Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. 1378/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con il n. 1378 r.g. 2023 promossa con atto di citazione da
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
37 – ed elettivamente domiciliato in Milano (MI) – Piazza Velasca 8 - presso lo studio dell'avv. Federico Comba (c.f. ), che lo rappresenta e difende C.F._2 dichiarando di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC:
Email_1
appellante/attore in primo grado contro con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti Controparte_1
n. 3, Tower A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in persona dell'avv. Gianpaolo P.IVA_1
Alessandro, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto (C.F.
), Marco Pesenti (C.F. ), prof. Christian C.F._3 C.F._4
Romeo (C.F. ; , Luciana C.F._5 Email_2
Cipolla (C.F. ), FL LE (C.F. ; C.F._6 C.F._7
e IM LI (C.F. Email_3
; del Foro di Milano, i C.F._8 Email_4 quali eleggono domicilio presso lo studio legale dell'avv. Raffaella Rodà, con studio in
Venezia, Corso del Popolo n. 85 e dichiarano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni ai su estesi indirizzi di posta elettronica certificata;
appellata/convenuta in primo grado
-1-
07/06/2023 a definizione della causa civile RG 4097/2022, notificata il 30/06/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, in riforma della impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Padova, in relazione al contratto di mutuo ipotecario Rep. 30884 - Racc. 12686 del 25.05.2015,
Con riferimento al primo ed unico motivo di appello: a) accertare e dichiarare la nullità del tasso di interesse per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e/o per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB, stante
l'omessa indicazione in contratto del regime finanziario;
b) rideterminare il mutuo mediante applicazione del tasso minimo BOT ex art. 117 comma 7 TUB e mediante applicazione di un PDA sviluppato in regime finanziario semplice;
c) compensare il credito vantato da (maggior somma indebitamente corrisposta a titolo di Parte_1 interessi, che si quantifica in Euro 15.000,00 o quella diversa somma quantificata in corso di causa) con il controcredito vantato dalla banca, risultante dalla predetta rideterminazione;
d) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: ammettere CTU per verificare se il PDA alla francese del mutuo in esame sia stato sviluppato in regime finanziario semplice o composto;
in ipotesi di accertata applicazione di un regime finanziario composto (non pattuito in contratto): a) rideterminare il mutuo mediante applicazione di un PDA alla francese sviluppato in regime di capitalizzazione semplice degli interessi, quest'ultimi in misura pari al tasso minimo BOT ex art. 117 comma 7 TUB;
b) imputare la maggior somma a titolo di interessi corrisposta da , risultante dalla predetta rideterminazione, al Parte_1 debito residuo in linea capitale del mutuo.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premessi i più opportuni accertamenti e/o declaratorie, sia di rito sia di merito,
-2- così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla dall'appellante ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c;
In subordine, nel merito:
- respingere integralmente l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Padova n. 1214 resa inter partes in data 7 giugno 2023, nonché le domande ivi proposte ivi comprese quelle istruttorie, in quanto infondate e illegittime per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente la sentenza impugnata;
In via istruttoria:
- respingere l'istanza di ammissione della CTU richiesta ex adverso, in quanto superflua
e in ogni caso inammissibile;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari anche di questo grado di giudizio.”
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione citava in giudizio la con la quale Parte_1 Controparte_1 aveva concluso in data 25/05/2015 un contratto di mutuo ipotecario per l'importo di euro
114.480,00, da restituire mediante 240 rate mensili costanti di euro 646,42, con piano di ammortamento alla francese, con tasso degli interessi corrispettivi variabile pari, alla data di stipula, al 3,20% e, successivamente, all'Euribor a 3 mesi arrotondato allo 0,05% superiore, oltre ad uno spread del 3,20%.
L'attore eccepiva che l'omessa indicazione del regime finanziario, semplice o composto, del contratto di mutuo comportava la nullità/inesistenza della clausola relativa al tasso di interesse per sua indeterminatezza;
l'attore domandava in conseguenza la rideterminazione del piano di ammortamento mediante l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, T.U.B., con applicazione di un piano di ammortamento in regime finanziario semplice e compensazione del credito restitutorio con il controcredito della banca.
Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.
2. Il Tribunale di Padova ha respinto la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite. In particolare, il primo giudice ha ritenuto l'infondatezza della domanda, ravvisando la determinatezza dell'oggetto del contratto ed escludendo
-3- pertanto la sua nullità, in quanto risultavano chiaramente pattuiti: “i) la misura della somma mutuata;
ii) la misura dell'eventuale tasso degli interessi corrispettivi;
iii) le modalità della restituzione del capitale e degli interessi nel tempo”, informazioni sufficienti a delineare le caratteristiche dell'obbligo restitutorio del mutuatario. Il tribunale evidenziava il carattere ipotetico della contestazione attorea, non essendo specificato se l'applicazione di due regimi finanziari differenti per il piano di ammortamento comportasse o meno una diversa misura dell'obbligo restitutorio. Inoltre, sottolineava che non poteva trovare applicazione il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7
T.U.B., essendo il contratto stato regolarmente pattuito per iscritto, conformemente all'art. 117, comma 4 T.U.B.
3. Avverso tale sentenza, ha proposto appello affidato ad unico motivo, Parte_1 chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado, lamentando che il tribunale avrebbe omesso di dichiarare la nullità del tasso di interesse per omessa indicazione del regime finanziario (semplice o composto) utilizzato per il calcolo degli interessi, con violazione degli artt. 1346 c.c. e/o 117, comma 4 T.U.B.
3.1. In particolare, l'appellante deduce che il Tribunale di Padova ha omesso di considerare che il piano di ammortamento (PDA) alla francese può essere sviluppato secondo un duplice regime finanziario: i) in regime di capitalizzazione semplice, ove il tasso di interesse matura in forma lineare, con conseguente minore produzione di interessi;
ii) in regime di capitalizzazione composta, ove il tasso di interesse matura in forma esponenziale, con conseguente maggiore produzione di interessi. Per conseguenza, a parità di importo finanziato, durata e numero di rate, il medesimo TAN può dare luogo ad un monte interessi differente a seconda del regime finanziario
(maggiore nel caso di capitalizzazione composta). L'omessa indicazione del regime finanziario utilizzato per il calcolo degli interessi comporterebbe, secondo l'appellante, la nullità del tasso di interesse per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c.
e/o per difetto di espressa pattuizione scritta ex art. 117, c. 4 T.U.B., con conseguente:
a) rideterminazione del mutuo mediante applicazione del tasso minimo BOT ex art. 117,
c. 7 T.U.B.; b) rideterminazione del mutuo mediante applicazione di un PDA in regime finanziario semplice, modalità prevista dall'art. 821, c. 3 c.c.; c) compensazione del credito vantato da , per la maggior somma indebitamente corrisposta a Parte_1
titolo di interessi (quantificata in euro 15.000,00 o nella diversa somma determinata in corso di causa), con il controcredito vantato dalla banca, risultante dalla predetta
-4- rideterminazione.
4. Si è costituita in giudizio contestando l'ammissibilità dell'appello e la Controparte_1 fondatezza delle domande proposte e chiedendo di respingere l'istanza di ammissione di
CTU ex adverso proposta.
4.1. Nella specie, parte appellata ha chiesto preliminarmente che l'impugnazione di controparte sia dichiarata inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., essendo priva di concrete probabilità di accoglimento, atteso l'inequivoco quadro fattuale e l'esistenza di principi pacifici e consolidati in diritto che hanno fondato la pronuncia del giudice di prime cure.
4.2. Parte appellata deduce l'infondatezza dell'unico motivo di appello proposto, affermando che l'ammortamento “alla francese” prevede il rimborso di rate costanti, composte da una quota di capitale progressivamente crescente e da una quota di interessi decrescente nel tempo, e non implica alcuna capitalizzazione degli interessi o costi “occulti” che rendano il mutuo indeterminabile. Inoltre, essendo il calcolo degli interessi sempre effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale ancora da restituire, gli interessi non sarebbero mai produttivi di altri interessi, essendo esclusa ogni forma di anatocismo. Sotto altro profilo, parte appellata deduce che non possa riconoscersi alcuna indeterminatezza dell'oggetto contrattuale, laddove il contratto di mutuo, come nel caso di specie, specifichi gli elementi necessari alla comprensione del pagamento da sostenere per la restituzione della somma mutuata. In aggiunta, ribadisce il carattere ipotetico della contestazione attorea.
4.3. deduce l'inammissibilità dell'istanza istruttoria di consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio formulata ex adverso, avendo carattere meramente esplorativo, non essendo stata prodotta alcuna documentazione contabile del rapporto in oggetto, ed evidenziandone, in ogni caso, il carattere superfluo.
4.4. Infine, parta appellata richiama e reitera ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le difese svolte in primo grado di giudizio, con particolare attenzione a quelle formulate in punto di prescrizione.
5. La causa è stata rimessa in decisione per l'udienza del giorno 29.05.2025.
6. L'appello è manifestamente infondato.
7. Mette conto premettere gli insegnamenti resi dalla s. Corte in tema di legittimità del mutuo collegato a un piano di ammortamento c.d. alla francese.
Cass. s.u. 15130/24 ha enunciato il seguente principio di diritto “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di
-5- ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Cass. 7382/2025 ha osservato che “nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”.
Nel caso di specie, come peraltro già rilevato dal tribunale, senza neppure essere attinto da specifico motivo di appello, risultano dal contratto di mutuo e dal documento di sintesi
(doc. 2 appellante) tutti i parametri di riferimento necessari e, fra essi, anche il tasso di interesse nominale ed effettivo.
8. Tutta la prospettazione della parte appellante si incentra su di una asserita
“indeterminatezza” del regime finanziario degli interessi del mutuo, nonostante il tribunale abbia appurato che “il contratto stipulato tra le parti prevede specificamente un importo mutuato di euro 114.480,00, da restituire mediante 240 rate mensili costanti di euro 646,42, con piano di ammortamento alla francese, con tasso degli interessi corrispettivi variabile pari, alla data di stipula al 3,20% e successivamente all'Euribor a 3 mesi arrotondato allo 0,05% superiore, oltre ad uno spread del 3,20%”.
9. L'insistito richiamo circa una ipotizzata indeterminatezza del contratto per la mancata indicazione se il piano d'ammortamento comporti una capitalizzazione semplice ovvero composta risulta del tutto privo di pregio.
Risulta invero dirimente rilevare che in sede di stipulazione del mutuo le parti hanno sottoscritto anche il relativo piano di ammortamento (prodotto dallo stesso attore qui appellante), il che vale a rendere un'evidente non senso discorrere di indeterminatezza
-6- del regime degli interessi.
10. L'appello è respinto.
11. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione si provvede con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 5.201 a
€ 26.000), tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata in questo grado e dato atto del mancato deposito della nota spese.
Va dato atto della sussistenza in capo all'appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
PQM
definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1214/2023 del tribunale di Padova lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese processuali dalla stessa sostenute e che liquida in € 3.966,00 per compenso oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
dà atto della sussistenza in capo alla parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co.1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 5 giugno 2025.
Il presidente
Guido Santoro
-7-