TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/06/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 10/06/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1402 /2020 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BONINA CARMELA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. TROVATI ANTONELLA , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: indebito in materia di DS agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/04/2020 , adiva questo Giudice del Lavoro Parte_1
premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, alle dipendenze della ditta per 102 giornate lavorative nel 2015, e per 51 giornate nel 2016. CP_2
Lamentava che l' , con provvedimento del 23.5.2019 le aveva comunicato che “nel CP_1 periodo che va dal 01/01/2019 al 31/12/2019 sono stati pagati €. 1.093,32 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola, per i seguenti motivi: corrisposta indennità di disoccupazione non spettante”, chiedendone la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva prescrizione, carenza di motivazione, nonché illegittimità della richiesta restitutoria per aver ella lavorato effettivamente in agricoltura alle dipendenze della ditta AV s.r.l. .
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_1
chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi. La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente occorre disattendere l'eccezione di irripetibilità dell'indebito qualificato come previdenziale, atteso che la disciplina richiamata dalla ricorrente riveste carattere settoriale e non suscettibile di applicazione analogica al caso che occupa, che riguarda invece il recupero di somme erogate a titolo di prestazione a sostegno dell'occupazione, ed il cui eventuale recupero segue la normativa ordinaria dettata dal codice civile in tema di ripetizione di indebito (artt. 2033 e ss. c.c.).
Nel merito, chiede accertarsi il proprio diritto a percepire l'indennità di Parte_1
DS agricola 2016, con somme che l' chiede restituirsi con il provvedimento di indebito CP_1
impugnato.
Va richiamata la disciplina di cui all'art. 32 l. n. 264/49, a mente del quale “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
Presupposti fondamentali, ai fini del chiesto riconoscimento, sono dunque: iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).
Ai sensi dell'art. 6 del 24 ottobre 1955, n. 1323, “I periodi di occupazione coperti di assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in settori di attività non agricola sono cumulabili agli effetti del conseguimento del diritto alla indennità di disoccupazione.
A tale effetto il contribuito mensile o settimanale versato a termini della tabella A) o B-1) della legge 4 aprile 1952, n. 218, è equivalente rispettivamente a ventisei o a sei contributi giornalieri.
L'indennità di disoccupazione è concessa in conformità alle particolari disposizioni per i lavoratori agricoli contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264 e nel presente regolamento, oppure alle norme comuni dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, secondo che sia prevalente
l'attività agricola o quella non agricola. La prevalenza è determinata dal numero dei contributi versati o dovuti nel biennio per ciascuna delle due attività.
Anche per l'attività prestata nel settore agricolo, il biennio di cui al precedente comma e costituito dai ventiquattro mesi antecedenti a quello di presentazione della domanda di cui al successivo art. 7”.
Orbene, dall'esame documentale dell'estratto ARLA prodotto dall' , emerge come nel CP_1
2016, la possa vantare rispettivamente 51 giornate di lavoro agricolo, ma risulta altresì che la Pt_1
medesima non possiede contributi agricoli nel 2015, annualità in cui il rapporto di lavoro è stato disconosciuto dall' . CP_1
Non soccorre la causa della ricorrente il compendio istruttorio.
Difatti, scarna appare la produzione documentale, non essendo stata prodotta documentazione riferibile al presunto rapporto di lavoro, ma ancor più, appare erronea l'allegazione del fatto principale, relativo al rapporto di lavoro che la riferisce essere stato intrattenuto con ditta - la Pt_1
AV s.r.l. – invero diversa da quella risultante dai registri dell' , e che ha portato al CP_1
disconoscimento del rapporto lavorativo, che appariva instaurato, per l'anno 2015, con la diversa ditta
CU IC Rosario.
A tal proposito, non può la ricorrente essere ammessa a provare di aver lavorato alle dipendenze di tale ultima ditta, come pure richiesto nelle odierne note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e ciò sia perché tale richiesta di prova appare nuova e radicalmente diversa da quella originariamente declinata in ricorso, nonché perché tale mutatio non può intendersi necessitata dal tenore delle difese dell' , dovendosi ritenere che la ricorrente ben conoscesse, anche prima di instaurare il giudizio, CP_1
l'identità del proprio datore di lavoro.
Ne consegue che la prova non appare ammissibile e, conseguentemente, la domanda è priva di fondamento. Appare ictu oculi, infatti, la mancata prova del rapporto lavorativo subordinato in agricoltura nel 2015, con la conseguenza per cui la ricorrente non poteva percepire l'indennità di disoccupazione di tipo agricolo, indennità che, una volta erogata , appare legittimamente richiesta in ripetizione.
Tanto impone di affermare l'infondatezza della domanda che va, pertanto, rigettata.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 29/04/2020 , Parte_1 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 10/06/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena