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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2218/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Marco Di Biase, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2218/2019 promossa da:
(c.f. ), residente in Campli (Te), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domenico Di Monte ed elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio in Corropoli
(Te), al Viale Gran Sasso, n. 1, giusta procura conferita a margine dell'atto di citazione;
- Attore -
contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Teramo, alla Via del Baluardo, n. 63 - angolo Vico della Fonte, presso lo studio dell'Avv. Enzo Formisani, che la rappresenta e difende, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83 comma 4, c.p.c. -
- Convenuta -
nonché contro
(C.F. , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Giuseppe Martucci, n. 47, presso e nello studio dell'Avv.
Alfredo Flajani dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83 comma 4, c.p.c. –
- Terza chiamata -
OGGETTO: azione di risarcimento danni ex artt. 2043 – 2051 c.c.
Conclusioni delle parti:
Attore, “Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, A) In via principale, accertare e dichiarare che il sinistro in premessa si è verificato per colpa esclusiva dell'Ente proprietario della strada ( CP_1
.) in ogni caso, vale a dire sia ai sensi del reclamato art. 2051 cc. che ai sensi, sempre del
[...]
1 reclamato, art. 2043 cc.; A.
1-sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto, in ogni caso, sull'Ente proprietario grava la manutenzione di essa strada, e, pertanto, l' . ha provocato l'incidente CP_1
per non aver garantito ex art. 2051 c.c. la sicurezza e la fluidità della strada de qua omettendo al controllo di essa e delle sue pertinenze;
A.
2-sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. per aver omesso di segnalare il pericolo da considerarsi insidia e/o trabocchetto, in violazione degli artt. 14 e 39, comma
1, lett. A Cds. e degli artt. 77 e seg. Reg. di esecuzione Cds., sul fondamento del principio “neminem laedere” ex art. 2043 cc. (Cass. Civ. 16.05.2011 n. 10720; Trib. Monza 08.02.2011; Cass. Civ.
09.03.2010 n. 5658; Trib. Ivrea 09.03.2010 n. 144; Trib. Teramo 24.07.2009); B)condannare, per
l'effetto, sempre e in ogni caso, la convenuta , in persona del Presidente e/o legale CP_1
rappresentante pro tempore e, qualora sia accolta la richiesta di manleva da parte della stessa CP_1
la Provincia di Teramo, terza chiamata in causa, in solido fra di loro, al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di Euro 58,456,82, o di quella minore che parrà di giustizia, oltre interessi legali dal dì del sinistro fino all'effettivo saldo e, comunque, sempre entro e non oltre la competenza per valore del giudice adito;
C)con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Convenuta, “1) in via preliminare e in rito perché l'Ill.mo Sig. Giudice voglia autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 e 269 cpc, la chiamata in causa della , in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante, Presidente p.t., con sede in Teramo Via G. Milli n. 2 fissando la nuova data della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art.
163 bis c.p.c.; nel merito perché la domanda attrice, così come formulata, venga integralmente rigettata, siccome infondata in fatto e in diritto;
3) in via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attrice, perché venga accertata e dichiarata la responsabilità della , in persona del suo legale rappresentante p.t., terza chiamata Controparte_2 in causa, per le causali tutte di cui alla narrativa e per l'effetto la stessa venga condannata al pagamento di ogni e qualsiasi onere possa derivare dal presente giudizio e al pagamento di ogni e qualsiasi somma eventualmente riconosciuta e liquidata in favore dell'attore a qualsivoglia titolo ragione;
4) in ogni caso, nella denegata ipotesi di fondatezza anche solo parziale della domanda attrice perché la Provincia di Teramo, in persona del suo legale rappresentante pt., terza chiamata in causa, venga comunque condannata a garantire e tenere indenne la , in persona del suo CP_1
legale rappresentante p.t. da tutte le conseguenze pregiudizievoli eventualmente derivanti dal presente giudizio;
4) in via ulteriormente subordinata, previo accertamento e determinazione in termini percentuali dell'apporto causale dell'attore e della di Teramo, in persona del suo legale CP_2 rappresentante, Presidente p.t. nella produzione dell'evento dannoso, perché la domanda attrice venga
2 proporzionalmente ridotta o, comunque, perché venga ricondotta ad equità. 5) Con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge”.
Terza chiamata, “Voglia il Giudice adìto, contrariis reiectis, così dichiarare e provvedere: rigettare ogni avversa istanza ed argomentazione, con la conseguente condanna al pagamento delle spese di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 19 – 27/9/2019 ha convenuto in giudizio innanzi a Parte_1
codesto Tribunale per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni dal medesimo CP_1
patiti e quantificati nella complessiva somma di €. 82.278,82, deducendo in fatto che in data 27.7.2018, alle ore 14,30 circa, mentre era alla guida del motociclo Harley Davidson T, tg. ED 66318, di sua proprietà, percorrendo la S.S. 16 nell'ambito del Comune di Tortoreto, giunto sulla rotatoria che immette sulla S.P. 8, denominata anche Strada Bonifica del Salinello, a causa della presenza sulla sede stradale di brecciolino e pietrisco misto a catrame, perdeva il controllo del mezzo, cadendo a terra, e riportando i danni come quantificati in atti.
Nello specifico precisava che in conseguenza del sinistro il motoveicolo riportava danni per un ammontare di €. 4.429,82 IVA compresa, come comprovato dal preventivo di riparazione della ditta
King di De Sancis Giustino, ai quali andavano aggiunti quelli dell'orologio Rolex Oyster Submariner
Date quantificati nell'importo di €. 3.500,00, IVA compresa e, inoltre, anche danni alla persona, che imponevano l'immediato ricorso alle cure mediche dei sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Sant'Omero, i quali formulavano la seguente diagnosi: “Frattura lievemente disallineata della clavicola
Sn; frattura a più rime della scapola Sn;
frattura scomposta arco posteriore III – IV costa sn.”; argomentava in ordine al fatto che la responsabilità in ordine alla produzione dell'evento dannoso, andava ascritta in via esclusiva alla Società sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la violazione CP_1
del principio generale del neminem laedere, in quanto non aveva provveduto alla segnalazione del pericolo, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c, in considerazione degli obblighi di custodia cui era tenuta quale proprietaria della strada.
Costituitasi in giudizio, la convenuta, eccepiva e deduceva che la proposta domanda risarcitoria è da ritenersi destituita di legittimità e sostegno. Formulava la chiamata in garanzia della CP_2
la quale nello svolgimento dell'attività manutentiva sulla strada di propria competenza non ha
[...]
provveduto a porre in essere le necessarie cautele per evitare il prodursi di eventi dannosi nelle aree limitrofe alla zona interessata dai lavori, al fine di essere manlevata da qualsiasi esborso dipendente dal capo principale.
3 Chiamata in giudizio e costituito l'Ente terzo chiamato, associandosi alle eccezioni ed argomentazioni difensive svolte dalla convenuta a confutazione della domanda attrice e, altresì, CP_1
deducendo il carattere temerario della chiamata in causa operata da che pur in assenza di CP_1
qualsivoglia elemento concreto, utile ad ipotizzare una propria responsabilità in ordine alla vicenda ex adverso riferita, ha provveduto ad estendere il contraddittorio nei propri confronti.
Istruita la causa a mezzo documentale, prove orali e consulenza tecnica, il Giudicante fissava udienza di precisazione delle conclusioni e alla relativa udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda è fondata e va accolta, nei termini e per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere che nell'atto introduttivo l'attore ha formalmente qualificato la propria domanda, espressamente asserendo che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva della
[...]
invocando la responsabilità ex art. 2043 cc., ovvero in subordine la responsabilità da cose in CP_1
custodia ex art. 2051 c.c..
La differenza qualificatoria tra le diverse ipotesi di responsabilità invocate, lungi dall'essere questione meramente nominalistica, è foriera di rilevanti conseguenze applicative - atteso che la ricorrenza dell'una o dell'altra fattispecie normativa implica, sul piano probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel caso della generale categoria dell'illecito aquiliano, se sia stato attuato un comportamento colposo commissivo od omissivo, dal quale sia derivato un pregiudizio ingiusto a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso della responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità (oggettiva e non, come ritenuto dall'attrice, per colpa presunta) è rinvenibile nella mera relazione (c.d. custodia) intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito, (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006).
Giova inoltre ricordare che, come è noto, spetta al giudice, in ossequio al principio iura novit curia, dare l'esatta qualificazione alla domanda - tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte o dalla mancanza di indicazioni, con il solo limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr., tra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 09/04/2018, n. 8645, nonché Cass., Sez. 4, 24/07/2012, n. 12943).
Nel caso di specie deve ritenersi, in applicazione dei suesposti principi, che ad onta della qualificazione formale data in via principale dall'attore, la domanda spiegata, alla luce del complessivo tenore
4 dell'atto introduttivo e degli elementi di fatto enucleati, sia da inquadrare piuttosto all'interno della generale disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c..
Va osservato che la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., è un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006). Si tratta, in particolare, di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente: i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2016 , n.
5622), a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n.
21328/2010; Cass. civ., n. 8229/2010 cit.); ii) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito.
Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia, dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato.
(Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n. 15720/2011; Cass. civ., n.
21328/2010; Cass. civ., n. 28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Ciò detto in ordine alla relazione di fatto con la res, risulta dimostrata la sussistenza del danno ed il nesso causale tra la cosa in custodia e lo stesso. Tali elementi risultano dimostrati dalla documentazione fotografica allegata dall'attore e dall'istruttoria orale svolta: i testi escussi, infatti, con dichiarazioni conformi e prive di contraddizioni, hanno confermato quanto reso dall'attore in sede di interrogatorio formale, anche avvalorato dal ricorso al principio di preponderanza civilistica;
in particolare il teste
, indifferente, udito all'udienza del 30.5.2022, interrogato in ordine allo stato dei luoghi Testimone_1 del sinistro, così rispondeva “Posso riferire che in quella rotatoria si trova sempre del brecciolino e granelli di asfalto sul lato esterno della rotonda sino alla mezzeria della strada così come riscontrato anche stamattina anche se in maniera minore rispetto a quando è successo l'incidente al sig. , Pt_1 come confermato altresì dal teste , indifferente, udito all'udienza del Testimone_2
13.10.2022 che così dichiarava “ricordo della presenza di brecciolino scuro e ho notato che erano in corso dei lavori sulla strada. Io stesso ho avuto qualche difficoltà nel guidare lo scooter”.
5 È stato, quindi, dimostrato che la strada era cosparsa di materiale (brecciolino e/o pietrisco misto a catrame sul manto asfaltato) che faceva perdere all'odierno attore il controllo del mezzo, circostanza non prevedibile e/o evitabile da parte del motociclista, collocandosi il brecciolino in zona di per sé soggetta alla frequentazione di una moltitudine di utenti e quindi che non lasciava certo presagire la possibilità dell'esistenza di una qualsiasi situazione di pericolo occulto.
Nessun dubbio sussiste in ordine alla esclusiva responsabilità dell'Ente convenuto in relazione al sinistro oggetto di causa, atteso che la condotta di guida tenuta dal conducente dello scooter risulta esente da censure, tenuto conto che risulta, infatti, dimostrato che l'attore nella percorrenza del tratto di strada de quo aveva tenuto una velocità moderata, anche considerato che, richiamando la ragione del più probabile che non a sostegno di quanto dichiarato dall'attore in sede di interrogatorio formale,
l'attore rallentava in prossimità della rotatoria per ottemperare agli obblighi di precedenza e del tutto sfornito di circostanze probatorie è la deduzione di parte convenuta che asserisce che l'attore procedeva
“ a velocità elevata e/o non commisurata allo stato dei luoghi”.
Parimenti, a fronte della comprovata ricostruzione dell'accaduto, non può non riconoscersi in capo all'attore l'aver assunto un comportamento diligente, viceversa, il convenuto non ha fornito prova del cd. caso fortuito in alcun modo, tenuto conto che detta condotta presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, difatti l' non CP_1
ha fornito alcuna prova liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità.
CP_ Invero, l' convenuto non ha dato la prova positiva che la presenza del materiale sul tratto di strada in questione è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la strada in custodia e, valga a rigetto della domanda di manleva avanzata da parte convenuta, atteso che, in tema di riparto dell'onere della prova, non è emersa alcuna prova circostanziata e univoca dell'espletamento di lavori alla data del 27.7.2018 sulla
Strada Provinciale 8 ed in prossimità del luogo indicato quale teatro del sinistro ex adverso descritto, o che dall'esecuzione di tali lavori possa essere in qualche modo derivata la dispersione del materiale suddetto (pietrisco e catrame) sulla Strada Statale che invece è stata indicata quale teatro del sinistro descritto da parte attrice, oltretutto, infine, va rilevato che, come da documentazione prodotta da parte convenuta, il personale di esercizio dell'area di cantiere, durante la quotidiana sorveglianza non ha mai riscontrato alcuna anomalia in tal senso.
Acclarato, dunque, l'an della pretesa risarcitoria, va dunque determinato il quantum debeatur.
6 In via preliminare, in ordine alla formulata domanda di risarcimento del danno materiale riferito al danneggiamento del motociclo e dell'orologio indossato dall'attore il giorno del sinistro, va osservato che non viene fornita alcuna prova - e non è emersa dall'istruttoria - sia sotto il profilo del nesso causale che della sua effettiva entità. Inoltre, la documentazione prodotta in atti, costituita unicamente da un preventivo di spesa - nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo -equiparabile ai fini probatori ad una perizia di parte e non fornisce alcuna prova in ordine alla entità del danno materiale subito dall'attore. Del resto, e solo ad abundantiam, l'accoglimento della domanda in tal senso avrebbe comportato un'ulteriore vaglio sulla valutazione della antieconomicità delle riparazioni in quanto comportanti un esborso superiore al valore commerciale posseduto degli oggetti danneggiati, infatti,
l'ammontare del risarcimento per danni a cose non può mai superare il valore della res perduta, avendo il risarcimento per equivalente la finalità di compensare il depauperamento patrimoniale corrispondente alla perdita della res in questione.
Ne deriva quindi che, ove il costo di ripristino della funzionalità della res sia superiore al valore effettivo che il bene possedeva anteriormente al sinistro, il risarcimento del danno dovrà essere commisurato a tale ultimo valore, realizzandosi altrimenti una indebita locupletazione in capo al danneggiato (cfr. Tribunale di Teramo n. 433 del 29/5/1997). In altri termini, il danneggiato non potrebbe richiedere l'intera somma esborsata per eseguire le riparazioni ed il risarcimento dovrà essere limitato al valore commerciale che il veicolo possedeva al momento in cui è avvenuto il sinistro.
Viceversa, ai fini della quantificazione del danno biologico, basti osservare che dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione depositata dal CTU è emersa la sussistenza di lesioni, causalmente riconducibili all'evento denunciato, un periodo di ITP al 100 % per 50 gg., di ITP al 50% per 40 gg., con un danno biologico permanente stimato nella misura del 11% in soggetto avente 59 anni d'età al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (cfr. Cass. Civ. sent. n. 3121 del 07.2.2017).
Orbene, applicandosi, pertanto, alla presente fattispecie i valori di cui alle tabelle del Tribunale di
Milano 2024: - ITP gg. 50 gg. x € 115,00 = € 5.750,00 - ITP gg. 40 x € 115,00:50% = € 2.300,00 – per un totale di € 8.050,00 - danno da invalidità permanente 11 % = € 21.341,00 per un totale complessivo di € 29.391,00.
Non può esser riconosciuto, per difetto di allegazione e prova, invece, la personalizzazione del danno atteso che la stessa presuppone pur sempre l'allegazione e la prova di circostanze specifiche ed eccezionali che, nel caso concreto, hanno determinato conseguenze ulteriori e più gravi rispetto a quelle già considerate nel risarcimento del danno biologico (Cass. civ. sez. III 08 febbraio 2018 n. 3035,
7 nonché, nel medesimo senso, Cass. Civ. n. 21939 del 21/09/2017, Cass. Civ., Sez. 3, n. 23778 del
07/11/2014 e Cass. Civ. Sez. 3, n. 24471 del 18/11/2014). Sicchè, in mancanza di allegazione e prova in tal senso, tale aumento non può esser riconosciuta. Gli importi suddetti, liquidati alla data di emanazione della presente sentenza, sono già espressi in valori monetari attuali, onde non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria.
Non potranno esser riconosciuti, altresì, gli interessi c.d. “compensativi” sulla somma via via rivalutata, in assenza della prova, anche presuntiva (ed invero anche di allegazione) di un nocumento finanziario
(lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ.
(Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648). Non deve, infine, esser riconosciuto il richiesto ristoro del danno patrimoniale afferente alle spese mediche sostenute, in quanto non allegate e documentate, come correttamente ritenuto dal ctu.
Le spese della procedura, ivi comprese le spese relative al C.T.U. già liquidate in corso di causa (fermo il vincolo di solidarietà esterna di tutte le parti nei confronti del consulente: v., da ultimo, Cassazione
30.1.2019 n 2703), devono esser compensate in ragione della soccombenza reciproca tra parte attrice e parte convenuta - anche tenuto conto della condotta processuale delle parti - ricorrendo quest'ultima non soltanto nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche qualora sia essa articolata in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero in un unico capo, con parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III 22 agosto 2018 n. 20888,
Cass., 3, n. 22381 del 21/10/2009, nonché Cass., n. 21684 del 23/9/2013), mentre seguono la soccombenza di parte convenuta nei confronti della terza chiamata e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 147/2022) in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella, ridotti del 50 % in relazione all'attività difensiva concretamente espletata ed alla non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate ex art. 4 D.M. Cit.-
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da , disattesa e assorbita ogni contraria istanza e Parte_1
deduzione, così provvede:
1) Accoglie la domanda, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore CP_1 dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma pari ad euro 29.391,00, oltre accessori nei termini di cui in parte motiva;
2) Rigetta la domanda di manleva avanzata dall' in ordine a quanto statuito al capo 1); CP_1
3) Compensa integralmente le spese di lite e di CTU tra e Parte_1 CP_1
4) Condanna alla refusione delle spese di lite, da corrispondere in favore della CP_1
, per l'importo di euro 3.808,00 per compenso professionale al difensore, Controparte_2
oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Teramo, 4 Febbraio 2025.
Il GIUDICE ON.
dott. Marco di Biase
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Marco Di Biase, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2218/2019 promossa da:
(c.f. ), residente in Campli (Te), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domenico Di Monte ed elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio in Corropoli
(Te), al Viale Gran Sasso, n. 1, giusta procura conferita a margine dell'atto di citazione;
- Attore -
contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Teramo, alla Via del Baluardo, n. 63 - angolo Vico della Fonte, presso lo studio dell'Avv. Enzo Formisani, che la rappresenta e difende, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83 comma 4, c.p.c. -
- Convenuta -
nonché contro
(C.F. , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Giuseppe Martucci, n. 47, presso e nello studio dell'Avv.
Alfredo Flajani dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83 comma 4, c.p.c. –
- Terza chiamata -
OGGETTO: azione di risarcimento danni ex artt. 2043 – 2051 c.c.
Conclusioni delle parti:
Attore, “Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, A) In via principale, accertare e dichiarare che il sinistro in premessa si è verificato per colpa esclusiva dell'Ente proprietario della strada ( CP_1
.) in ogni caso, vale a dire sia ai sensi del reclamato art. 2051 cc. che ai sensi, sempre del
[...]
1 reclamato, art. 2043 cc.; A.
1-sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto, in ogni caso, sull'Ente proprietario grava la manutenzione di essa strada, e, pertanto, l' . ha provocato l'incidente CP_1
per non aver garantito ex art. 2051 c.c. la sicurezza e la fluidità della strada de qua omettendo al controllo di essa e delle sue pertinenze;
A.
2-sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. per aver omesso di segnalare il pericolo da considerarsi insidia e/o trabocchetto, in violazione degli artt. 14 e 39, comma
1, lett. A Cds. e degli artt. 77 e seg. Reg. di esecuzione Cds., sul fondamento del principio “neminem laedere” ex art. 2043 cc. (Cass. Civ. 16.05.2011 n. 10720; Trib. Monza 08.02.2011; Cass. Civ.
09.03.2010 n. 5658; Trib. Ivrea 09.03.2010 n. 144; Trib. Teramo 24.07.2009); B)condannare, per
l'effetto, sempre e in ogni caso, la convenuta , in persona del Presidente e/o legale CP_1
rappresentante pro tempore e, qualora sia accolta la richiesta di manleva da parte della stessa CP_1
la Provincia di Teramo, terza chiamata in causa, in solido fra di loro, al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di Euro 58,456,82, o di quella minore che parrà di giustizia, oltre interessi legali dal dì del sinistro fino all'effettivo saldo e, comunque, sempre entro e non oltre la competenza per valore del giudice adito;
C)con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Convenuta, “1) in via preliminare e in rito perché l'Ill.mo Sig. Giudice voglia autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 e 269 cpc, la chiamata in causa della , in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante, Presidente p.t., con sede in Teramo Via G. Milli n. 2 fissando la nuova data della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art.
163 bis c.p.c.; nel merito perché la domanda attrice, così come formulata, venga integralmente rigettata, siccome infondata in fatto e in diritto;
3) in via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attrice, perché venga accertata e dichiarata la responsabilità della , in persona del suo legale rappresentante p.t., terza chiamata Controparte_2 in causa, per le causali tutte di cui alla narrativa e per l'effetto la stessa venga condannata al pagamento di ogni e qualsiasi onere possa derivare dal presente giudizio e al pagamento di ogni e qualsiasi somma eventualmente riconosciuta e liquidata in favore dell'attore a qualsivoglia titolo ragione;
4) in ogni caso, nella denegata ipotesi di fondatezza anche solo parziale della domanda attrice perché la Provincia di Teramo, in persona del suo legale rappresentante pt., terza chiamata in causa, venga comunque condannata a garantire e tenere indenne la , in persona del suo CP_1
legale rappresentante p.t. da tutte le conseguenze pregiudizievoli eventualmente derivanti dal presente giudizio;
4) in via ulteriormente subordinata, previo accertamento e determinazione in termini percentuali dell'apporto causale dell'attore e della di Teramo, in persona del suo legale CP_2 rappresentante, Presidente p.t. nella produzione dell'evento dannoso, perché la domanda attrice venga
2 proporzionalmente ridotta o, comunque, perché venga ricondotta ad equità. 5) Con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge”.
Terza chiamata, “Voglia il Giudice adìto, contrariis reiectis, così dichiarare e provvedere: rigettare ogni avversa istanza ed argomentazione, con la conseguente condanna al pagamento delle spese di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 19 – 27/9/2019 ha convenuto in giudizio innanzi a Parte_1
codesto Tribunale per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni dal medesimo CP_1
patiti e quantificati nella complessiva somma di €. 82.278,82, deducendo in fatto che in data 27.7.2018, alle ore 14,30 circa, mentre era alla guida del motociclo Harley Davidson T, tg. ED 66318, di sua proprietà, percorrendo la S.S. 16 nell'ambito del Comune di Tortoreto, giunto sulla rotatoria che immette sulla S.P. 8, denominata anche Strada Bonifica del Salinello, a causa della presenza sulla sede stradale di brecciolino e pietrisco misto a catrame, perdeva il controllo del mezzo, cadendo a terra, e riportando i danni come quantificati in atti.
Nello specifico precisava che in conseguenza del sinistro il motoveicolo riportava danni per un ammontare di €. 4.429,82 IVA compresa, come comprovato dal preventivo di riparazione della ditta
King di De Sancis Giustino, ai quali andavano aggiunti quelli dell'orologio Rolex Oyster Submariner
Date quantificati nell'importo di €. 3.500,00, IVA compresa e, inoltre, anche danni alla persona, che imponevano l'immediato ricorso alle cure mediche dei sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Sant'Omero, i quali formulavano la seguente diagnosi: “Frattura lievemente disallineata della clavicola
Sn; frattura a più rime della scapola Sn;
frattura scomposta arco posteriore III – IV costa sn.”; argomentava in ordine al fatto che la responsabilità in ordine alla produzione dell'evento dannoso, andava ascritta in via esclusiva alla Società sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la violazione CP_1
del principio generale del neminem laedere, in quanto non aveva provveduto alla segnalazione del pericolo, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c, in considerazione degli obblighi di custodia cui era tenuta quale proprietaria della strada.
Costituitasi in giudizio, la convenuta, eccepiva e deduceva che la proposta domanda risarcitoria è da ritenersi destituita di legittimità e sostegno. Formulava la chiamata in garanzia della CP_2
la quale nello svolgimento dell'attività manutentiva sulla strada di propria competenza non ha
[...]
provveduto a porre in essere le necessarie cautele per evitare il prodursi di eventi dannosi nelle aree limitrofe alla zona interessata dai lavori, al fine di essere manlevata da qualsiasi esborso dipendente dal capo principale.
3 Chiamata in giudizio e costituito l'Ente terzo chiamato, associandosi alle eccezioni ed argomentazioni difensive svolte dalla convenuta a confutazione della domanda attrice e, altresì, CP_1
deducendo il carattere temerario della chiamata in causa operata da che pur in assenza di CP_1
qualsivoglia elemento concreto, utile ad ipotizzare una propria responsabilità in ordine alla vicenda ex adverso riferita, ha provveduto ad estendere il contraddittorio nei propri confronti.
Istruita la causa a mezzo documentale, prove orali e consulenza tecnica, il Giudicante fissava udienza di precisazione delle conclusioni e alla relativa udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda è fondata e va accolta, nei termini e per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere che nell'atto introduttivo l'attore ha formalmente qualificato la propria domanda, espressamente asserendo che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva della
[...]
invocando la responsabilità ex art. 2043 cc., ovvero in subordine la responsabilità da cose in CP_1
custodia ex art. 2051 c.c..
La differenza qualificatoria tra le diverse ipotesi di responsabilità invocate, lungi dall'essere questione meramente nominalistica, è foriera di rilevanti conseguenze applicative - atteso che la ricorrenza dell'una o dell'altra fattispecie normativa implica, sul piano probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel caso della generale categoria dell'illecito aquiliano, se sia stato attuato un comportamento colposo commissivo od omissivo, dal quale sia derivato un pregiudizio ingiusto a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso della responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità (oggettiva e non, come ritenuto dall'attrice, per colpa presunta) è rinvenibile nella mera relazione (c.d. custodia) intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito, (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006).
Giova inoltre ricordare che, come è noto, spetta al giudice, in ossequio al principio iura novit curia, dare l'esatta qualificazione alla domanda - tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte o dalla mancanza di indicazioni, con il solo limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr., tra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 09/04/2018, n. 8645, nonché Cass., Sez. 4, 24/07/2012, n. 12943).
Nel caso di specie deve ritenersi, in applicazione dei suesposti principi, che ad onta della qualificazione formale data in via principale dall'attore, la domanda spiegata, alla luce del complessivo tenore
4 dell'atto introduttivo e degli elementi di fatto enucleati, sia da inquadrare piuttosto all'interno della generale disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c..
Va osservato che la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., è un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006). Si tratta, in particolare, di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente: i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2016 , n.
5622), a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n.
21328/2010; Cass. civ., n. 8229/2010 cit.); ii) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito.
Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia, dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato.
(Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n. 15720/2011; Cass. civ., n.
21328/2010; Cass. civ., n. 28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Ciò detto in ordine alla relazione di fatto con la res, risulta dimostrata la sussistenza del danno ed il nesso causale tra la cosa in custodia e lo stesso. Tali elementi risultano dimostrati dalla documentazione fotografica allegata dall'attore e dall'istruttoria orale svolta: i testi escussi, infatti, con dichiarazioni conformi e prive di contraddizioni, hanno confermato quanto reso dall'attore in sede di interrogatorio formale, anche avvalorato dal ricorso al principio di preponderanza civilistica;
in particolare il teste
, indifferente, udito all'udienza del 30.5.2022, interrogato in ordine allo stato dei luoghi Testimone_1 del sinistro, così rispondeva “Posso riferire che in quella rotatoria si trova sempre del brecciolino e granelli di asfalto sul lato esterno della rotonda sino alla mezzeria della strada così come riscontrato anche stamattina anche se in maniera minore rispetto a quando è successo l'incidente al sig. , Pt_1 come confermato altresì dal teste , indifferente, udito all'udienza del Testimone_2
13.10.2022 che così dichiarava “ricordo della presenza di brecciolino scuro e ho notato che erano in corso dei lavori sulla strada. Io stesso ho avuto qualche difficoltà nel guidare lo scooter”.
5 È stato, quindi, dimostrato che la strada era cosparsa di materiale (brecciolino e/o pietrisco misto a catrame sul manto asfaltato) che faceva perdere all'odierno attore il controllo del mezzo, circostanza non prevedibile e/o evitabile da parte del motociclista, collocandosi il brecciolino in zona di per sé soggetta alla frequentazione di una moltitudine di utenti e quindi che non lasciava certo presagire la possibilità dell'esistenza di una qualsiasi situazione di pericolo occulto.
Nessun dubbio sussiste in ordine alla esclusiva responsabilità dell'Ente convenuto in relazione al sinistro oggetto di causa, atteso che la condotta di guida tenuta dal conducente dello scooter risulta esente da censure, tenuto conto che risulta, infatti, dimostrato che l'attore nella percorrenza del tratto di strada de quo aveva tenuto una velocità moderata, anche considerato che, richiamando la ragione del più probabile che non a sostegno di quanto dichiarato dall'attore in sede di interrogatorio formale,
l'attore rallentava in prossimità della rotatoria per ottemperare agli obblighi di precedenza e del tutto sfornito di circostanze probatorie è la deduzione di parte convenuta che asserisce che l'attore procedeva
“ a velocità elevata e/o non commisurata allo stato dei luoghi”.
Parimenti, a fronte della comprovata ricostruzione dell'accaduto, non può non riconoscersi in capo all'attore l'aver assunto un comportamento diligente, viceversa, il convenuto non ha fornito prova del cd. caso fortuito in alcun modo, tenuto conto che detta condotta presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, difatti l' non CP_1
ha fornito alcuna prova liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità.
CP_ Invero, l' convenuto non ha dato la prova positiva che la presenza del materiale sul tratto di strada in questione è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la strada in custodia e, valga a rigetto della domanda di manleva avanzata da parte convenuta, atteso che, in tema di riparto dell'onere della prova, non è emersa alcuna prova circostanziata e univoca dell'espletamento di lavori alla data del 27.7.2018 sulla
Strada Provinciale 8 ed in prossimità del luogo indicato quale teatro del sinistro ex adverso descritto, o che dall'esecuzione di tali lavori possa essere in qualche modo derivata la dispersione del materiale suddetto (pietrisco e catrame) sulla Strada Statale che invece è stata indicata quale teatro del sinistro descritto da parte attrice, oltretutto, infine, va rilevato che, come da documentazione prodotta da parte convenuta, il personale di esercizio dell'area di cantiere, durante la quotidiana sorveglianza non ha mai riscontrato alcuna anomalia in tal senso.
Acclarato, dunque, l'an della pretesa risarcitoria, va dunque determinato il quantum debeatur.
6 In via preliminare, in ordine alla formulata domanda di risarcimento del danno materiale riferito al danneggiamento del motociclo e dell'orologio indossato dall'attore il giorno del sinistro, va osservato che non viene fornita alcuna prova - e non è emersa dall'istruttoria - sia sotto il profilo del nesso causale che della sua effettiva entità. Inoltre, la documentazione prodotta in atti, costituita unicamente da un preventivo di spesa - nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo -equiparabile ai fini probatori ad una perizia di parte e non fornisce alcuna prova in ordine alla entità del danno materiale subito dall'attore. Del resto, e solo ad abundantiam, l'accoglimento della domanda in tal senso avrebbe comportato un'ulteriore vaglio sulla valutazione della antieconomicità delle riparazioni in quanto comportanti un esborso superiore al valore commerciale posseduto degli oggetti danneggiati, infatti,
l'ammontare del risarcimento per danni a cose non può mai superare il valore della res perduta, avendo il risarcimento per equivalente la finalità di compensare il depauperamento patrimoniale corrispondente alla perdita della res in questione.
Ne deriva quindi che, ove il costo di ripristino della funzionalità della res sia superiore al valore effettivo che il bene possedeva anteriormente al sinistro, il risarcimento del danno dovrà essere commisurato a tale ultimo valore, realizzandosi altrimenti una indebita locupletazione in capo al danneggiato (cfr. Tribunale di Teramo n. 433 del 29/5/1997). In altri termini, il danneggiato non potrebbe richiedere l'intera somma esborsata per eseguire le riparazioni ed il risarcimento dovrà essere limitato al valore commerciale che il veicolo possedeva al momento in cui è avvenuto il sinistro.
Viceversa, ai fini della quantificazione del danno biologico, basti osservare che dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione depositata dal CTU è emersa la sussistenza di lesioni, causalmente riconducibili all'evento denunciato, un periodo di ITP al 100 % per 50 gg., di ITP al 50% per 40 gg., con un danno biologico permanente stimato nella misura del 11% in soggetto avente 59 anni d'età al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (cfr. Cass. Civ. sent. n. 3121 del 07.2.2017).
Orbene, applicandosi, pertanto, alla presente fattispecie i valori di cui alle tabelle del Tribunale di
Milano 2024: - ITP gg. 50 gg. x € 115,00 = € 5.750,00 - ITP gg. 40 x € 115,00:50% = € 2.300,00 – per un totale di € 8.050,00 - danno da invalidità permanente 11 % = € 21.341,00 per un totale complessivo di € 29.391,00.
Non può esser riconosciuto, per difetto di allegazione e prova, invece, la personalizzazione del danno atteso che la stessa presuppone pur sempre l'allegazione e la prova di circostanze specifiche ed eccezionali che, nel caso concreto, hanno determinato conseguenze ulteriori e più gravi rispetto a quelle già considerate nel risarcimento del danno biologico (Cass. civ. sez. III 08 febbraio 2018 n. 3035,
7 nonché, nel medesimo senso, Cass. Civ. n. 21939 del 21/09/2017, Cass. Civ., Sez. 3, n. 23778 del
07/11/2014 e Cass. Civ. Sez. 3, n. 24471 del 18/11/2014). Sicchè, in mancanza di allegazione e prova in tal senso, tale aumento non può esser riconosciuta. Gli importi suddetti, liquidati alla data di emanazione della presente sentenza, sono già espressi in valori monetari attuali, onde non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria.
Non potranno esser riconosciuti, altresì, gli interessi c.d. “compensativi” sulla somma via via rivalutata, in assenza della prova, anche presuntiva (ed invero anche di allegazione) di un nocumento finanziario
(lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ.
(Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648). Non deve, infine, esser riconosciuto il richiesto ristoro del danno patrimoniale afferente alle spese mediche sostenute, in quanto non allegate e documentate, come correttamente ritenuto dal ctu.
Le spese della procedura, ivi comprese le spese relative al C.T.U. già liquidate in corso di causa (fermo il vincolo di solidarietà esterna di tutte le parti nei confronti del consulente: v., da ultimo, Cassazione
30.1.2019 n 2703), devono esser compensate in ragione della soccombenza reciproca tra parte attrice e parte convenuta - anche tenuto conto della condotta processuale delle parti - ricorrendo quest'ultima non soltanto nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche qualora sia essa articolata in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero in un unico capo, con parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III 22 agosto 2018 n. 20888,
Cass., 3, n. 22381 del 21/10/2009, nonché Cass., n. 21684 del 23/9/2013), mentre seguono la soccombenza di parte convenuta nei confronti della terza chiamata e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 147/2022) in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella, ridotti del 50 % in relazione all'attività difensiva concretamente espletata ed alla non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate ex art. 4 D.M. Cit.-
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da , disattesa e assorbita ogni contraria istanza e Parte_1
deduzione, così provvede:
1) Accoglie la domanda, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore CP_1 dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma pari ad euro 29.391,00, oltre accessori nei termini di cui in parte motiva;
2) Rigetta la domanda di manleva avanzata dall' in ordine a quanto statuito al capo 1); CP_1
3) Compensa integralmente le spese di lite e di CTU tra e Parte_1 CP_1
4) Condanna alla refusione delle spese di lite, da corrispondere in favore della CP_1
, per l'importo di euro 3.808,00 per compenso professionale al difensore, Controparte_2
oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Teramo, 4 Febbraio 2025.
Il GIUDICE ON.
dott. Marco di Biase
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