Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4006/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4006/2021 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 12.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. VOLPE DANIELA (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA FULVIO RENELLA 88 CASERTA, presso lo studio dell'Avv.
PISCITELLI LUCIA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare
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La sig.ra ha evocato in giudizio la per veder Parte_1 Controparte_1
dichiarato il proprio diritto a conseguire dalla medesima indennizzo contrattualmente previsto in relazione al furto del veicolo Mercedes BENZ CLASSE A tg. FE141LJ verificatosi in data
21.5.2020, dolendosi che la predetta compagnia assicurativa convenuta non abbia indennizzato il predetto evento senza alcuna ragione, avendo questa omesso ogni riscontro alle reiterate richieste di risarcimento.
Si è costituita la società' di assicurazione convenuta che, invocato incidentalmente anche l'assolvimento dell'onere probatorio circa l'effettiva verificazione del furto, ha realtà incentrato le sue difese sulla asserita infondatezza in diritto della prospettazione difensiva attorea, secondo la quale l'esistenza di un fermo amministrativo costituirebbe vincolo rilevante per paralizzare la corresponsione dell'indennizzo. Sono state poi sollevate delle eccezioni afferenti la non indennizzabilità del danno per via di comportamenti dolosi o gravemente colposi assunti dall'assicurato.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Si rileva in primo luogo che sulla base delle prospettazioni ed allegazioni difensive delle parti
- considerato in particolare il difetto di qualsivoglia allegazione probatoria ad opera di parte convenuta - il diritto al risarcimento azionato da parte attrice può ritenersi provato nei suoi elementi costitutivi: in particolare può ritenersi provata la verificazione dell'evento dannoso assicurato costituito dal furto dell'autovettura (cfr. dichiarazioni rese dal teste escusso).
Inoltre, alla luce della mancata allegazione dei contenuti e limiti della disciplina normativa relativa alla figura del fermo amministrativo di autoveicoli, deve concludersi per l'infondatezza anche dell'eccezione d'inesigibilità dell'indennizzo sollevata dalla difesa di e, pertanto, per l'accoglimento della domanda Controparte_1
di indennizzo formulata come da domanda.
Quella azionata in questa sede è qualificabile a tutti gli effetti come domanda di adempimento contrattuale, a fronte della quale l'assicurazione convenuta ha eccepito il difetto di prova
Pagina 2 di 8 del furto, con prospettazione difensiva direttamente (e peraltro alquanto genericamente) finalizzata a porre in dubbio la veridicità stessa del fatto denunciato ai Carabinieri: vale a dire che l'autovettura fosse stata effettivamente furtivamente sottratta alla disponibilità e possesso del proprietario, e quindi l'esistenza del presupposto per l'operatività dell'obbligazione indennitaria azionata.
La prova dell'esistenza della vettura assicurata, eccezione sollevata dalla Compagnia assicurativa, è stata fornita dalle dichiarazioni rese dal teste escusso sulla cui attendibilità non sono emerse ragioni per dubitare.
Ora, pare opportuno in proposito concisamente richiamare i principi in materia di riparto degli oneri probatori vigenti in via generale in ambito contrattuale, con particolare riferimento all'operatività e modulazione di essi nella tipologia del rapporto contrattuale in esame.
Occorre muovere dal generale principio affermato all'art. 1218 c.c. secondo cui al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto e' sufficiente fornire la prova della fonte negoziale ed allegare l'inadempimento della controparte, mentre incombe su quest'ultima l'onere di dare dimostrazione del fatto impeditivo (o estintivo) dell'adempimento
(Cass. S.U. 13533/11).
Tale principio deve peraltro essere coordinato con quello - parimenti ribadito in giurisprudenza in vicende processuali, quali quella in esame, aventi ad oggetti indennizzi assicurativi per furto - secondo cui 'la denuncia del furto e' atto di parte e che non implica necessariamente l'avvenuto furto ad opera di terzi dell'auto' (così tra le altre, in motivazione, Cassazione civile sez. III n. 8198 del 4/04/2013).
Nel contratto di assicurazione contro i danni - è stato più volte evidenziato anche in giurisprudenza di merito - il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, così che è onere dell'assicurato dimostrare che si e' realizzato proprio quel rischio coperto dalla garanzia assicurativa.
Il rigore probatorio sopra tratteggiato, tuttavia, non può non tener conto della natura e peculiarità dell'evento assicurato laddove esso sia costituito da furto del veicolo, e ciò in relazione soprattutto alle concrete possibilità per il danneggiato di dare adeguata dimostrazione dell'effettivo suo verificarsi.
Pagina 3 di 8 Per comune esperienza il furto avviene nella maggior parte dei casi in momento nel quale i proprietari (o l'avente diritto all'indennizzo) si allontana dal proprio mezzo, lasciato in luogo pubblico ed alla pubblica fede, e di cui ha modo di rendersi conto soltanto nel momento in cui, ritornato nel punto in cui il bene assicurato era stato temporaneamente lasciato, non lo ritrova.
In tali situazioni, non infrequentemente accade che nessun'altra persona sia presente ad entrambe le fasi - quella cioè di (ultimo) allontanamento dal veicolo e quella in cui esso non è più rinvenuto - per cui spesso il danneggiato non può far altro che formalizzazione in denuncia del fatto di reato di cui questi è parte lesa (con connessa assunzione delle responsabilità anche penali), e siffatto adempimento formale, costituito sostanzialmente da una dichiarazione unilaterale proveniente dal medesimo danneggiato, rappresenta non infrequentemente anche l'unico supporto probatorio del fatto costitutivo allegato a fondamento della pretesa indennitaria.
Dichiarazione del danneggiato che, ovviamente, ben può ed anzi deve essere vagliata alla luce di ogni elemento indiziario deducibile ed eventualmente allegato dall'assicurazione convenuta allo scopo di porre in dubbio la valenza dichiarativa della denuncia
In occasione di pronuncia intervenuta su fattispecie del tutto analoga alla presente - avente cioè ad oggetto furto di auto in luogo pubblico ad opera di ignoti - la Corte di legittimità ha avuto modo di puntualizzare il riferimento normativo applicabili a situazioni quale quella in esame, ancorandolo alla disciplina normativa dettata per l'assicurazione per danni laddove ha affermato come 'in tema di riparto dell'onere probatorio tra assicuratore ed assicurato il criterio e' dato dall'applicazione della norma di cui all'art. 1900 c.c., principio d'altro canto più volte affermati da questa corte regolatrice (Cass. 7242/05 e plurimis) in forza dei quali è compito dell'assicuratore provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo'.
(cfr. Cassazione civile sez. III 27 settembre 2011 n. 19734).
Nel (proprio) precedente ivi richiamato i giudici di legittimità (sia pure in vicenda relativa a diversa domanda di risarcimento per danno da incendio) avevano avuto anche modo di osservare come se l'indagine conseguente la denuncia del reato non porta ad esito alcuno ed è archiviata 'deve ritenersi inoperante l'inversione dell'onere della prova a carico dell'assicuratore, che sarà, per converso, gravato dall'ordinario onere probatorio alla stregua del quale egli, non rispondendo, a norma dell'art. 1900, primo comma cod. civ., per i sinistri
Pagina 4 di 8 cagionati con dolo o colpa grave dall'assicurato, e' tenuto a provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo'. (così Cass. Sez. 3, n. 7242 del 07/04/2005).
La prova della causa esonerativa della garanzia in ragione di condotte dolose o gravemente colpose dell'assicurato, come sopra già osservato, può invero essere fornito dall'assicuratore in ogni modo e quindi anche ricorrendo a presunzioni: fornendo cioè elementi circostanziali - che possono essere anche acquisiti tramite agenzie di investigazioni private (come non raramente avviene in situazioni si sospetta frode assicurativa ) - tali da far ritenere che il fatto denunciato sia difforme al vero, come ad esempio pregressi ripetuti sinistri, o antecedenti trasferimenti di proprietà con indicazione di prezzo più consono a relitti che non a veicoli funzionanti, o altre possibili anomalie rilevabili dalle Banche dati Antifrode curate dall'ANIA,
Per poter anche in sede civilistica pervenire a tale risultato - quello cioè di ritenere provato che l'assicurato abbia consapevolmente denunciato come avvenuto un fatto di reato in realtà non verificatosi, valutate anche le conseguenze penali che possono derivarne a carico del denunciante in ragione della perseguibilità d'ufficio del reato previsto all'art. 367 c.p. - occorre tuttavia che siffatti elementi presuntivi siano in primo luogo dedotti in giudizio, ed inoltre che essi possiedano quei requisiti di gravità, univocità e concordanza che l'art. 2729 c.c. richiede sussistenti in misura tale da poter assurgere nel loro insieme a valore di prova circa (appunto) la falsità ideologica della denuncia presentata dall'assicurato all'autorità giudiziaria o ad altra che ha l'obbligo di riferire a questa.
Nel caso in esame la compagnia assicurativa convenuta non ha indicato né in comparsa né nelle successive scansioni difensive alcun elemento idoneo a contrastare l'attendibilità della denuncia presentata dall'attrice ai Carabinieri.
In ragione ed applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di onere probatorio applicabili alle vicende assicurative quali quella in esame, sopra richiamati, non vi sono ragioni per porre in dubbio che l'evento assicurato si sia effettivamente verificato.
Alcuna prova è stata fornita della circostanza che al momento del furto l'autovettura presentasse danni in atto.
La questione della valenza impeditiva, o meno, del fermo amministrativo iscritto sul veicolo, rispetto al diritto all'indennizzo azionato dall'attore, si ritiene vada esaminata operando una valutazione ricognitiva circa la natura e la funzione che la disciplina normativa assegna al fermo amministrativo, con particolare attenzione alle eventuali ricadute che tale disciplina
Pagina 5 di 8 può spiegare anche nei rapporti tra privati. E ciò allo scopo di verificare se dalla presenza di un fermo amministrativo possano derivare effetti analoghi a quelli derivanti dalla norma dettata in materia di ipoteca iscritta sul veicolo o dalla anzidetta clausola denominata appendice di vincolo.
Secondo quanto previsto all'art. 86 del DPR 602/73, trascorso il termine previsto dal I comma dell'articolo 50, D.P.R. 602/73 (sessanta giorni dalla notifica della cartella) il concessionario può disporre il fermo amministrativo, e ciò conferisce al soggetto responsabile della riscossione una potestà che si colloca nel quadro dei diritti potestativi del creditore che trovano nel diritto comune la naturale collocazione (Consiglio di Stato, nella decisione n.
4689 del 13/09/2005).
Il fermo amministrativo è dunque provvedimento preordinato alla proficuità dell'esecuzione, e va inquadrato fra gli strumenti di conservazione dei cespiti patrimoniali del debitore sui quali può essere soddisfatto coattivamente il credito, essendo atto funzionale all'espropriazione forzata nonché mezzo di realizzazione del credito.
Si tratta di rimedio che, in quanto limitativo delle facoltà e dei diritti del soggetto inciso dalla potestà impositiva, e' tuttavia da ritenersi assoggettato alle procedure e può trovare concreta attuazione entro i limiti espressamente previsti dalle disposizioni normative che lo regolano.
Orbene, in nessuna delle norme che disciplinano il cd. fermo amministrativo di autoveicolo, di natura fiscale, si rinvengono previsioni analoghe a quelle poste dalle previsioni codicistiche o pattizie a tutela delle ragioni di credito vantate nei confronti del proprietario del veicolo in rapporti tra privati. Né in ragione del principio di stretta legalità che informa la disciplina fiscale - e diversamente opinando da altra pronuncia di merito (Tribunale Milano sez. XII,
01/08/2017, n. 8497) - si ritiene che in assenza di siffatta espressa previsione legislativa tale estensione analogica possa essere fondatamente operata.
Come è stato osservato in altra pronuncia di merito (Tribunale Ragusa, 11/03/2011, n. 201) la mera iscrizione dell'atto di fermo amministrativo non determina di per sé la surrogazione reale della prelazione dovuta dall'assicuratore, similmente a quanto invece previsto dall'art. 2742
c.c., laddove e' invero prevista anche una verifica della causa del credito ed un vaglio della causa di prelazione che assiste il credito sottostante.
In ragione della mancata previsione di atti procedimentali finalizzati a consentire all'Ente impositivo che ha iscritto il fermo amministrativo di venire ad effettiva conoscenza del credito
Pagina 6 di 8 indennitario e di poter paralizzare la liquidazione del danno in favore del proprietario - onde conseguirne in via prioritaria l'assegnazione in pagamento dell'eventuale proprio credito (con rimedio analogo alla opposizione prevista all'art. 2742 c.c.) e/o di scansioni procedimentali idonee a consentire la verifica della persistenza ed esigibilità di tale credito di natura fiscale -
l'accoglimento dell'eccezione sollevata da parte convenuta si risolverebbe in pratica in un indebito trattenimento della somma dovuta in base alle previsioni di polizza ad esclusivo vantaggio della società di assicurazione.
L'attore ha provato la proprietà del veicolo oggetto della copertura assicurativa per cui è causa e di avere subito il furto della stessa (cfr. dichiarazioni testimoniali).
Ne consegue la pacifica sussistenza del diritto dell'attore stesso ad ottenere l'indennizzo per il furto dell'auto assicurata, con applicazione dello scoperto del 10% e tenuto conto del valore commerciale che il veicolo aveva al momento del verificarsi dell'evento assicurato, che nel caso di specie va stimato in euro 20.000,00 (cfr. valutazione della rivista “Quattroruote” allegata dall'attrice).
Pertanto, la compagnia convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 18.000,00 (euro 20.000,00-10% di scoperto), oltre alla rivalutazione monetaria, in quanto trattasi debito di valore e non già di valuta (Cass. civ., 12 novembre
1994 n.9549) e agli interessi legali sulla somma rivalutata dal 5.10.2020, data di costituzione in mora della convenuta, fino all'effettivo soddisfo, il tutto entro i limiti della somma di euro
20.000,00 come richiesta dalla stessa parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna al Parte_2
pagamento in favore di della somma di euro 18.000,00, oltre alla Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dal 5.10.2020, data di costituzione in mora della convenuta, fino all'effettivo soddisfo, il tutto entro i limiti della somma di euro 20.000,00;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_2
Daniela Volpe, difensore dell'attrice dichiaratasi antistatario, che si liquidano in euro
Pagina 7 di 8 264,00 per spese vive ed euro 4.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del
15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 31/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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