Articolo 31 della Legge 4 novembre 1963, n. 1457
Articolo 30Articolo 21 bis
Versione
9 novembre 1963
Art. 31.
Qualora, per la concessione di mutui, sovvenzioni e di ogni altra provvidenza a coloro che risultino danneggiati, occorra fornire la dimostrazione della proprieta' di un Immobile, la domanda deve essere corredata con un atto da cui risulti il possesso utile ai fini dell' articolo 1158 del Codice civile .
A tale fine potra' essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui e' sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, a colui che richiede le singole provvidenze.
Entrata in vigore il 9 novembre 1963