Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
RG VG N 1232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1232/2024 R.G.
avente ad oggetto separazione personale dei coniugi promossa da:
nato ad [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
parte rappresentata e difesa dall'avv. Paola Carrera, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale in atti
-ricorrente-
e nata a [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._2
parte rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Mussano presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale in atti;
-ricorrente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Come in atti
Parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio concordatario nel Parte_1 CP_1
Comune di Mazzè, in data 21.6.1998.
Dalla unione sono nati figli (nato il [...]) ed i coniugi hanno adottato Persona_1 Per_2
(nato in [...] il [...]) e (nata in [...] il [...]) Per_3
Con ricorso iscritto in data 22.5.2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con mutuo rispetto;
2) Il padre si impegna a lasciare nel godimento dei figli, , e fino al Persona_1 Per_2 Per_3 di loro completamento degli studi, la disponibilità dell'appartamento di sua proprietà sito in Milano via Andrea del Castagno n. 3, facendosi interamente carico di tutti gli oneri, spese di gestione condominiale, riscaldamento e utenze domestiche comprese;
3) Ad integrazione del contributo al mantenimento per i figli e il padre Persona_1 Per_2 verserà direttamente a loro mani, un assegno mensile di €400,00 per ciascuno, da versarsi anticipatamente al giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
4) Il padre verserà alla Signora un assegno mensile anticipato al giorno 15 del mese di CP_1
€200,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_3 economicamente autonoma e stabilmente convivente con la madre, oltre all'adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT. Detto contributo verrà aumentato ad €400,00 mensili, automaticamente e senza necessità di revisione del presente accordo, dal mese stesso in cui la figlia inizierà a frequentare un corso universitario e andrà annualmente soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
5) Le spese straordinarie dei figli, per tali intendendosi le spese mediche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, le spese scolastiche/universitarie e le spese sportive/ ricreative, previamente concordate e regolarmente documentate, verranno sostenute dal padre in misura del 70% e dalla madre in misura del 30%, richiamandosi le parti al Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Ivrea, che allegato sub lettera A) costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo;
6) Il marito verserà alla moglie, a titolo di contribuzione al suo mantenimento, un assegno mensile di
€200,00, con rimessa anticipata al giorno 5 del mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT;
7) L'abitazione coniugale, sita ad Ivrea via Sant'Ulderico 41 è assegnata alla Signora con i CP_1 mobili e gli arredi che la compongono e il Signor si impegna a rilasciarla non appena ultimati Pt_1
i lavori di ristrutturazione della casa di Albiano presso cui avrà a trasferirsi e, al più tardi, entro la data di pubblicazione della sentenza che pronuncerà la separazione dei coniugi;
8) Ciascuna parte si farà carico del compenso del proprio difensore. Il P.M. ha espresso parere favorevole.
In data 12.12.24 la causa è stata rimessa in decisione.
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, viste le conclusioni del P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 CP_1 come sopra riportate e provvede in conformità.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 21.1.2025.
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba