. in favore della soc. (a saldo di fatture emesse tra settembre 2017 e Parte_1 CP_1
ottobre 2017).
3 Quanto al presupposto soggettivo (cd. sicentia decotionis), parte attrice è onerata di provare che il creditore-accipiens fosse a conoscenza dello stato di decozione e insolvenza del debitore, ovvero della sua incapacità di far fronte con i mezzi ordinari alle proprie obbligazioni (cfr. Cass. 29913/2018). L'onere in parola, così come chiarito dalla Suprema
Corte, è “…suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e
2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore” (cfr.
Cass. 13445/2023). Ancora, nell'accertamento di tale coefficiente psicologico, “…va attribuito rilievo alla contiguità territoriale del luogo in cui opera l'impresa, alla occasionalità ovvero alla continuità dei rapporti commerciali con essa ed alla loro importanza, all'epoca dell'atto rispetto alla dichiarazione di fallimento…” (cfr. Cass.
17286/2014).
Nel caso di specie, tale onere deve ritenersi assolto in quanto risulta documentalmente provato che a) la soc. e parte convenuta abbiano intrattenuto rapporti Parte_1
commerciali sin dall'anno 2000 (cfr. contratto d'affitto e suo rinnovo, doc. 7 parte attrice); b) già in data 25 maggio 2017, parte convenuta aveva segnalato che la cessionaria (ovvero la soc. era “…gravemente inadempiente rispetto all'obbligo di pagare il canone Parte_1
di affitto e gli oneri accessori…”, tanto da avvalersi della clausola risolutiva espressa ed intimare il rilascio dell'azienda (cfr. docc. 12 parte attrice); e c) in data 4 settembre 2017, parte convenuta aveva intimato il rilascio dell'azienda (non più procrastinabile alla luce degli impegni assunti con i terzi subentranti), evidenziando la propria indisponibilità nel concedere ulteriori dilazioni, in quanto “…alla luce del vostro perdurante e grave inadempimento all'obbligo di pagare il canone; tale risoluzione è tuttora efficace, dal momento che non avete neppure adempiuto ai pagamenti nei termini pattuiti” (cfr. doc. 14 parte attrice e doc. 4 parte convenuta). In definitiva, alla luce del rapporto di lunga data intercorso tra parte convenuta e la soc. e in considerazione del contegno assunto nelle richiamate Parte_1
comunicazioni (che evidenziano lo stato di grave difficoltà della nel far fronte Parte_1
ai propri debiti), appare inverosimile che la , così come dalla stessa eccepito, non CP_1
fosse a conoscenza dello stato di dissesto economico della soc. Parte_1
4 Ciò posto, non è meritevole di accoglimento l'eccezione formulata da parte convenuta in ordine all'operatività dell'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) L. fall.: “Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa e nei termini d'uso…”.
Così come affermato dalla Suprema Corte, l'individuazione dei “termini d'uso” – la cui ricorrenza deve essere specificamente allegata e provata dalla parte che voglia avvalersene
– deve essere condotta con riferimento allo svolgimento del singolo rapporto, alle modalità di pagamento nello stesso praticate e non alla prassi genericamente invalsa nel settore economico di riferimento (Cass. 17286/2014). Nel caso di specie, se da un lato, parte convenuta aveva inizialmente tollerato alcuni ritardi nei pagamenti da parte della cessionaria nel corso del normale svolgimento del rapporto, la corrispondenza prodotta sub doc. 12 e 14 da parte attrice, dimostra il venir meno di tale condotta, tanto che era stato intimato il rilascio dell'azienda già in data 25 maggio 2017. Ancora, il pagamento revocando risulta essere stato disposto in data 21 dicembre 2017 e cioè in epoca ben successiva alla riconsegna dell'azienda avvenuta in data 9 ottobre 2017 (cfr. doc. 3 parte convenuta); ne deriva che, per quanto avvenuto tramite bonifico bancario (che in linea generale rappresenta un mezzo ordinario di pagamento), nel caso di specie, il pagamento deve essere considerato anormale, poiché effettuato non nell'operatività dell'efficacia contrattuale, bensì a contratto ormai risoltoin conseguenza della volontà già manifestata dall'odierna convenuta.
Dal complesso delle considerazioni che precede discende che deve essere dichiarata la inefficacia nei confronti di parte attrice del pagamento effettuato in data 21 dicembre 2017 dalla soc. Discende altresì che la società deve Parte_1 Controparte_1
essere condannata a restituire al Fallimento attore la somma di € 51.295,36 oltre interessi legali dalla notifica della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza di parte convenuta e che, tenuto conto della natura della questione oggetto del giudizio, delle attività processuali effettivamente espletate e del valore della causa (€ 51.295,36), sono liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 6.713,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CNPA, come per legge in conformità di quanto previsto a titolo di valore medio dalla Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal
D.M. 37/18 e dal D.M. 147/2023, (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria con riduzione della metà
5 non essendo stata di fatto espletata attività istruttoria, ma essendo state depositate le relative memorie, ed € 2.905,00 per la fase decisionale). Non risultano documentate spese vive di parte opposta con la conseguenza che non vi è luogo a pronuncia in ordine a tali spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la inefficacia nei confronti del del pagamento effettuato in Parte_1
data 21 dicembre 2017 dalla soc. in favore della soc. Parte_1 Controparte_1
[...]
2. condanna la soc. a restituire al la Controparte_1 Parte_1
somma di € 51.295,36 oltre interessi legali dalla notificazione della domanda giudiziale al saldo effettivo;
3. Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite liquidate in complessivi €
6.713,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CNPA quanto ai compensi.
Rimini, 26 marzo 2024
Il Giudice
dott.ssa Maura Mancini
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