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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/09/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5480/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5840/2022 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lentini (SR), via G. Verdi n. 2, presso lo studio dell'avv. ROBERTO FRANGIPANE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE contro
C.F.: ; Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva del presente giudizio ha chiesto accertarsi Parte_1 in suo favore l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del terreno sito in Carlentini
(SR), c.da Pagliarazzi, censito al catasto del predetto Comune al foglio n. 14, particella n. 589, convenendo in giudizio la curatela del fallimento di Controparte_1
A sostegno della propria domanda, l'attore ha rappresentato di aver posseduto il citato bene in modo pacifico, continuo ed ininterrotto per oltre un ventennio.
Nonostante la regolare notifica, non si è costituita la convenuta curatela.
In seguito alla precisazione delle conclusioni avvenuta mediante deposito di note ex art. 127- ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della curatela del fallimento di Controparte_1 Il procedimento notificatorio si è svolto mediante spedizione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di raccomandata recante n. reg. cron. 1334/A, regolarmente recapitata il
15.2.2023 (v. pagg.
7-8 dell'allegato depositato da parte attrice il 14.6.2023), nel rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c. da computarsi rispetto all'udienza tenutasi ex art. 183 c.p.c. in data 15.6.2023.
3. Premesso quanto sopra, nel merito la domanda va rigettata per non avere l'attrice fornito prova della legittimazione passiva sostanziale della parte convenuta.
Com'è noto, secondo il consolidato indirizzo del Supremo Collegio, la effettiva titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare e la cui mancanza comporta il rigetto della domanda;
la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa e anche ove non vi sia contestazione sul punto (così Cass. Civ. Sez. Un. 16.2.2016, n. 2951).
In relazione alla specifica materia sottoposta all'odierno vaglio, l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione postula che sia previamente verificato che i soggetti nei confronti dei quali la pronuncia viene richiesta siano attualmente proprietari del bene da usucapire.
Com'è stato condivisibilmente evidenziato, l'attualità della titolarità del diritto dominicale in capo al convenuto può essere provata a mezzo delle risultanze della Conservatoria dei Registri
Immobiliari (oggi Agenzia del Territorio), che dimostrino il mantenimento della situazione proprietaria fino al momento della instaurazione della lite, ovvero mediante certificazione della Conservatoria dei Registri Immobiliari in cui sia specificamente individuato il titolo da cui deriva la proprietà in favore del convenuto e la mancanza di trascrizioni e iscrizioni contro di essi dal momento del loro acquisto, ovvero, ancora, attraverso apposita relazione notarile che risalga al primo acquisto della proprietà antecedente all'ultimo ventennio.
In assenza di tali documenti, non è possibile verificare se un determinato bene sia effettivamente e ancora di proprietà del convenuto al momento della proposizione della domanda di usucapione.
Nel caso di specie, come emerge dagli atti l'immobile oggetto di causa venne conferito dagli originari proprietari , e nel 1980 alla società Parte_2 Controparte_2 Parte_3
poi divenuta s.r.l. (v. all. 2 della citazione). Controparte_3 Tuttavia, non sussiste prova del fatto che quest'ultima – frattanto dichiarata fallita - sia rimasta proprietaria nel lunghissimo lasso temporale intercorso tra il predetto anno ed il momento di instaurazione della presente lite.
Per altro verso, occorre ricordare che la dimostrazione della proprietà dei beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali (cfr. Cass. Civ. Sez. II 25.10.2013,
n. 24167) – quali quelli prodotti dall'attore in citazione (v. all. 1 di quest'ultima) - e che a nulla rileva l'assenza di contestazione – oltretutto non ipotizzabile nella specie, stante la contumacia della convenuta – in merito alla titolarità dei diritti reali (cfr. Cass. Civ. Sez. II
18.1.2017, n. 1210, per cui colui che agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes).
In aggiunta alle superiori considerazioni – di per sé sufficienti per determinare il rigetto della domanda attorea – si rileva che risulta dichiarata fallita nel 2006 (v. all. 3 della Controparte_1
citazione) e che, tenuto conto della fisiologica preordinazione del fallimento alla liquidazione del patrimonio del debitore insolvente, appare vieppiù incerto che la suddetta società sia rimasta fino all'attualità proprietaria dei fondi oggetto di causa, nulla avendo documentato parte attrice sullo stato della procedura concorsuale e non essendo neppure stata attestata l'attuale pendenza di quest'ultima.
4. Nulla va disposto in merito alle spese, essendo la curatela convenuta rimasta contumace
(cfr. Cass. Civ. Sez. VI 12.5.2011, n. 10445, per la quale, ove la parte sia soccombente e la controparte sia rimasta contumace, la corretta statuizione da adottarsi consiste nel “nulla a disporre sulle spese”).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
R.G. 5480/2022:
- dichiara la contumacia della curatela del fallimento di Controparte_1
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- nulla dispone in ordine alle spese, per le ragioni di cui in motivazione.
Così deciso in Siracusa, 26.9.2025 Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5840/2022 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lentini (SR), via G. Verdi n. 2, presso lo studio dell'avv. ROBERTO FRANGIPANE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE contro
C.F.: ; Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva del presente giudizio ha chiesto accertarsi Parte_1 in suo favore l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del terreno sito in Carlentini
(SR), c.da Pagliarazzi, censito al catasto del predetto Comune al foglio n. 14, particella n. 589, convenendo in giudizio la curatela del fallimento di Controparte_1
A sostegno della propria domanda, l'attore ha rappresentato di aver posseduto il citato bene in modo pacifico, continuo ed ininterrotto per oltre un ventennio.
Nonostante la regolare notifica, non si è costituita la convenuta curatela.
In seguito alla precisazione delle conclusioni avvenuta mediante deposito di note ex art. 127- ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della curatela del fallimento di Controparte_1 Il procedimento notificatorio si è svolto mediante spedizione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di raccomandata recante n. reg. cron. 1334/A, regolarmente recapitata il
15.2.2023 (v. pagg.
7-8 dell'allegato depositato da parte attrice il 14.6.2023), nel rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c. da computarsi rispetto all'udienza tenutasi ex art. 183 c.p.c. in data 15.6.2023.
3. Premesso quanto sopra, nel merito la domanda va rigettata per non avere l'attrice fornito prova della legittimazione passiva sostanziale della parte convenuta.
Com'è noto, secondo il consolidato indirizzo del Supremo Collegio, la effettiva titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare e la cui mancanza comporta il rigetto della domanda;
la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa e anche ove non vi sia contestazione sul punto (così Cass. Civ. Sez. Un. 16.2.2016, n. 2951).
In relazione alla specifica materia sottoposta all'odierno vaglio, l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione postula che sia previamente verificato che i soggetti nei confronti dei quali la pronuncia viene richiesta siano attualmente proprietari del bene da usucapire.
Com'è stato condivisibilmente evidenziato, l'attualità della titolarità del diritto dominicale in capo al convenuto può essere provata a mezzo delle risultanze della Conservatoria dei Registri
Immobiliari (oggi Agenzia del Territorio), che dimostrino il mantenimento della situazione proprietaria fino al momento della instaurazione della lite, ovvero mediante certificazione della Conservatoria dei Registri Immobiliari in cui sia specificamente individuato il titolo da cui deriva la proprietà in favore del convenuto e la mancanza di trascrizioni e iscrizioni contro di essi dal momento del loro acquisto, ovvero, ancora, attraverso apposita relazione notarile che risalga al primo acquisto della proprietà antecedente all'ultimo ventennio.
In assenza di tali documenti, non è possibile verificare se un determinato bene sia effettivamente e ancora di proprietà del convenuto al momento della proposizione della domanda di usucapione.
Nel caso di specie, come emerge dagli atti l'immobile oggetto di causa venne conferito dagli originari proprietari , e nel 1980 alla società Parte_2 Controparte_2 Parte_3
poi divenuta s.r.l. (v. all. 2 della citazione). Controparte_3 Tuttavia, non sussiste prova del fatto che quest'ultima – frattanto dichiarata fallita - sia rimasta proprietaria nel lunghissimo lasso temporale intercorso tra il predetto anno ed il momento di instaurazione della presente lite.
Per altro verso, occorre ricordare che la dimostrazione della proprietà dei beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali (cfr. Cass. Civ. Sez. II 25.10.2013,
n. 24167) – quali quelli prodotti dall'attore in citazione (v. all. 1 di quest'ultima) - e che a nulla rileva l'assenza di contestazione – oltretutto non ipotizzabile nella specie, stante la contumacia della convenuta – in merito alla titolarità dei diritti reali (cfr. Cass. Civ. Sez. II
18.1.2017, n. 1210, per cui colui che agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes).
In aggiunta alle superiori considerazioni – di per sé sufficienti per determinare il rigetto della domanda attorea – si rileva che risulta dichiarata fallita nel 2006 (v. all. 3 della Controparte_1
citazione) e che, tenuto conto della fisiologica preordinazione del fallimento alla liquidazione del patrimonio del debitore insolvente, appare vieppiù incerto che la suddetta società sia rimasta fino all'attualità proprietaria dei fondi oggetto di causa, nulla avendo documentato parte attrice sullo stato della procedura concorsuale e non essendo neppure stata attestata l'attuale pendenza di quest'ultima.
4. Nulla va disposto in merito alle spese, essendo la curatela convenuta rimasta contumace
(cfr. Cass. Civ. Sez. VI 12.5.2011, n. 10445, per la quale, ove la parte sia soccombente e la controparte sia rimasta contumace, la corretta statuizione da adottarsi consiste nel “nulla a disporre sulle spese”).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
R.G. 5480/2022:
- dichiara la contumacia della curatela del fallimento di Controparte_1
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- nulla dispone in ordine alle spese, per le ragioni di cui in motivazione.
Così deciso in Siracusa, 26.9.2025 Il Giudice dott. Gabriele Patti