Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 14389/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso da
, rappresentato e difeso dall'avv. RICCI GIUSEPPE, presso quest'ultimo Parte_1
elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo;
Ricorrente
contro
, rappresentata e difesa dagli avv. CORSARO GAETANO e DAL PONT Controparte_1
CORRADO, presso gli stessi elettivamente domiciliata, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Resistente
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni:
“- dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto da in Controparte_2
Ukraina il giorno 25 settembre 2010, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia
di procedere all'annotazione della sentenza e degli ulteriori incombenti;
- affidarsi congiuntamente i figli minorenni della coppia, e , ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
che assumeranno di comune accordo le decisioni circa la formazione, l'educazione e la salute della prole, salvo l'ordinaria amministrazione;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli durante il fine settimana dal sabato dalle ore 8,00 o dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00 del giorno successivo, alternando i week-end; i figli potranno restare con il padre due giorni a settimana, lunedì e giovedì, dalle 18 alle 21,00, inclusa la cena. I figli trascorreranno altresì con il padre una settimana durante le vacanze scolastiche invernali ad anni alterni dal 24/12 al 30/12 o dal 31/12 al 6/01 e quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. I bambini, durante detti periodi dovranno essere sempre con il padre;
quanto sopra sempre compatibilmente con le esigenze, i tempi, le modalità, gli impegni e le attività
scolastiche/extrascolastiche dei minori e compatibilmente con le esigenze lavorative del padre e della madre: in ogni caso, il periodo di ferie estive dovrà essere concordato entro il 31 Maggio di ciascun anno;
- l'abitazione di Venezia, via A. Emo 50/2 con arredi e corredi rimarrà alla moglie che vi abiterà con i figli minori e;
Per_1 Per_2
- il sig. verserà mensilmente, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, a titolo di Parte_1
concorso al mantenimento dei figli ed ed a mani della moglie la somma di € Per_1 Per_2
710,00, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo "famiglia" del Tribunale di Venezia
del 20/9/2019; l'importo sarà aggiornato annualmente in base agli indici pubblicati dall'ISTAT senza necessità di esplicita richiesta. - l'assegno unico per nucleo familiare, o qualsivoglia altro contributo assistenziale per i figli e/o per la famiglia, sarà percepito dalla madre e le parti dovranno attivarsi per l'espletamento della pratica presso l'I.N.P.S.;
- L'auto Peugeot 208, acquistata con denaro comune nell'anno 2020 ed intestata al sig. , Parte_1
rimarrà nella sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, a fronte del pagamento del corrispettivo convenuto dalle parti in € 1.000,00 che il sig. si impegna a consegnare in ratei mensili con Parte_1
decorrenza immediata alla moglie ed entro il mese di dicembre 2025; i coniugi convengono l'integrale compensazione delle spese e competenze del presente giudizio.
- Gli istanti si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e dei. documenti validi per l'espatrio dei figli minori;
- la sig.ra si impegna sin d'ora a sottoscrivere consenso al rilascio del passaporto italiano di CP_1
.” Parte_1
Per il P.M. intervenuto
“Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato il 09.10.2023 il ricorrente esponeva che in data Parte_1
25.09.2010 aveva contratto matrimonio, con rito civile, con in AV (Ucraina), Controparte_2
matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II, serie C, n. 139, dell'anno 2020 del
Comune di Venezia;
che dalla loro unione erano nati i figli minori a Venezia il 18.02.2012 e Per_1
a Venezia il 02.05.2016; che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale Per_2
protrattasi ininterrottamente a far tempo dal 23.03.2022, data dell'avvenuta comparizione avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale poi omologata con decreto n. cron.
6805/2022 del Tribunale di Venezia del 13.05.2022.
Tanto premesso, il ricorrente proponeva, assumendo la sussistenza dei presupposti di legge,
domanda diretta allo scioglimento del matrimonio del matrimonio, rappresentata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale tra i coniugi e il persistere di una certa conflittualità tra gli stessi,
chiedeva:
“che il Tribunale di Venezia previi gli incombenti di legge, e a parziale modifica dei patti e delle
condizioni omologati in sede di separazione, e specificamente: relativamente a quanto indicato al n.
3 (diritto di vedere e tenere con sé i figli) disponga che il padre, disponendo di una abitazione
decorosa e confortevole detenuta in locazione, come da documentazione depositata, potrà vedere e
tenere con sé i figli ogni Sabato dalle ore 9,00 alle ore 9.00 della durante il periodo di Pt_2
chiusura delle scuole, e dall'ora di uscita di scuola del Sabato alle 9.00 della durante Pt_2
l'anno scolastico;
allorché il ricorrente cambierà il turno di lavoro, statuire che il padre potrà vedere
e tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana, da concordare in sede di udienza, dalle ore 16.00
alle ore 20.00; relativamente a quanto indicato ai nn. 5 e 6 (contributo al mantenimento e assegno
unico), voglia il Tribunale adito ridurre l'assegno di contributo al mantenimento versato dal
ricorrente nei limiti della somma di € 500,00 (250,00 per ciascun figlio) mensili con rivalutazione
annuale istat, e disporre che l'assegno unico venga incassato al 50% tra le parti.
Pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 26/10/2011 in Ucraina,
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Municipio di Venezia all'Anno 2020, Parte 2, Serie
C, N. 139, Uff. 9/2020 tra il sig. e la sig.ra confermando, per il Parte_1 Controparte_1
resto, i patti e le condizioni stabilite al momento della separazione, e ordinando all'Ufficiale di stato
civile del comune di Venezia di procedere alla trascrizione della emananda sentenza”.
Regolarmente notificata, si costituiva la resistente in data 06.12.2023, che, pur aderendo alla domanda diretta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, contestati i fatti come rappresentati da controparte, chiedeva:
“I) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito civile in AV
(Ucraina) essendosi verificati tutti i presupposti di legge;
II) Respingersi la richiesta di riduzione
dell'importo stabilito nel decreto di omologa della separazione 13.5 2022 quale concorso al
mantenimento dei figli minori e a carico del sig. e, pertanto, Per_1 Per_2 Parte_1 confermarsi quanto statuito dal Tribunale di Venezia;
III) Confermarsi per il resto quanto stabilito
in sede di separazione anche con riguardo alla frequentazione del padre ed i figli;
IV) spese, diritti
ed onorari di causa integralmente rifusi”.
Comparse le parti personalmente all'udienza del 10.01.2024, le stesse concordavano che l'assegno per i figli sarebbe stato versato dal padre entro il giorno 20 di ogni mese, e il Giudice
disponeva la presa in carico dei coniugi da parte del Consultorio Familiare della Azienda ULLS3
Serenissima al fine di avviare un percorso di sostegno alle genitorialità e di sviluppo di un dialogo nell'interesse della prole. In seguito, disposti una serie di rinvii nell'attesa del deposito della relazione dei Servizi sociali, rilevato da questi ultimi in data 03.03.2025 un miglioramento nelle relazioni tra i membri della famiglia, all'udienza del 13.03.2025 i coniugi rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio illustrate nell'atto depositato in data 12.03.2025 e i rispettivi procuratori concludevano in conformità ad esso. Il Giudice, quindi, previa rinuncia dei procuratori delle parti ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
2) Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla comparizione nel procedimento di separazione giudiziale poi omologata con decreto del Tribunale di Venezia del
13.05.2022.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Atteso l'esito del procedimento, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1
in data 25.09.2010 e trascritto nel registro atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Venezia nella parte II, serie C, n. 139, dell'anno 2020, alle seguenti conclusioni:
- affida congiuntamente i figli minorenni della coppia, e , ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni circa la formazione, l'educazione e la salute della prole, salvo l'ordinaria amministrazione;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli durante il fine settimana dal sabato dalle ore 8,00 o dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00 del giorno successivo, alternando i week-end; i figli potranno restare con il padre due giorni a settimana, lunedì e giovedì, dalle 18 alle 21,00, inclusa la cena. I figli trascorreranno altresì con il padre una settimana durante le vacanze scolastiche invernali ad anni alterni dal 24/12 al 30/12 o dal 31/12 al 6/01 e quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. I bambini, durante detti periodi dovranno essere sempre con il padre;
quanto sopra sempre compatibilmente con le esigenze, i tempi, le modalità, gli impegni e le attività scolastiche/extrascolastiche dei minori e compatibilmente con le esigenze lavorative del padre e della madre: in ogni caso, il periodo di ferie estive dovrà essere concordato entro il 31 Maggio di ciascun anno;
-l'abitazione di Venezia, via A. Emo 50/2 con arredi e corredi rimarrà alla moglie che vi abiterà
con i figli minori e;
Per_1 Per_2
- il sig. verserà mensilmente, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, a titolo di Parte_1
concorso al mantenimento dei figli ed ed a mani della moglie la somma di € Per_1 Per_2
710,00, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo "famiglia" del Tribunale di Venezia del 20/9/2019; l'importo sarà aggiornato annualmente in base agli indici pubblicati dall'ISTAT senza necessità di esplicita richiesta.
- l'assegno unico per nucleo familiare, o qualsivoglia altro contributo assistenziale per i figli e/o per la famiglia, sarà percepito dalla madre e le parti dovranno attivarsi per l'espletamento della pratica presso l'I.N.P.S.;
- L'auto Peugeot 208, acquistata con denaro comune nell'anno 2020 ed intestata al sig. , Parte_1
rimarrà nella sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, a fronte del pagamento del corrispettivo convenuto dalle parti in € 1.000,00 che il sig. si impegna a consegnare Parte_1
in ratei mensili con decorrenza immediata alla moglie ed entro il mese di dicembre 2025; i coniugi convengono l'integrale compensazione delle spese e competenze del presente giudizio;
- I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e dei. documenti validi per l'espatrio dei figli minori;
la sig.ra si impegna sin d'ora a sottoscrivere consenso CP_1
al rilascio del passaporto italiano di;
Parte_1
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Venezia di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 18.3.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero