Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 settembre 1998 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 16 dicembre 2000 |
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- 1. Istanza di venditaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Giurisprudenza • 172
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 02/12/2025, n. 31423Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15110/2022 R.G. proposto da ST RE, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Referza, domiciliato digitalmente ex lege; – ricorrente – contro De TI RO, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Di Blasio, domiciliato digitalmente ex lege; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 547/2022, Oggetto Responsabilità civile generale - Notaio delegato ex art. 591-bis c.p.c. - Esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali – Responsabilità - Natura Civile Sent. Sez. 3 Num. 31423 Anno 2025 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 02/12/2025 2 depositata il 12/04/2022. Udita …Leggi di più...
- delegato alla vendita·
- ausiliario del giudice·
- art. 1 l. n. 117 del 1988·
- responsabilità extracontrattuale·
- giudicato interno·
- onere di diligenza·
- violazione principio neminem laedere·
- art. 2043 c.c.·
- responsabilità civile·
- art. 591-bis c.p.c.
Versioni del testo
- Art. 1. Documenti da allegare all'istanza di vendita 1. Il secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile e' sostituito dai seguenti:
"Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all' articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonche' i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione puo' essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
La documentazione di cui al secondo comma puo' essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.
Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell' art. 567 del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 567 (Istanza di vendita). - Decorso il temine di cui all'art. 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all' art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonche' i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato, tale documentazione puo' essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
La documentazione di cui al secondo comma puo' essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.
Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'art. 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'art. 562, secondo comma". - Art. 2. Modalita' dell'incanto 1. L' articolo 581 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 581 (Modalita' dell'incanto). - L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.
Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.
Allorche' siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile e' aggiudicato all'ultimo offerente.
Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa e' superata da un'altra, anche se poi questa e' dichiarata nulla". - Art. 3. Delega al notaio delle operazioni
di vendita con incanto di beni immobili 1. Dopo l' articolo 591 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 591-bis (Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto). - Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, puo', sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli articoli 576 e seguenti.
Il notaio delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un esperto nominato dal giudice;
2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;
5) alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche' all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.
In caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto, il notaio provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonche' a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attivita', che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal notaio delegato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.
L'avviso deve inoltre contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all' articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , nonche' le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata legge n. 47 del 1985 ; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullita' di cui all'articolo 17, primo comma, ovvero all'articolo 40, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985 , ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potra', ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, ed all'articolo 40, sesto comma, della medesima legge n. 47 del 1985 .
Il notaio provvede altresi alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalita' delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attivita' svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal notaio ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il notaio ne da' tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo; al decreto deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica di cui all' articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , che conserva validita' per un anno dal suo rilascio, o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo; nel decreto va pure fatta menzione della situazione urbanistica dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale. Analogamente il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di credito indicato dal giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto".