CA
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2303/2022
(cui è stata riunita la N. R.G. 2390/2022)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause in grado di appello iscritte a ruolo, rispettivamente, il 16/12/2022 al n. R.G. 2303/2022 e il 23/12/2022 al n. R.G. 2390/2022 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3247/2022 del 18/11/2022 promosse da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Firenze, Via Ricasoli n. Parte_1 C.F._1
30 presso e nello studio degli Avvocati Andrea Scavetta e Federico Scavetta che lo rappresentano e difendono come da mandato allegato appellante nel procedimento n. R.G. 2303/2022 appellato nel procedimento n. R.G. 2390/2022 contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Firenze, Via Controparte_1 C.F._2
Giovan Filippo Mariti n. 8 presso e nello studio dell'Avv. Tommaso Bendinelli che lo rappresenta e difende come da mandato allegato appellato in ambedue i procedimenti e nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Firenze, Viale CP_2 C.F._3
Giacomo Matteotti n. 25 presso e nello studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende come da mandato allegato appellante nel procedimento n. R.G. 2390/2022 appellato nel procedimento n. R.G. 2303/2022
La causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per “…Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis: - in tesi, in totale Pt_1
riforma della gravata sentenza, e in accoglimento dei motivi sopra esposti, dichiarare che nessuna responsabilità può essere addossata al Geom. in relazione ai danni richiesti da parte attrice Pt_1
nel giudizio di primo grado, e pertanto, annullare la sentenza e contestualmente respingere ogni domanda proposta contro di lui nello stesso giudizio;
- in ipotesi denegatissima, in riforma della gravata sentenza, ove fosse confermata la responsabilità del dichiarare che i danni patiti da Pt_1
parte attrice debbano contenersi nella misura di euro 7.200,00 dallo stesso indicata prima della radicazione del giudizio di primo grado. Con vittoria o compensazione parziale delle spese di lite di primo grado e vittoria delle spese di lite del presente procedimento di appello. Con condanna di parte appellata alla restituzione delle somme pagate dal Sig. in conseguenza della Parte_1 provvisoria esecutorietà della gravata sentenza”.
Per “…Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, CP_1
rigettare l'appello proposto - con atti separati - dal Geom. e dal P.I. Parte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 3247/2022 del Tribunale di Firenze, condannando gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale dell'appello, voglia la Corte determinare l'importo del risarcimento dovuto al Sig. nella misura che risulta comprovata dalla documentazione in CP_1
atti e ritenuta di giustizia, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: occorrendo, si chiede che si ammessa la prova testimoniale richiesta con la Memoria ex art. 183 VI comma n. 2 C.P.C. e non ammessa dal G.I.; e che – sempre occorrendo - sia disposta CTU finalizzata a confermare la quantificazione dei danni operata dal
Sig. con l'atto introduttivo del giudizio e la riferibilità dei medesimi danni all'operato CP_1 imperito e negligente dei tecnici che lo hanno assistito…”.
Per “…Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma dell'impugnata sentenza: IN CP_2
VIA PRELIMINARE a seguito di riforma integrale della Sentenza n. 3247/2022, pronunciata dal
Tribunale di Firenze il 18.11.2022, pubblicata il 18.11.2022, notificata in data 21.11.2022, nella causa iscritta al n. 5197/2019 R.G. Tribunale di Firenze, Giudice Dott.ssa Giovanna Colzi,
Dichiarare improcedibile la domanda azionata dalla Sig. avanti al Tribunale di Controparte_1 Firenze e da cui il procedimento n. 5197/2019 R.G. Tribunale di Firenze, conclusosi con la
Sentenza li n. 3247/2022 del Tribunale di Firenze oggi impugnata, per i motivi di cui in premessa essendo la stessa stata azionata tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 8 DL n. 132 del
12.9.2014, con ogni conseguente Provvedimento di Legge. NEL MERITO: IN TESI: a seguito di riforma integrale della Sentenza n. 3247/2022, pronunciata dal Tribunale di Firenze il 18.11.2022, pubblicata il 18.11.2022, notificata in data 21.11.2022, nella causa iscritta al n. 5197/2019 R.G.
Tribunale di Firenze, Giudice Dott.ssa Giovanna Colzi, e in accoglimento dei motivi sopra esposti,
Dichiarare che nessuna responsabilità può essere addossata al P.I. in relazione ai CP_2
danni richiesti da nel giudizio di primo grado, e pertanto, annullare la Sentenza Controparte_1
Paolotti n. 3247/2022, pronunciata dal Tribunale di Firenze il 18.11.2022, ut supra, e respingere ogni domanda proposta contro il P.I. IN IPOTESI;
in parziale riforma della gravata CP_2
Sentenza n. 3247/2022, pronunciata dal Tribunale di Firenze il 18.11.2022, pubblicata il
18.11.2022, notificata in data 21.11.2022, nella causa iscritta al n. 5197/2019 R.G. Tribunale di
Firenze, Giudice Dott.ssa Giovanna Colzi, ove fosse confermata la responsabilità del P.I. CP_2
Dichiarare che i danni patiti da debbano essere ridotti nella
[...] Controparte_1
misura di euro 8.400,00 come da raccomandata del 2.2.2016 (doc. 27 del fascicolo di CP_1
primo grado) IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere: A) Prova per interrogatorio formale dell'attore
Sig. sui seguenti capitoli: 1) DCV che nell'anno 2016 avete fatto eseguire opere Controparte_1 edili di ristrutturazione nell'immobile posto in Firenze, Via Palestro n. 4 di vostra proprietà; 2)
DCV che e nell'ambito di detti lavori avete nominato il Perito Industriale CP_2
responsabile della parte progettuale di competenza del Genio Civile;
3) DCV che per tale attività dallo stesso svolta il Perito Industriale è vostro creditore dell'importo di € 2.310,00 CP_2
come da progetto di Notula che vi si mostra (doc. 5 del fascicolo;
4) DVC che il Perito CP_2
Industriale ha anticipato per vostro conto l'importo di € 400,00 per acconto noleggio CP_2
impalcature necessarie al cantiere posto nell'immobile di vostra proprietà posto in Firenze, Via
Palestro n. 4; 5) DCV che avete omesso di restituire detto importo al Perito Industriale CP_2
B) prova per testi sui seguenti capitoli: 1) DCV che nell'anno 2016 avete eseguito le opere
[...] edili di ristrutturazione nell'immobile posto in Firenze, Via Palestro n. 4 di proprietà del Sig.
2) DCV che dette opere vi sono state commissionate dal proprietario Sig. Controparte_1
3) DCV che relativamente a dette opere il Perito Industriale era Controparte_1 CP_2
responsabile della parte progettuale di competenza del Genio Civile;
4) DCV che il committente era presente sul cantiere quotidianamente;
5) DCV che il committente Controparte_1 CP_1
impartiva istruzioni direttamente alle maestranze;
9) DCV che successivamente a detta
[...]
verifica da parte dei tecnici del Genio Civile il Sig. confermò la propria fiducia Controparte_1 nei confronti del Perito Industriale che continuò a svolgere le proprie funzioni e CP_2 mansioni fino alla chiusura del cantiere e consegna del lavoro finito nell'ottobre 2016; Si indicano quali testi sui capitoli 1), 2), 3), 4), 5), e 9) i Signori: · della Impresa Edile K5 di Testimone_1
Firenze · della Impresa Edile K5 di Firenze 10) DCV che tra il Perito Industriale Testimone_2
ed il Geometra del Genio Civile di Firenze tra il gennaio 2016 e il CP_2 Controparte_3
marzo 2016 vi sono stati più incontri allo scopo di fare corrispondere la progettazione architettonica che la progettazione strutturale;
Si indicano quali testi sul capitolo 10): · Geometra del Genio Civile di Firenze;
· Dott.ssa di Firenze. 11) DCV che nel Controparte_3 Tes_3
periodo tra il gennaio 2016 e il marzo 2016 avete partecipato a più incontri tra il Perito Industriale ed il Geometra del Genio Civile di Firenze;
12) DCV che in detti CP_2 Controparte_3
incontri si cercava di trovare una soluzione per fare corrispondere la progettazione architettonica che la progettazione strutturale;
13) DCV che in detti incontri su incarico prima del Perito
Industriale e poi del Sig. curavate l'aspetto legale della pratica CP_2 Controparte_1
edilizia; 14) DCV che di detti incontri come del vostro ruolo il Sig. era informato Controparte_1
ed esprimeva la sua approvazione;
15) DCV che detto incarico inizialmente conferito dal Perito
Industriale vi fu direttamente confermato dal Sig. 16) DCV che CP_2 Controparte_1
per la Vostra attività avete emesso il progetto di notula che vi si mostra (doc. 3 del fascicolo . CP_2
Si indica quale teste sui capitoli 11), 12), 13), 14), 15) e 16) · Dott.ssa di Firenze. 17) Tes_3
DCV che siete stata incaricata dal Perito Industriale di coadiuvarlo nell'approntare CP_2 nuove soluzioni di arredamento e disposizione servizi relative all'unità immobiliare di proprietà del
Sig. posta in Firenze, Via Palestro n. 4; 18) che di detto incarico come del vostro Controparte_1
ruolo il Sig. era informato ed esprimeva la sua approvazione;
19) DCV che il Controparte_1
Sig. accettava le soluzioni da voi proposte e vi esprimeva la sua soddisfazione;
Controparte_1
20) DCV che per la Vostra attività avete emesso il progetto di notula che vi si mostra (doc. 4 del fascicolo . Si indica quale teste sui capitoli 17), 18), 19) e 20): · Arch. di CP_2 Testimone_4
IC (FI) Con vittoria o compensazione parziale delle spese di lite di primo grado e vittoria delle spese di lite del presente procedimento di appello…”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Firenze il Geom. e il perito industriale per ivi sentirli Parte_1 CP_2
condannare al risarcimento dei danni subiti a causa dei rispettivi inadempimenti professionali nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà sito in Firenze, Via
Palestro n. 4, danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in complessivi € 25.546,94.
Deduceva, in particolare, quanto segue. Egli si era rivolto al Geom. affinché stilasse una bozza Pt_1
di progetto dei lavori da approntare, reperisse più preventivi di diverse imprese edili tra le quali scegliere quella che meglio avrebbe potuto eseguirli e affidasse ad un tecnico di sua fiducia la stesura del progetto definitivo da depositare presso gli Uffici competenti. Aveva quindi conferito l'incarico di direttore dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà a il Pt_1
quale a sua volta aveva individuato il P.I. per la redazione del progetto e dei calcoli delle CP_2 cerchiature sulle demolizioni. In data 07/09/2015 aveva depositato il “progetto di CP_2 realizzazione di cerchiature in acciaio” al Genio Civile di Firenze e i lavori erano iniziati per mezzo della impresa appaltatrice K5 Lavori Edili di (d'ora in poi, soltanto “K5”). A seguito Testimone_1
di un controllo a campione effettuato in data 09/10/2015 erano state riscontrate delle anomalie, tra le quali in particolare: la non conformità del progetto alla normativa per le tre cerchiature evidenziate;
l'incompletezza nei calcoli effettuati per una sola cerchiatura;
la mancanza di strutture di rinforzo per la realizzazione delle aperture di progetto;
la difformità fra i lavori effettuati e quelli in progetto. L'Ufficio aveva quindi emesso in data 02/11/2015 ordinanza di sospensione dei lavori ex art. 97, d.P.R. 380/2001 e il giudice penale aveva emesso decreto penale di condanna nei confronti del committente del del progettista strutturale e dell'impresa CP_1 CP_4 CP_2 appaltatrice K5, condannandoli al pagamento di un'ammenda di € 500,00 ciascuno. In seguito alla richiesta di integrazione e chiarimenti dell' aveva depositato la variante n. 1 al progetto Parte_2
(ritenuta inidonea dall'Ufficio), la variante n. 2 (ritenuta incompleta), le varianti nn. 3, 4 e 5
(ritenute anch'esse incomplete) e, infine, la variante n.
6. In data 28/06/2016 aveva depositato CP_2
il progetto di variante, oggetto di ulteriori richieste di integrazione;
solo in data 18/07/2016 era stato comunicato l'esito positivo delle verifiche e, conseguentemente, l'autorizzazione alla ripresa dei lavori. Con L'attore invocava quindi la responsabilità del per omessa vigilanza sull'esecuzione di Pt_1
lavori conformi al progetto e la responsabilità del progettista strutturale per errori CP_2 professionali nella redazione del progetto;
pertanto, concludeva chiedendo l'accertamento della responsabilità dei due professionisti ex art. 2236 c.c. e la condanna degli stessi al risarcimento in suo favore dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si costituiva in quella sede il DL riferendo di essere stato assolto nel procedimento n. R.G. Pt_1
1426/2018 di opposizione al decreto penale di condanna con sentenza del 16/05/2019, non sussistendo responsabilità a suo carico ma ad esclusivo carico del progettista il quale non CP_2
aveva proposto opposizione avverso il decreto. Eccepiva poi la responsabilità di per aver CP_1 richiesto l'esecuzione di modifiche in corso d'opera senza le necessarie autorizzazioni del Genio
Civile, autorizzazioni che peraltro aveva rassicurato di aver già richiesto e ottenuto. Esponeva CP_2
altresì di aver suggerito quale DL la sospensione dei lavori, resa tuttavia impossibile dalle insistenze di Chiedeva quindi il rigetto della domanda di Parte attrice. CP_1
Si costituiva in giudizio il progettista eccependo in via preliminare l'improcedibilità della CP_2
domanda per mancata introduzione del giudizio entro il termine di rito ex art. 8 d.l. 132/2014.
Riferiva di aver ricoperto l'incarico di progettista strutturale a fronte di progetto architettonico redatto da Deduceva che erano state eseguite a sua insaputa opere aggiuntive commissionate Pt_1
da e di aver intimato senza successo di non procedere ai lavori prima dei necessari CP_1
permessi del Genio Civile. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda di Parte attrice.
Alla prima udienza del 29/07/2019 il giudice, rilevato il fallimento della precedente negoziazione assistita per mancata adesione delle Parti, inviava queste in mediazione delegata, che tuttavia aveva esito negativo.
La causa era istruita attraverso produzioni documentali e prove testimoniali.
Con ordinanza del 29/11/2021 il giudice, “Ritenuto necessario ammettere la CTU richiesta dell'attore volta a verificare se l'operato del P.I. e del Geom. sia stato corretto e CP_2 Pt_1 conforme alle regole di diligenza e perizia professionali alla luce di quanto lamentato dall'attore; valutare la congruità e riferibilità ai convenuti dei danni reclamati”, ammetteva la CTU.
Con decreto del 11/02/2022 il giudice, “letto il ricorso per revoca dell'ordinanza ammissiva della
CTU depositata dal convenuto ritenuto che, rivalutata l'istruttoria orale e la documentazione Pt_1 in atti, la causa possa essere decisa senza alcun supplemento istruttorio”, revocava l'ordinanza istruttoria del 29/11/2021.
Con la sentenza n. 3247/2022 del 18/11/2022 resa ex art. 281-sexies c.p.c. il Tribunale di Firenze, respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 8 d.l. 132/2014, accertava la responsabilità contrattuale dei convenuti e condannandoli in solido tra loro al Pt_1 CP_2 risarcimento in favore di dei danni patrimoniali quantificati in € 21.546,94, oltre interessi CP_1
legali dalla domanda giudiziale al saldo, con esclusione del danno non patrimoniale. Condannava
e in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_1 CP_2 CP_1
impugnava la sentenza per i seguenti motivi (causa n. R.G. 2303/2022). Pt_1
I motivo:
a) la decisione del primo giudice era contraddittoria con il suo comportamento processuale;
in punto di an perché il giudice aveva chiaramente anticipato a chiusura dell'istruttoria orale un orientamento ben preciso, contrario a Parte attrice, “che la metteva al riparo da dubbi, poiché se ancora dubbi avesse avuto, avrebbe dovuto tornare sui propri passi e ammettere la CTU che avrebbe dovuto chiarire o meno la responsabilità del o almeno offrirle più elementi”; in Pt_1
punto di quantum perché il giudice aveva espresso i propri dubbi sulla congruità e sulla riferibilità dei danni, tanto da disporre CTU, esprimendo così una mancata condivisione di prima specie alla documentazione fornita da Parte attrice;
b) il primo giudice non aveva minimamente preso in considerazione le risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, dalle quali era emerso che i danni reclamati da Parte attrice erano stati causati dal comportamento doloso tenuto da al fine di accelerare la conclusione dei lavori;
CP_1
i due testi padre e figlio, esecutori dei lavori, avevano infatti riferito che si era Tes_1 CP_1
fraudolentemente intromesso fra le parti al fine di far riprendere il corso dei lavori, inducendole in errore e facendo credere loro – tanto ai due testimoni quanto a – che l'autorizzazione da parte Pt_1
del Genio Civile fosse stata rilasciata;
c) a supporto dell'accertata responsabilità del DL il primo giudice aveva citato una sentenza della
Corte di Cassazione i cui principi di diligenza professionale mal si adattavano ai fatti di causa così come acclarati dall'istruttoria: nel caso di specie non poteva infatti ravvisarsi negligenza del DL, poiché era stato il committente a far credere al DL RT e agli appaltatori, al fine di CP_1 accelerare i tempi, che l'autorizzazione del Genio Civile era stata rilasciata;
d) a conferma della negligenza del DL il primo giudice aveva richiamato la deposizione del teste sebbene dalla stessa non fosse desumibile alcun elemento sul punto;
anche il Testimone_5 riferimento del giudice al fatto che avesse esposto in cantiere fin dall'inizio un progetto Pt_1
carente non trovava conferma negli atti;
e) il primo giudice aveva omesso di motivare l'inefficacia sotto il profilo civilistico dell'assoluzione di in sede penale, motivata – quest'ultima – sul presupposto che egli, in relazione alla condotta Pt_1
contestata, avesse fatto legittimo affidamento sulle rassicurazioni offerte da CP_2
II motivo: per quanto concerne il quantum, il primo giudice non aveva preso in considerazione la documentazione confessoria presente in atti;
la lettera raccomanda inviata da in data CP_1
12/01/2016 dimostrava inequivocabilmente che le spese reclamate dal medesimo a lunga distanza di tempo all'evento dannoso ammontavano soltanto ad € 7.200,00.
III motivo: quanto alle spese di lite, dal momento che la domanda di Parte attrice non era stata totalmente accolta nell'ammontare richiesto, sussistevano i presupposti per una compensazione parziale delle spese processuali.
Chiedeva pertanto l'integrale riforma della sentenza impugnata concludendo come meglio indicato in epigrafe.
Avverso la medesima sentenza, con separato e successivo atto di appello, proponeva impugnazione per i seguenti motivi (causa n. R.G. 2390/2022). CP_2 I motivo: la domanda giudiziale proposta da era improcedibile in quanto, contrariamente a CP_1 quanto disposto dall'art. 8 d.l. 132/2014, non era stata proposta dall'allora attore entro trenta giorni dalla mancata accettazione dell'invito alla negoziazione assistita.
II motivo: dall'istruttoria e, in particolare, dalle deposizioni dei due testi padre e figlio, Tes_1
era emerso che era stato a disporre, quale committente, che i lavori sottoposti ad CP_1
autorizzazione del Genio Civile fossero eseguiti senza detta autorizzazione, arrivando addirittura a rassicurare falsamente le maestranze circa l'ottenimento di tale autorizzazione;
di qui l'esclusiva responsabilità del committente per i danni oggetto di causa, diretta conseguenza del comportamento doloso tenuto dal medesimo allo scopo di accelerare la conclusione dei lavori.
III motivo: con riferimento al quantum, nel corso del giudizio il primo giudice si era mostrato palesemente incerto circa la sussistenza e l'entità dei danni lamentati da tanto da disporre CP_1
CTU; successivamente aveva revocato l'ordinanza ammissiva di CTU ritenendo evidentemente insussistenti tali danni;
infine aveva accolto la domanda risarcitoria del committente senza prendere in considerazione la lettera raccomandata del 02/02/2016 a mezzo della quale aveva CP_1 avanzato richiesta di risarcimento di € 8.400,00 – documento avente natura confessoria.
IV motivo: il primo giudice aveva erroneamente ritenuto inammissibili l'interrogatorio formale di e i capitoli di prova nn. 1-4, 5, 9 e 10-20 così come formulati nella seconda memoria ex CP_1
art. 183 c. 6 c.p.c.; l'ammissione di tali istanze istruttorie avrebbe comportato una diversa valutazione da parte del primo giudice del comportamento del progettista, anche in punto di responsabilità professionale.
V motivo: per quanto concerne le spese di lite, al parziale accoglimento della domanda di Parte attrice doveva conseguire una – almeno parziale – compensazione delle spese processuali.
Concludeva pertanto come meglio indicato in epigrafe, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e l'ammissione delle suddette istanze istruttorie.
Con decreto presidenziale del 01/02/2023 era disposta d'ufficio la riunione del procedimento più recente n. R.G. 2390/2022, promosso da al procedimento più risalente n. R.G. 2303/2022, CP_2
promosso da Pt_1
Si costituiva il quale contestava analiticamente nel merito i motivi di gravame e CP_1
concludeva come meglio indicato in epigrafe.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era stata trattenuta in decisione con ordinanza del 11/12/2024 sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Il merito. Premesso che nessuno dei due appellanti ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il cui primo giudice ha affermato che ha conferito l'incarico di direttore dei lavori per la CP_1
ristrutturazione del proprio appartamento a il quale a sua volta ha incaricato di redigere Pt_1 CP_2
il progetto e i calcoli delle cerchiature sulle demolizioni, risulta per tabulas che:
- in data 07/09/2015 ha depositato, ex artt. 93 d.P.R. 380/2001 e 169 legge Regione Toscana CP_2
65/2014, presso il Settore Sismica del Genio Civile di Firenze il progetto n. 8243 di “realizzazione di cerchiature in acciaio” con i relativi allegati;
- l'impresa appaltatrice K5 ha quindi avviato, sotto la direzione del Geom. l'esecuzione Parte_1
dei lavori in ossequio a quanto previsto dal progetto;
- in data 09/10/2015 il progetto è stato sottoposto a verifica a campione ex art 170 L.R.T. 65/2014, con sopralluogo eseguito in data 22/10/2015 dal funzionario del Settore Sismica Geom. CP_3
coadiuvato dal funzionario Geom. per verificare l'avanzamento dei lavori;
[...] Parte_3
- dall'esame della documentazione il progetto è risultato non conforme nel suo insieme alla normativa tecnica vigente, in quanto “determina un peggioramento statico dell'organismo resistente con aumento della vulnerabilità sismica locale dell'unità in questione”, e incompleto, in quanto “a fronte della prevista posa in opera di n° 3 cerchiature in acciaio, conteneva il calcolo di solo una di esse, ed inoltre non prevede la posa in opera di strutture per altri interventi previsti”;
- durante il sopralluogo i funzionari del Settore Sismica hanno poi rilevato una serie di difformità rispetto al progetto;
- in data 02/1172015 l'Ufficio ha emesso quindi ordinanza di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 97, d.P.R. 380/2001;
- gli atti del procedimento di cui sopra sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Firenze, la quale ha emesso decreto penale di condanna a carico del committente, del DL, del progettista strutturale e dell'impresa appaltatrice;
- che doveva presentare un nuovo progetto strutturale conforme alle prescrizioni impartite dal CP_2
Genio Civile, ha presentato al Settore Sismica n. 6 varianti del progetto n. 8243, alle quali sono seguite altrettante richieste di integrazione da parte dell'Ufficio;
- la sospensione dei lavori si è protratta sino al 18/07/2016, data in cui sono stati comunicati l'esito positivo delle verifiche e la conseguente autorizzazione a riprendere i lavori;
- i lavori sono terminati in data 11/11/2016.
3. L'appello di CP_2
È infondato e deve essere rigettato.
3.1. Il primo motivo: l'improcedibilità della domanda. Con tale motivo di gravame reitera in questa sede l'eccezione di improcedibilità dell'azione CP_2 giudiziale esperita dall'allora attore sul presupposto che, una volta fallita la negoziazione CP_1
assistita per mancata adesione delle parti invitate, avrebbe dovuto proporre domanda CP_1 giudiziale entro il termine decadenziale di trenta giorni decorrente dal rifiuto dell'invito alla negoziazione assistita, termine previsto dall'art. 8 d.l. 132/2014.
Il motivo è privo di pregio.
La norma invocata dall'appellante, rubricata “Interruzione della prescrizione e della decadenza”, lungi dall'introdurre un termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale nell'ipotesi di fallimento della procedura di negoziazione assistita, si limita a prevedere che, se l'esercizio dell'azione giudiziale soggiace ex lege ad un termine di decadenza, tale decadenza è impedita, per una sola volta, dal momento della comunicazione dell'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita;
se poi la controparte rifiuta l'invito, l'attore ha l'onere di esperire l'azione giudiziale entro il medesimo termine di decadenza previsto dalla legge, il cui dies
a quo è rappresentato in questo caso dal rifiuto dell'invito. Il termine di decadenza previsto per legge di cui si discute nulla ha a che vedere con il termine di trenta giorni previsto dall'art. 4 d.l.
132/2014 per la risposta all'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita e decorrente dal momento della ricezione dell'invito.
3.2. Il secondo motivo: la responsabilità del progettista.
Con tale motivo di gravame lamenta che dalle deposizioni di e CP_2 Tes_2 Testimone_1 entrambi esecutori dei lavori per cui è causa, è emersa l'esclusiva responsabilità del committente per i danni subiti dal medesimo, avendo lo stesso da un lato disposto la prosecuzione dei CP_1
lavori – allo scopo di accelerarne la conclusione – nonostante la mancanza dell'autorizzazione del
Genio Civile necessaria a tal fine e, dall'altro, rassicurato falsamente le maestranze circa l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione.
L'appellante ha reiterato in questa sede l'argomentazione difensiva, già esaminata e disattesa dal primo giudice, alla stregua della quale le asserite false dichiarazioni del committente circa l'ottenimento dell'autorizzazione necessaria alla ripresa dei lavori varrebbero ad escludere la sua responsabilità professionale quale progettista, responsabilità derivante, come condivisibilmente accertato dal primo giudice, da un lato dalla – documentalmente dimostrata – difformità del progetto strutturale redatto da dalla normativa tecnica vigente nonché dall'incompletezza CP_2 dello stesso e, dall'altro, dall'esecuzione in corso d'opera di lavori difformi dal progetto medesimo così come depositato dal progettista al Settore Sismica del Genio Civile di Firenze.
Conviene anzitutto riportare per esteso la motivazione del giudice appellato: sostiene di avere realizzato correttamente il progetto strutturale n. 8243/2015 secondo la CP_2
diligenza professionale richiesta e di essere stato all'oscuro delle successive difformità, realizzate esclusivamente nel corso dei lavori su richiesta del committente e avallo del Direttore Lavori.
In realtà ciò risulta smentito dal verbale del Funzionario del Genio Civile redatto su controllo a campione (doc. 6 attoreo), nel quale si legge che il progetto era carente ab origine perché non redatto secondo le regole della tecnica professionale, incompleto in alcune sue parti e non conforme alla normativa: “il progetto risulta nel suo insieme non conforme alla normativa tecnica vigente, in quanto, prevedendo la demolizione di pareti o porzioni, anche incrociate tra loro […], determina un peggioramento statico dell'organismo resistente con aumento della vulnerabilità sismica del locale dell'unità in questione. Il progetto è risultato altresì incompleto, in quanto, a fronte della prevista posa in opera di n. 3 cerchiature in acciaio, conteneva il calcolo di solo una di esse, ed inoltre non prevede la posa in opera di strutture per altri interventi previsti. Più specificatamente:
1. Realizzazione di una apertura tra corridoio e l'attuale cucina;
2. Realizzazione di due aperture tra il bagno e l'attuale camera;
3. Ampliamento dell'apertura tra corridoio e bagno
e chiusura della porta tra corridoio e camera;
4. Spostamento dell'apertura tra soggiorno ed attuale camera.”
Era onere del convenuto, a fronte dell'allegato inadempimento contrattuale da parte dell'attore, dimostrare di avere esattamente adempiuto alla prestazione professionale richiesta e quindi
l'infondatezza degli addebiti mossi dall'attore , secondo il noto riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. stabilito da Cass. SSUU n. 13533/2001. Tale prova è del tutto mancata ed anzi
l'attore ha dato prova documentale dell'inadempimento, certificato dal verbale del Funzionario
Comunale del Genio Civile.
Già questo basterebbe a ritenere fondata la domanda attrice nei confronti del convenuto CP_2
Per di più il medesimo verbale evidenzia altresì numerosi difetti successivi realizzati in corso
d'opera, per i quali non può dirsi minimamente raggiunta la prova che essi fossero stati “voluti” o espressamente richiesti dal committente (“ a) l'apertura di cui al punto 4), anziché spostata è risultata ampliata con posa in opera di cerchiatura metallica (foto 7); b) le cerchiature previste sono state chiuse alla base con semplice piatto metallico in luogo del previsto profilato UPN (foto
8)”).
Peraltro anche se vi fosse prova di una richiesta o di una insistenza in tal senso, ciò non esimerebbe in alcun modo il professionista dal disattendere tali iniziative, proprio in quanto soggetto qualificato tenuto ad un comportamento informativo della parte e conforme a normativa, che deve quindi superare le contrarie indicazioni del committente. Pertanto sussiste la responsabilità contrattuale del progettista strutturale ”. (cfr. CP_2
sentenza pp. 6-7).
A fronte di questa chiara motivazione del primo giudice il motivo di appello, prima ancora che infondato, è radicalmente inammissibile: infatti l'appellante si è limitato a ripetere che dall'istruttoria orale sarebbe risultato chiaramente che fu proprio il a disporre, quale CP_1
committente, che i lavori sottoposti ad approvazione del Genio civile fossero eseguiti senza che detta approvazione fosse emanata, ma non solo si può ragionevolmente dubitare dell'attendibilità delle testimonianze rese dagli appaltatori e (alla luce del fatto che Tes_2 Testimone_1 quest'ultimo, quale legale rappresentante dell'impresa appaltatrice K5, è stato imputato nel medesimo procedimento penale che ha visto imputati e trattandosi dunque di CP_1 Pt_1 CP_2
soggetti non disinteressati nella vicenda), ma è evidente che questa argomentazione difensiva potrebbe risultare rilevante solo in riferimento al secondo profilo di inadempimento contrattuale accertato dal primo giudice solo ad abundantiam, consistente nel non avere il professionista vigilato sull'esecuzione dei lavori affinchè non venissero eseguite opere non autorizzate, mentre non potrebbe certo influire in alcun modo in favore dell'appellante in ordine al primo profilo di inadempimento, consistente nell'errata progettazione strutturale.
In sostanza, l'appellante non si è reso conto che la sua condanna decisa dal Tribunale è fondata su due diverse ed autonome rationes decidendi: infatti anzitutto il giudice ha ritenuto che il fosse CP_2 responsabile per la incompleta e difettosa progettazione strutturale dell'opera e poi, ad abundantiam
(“Già questo basterebbe a ritenere fondata la domanda attrice nei confronti del convenuto ) CP_2
ha anche ritenuto che si fossero verificate difformità esecutive dal progetto strutturale che era stato depositato presso il Genio Civile, difformità che il avrebbe dovuto impedire e non ha CP_2
impedito.
Orbene, tutto il motivo di appello è imperniato nel confutare questa seconda ratio decidendi, non avendo l'appellante speso una sola parola per contrastare il giudizio di responsabilità professionale derivante dalla carente e difettosa progettazione strutturale (su cui ovviamente non può avere in alcun modo influito la concreta condotta del , quindi il motivo di appello è radicalmente CP_1 inammissibile, alla luce della consolidata giurisprudenza della Cassazione: “ “La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10815 del 18/04/2019, Rv. 653585 – 01; conforme Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020, Rv. 658567 - 01); “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle
"rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018, Rv. 648023 – 01, conforme Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024, Rv. 670188 - 01).
3.3. Il terzo motivo: il quantum risarcitorio.
Con tale motivo di gravame lamenta che il primo giudice avrebbe dovuto liquidare i danni CP_2 patrimoniali subiti da se del caso nella misura di € 8.400,00, somma richiesta a titolo CP_1
risarcitorio dal medesimo a mezzo del suo difensore Avv. Bendinelli, con lettera CP_1
raccomandata del 02/02/2016 – documento avente natura confessoria.
Il motivo è infondato.
In sentenza sul punto si legge “L'attore ha quindi diritto ad essere risarcito del danno patito a seguito dell'inadempimento, della sospensione dei lavori e della errata realizzazione degli stessi in difformità rispetto al progetto depositato. Il danno è correttamente quantificato dall'attore nella spesa per gli ulteriori canoni di locazione pagati in seguito al ritardo nei lavori, prima sospesi e poi ripresi, pari ad € 4.809,94 come da ricevute docc. 29-31; spesa per ripristino dei ponteggi esterni come documentata in €3.850,00 (doc. 33); spesa documentata per occupazione del suolo pubblico da € 7.700,00; spesa per maggiori imposte sostenute in ragione della proprietà di immobile qualificato come seconda casa per € 2.180,00 (doc.35); spesa per ripristino delle difformità e maggiori lavori pari ad € 3.000,00 per un totale di € 21.546,94. […] A tali importi devono essere aggiunti gli interessi legali richiesti dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, trattandosi per lo più di importi già pagati e da rimborsare all'attore” (cfr. sentenza, pag.
9).
Il primo giudice ha condivisibilmente quantificato i danni patrimoniali subiti da a causa CP_1 dell'inadempimento dei professionisti e nella somma pari alle spese che ha Pt_1 CP_2 CP_1
documentalmente provato in giudizio di aver sostenuto a causa della sospensione dei lavori e della conseguente dilatazione dei tempi occorrenti per la ristrutturazione dell'appartamento nel quale egli doveva trasferire la sua residenza. Ciò posto, l'appellante, lungi dal censurare specificamente le suddette voci di spesa, si è limitato ad allegare che aveva chiesto in via stragiudiziale il risarcimento di una somma inferiore CP_1
rispetto a quella successivamente azionata in giudizio dallo stesso.
Deve rilevarsi, tuttavia, l'assoluta irrilevanza di tale circostanza, non potendo ritenersi che il primo giudice fosse in alcun modo vincolato dalla quantificazione dei danni operata inizialmente dall'allora attore in via stragiudiziale a mezzo di una raccomandata non avente peraltro alcun valore confessorio.
La gravata sentenza merita dunque conferma anche in punto di quantum.
3.4. Il quarto motivo: le reiterate istanze istruttorie.
Con tale motivo di gravame (“Erronea e/o contraddittoria e/o omessa motivazione relativamente alla mancata ammissione delle istanze istruttorie”) censura sia l'ordinanza istruttoria del CP_2
16/11/2020, nella parte in cui il primo giudice non ammetteva l'interrogatorio formale di e CP_1
i capitoli di prova nn. 1-4, 5, 9 e 10-20 formulati dall'odierno appellante nella seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., sia l'impugnata sentenza, in quanto il primo giudice “non riteneva di spendere nessuna parola relativamente alle richieste istruttorie avanzate dal P.I. e non CP_2 ammesse” (cfr. atto di appello di pag. 15). CP_2
Chiede pertanto che le suddette prove vengano ammesse in questa sede.
Il motivo è inammissibile.
Per quanto riguarda l'interrogatorio formale di il primo giudice l'ha ritenuto CP_1
inammissibile – si legge nell'ordinanza del 16/11/2020 – “visto il difetto di domande riconvenzionali avanzate nel presente giudizio” da CP_2
Il Collegio condivide tale motivazione, in quanto i capitoli di prova nn.
3-5 articolati da nella CP_2
seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. (cfr. paragrafo “A) Prova per interrogatorio formale dell'attore”) hanno ad oggetto un asserito credito di € 2.710,00 vantato dal progettista nei confronti del committente, ma appunto non ha avanzato verso alcuna domanda CP_2 CP_1
riconvenzionale di pagamento del suo compenso. Quanto ai restanti capitoli 1 e 2, essi sono inammissibili in quanto volti a provare fatti pacifici.
Con riferimento ai capitoli di prova testimoniale nn. 1-4, 5, 9 e 10-20 (cfr. seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., par. “B) prova per testi”), il primo giudice, sempre nell'ambito dell'ordinanza del
16/11/2020, li ha correttamente ritenuti inammissibili in quanto pacifici (1-4 e 9), generici (5) e irrilevanti (10-20).
Ciò posto, l'appellante, anziché censurare specificamente le richiamate motivazioni di inammissibilità, si è limitato a riportare pedissequamente i capitoli di prova non ammessi, affermando tautologicamente che l'ammissione delle istanze istruttorie avrebbe comportato una diversa valutazione del suo comportamento, anche in punto di responsabilità professionale (cfr. atto di appello, pag. 19), quindi senza minimamente spiegare perché l'esito delle predette prove orali avrebbe potuto indurre il primo giudice a una diversa decisione.
Le reiterate istanze istruttorie sono pertanto inammissibili.
3.5. Il quinto motivo: le spese processuali del giudizio di primo grado.
Con tale motivo di gravame lamenta che l'accoglimento della domanda risarcitoria di CP_2
solo in punto di danni patrimoniali, con esclusione dei richiesti danni non patrimoniali, CP_1
avrebbe dovuto condurre il primo giudice ad una parziale compensazione delle spese di lite.
L'argomentazione di Parte appellante è fondata, in quanto in tema di spese processuali l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse Parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 32601 del 31/10/2022; da ultimo,
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 13827 del 17/05/2024).
In tale prospettiva nel caso di specie il primo giudice ha parzialmente accolto l'unica domanda risarcitoria articolata in due capi (risarcimento dei danni patrimoniali e risarcimento dei danni non patrimoniali) e ciò relativamente al solo primo capo;
decisione divenuta definitiva non avendo proposto appello incidentale sul capo non accolto. CP_1
Pertanto sussistevano in astratto i presupposti per una parziale compensazione delle spese processuali alla luce della citata giurisprudenza di legittimità e, tuttavia, deve rilevarsi che CP_1 aveva chiesto a titolo di danni non patrimoniali la somma di € 4.000,00, pari neanche a 1/5 di quella chiesta dal medesimo – e riconosciutagli – a titolo di danni patrimoniali (€ 21.546,94).
Di conseguenza, il capo di cui si discute è stato condivisibilmente ritenuto dal primo giudice ininfluente ai fini dell'individuazione della soccombenza complessiva, anche tenuto conto della semplicità dell'accertamento svolto dallo stesso giudice per valutare tale capo di domanda rispetto a quello necessario per valutare la sussistenza della responsabilità professionale dei professionisti e i conseguenti danni patrimoniali.
Ne discende la conferma dell'impugnata sentenza anche in punto di spese di lite.
4. L'appello di Pt_1
È infondato e deve essere rigettato.
4.1. Il primo motivo: la responsabilità del direttore dei lavori. Tale motivo è articolato in cinque distinte censure.
4.1.1. “Macroscopiche contraddittorietà del Giudice nella conduzione della causa, sulle valutazioni probatorie in pieno contrasto con la decisione alla fine adottata”.
L'appellante lamenta la contraddittorietà tra la decisione di primo grado e il comportamento processuale tenuto dal giudice, avendo questi anticipato all'esito dell'istruttoria orale un orientamento contrario all'allora attore e revocato l'ordinanza con la quale aveva CP_1
inizialmente ammesso la CTU.
Tale doglianza è priva di pregio.
È priva di supporto probatorio l'affermazione secondo la quale il primo giudice avrebbe anticipato nel corso del giudizio un orientamento favorevole a parte appellante e comunque un siffatto comportamento sarebbe assolutamente irrilevante, essendo del tutto normale e fisiologico che il giudice possa farsi un convincimento durante lo svolgimento del processo nel corso dell'istruttoria e poi cambiare idea in fase di decisione e di certo la parte non può fondare su questa circostanza un motivo di appello della sentenza di primo grado.
Del pari, non può ritenersi che deponga in senso favorevole alle ragioni del la revoca Pt_1 dell'ordinanza ammissiva di CTU, specificamente motivata dal primo giudice come segue:
“ritenuto che, rivalutata l'istruttoria orale e la documentazione in atti, la causa possa essere decisa senza alcun supplemento istruttorio”. Infatti, ai sensi dell'art. 177 c.p.c. le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa e possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.
4.1.2. “Totale discrasia con i documenti in atti e le risultanze probatorie”.
L'appellante lamenta che: i danni subiti da sono imputabili al comportamento doloso CP_1
tenuto dal medesimo al fine di accelerare la conclusione dei lavori;
i testi e Tes_2 Testimone_1
“hanno riferito come il si sia fraudolentemente intromesso fra le parti, inducendole in CP_1 errore, e facendo loro credere che l'autorizzazione da parte del Genio Civile fosse stata rilasciata, tanto da far riprendere il corso dei lavori”; “è stato ingannato dal e letteralmente Pt_1 CP_1 spinto a riprendere i lavori, a seguito della falsa affermazione che l'approvazione del Genio Civile era stata rilasciata”.
Tale censura è infondata.
Fermo restando che, come già rilevato a proposito dell'appello di si può ragionevolmente CP_2 dubitare dell'affidabilità delle testimonianze degli appaltatori e (padre e Tes_2 Testimone_1 figlio), considerato che quale legale rappresentante dell'impresa appaltatrice K5, è Testimone_1
stato imputato nel medesimo procedimento penale che ha visto imputati e e che CP_1 Pt_1 CP_2 trattasi, dunque, di soggetti non disinteressati nella vicenda, dalle dichiarazioni dei due testi emerge in ogni caso la responsabilità del DL contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante. Pt_1
In risposta al capitolo f) della seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. di (“D.C.V. che il Geom. Pt_1
si dimostrò assolutamente contrario, ma alla fine fu convinto dal il quale dichiarò di Pt_1 CP_1 aver già incarico il Sig. di avviare la pratica”) ha dichiarato “è vero ADR il CP_2 Testimone_1 geom. mi telefonò dicendomi che dovevamo aspettare l'approvazione del genio civile e quindi Pt_1
l'approvazione della pratica che doveva fare dopodiché mi disse di procedere perché CP_2 Pt_1 aveva assicurato che avrebbe presentato la pratica per l'autorizzazione alle opere. ADR a me CP_2
la vicenda me la riferì il prima e poi lo stesso al quale telefonai e lui mi disse che, se CP_1 Pt_1
vi era stato incarico al e lui si stava occupando della cosa, di andare avanti. (sottolineatura CP_2 dell'estensore). ADR confermo che fu il a fare la prima soffiata, con ciò voglio intendere CP_1
che il mi disse di andare avanti perché tanto era stato avviato l'iter della pratica con CP_1
ADR io confermo di avere telefonato per maggiore sicurezza al geom. che era il CP_2 Pt_1 direttore lavori” (sottolineatura dell'estensore).
In risposta al capitolo e) della seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. di (“D.C.V. che il Sig. Pt_1 si dimostrò contrario all'interruzione dei lavori, accampando motivi di estrema urgenza CP_1
per il completamento degli stessi, ed insistette ostinatamente affinché nelle more della presentazione della pratica al Genio Civile e l'ottenimento dell'autorizzazione, si procedesse comunque all'esecuzione di detti lavori”) ha dichiarato “mi era stato detto lì sul Testimone_2
cantiere, dopo una decina di giorni circa, che le pratiche erano già state fatte e che si poteva procedere. ADR mio figlio mi riferì che era contrario alla sospensione e aveva fretta di CP_1
andare avanti, ADR però dopo una decina di giorni è venuto fuori il discorso che si poteva andare avanti, perché le pratiche erano state avviate e andavano bene e si poteva proseguire. ADR veniva ogni giorno e ci disse che le pratiche erano state accettate e si poteva andare CP_1 avanti. ADR il DL confermò che occorreva l'autorizzazione del Genio civile e dei nuovi calcoli strutturali;
dopo i 10 giorni di cui sopra ho riferito, il DL ci disse che si poteva andare avanti perché sembrava tutto a posto” (sottolineatura dell'estensore).
Premesso che il DL “esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica” (da ultimo, Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 29331 del 13/11/2024), le asserite false dichiarazioni del committente circa l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione del Genio Civile necessaria a supportare le CP_1 modifiche strutturali intervenute in corso d'opera non valgono ad escludere la responsabilità del
DL.
Il Collegio condivide quanto statuito dal primo giudice circa le false rassicurazioni che al Pt_1 sarebbero state date dal progettista “di nessuna rilevanza può essere il fatto che il abbia CP_2 CP_2
“rassicurato” che la pratica al genio civile fosse già stata depositata o accettata e in fase di rilascio, dovendo questi esigere, in qualità di professionista qualificato, l'esibizione di documentazione a supporto di tali affermazioni del progettista, un diverso comportamento atteggiandosi come comportamento colpevole e carente sotto il profilo della diligenza professionale in concreto” (cfr. sentenza, pag. 8).
Tale argomentazione vale a maggior ragione con riferimento alle false rassicurazioni che al Pt_1 sarebbero state date dal committente se solo si considera che quest'ultimo rispetto al CP_1
progettista non era neanche un soggetto dotato di competenze tecniche. CP_2
quale DL, non poteva dunque limitarsi a fare affidamento sulle rassicurazioni del progettista e Pt_1 del committente, ordinando alle maestranze di riprendere i lavori “perché sembrava tutto a posto”
(cfr. la riportata testimonianza di , ma aveva il preciso obbligo di controllare la Testimone_2
veridicità delle dichiarazioni di e di e, dunque, di verificare che il Genio Civile CP_2 CP_1 avesse effettivamente rilasciato l'autorizzazione necessaria a supportare l'esecuzione di lavori difformi dal progetto così come redatto da e depositato dal medesimo al Genio Civile;
in CP_2
difetto di tale controllo il suo asserito “affidamento” sulle rassicurazioni altrui è sicuramente colpevole e dunque inescusabile.
4.1.3. “Supporto di giurisprudenza della Suprema Corte in totale discrasia e totale inapplicabilità ai fatti di causa così come emersi a seguito di istruttoria”.
L'appellante lamenta che a sostegno della sua responsabilità professionale il primo giudice ha richiamato in sentenza giurisprudenza di legittimità i cui principi di diligenza professionale mal si adattano ai fatti di causa così come emersi dall'istruttoria; insiste poi sul fatto che al fine di CP_1
accelerare i tempi ha fatto credere sia a lui che agli appaltatori che il Genio Civile avesse rilasciato l'autorizzazione necessaria.
Tale censura è infondata.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 2913 del 07/02/2020 non è stata citata affatto a sproposito dal primo giudice. In essa infatti la Suprema Corte, conformemente ad un orientamento ormai consolidatosi in materia, ha chiarito che nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano
“l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi” (da ultimo, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024) – tutte cose che nel caso di specie non ha fatto. Pt_1
Inoltre, come già precisato al paragrafo precedente, il grave inadempimento contrattuale del DL non può certamente essere scriminato da un asserito comportamento fraudolento del committente: Pt_1
tecnico responsabile della corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto strutturale, a fronte del “ripetuto disegno doloso messo in essere dallo stesso attore, che per accelerare i tempi fa credere […] che la variante strutturale è stata approvata”, avrebbe dovuto visionare e acquisire la relativa documentazione tecnica, appunto per verificare che fosse stata effettivamente autorizzata una variante appositamente richiesta dal dopo la sospensione dei lavori decisa dal Genio CP_2
Civile.
4.1.4. “Totalmente fantasiosi rilievi su deposizioni testimoniali ( ), e su presunte Testimone_5
carenze relative al progetto strutturale (peraltro non di sua competenza, ma dell'altro convenuto)”.
L'appellante lamenta che: a conferma della negligenza professionale del DL il primo giudice ha richiamato la testimonianza di sebbene dalla stessa non possa desumersi alcun Testimone_5 elemento al riguardo;
“il riferimento del Giudice […] che il avesse esposto fin dall'inizio un Pt_1 progetto “carente”, non trova alcuna conferma nelle carte processuali”.
Tale doglianza è infondata.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha affermato “Nel caso di specie non solo il geom. ha esposto in cantiere un progetto carente fin dall'inizio anche in maniera Pt_1
plateale (vedasi ad es. mancanza dei calcoli di resistenza per due cerchiature su tre), ma ha consentito che venissero realizzate difformità in corso d'opera senza intervenire (Si veda la deposizione del teste sul cap. 16 dell'attore)”. (cfr. sentenza, pag. 8). Testimone_5
Per quanto concerne la testimonianza di , che in risposta al capitolo n. 16 della Testimone_5 seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. di (“D.C.V. che il Geom. aveva affisso CP_1 Parte_1 nel cantiere il disegno, da lui predisposto, delle opere edili da realizzare, ad uso dell'Impresa K5 esecutrice dei lavori”) ha dichiarato “è vero ADR io ero delegato da per Controparte_1 controllare i lavori all'interno del cantiere, perché lui non poteva assiduamente venire a controllare per motivi di lavoro”, il primo giudice ha evidentemente richiamato tale testimonianza a supporto del fatto che avesse esposto in cantiere il progetto;
quanto all'originaria plateale Pt_1
carenza di tale progetto, essa trova conferma nel più volte menzionato verbale del funzionario del
Settore Sismica del Genio Civile di Firenze Geom. in cui si legge “Il progetto è Controparte_3
risultato altresì incompleto, in quanto, a fonte della prevista posa in opera di n° 3 cerchiature in acciaio, conteneva il calcolo di solo una di esse”; trattasi di carenza basilare del progetto strutturale, evidentemente conoscibile dal DL quale geometra. Parte_1
In definitiva, il Collegio ritiene che con il motivo di gravame in esame l'appellante non abbia minimamente scalfito la richiamata motivazione della sentenza di primo grado.
4.1.5. “Mancata motivazione sull'affermato assoluto non rilievo della sentenza penale in atti”.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha omesso di motivare l'inefficacia sul piano civilistico dell'assoluzione di in sede penale, motivata – quest'ultima – sul presupposto che in relazione Pt_1
alla condotta contestata egli avesse fatto legittimo affidamento sulle rassicurazioni offerte da CP_2
Tale censura è priva di pregio.
Nella gravata sentenza si legge che “Il convenuto si ritiene esente da responsabilità in forza Pt_1
della sentenza penale di assoluzione ex art. 530 c.p.p. e per quanto emerso in sede di istruttoria dibattimentale, ossia per il difetto di dolo in quanto affidatosi alle rassicurazioni del circa CP_2
l'avvenuto svolgimento della pratica antisismica, nonché per avere adempiuto a dettami del committente. […] Per quanto riguarda la sentenza penale di assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, essa non ha efficacia ai fini civilistici ex art. 652 c.p.p., per il noto principio di separazione fra processo civile e processo penale e rilevando nel processo civile ai fini della responsabilità la colpa e non il dolo (vedasi Cassazione civile sez. III, 25/11/2021, n.
36638: L'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata
"perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale - attesa l'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale sottolineata anche dalle Sezioni Unite penali della S.C. (sent. n. 22065 del 2021) - compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale.)”
(cfr. sentenza, pp. 7 e 9).
A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, dunque, il primo giudice ha ampiamente motivato l'inefficacia in sede civile dell'assoluzione di in sede penale, osservando correttamente che il Pt_1 fatto che sia stato assolto “perché il fatto non costituisce reato” in quanto “L'assenza del dolo Pt_1 del reato contestato impedisce la configurazione del reato stesso” (cfr. sentenza penale, pag. 2) non ne esclude, una volta accertata la sua responsabilità per colpa – come è avvenuto nel caso di specie
–, la condanna al risarcimento del danno in sede civile, poiché ai fini civilistici non è necessario il dolo ma è sufficiente la colpa.
4.2. Il secondo motivo: il quantum risarcitorio.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il primo giudice ha quantificato i danni subiti da CP_1
senza prendere in considerazione la lettera raccomandata a mezzo della quale stesso in CP_1 data 12/01/2016 aveva chiesto il risarcimento della minor somma di € 7.200,00 – documento avente valore confessorio.
Il motivo è infondato.
Mutatis mutandis, valgono le medesime considerazioni già svolte con riguardo al terzo motivo di gravame dell'appello di al quale pertanto si rinvia. CP_2
4.3. Il terzo motivo: le spese processuali del giudizio di primo grado.
Con tale motivo l'appellante lamenta che all'esclusione del risarcimento dei danni non patrimoniali richiesti da e, dunque, al parziale accoglimento della domanda risarcitoria di questo CP_1
doveva conseguire la parziale compensazione delle spese processuali.
Sebbene tale doglianza in linea di principio sia fondata, merita conferma la condanna in solido di e di al pagamento in favore di delle spese processuali del giudizio di primo Pt_1 CP_2 CP_1
grado per le medesime considerazioni già svolte con riferimento al quinto motivo di gravame dell'appello di al quale pertanto si rinvia. CP_2
4.4. Conclusivamente, la sentenza impugnata merita conferma anche per quanto riguarda sia l'accertata responsabilità del DL sia il relativo quantum risarcitorio e le spese Parte_1
processuali.
Ne consegue che deve essere rigettata la domanda di costui di condanna del a restituirgli le CP_1
somme corrisposte in esecuzione della sentenza appellata.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio.
“In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, con la conseguenza che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto” (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 369 del 08/01/2025).
In tale prospettiva, nel caso di specie sussistono i presupposti per la condanna degli appellanti Pt_1
e in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in CP_2 favore dell'appellato in quanto entrambi totalmente soccombenti. CP_1
Le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, applicando lo scaglione corrispondente al valore della controversia (€ 5.201,00 - € 26.000,00), secondo i valori medi, al netto della fase istruttoria in quanto non svolta;
giacchè il si è CP_1 dovuto difendere contro due avversari che avevano anche posizioni e difese distinte, spetta all'appellato la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma secondo del DM 55/14.
Il rigetto di entrambi gli appelli comporta a carico di ciascun appellante l'obbligo del pagamento del
CU raddoppiato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nelle cause riunite avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3247/2022 del 18/11/2022, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e la domanda restitutoria dell'appellante;
[...]
2) respinge l'appello proposto da nei confronti di e di CP_2 Controparte_1 Pt_1
[...]
3) per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3247/2022 del 18/11/2022;
4) condanna gli appellanti e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 CP_2 spese processuali del presente giudizio, che sono liquidate in favore dell'appellato CP_1
in complessivi € 5.155,80, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e
[...]
CAP come per legge;
5) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti e Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso. CP_2
Firenze, 11.3.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dania Mori
(cui è stata riunita la N. R.G. 2390/2022)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause in grado di appello iscritte a ruolo, rispettivamente, il 16/12/2022 al n. R.G. 2303/2022 e il 23/12/2022 al n. R.G. 2390/2022 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3247/2022 del 18/11/2022 promosse da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Firenze, Via Ricasoli n. Parte_1 C.F._1
30 presso e nello studio degli Avvocati Andrea Scavetta e Federico Scavetta che lo rappresentano e difendono come da mandato allegato appellante nel procedimento n. R.G. 2303/2022 appellato nel procedimento n. R.G. 2390/2022 contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Firenze, Via Controparte_1 C.F._2
Giovan Filippo Mariti n. 8 presso e nello studio dell'Avv. Tommaso Bendinelli che lo rappresenta e difende come da mandato allegato appellato in ambedue i procedimenti e nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Firenze, Viale CP_2 C.F._3
Giacomo Matteotti n. 25 presso e nello studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende come da mandato allegato appellante nel procedimento n. R.G. 2390/2022 appellato nel procedimento n. R.G. 2303/2022
La causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per “…Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis: - in tesi, in totale Pt_1
riforma della gravata sentenza, e in accoglimento dei motivi sopra esposti, dichiarare che nessuna responsabilità può essere addossata al Geom. in relazione ai danni richiesti da parte attrice Pt_1
nel giudizio di primo grado, e pertanto, annullare la sentenza e contestualmente respingere ogni domanda proposta contro di lui nello stesso giudizio;
- in ipotesi denegatissima, in riforma della gravata sentenza, ove fosse confermata la responsabilità del dichiarare che i danni patiti da Pt_1
parte attrice debbano contenersi nella misura di euro 7.200,00 dallo stesso indicata prima della radicazione del giudizio di primo grado. Con vittoria o compensazione parziale delle spese di lite di primo grado e vittoria delle spese di lite del presente procedimento di appello. Con condanna di parte appellata alla restituzione delle somme pagate dal Sig. in conseguenza della Parte_1 provvisoria esecutorietà della gravata sentenza”.
Per “…Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, CP_1
rigettare l'appello proposto - con atti separati - dal Geom. e dal P.I. Parte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 3247/2022 del Tribunale di Firenze, condannando gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale dell'appello, voglia la Corte determinare l'importo del risarcimento dovuto al Sig. nella misura che risulta comprovata dalla documentazione in CP_1
atti e ritenuta di giustizia, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: occorrendo, si chiede che si ammessa la prova testimoniale richiesta con la Memoria ex art. 183 VI comma n. 2 C.P.C. e non ammessa dal G.I.; e che – sempre occorrendo - sia disposta CTU finalizzata a confermare la quantificazione dei danni operata dal
Sig. con l'atto introduttivo del giudizio e la riferibilità dei medesimi danni all'operato CP_1 imperito e negligente dei tecnici che lo hanno assistito…”.
Per “…Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma dell'impugnata sentenza: IN CP_2
VIA PRELIMINARE a seguito di riforma integrale della Sentenza n. 3247/2022, pronunciata dal
Tribunale di Firenze il 18.11.2022, pubblicata il 18.11.2022, notificata in data 21.11.2022, nella causa iscritta al n. 5197/2019 R.G. Tribunale di Firenze, Giudice Dott.ssa Giovanna Colzi,
Dichiarare improcedibile la domanda azionata dalla Sig. avanti al Tribunale di Controparte_1 Firenze e da cui il procedimento n. 5197/2019 R.G. Tribunale di Firenze, conclusosi con la
Sentenza li n. 3247/2022 del Tribunale di Firenze oggi impugnata, per i motivi di cui in premessa essendo la stessa stata azionata tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 8 DL n. 132 del
12.9.2014, con ogni conseguente Provvedimento di Legge. NEL MERITO: IN TESI: a seguito di riforma integrale della Sentenza n. 3247/2022, pronunciata dal Tribunale di Firenze il 18.11.2022, pubblicata il 18.11.2022, notificata in data 21.11.2022, nella causa iscritta al n. 5197/2019 R.G.
Tribunale di Firenze, Giudice Dott.ssa Giovanna Colzi, e in accoglimento dei motivi sopra esposti,
Dichiarare che nessuna responsabilità può essere addossata al P.I. in relazione ai CP_2
danni richiesti da nel giudizio di primo grado, e pertanto, annullare la Sentenza Controparte_1
Paolotti n. 3247/2022, pronunciata dal Tribunale di Firenze il 18.11.2022, ut supra, e respingere ogni domanda proposta contro il P.I. IN IPOTESI;
in parziale riforma della gravata CP_2
Sentenza n. 3247/2022, pronunciata dal Tribunale di Firenze il 18.11.2022, pubblicata il
18.11.2022, notificata in data 21.11.2022, nella causa iscritta al n. 5197/2019 R.G. Tribunale di
Firenze, Giudice Dott.ssa Giovanna Colzi, ove fosse confermata la responsabilità del P.I. CP_2
Dichiarare che i danni patiti da debbano essere ridotti nella
[...] Controparte_1
misura di euro 8.400,00 come da raccomandata del 2.2.2016 (doc. 27 del fascicolo di CP_1
primo grado) IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere: A) Prova per interrogatorio formale dell'attore
Sig. sui seguenti capitoli: 1) DCV che nell'anno 2016 avete fatto eseguire opere Controparte_1 edili di ristrutturazione nell'immobile posto in Firenze, Via Palestro n. 4 di vostra proprietà; 2)
DCV che e nell'ambito di detti lavori avete nominato il Perito Industriale CP_2
responsabile della parte progettuale di competenza del Genio Civile;
3) DCV che per tale attività dallo stesso svolta il Perito Industriale è vostro creditore dell'importo di € 2.310,00 CP_2
come da progetto di Notula che vi si mostra (doc. 5 del fascicolo;
4) DVC che il Perito CP_2
Industriale ha anticipato per vostro conto l'importo di € 400,00 per acconto noleggio CP_2
impalcature necessarie al cantiere posto nell'immobile di vostra proprietà posto in Firenze, Via
Palestro n. 4; 5) DCV che avete omesso di restituire detto importo al Perito Industriale CP_2
B) prova per testi sui seguenti capitoli: 1) DCV che nell'anno 2016 avete eseguito le opere
[...] edili di ristrutturazione nell'immobile posto in Firenze, Via Palestro n. 4 di proprietà del Sig.
2) DCV che dette opere vi sono state commissionate dal proprietario Sig. Controparte_1
3) DCV che relativamente a dette opere il Perito Industriale era Controparte_1 CP_2
responsabile della parte progettuale di competenza del Genio Civile;
4) DCV che il committente era presente sul cantiere quotidianamente;
5) DCV che il committente Controparte_1 CP_1
impartiva istruzioni direttamente alle maestranze;
9) DCV che successivamente a detta
[...]
verifica da parte dei tecnici del Genio Civile il Sig. confermò la propria fiducia Controparte_1 nei confronti del Perito Industriale che continuò a svolgere le proprie funzioni e CP_2 mansioni fino alla chiusura del cantiere e consegna del lavoro finito nell'ottobre 2016; Si indicano quali testi sui capitoli 1), 2), 3), 4), 5), e 9) i Signori: · della Impresa Edile K5 di Testimone_1
Firenze · della Impresa Edile K5 di Firenze 10) DCV che tra il Perito Industriale Testimone_2
ed il Geometra del Genio Civile di Firenze tra il gennaio 2016 e il CP_2 Controparte_3
marzo 2016 vi sono stati più incontri allo scopo di fare corrispondere la progettazione architettonica che la progettazione strutturale;
Si indicano quali testi sul capitolo 10): · Geometra del Genio Civile di Firenze;
· Dott.ssa di Firenze. 11) DCV che nel Controparte_3 Tes_3
periodo tra il gennaio 2016 e il marzo 2016 avete partecipato a più incontri tra il Perito Industriale ed il Geometra del Genio Civile di Firenze;
12) DCV che in detti CP_2 Controparte_3
incontri si cercava di trovare una soluzione per fare corrispondere la progettazione architettonica che la progettazione strutturale;
13) DCV che in detti incontri su incarico prima del Perito
Industriale e poi del Sig. curavate l'aspetto legale della pratica CP_2 Controparte_1
edilizia; 14) DCV che di detti incontri come del vostro ruolo il Sig. era informato Controparte_1
ed esprimeva la sua approvazione;
15) DCV che detto incarico inizialmente conferito dal Perito
Industriale vi fu direttamente confermato dal Sig. 16) DCV che CP_2 Controparte_1
per la Vostra attività avete emesso il progetto di notula che vi si mostra (doc. 3 del fascicolo . CP_2
Si indica quale teste sui capitoli 11), 12), 13), 14), 15) e 16) · Dott.ssa di Firenze. 17) Tes_3
DCV che siete stata incaricata dal Perito Industriale di coadiuvarlo nell'approntare CP_2 nuove soluzioni di arredamento e disposizione servizi relative all'unità immobiliare di proprietà del
Sig. posta in Firenze, Via Palestro n. 4; 18) che di detto incarico come del vostro Controparte_1
ruolo il Sig. era informato ed esprimeva la sua approvazione;
19) DCV che il Controparte_1
Sig. accettava le soluzioni da voi proposte e vi esprimeva la sua soddisfazione;
Controparte_1
20) DCV che per la Vostra attività avete emesso il progetto di notula che vi si mostra (doc. 4 del fascicolo . Si indica quale teste sui capitoli 17), 18), 19) e 20): · Arch. di CP_2 Testimone_4
IC (FI) Con vittoria o compensazione parziale delle spese di lite di primo grado e vittoria delle spese di lite del presente procedimento di appello…”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Firenze il Geom. e il perito industriale per ivi sentirli Parte_1 CP_2
condannare al risarcimento dei danni subiti a causa dei rispettivi inadempimenti professionali nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà sito in Firenze, Via
Palestro n. 4, danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in complessivi € 25.546,94.
Deduceva, in particolare, quanto segue. Egli si era rivolto al Geom. affinché stilasse una bozza Pt_1
di progetto dei lavori da approntare, reperisse più preventivi di diverse imprese edili tra le quali scegliere quella che meglio avrebbe potuto eseguirli e affidasse ad un tecnico di sua fiducia la stesura del progetto definitivo da depositare presso gli Uffici competenti. Aveva quindi conferito l'incarico di direttore dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà a il Pt_1
quale a sua volta aveva individuato il P.I. per la redazione del progetto e dei calcoli delle CP_2 cerchiature sulle demolizioni. In data 07/09/2015 aveva depositato il “progetto di CP_2 realizzazione di cerchiature in acciaio” al Genio Civile di Firenze e i lavori erano iniziati per mezzo della impresa appaltatrice K5 Lavori Edili di (d'ora in poi, soltanto “K5”). A seguito Testimone_1
di un controllo a campione effettuato in data 09/10/2015 erano state riscontrate delle anomalie, tra le quali in particolare: la non conformità del progetto alla normativa per le tre cerchiature evidenziate;
l'incompletezza nei calcoli effettuati per una sola cerchiatura;
la mancanza di strutture di rinforzo per la realizzazione delle aperture di progetto;
la difformità fra i lavori effettuati e quelli in progetto. L'Ufficio aveva quindi emesso in data 02/11/2015 ordinanza di sospensione dei lavori ex art. 97, d.P.R. 380/2001 e il giudice penale aveva emesso decreto penale di condanna nei confronti del committente del del progettista strutturale e dell'impresa CP_1 CP_4 CP_2 appaltatrice K5, condannandoli al pagamento di un'ammenda di € 500,00 ciascuno. In seguito alla richiesta di integrazione e chiarimenti dell' aveva depositato la variante n. 1 al progetto Parte_2
(ritenuta inidonea dall'Ufficio), la variante n. 2 (ritenuta incompleta), le varianti nn. 3, 4 e 5
(ritenute anch'esse incomplete) e, infine, la variante n.
6. In data 28/06/2016 aveva depositato CP_2
il progetto di variante, oggetto di ulteriori richieste di integrazione;
solo in data 18/07/2016 era stato comunicato l'esito positivo delle verifiche e, conseguentemente, l'autorizzazione alla ripresa dei lavori. Con L'attore invocava quindi la responsabilità del per omessa vigilanza sull'esecuzione di Pt_1
lavori conformi al progetto e la responsabilità del progettista strutturale per errori CP_2 professionali nella redazione del progetto;
pertanto, concludeva chiedendo l'accertamento della responsabilità dei due professionisti ex art. 2236 c.c. e la condanna degli stessi al risarcimento in suo favore dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si costituiva in quella sede il DL riferendo di essere stato assolto nel procedimento n. R.G. Pt_1
1426/2018 di opposizione al decreto penale di condanna con sentenza del 16/05/2019, non sussistendo responsabilità a suo carico ma ad esclusivo carico del progettista il quale non CP_2
aveva proposto opposizione avverso il decreto. Eccepiva poi la responsabilità di per aver CP_1 richiesto l'esecuzione di modifiche in corso d'opera senza le necessarie autorizzazioni del Genio
Civile, autorizzazioni che peraltro aveva rassicurato di aver già richiesto e ottenuto. Esponeva CP_2
altresì di aver suggerito quale DL la sospensione dei lavori, resa tuttavia impossibile dalle insistenze di Chiedeva quindi il rigetto della domanda di Parte attrice. CP_1
Si costituiva in giudizio il progettista eccependo in via preliminare l'improcedibilità della CP_2
domanda per mancata introduzione del giudizio entro il termine di rito ex art. 8 d.l. 132/2014.
Riferiva di aver ricoperto l'incarico di progettista strutturale a fronte di progetto architettonico redatto da Deduceva che erano state eseguite a sua insaputa opere aggiuntive commissionate Pt_1
da e di aver intimato senza successo di non procedere ai lavori prima dei necessari CP_1
permessi del Genio Civile. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda di Parte attrice.
Alla prima udienza del 29/07/2019 il giudice, rilevato il fallimento della precedente negoziazione assistita per mancata adesione delle Parti, inviava queste in mediazione delegata, che tuttavia aveva esito negativo.
La causa era istruita attraverso produzioni documentali e prove testimoniali.
Con ordinanza del 29/11/2021 il giudice, “Ritenuto necessario ammettere la CTU richiesta dell'attore volta a verificare se l'operato del P.I. e del Geom. sia stato corretto e CP_2 Pt_1 conforme alle regole di diligenza e perizia professionali alla luce di quanto lamentato dall'attore; valutare la congruità e riferibilità ai convenuti dei danni reclamati”, ammetteva la CTU.
Con decreto del 11/02/2022 il giudice, “letto il ricorso per revoca dell'ordinanza ammissiva della
CTU depositata dal convenuto ritenuto che, rivalutata l'istruttoria orale e la documentazione Pt_1 in atti, la causa possa essere decisa senza alcun supplemento istruttorio”, revocava l'ordinanza istruttoria del 29/11/2021.
Con la sentenza n. 3247/2022 del 18/11/2022 resa ex art. 281-sexies c.p.c. il Tribunale di Firenze, respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 8 d.l. 132/2014, accertava la responsabilità contrattuale dei convenuti e condannandoli in solido tra loro al Pt_1 CP_2 risarcimento in favore di dei danni patrimoniali quantificati in € 21.546,94, oltre interessi CP_1
legali dalla domanda giudiziale al saldo, con esclusione del danno non patrimoniale. Condannava
e in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_1 CP_2 CP_1
impugnava la sentenza per i seguenti motivi (causa n. R.G. 2303/2022). Pt_1
I motivo:
a) la decisione del primo giudice era contraddittoria con il suo comportamento processuale;
in punto di an perché il giudice aveva chiaramente anticipato a chiusura dell'istruttoria orale un orientamento ben preciso, contrario a Parte attrice, “che la metteva al riparo da dubbi, poiché se ancora dubbi avesse avuto, avrebbe dovuto tornare sui propri passi e ammettere la CTU che avrebbe dovuto chiarire o meno la responsabilità del o almeno offrirle più elementi”; in Pt_1
punto di quantum perché il giudice aveva espresso i propri dubbi sulla congruità e sulla riferibilità dei danni, tanto da disporre CTU, esprimendo così una mancata condivisione di prima specie alla documentazione fornita da Parte attrice;
b) il primo giudice non aveva minimamente preso in considerazione le risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, dalle quali era emerso che i danni reclamati da Parte attrice erano stati causati dal comportamento doloso tenuto da al fine di accelerare la conclusione dei lavori;
CP_1
i due testi padre e figlio, esecutori dei lavori, avevano infatti riferito che si era Tes_1 CP_1
fraudolentemente intromesso fra le parti al fine di far riprendere il corso dei lavori, inducendole in errore e facendo credere loro – tanto ai due testimoni quanto a – che l'autorizzazione da parte Pt_1
del Genio Civile fosse stata rilasciata;
c) a supporto dell'accertata responsabilità del DL il primo giudice aveva citato una sentenza della
Corte di Cassazione i cui principi di diligenza professionale mal si adattavano ai fatti di causa così come acclarati dall'istruttoria: nel caso di specie non poteva infatti ravvisarsi negligenza del DL, poiché era stato il committente a far credere al DL RT e agli appaltatori, al fine di CP_1 accelerare i tempi, che l'autorizzazione del Genio Civile era stata rilasciata;
d) a conferma della negligenza del DL il primo giudice aveva richiamato la deposizione del teste sebbene dalla stessa non fosse desumibile alcun elemento sul punto;
anche il Testimone_5 riferimento del giudice al fatto che avesse esposto in cantiere fin dall'inizio un progetto Pt_1
carente non trovava conferma negli atti;
e) il primo giudice aveva omesso di motivare l'inefficacia sotto il profilo civilistico dell'assoluzione di in sede penale, motivata – quest'ultima – sul presupposto che egli, in relazione alla condotta Pt_1
contestata, avesse fatto legittimo affidamento sulle rassicurazioni offerte da CP_2
II motivo: per quanto concerne il quantum, il primo giudice non aveva preso in considerazione la documentazione confessoria presente in atti;
la lettera raccomanda inviata da in data CP_1
12/01/2016 dimostrava inequivocabilmente che le spese reclamate dal medesimo a lunga distanza di tempo all'evento dannoso ammontavano soltanto ad € 7.200,00.
III motivo: quanto alle spese di lite, dal momento che la domanda di Parte attrice non era stata totalmente accolta nell'ammontare richiesto, sussistevano i presupposti per una compensazione parziale delle spese processuali.
Chiedeva pertanto l'integrale riforma della sentenza impugnata concludendo come meglio indicato in epigrafe.
Avverso la medesima sentenza, con separato e successivo atto di appello, proponeva impugnazione per i seguenti motivi (causa n. R.G. 2390/2022). CP_2 I motivo: la domanda giudiziale proposta da era improcedibile in quanto, contrariamente a CP_1 quanto disposto dall'art. 8 d.l. 132/2014, non era stata proposta dall'allora attore entro trenta giorni dalla mancata accettazione dell'invito alla negoziazione assistita.
II motivo: dall'istruttoria e, in particolare, dalle deposizioni dei due testi padre e figlio, Tes_1
era emerso che era stato a disporre, quale committente, che i lavori sottoposti ad CP_1
autorizzazione del Genio Civile fossero eseguiti senza detta autorizzazione, arrivando addirittura a rassicurare falsamente le maestranze circa l'ottenimento di tale autorizzazione;
di qui l'esclusiva responsabilità del committente per i danni oggetto di causa, diretta conseguenza del comportamento doloso tenuto dal medesimo allo scopo di accelerare la conclusione dei lavori.
III motivo: con riferimento al quantum, nel corso del giudizio il primo giudice si era mostrato palesemente incerto circa la sussistenza e l'entità dei danni lamentati da tanto da disporre CP_1
CTU; successivamente aveva revocato l'ordinanza ammissiva di CTU ritenendo evidentemente insussistenti tali danni;
infine aveva accolto la domanda risarcitoria del committente senza prendere in considerazione la lettera raccomandata del 02/02/2016 a mezzo della quale aveva CP_1 avanzato richiesta di risarcimento di € 8.400,00 – documento avente natura confessoria.
IV motivo: il primo giudice aveva erroneamente ritenuto inammissibili l'interrogatorio formale di e i capitoli di prova nn. 1-4, 5, 9 e 10-20 così come formulati nella seconda memoria ex CP_1
art. 183 c. 6 c.p.c.; l'ammissione di tali istanze istruttorie avrebbe comportato una diversa valutazione da parte del primo giudice del comportamento del progettista, anche in punto di responsabilità professionale.
V motivo: per quanto concerne le spese di lite, al parziale accoglimento della domanda di Parte attrice doveva conseguire una – almeno parziale – compensazione delle spese processuali.
Concludeva pertanto come meglio indicato in epigrafe, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e l'ammissione delle suddette istanze istruttorie.
Con decreto presidenziale del 01/02/2023 era disposta d'ufficio la riunione del procedimento più recente n. R.G. 2390/2022, promosso da al procedimento più risalente n. R.G. 2303/2022, CP_2
promosso da Pt_1
Si costituiva il quale contestava analiticamente nel merito i motivi di gravame e CP_1
concludeva come meglio indicato in epigrafe.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era stata trattenuta in decisione con ordinanza del 11/12/2024 sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Il merito. Premesso che nessuno dei due appellanti ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il cui primo giudice ha affermato che ha conferito l'incarico di direttore dei lavori per la CP_1
ristrutturazione del proprio appartamento a il quale a sua volta ha incaricato di redigere Pt_1 CP_2
il progetto e i calcoli delle cerchiature sulle demolizioni, risulta per tabulas che:
- in data 07/09/2015 ha depositato, ex artt. 93 d.P.R. 380/2001 e 169 legge Regione Toscana CP_2
65/2014, presso il Settore Sismica del Genio Civile di Firenze il progetto n. 8243 di “realizzazione di cerchiature in acciaio” con i relativi allegati;
- l'impresa appaltatrice K5 ha quindi avviato, sotto la direzione del Geom. l'esecuzione Parte_1
dei lavori in ossequio a quanto previsto dal progetto;
- in data 09/10/2015 il progetto è stato sottoposto a verifica a campione ex art 170 L.R.T. 65/2014, con sopralluogo eseguito in data 22/10/2015 dal funzionario del Settore Sismica Geom. CP_3
coadiuvato dal funzionario Geom. per verificare l'avanzamento dei lavori;
[...] Parte_3
- dall'esame della documentazione il progetto è risultato non conforme nel suo insieme alla normativa tecnica vigente, in quanto “determina un peggioramento statico dell'organismo resistente con aumento della vulnerabilità sismica locale dell'unità in questione”, e incompleto, in quanto “a fronte della prevista posa in opera di n° 3 cerchiature in acciaio, conteneva il calcolo di solo una di esse, ed inoltre non prevede la posa in opera di strutture per altri interventi previsti”;
- durante il sopralluogo i funzionari del Settore Sismica hanno poi rilevato una serie di difformità rispetto al progetto;
- in data 02/1172015 l'Ufficio ha emesso quindi ordinanza di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 97, d.P.R. 380/2001;
- gli atti del procedimento di cui sopra sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Firenze, la quale ha emesso decreto penale di condanna a carico del committente, del DL, del progettista strutturale e dell'impresa appaltatrice;
- che doveva presentare un nuovo progetto strutturale conforme alle prescrizioni impartite dal CP_2
Genio Civile, ha presentato al Settore Sismica n. 6 varianti del progetto n. 8243, alle quali sono seguite altrettante richieste di integrazione da parte dell'Ufficio;
- la sospensione dei lavori si è protratta sino al 18/07/2016, data in cui sono stati comunicati l'esito positivo delle verifiche e la conseguente autorizzazione a riprendere i lavori;
- i lavori sono terminati in data 11/11/2016.
3. L'appello di CP_2
È infondato e deve essere rigettato.
3.1. Il primo motivo: l'improcedibilità della domanda. Con tale motivo di gravame reitera in questa sede l'eccezione di improcedibilità dell'azione CP_2 giudiziale esperita dall'allora attore sul presupposto che, una volta fallita la negoziazione CP_1
assistita per mancata adesione delle parti invitate, avrebbe dovuto proporre domanda CP_1 giudiziale entro il termine decadenziale di trenta giorni decorrente dal rifiuto dell'invito alla negoziazione assistita, termine previsto dall'art. 8 d.l. 132/2014.
Il motivo è privo di pregio.
La norma invocata dall'appellante, rubricata “Interruzione della prescrizione e della decadenza”, lungi dall'introdurre un termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale nell'ipotesi di fallimento della procedura di negoziazione assistita, si limita a prevedere che, se l'esercizio dell'azione giudiziale soggiace ex lege ad un termine di decadenza, tale decadenza è impedita, per una sola volta, dal momento della comunicazione dell'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita;
se poi la controparte rifiuta l'invito, l'attore ha l'onere di esperire l'azione giudiziale entro il medesimo termine di decadenza previsto dalla legge, il cui dies
a quo è rappresentato in questo caso dal rifiuto dell'invito. Il termine di decadenza previsto per legge di cui si discute nulla ha a che vedere con il termine di trenta giorni previsto dall'art. 4 d.l.
132/2014 per la risposta all'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita e decorrente dal momento della ricezione dell'invito.
3.2. Il secondo motivo: la responsabilità del progettista.
Con tale motivo di gravame lamenta che dalle deposizioni di e CP_2 Tes_2 Testimone_1 entrambi esecutori dei lavori per cui è causa, è emersa l'esclusiva responsabilità del committente per i danni subiti dal medesimo, avendo lo stesso da un lato disposto la prosecuzione dei CP_1
lavori – allo scopo di accelerarne la conclusione – nonostante la mancanza dell'autorizzazione del
Genio Civile necessaria a tal fine e, dall'altro, rassicurato falsamente le maestranze circa l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione.
L'appellante ha reiterato in questa sede l'argomentazione difensiva, già esaminata e disattesa dal primo giudice, alla stregua della quale le asserite false dichiarazioni del committente circa l'ottenimento dell'autorizzazione necessaria alla ripresa dei lavori varrebbero ad escludere la sua responsabilità professionale quale progettista, responsabilità derivante, come condivisibilmente accertato dal primo giudice, da un lato dalla – documentalmente dimostrata – difformità del progetto strutturale redatto da dalla normativa tecnica vigente nonché dall'incompletezza CP_2 dello stesso e, dall'altro, dall'esecuzione in corso d'opera di lavori difformi dal progetto medesimo così come depositato dal progettista al Settore Sismica del Genio Civile di Firenze.
Conviene anzitutto riportare per esteso la motivazione del giudice appellato: sostiene di avere realizzato correttamente il progetto strutturale n. 8243/2015 secondo la CP_2
diligenza professionale richiesta e di essere stato all'oscuro delle successive difformità, realizzate esclusivamente nel corso dei lavori su richiesta del committente e avallo del Direttore Lavori.
In realtà ciò risulta smentito dal verbale del Funzionario del Genio Civile redatto su controllo a campione (doc. 6 attoreo), nel quale si legge che il progetto era carente ab origine perché non redatto secondo le regole della tecnica professionale, incompleto in alcune sue parti e non conforme alla normativa: “il progetto risulta nel suo insieme non conforme alla normativa tecnica vigente, in quanto, prevedendo la demolizione di pareti o porzioni, anche incrociate tra loro […], determina un peggioramento statico dell'organismo resistente con aumento della vulnerabilità sismica del locale dell'unità in questione. Il progetto è risultato altresì incompleto, in quanto, a fronte della prevista posa in opera di n. 3 cerchiature in acciaio, conteneva il calcolo di solo una di esse, ed inoltre non prevede la posa in opera di strutture per altri interventi previsti. Più specificatamente:
1. Realizzazione di una apertura tra corridoio e l'attuale cucina;
2. Realizzazione di due aperture tra il bagno e l'attuale camera;
3. Ampliamento dell'apertura tra corridoio e bagno
e chiusura della porta tra corridoio e camera;
4. Spostamento dell'apertura tra soggiorno ed attuale camera.”
Era onere del convenuto, a fronte dell'allegato inadempimento contrattuale da parte dell'attore, dimostrare di avere esattamente adempiuto alla prestazione professionale richiesta e quindi
l'infondatezza degli addebiti mossi dall'attore , secondo il noto riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. stabilito da Cass. SSUU n. 13533/2001. Tale prova è del tutto mancata ed anzi
l'attore ha dato prova documentale dell'inadempimento, certificato dal verbale del Funzionario
Comunale del Genio Civile.
Già questo basterebbe a ritenere fondata la domanda attrice nei confronti del convenuto CP_2
Per di più il medesimo verbale evidenzia altresì numerosi difetti successivi realizzati in corso
d'opera, per i quali non può dirsi minimamente raggiunta la prova che essi fossero stati “voluti” o espressamente richiesti dal committente (“ a) l'apertura di cui al punto 4), anziché spostata è risultata ampliata con posa in opera di cerchiatura metallica (foto 7); b) le cerchiature previste sono state chiuse alla base con semplice piatto metallico in luogo del previsto profilato UPN (foto
8)”).
Peraltro anche se vi fosse prova di una richiesta o di una insistenza in tal senso, ciò non esimerebbe in alcun modo il professionista dal disattendere tali iniziative, proprio in quanto soggetto qualificato tenuto ad un comportamento informativo della parte e conforme a normativa, che deve quindi superare le contrarie indicazioni del committente. Pertanto sussiste la responsabilità contrattuale del progettista strutturale ”. (cfr. CP_2
sentenza pp. 6-7).
A fronte di questa chiara motivazione del primo giudice il motivo di appello, prima ancora che infondato, è radicalmente inammissibile: infatti l'appellante si è limitato a ripetere che dall'istruttoria orale sarebbe risultato chiaramente che fu proprio il a disporre, quale CP_1
committente, che i lavori sottoposti ad approvazione del Genio civile fossero eseguiti senza che detta approvazione fosse emanata, ma non solo si può ragionevolmente dubitare dell'attendibilità delle testimonianze rese dagli appaltatori e (alla luce del fatto che Tes_2 Testimone_1 quest'ultimo, quale legale rappresentante dell'impresa appaltatrice K5, è stato imputato nel medesimo procedimento penale che ha visto imputati e trattandosi dunque di CP_1 Pt_1 CP_2
soggetti non disinteressati nella vicenda), ma è evidente che questa argomentazione difensiva potrebbe risultare rilevante solo in riferimento al secondo profilo di inadempimento contrattuale accertato dal primo giudice solo ad abundantiam, consistente nel non avere il professionista vigilato sull'esecuzione dei lavori affinchè non venissero eseguite opere non autorizzate, mentre non potrebbe certo influire in alcun modo in favore dell'appellante in ordine al primo profilo di inadempimento, consistente nell'errata progettazione strutturale.
In sostanza, l'appellante non si è reso conto che la sua condanna decisa dal Tribunale è fondata su due diverse ed autonome rationes decidendi: infatti anzitutto il giudice ha ritenuto che il fosse CP_2 responsabile per la incompleta e difettosa progettazione strutturale dell'opera e poi, ad abundantiam
(“Già questo basterebbe a ritenere fondata la domanda attrice nei confronti del convenuto ) CP_2
ha anche ritenuto che si fossero verificate difformità esecutive dal progetto strutturale che era stato depositato presso il Genio Civile, difformità che il avrebbe dovuto impedire e non ha CP_2
impedito.
Orbene, tutto il motivo di appello è imperniato nel confutare questa seconda ratio decidendi, non avendo l'appellante speso una sola parola per contrastare il giudizio di responsabilità professionale derivante dalla carente e difettosa progettazione strutturale (su cui ovviamente non può avere in alcun modo influito la concreta condotta del , quindi il motivo di appello è radicalmente CP_1 inammissibile, alla luce della consolidata giurisprudenza della Cassazione: “ “La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10815 del 18/04/2019, Rv. 653585 – 01; conforme Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020, Rv. 658567 - 01); “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle
"rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018, Rv. 648023 – 01, conforme Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024, Rv. 670188 - 01).
3.3. Il terzo motivo: il quantum risarcitorio.
Con tale motivo di gravame lamenta che il primo giudice avrebbe dovuto liquidare i danni CP_2 patrimoniali subiti da se del caso nella misura di € 8.400,00, somma richiesta a titolo CP_1
risarcitorio dal medesimo a mezzo del suo difensore Avv. Bendinelli, con lettera CP_1
raccomandata del 02/02/2016 – documento avente natura confessoria.
Il motivo è infondato.
In sentenza sul punto si legge “L'attore ha quindi diritto ad essere risarcito del danno patito a seguito dell'inadempimento, della sospensione dei lavori e della errata realizzazione degli stessi in difformità rispetto al progetto depositato. Il danno è correttamente quantificato dall'attore nella spesa per gli ulteriori canoni di locazione pagati in seguito al ritardo nei lavori, prima sospesi e poi ripresi, pari ad € 4.809,94 come da ricevute docc. 29-31; spesa per ripristino dei ponteggi esterni come documentata in €3.850,00 (doc. 33); spesa documentata per occupazione del suolo pubblico da € 7.700,00; spesa per maggiori imposte sostenute in ragione della proprietà di immobile qualificato come seconda casa per € 2.180,00 (doc.35); spesa per ripristino delle difformità e maggiori lavori pari ad € 3.000,00 per un totale di € 21.546,94. […] A tali importi devono essere aggiunti gli interessi legali richiesti dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, trattandosi per lo più di importi già pagati e da rimborsare all'attore” (cfr. sentenza, pag.
9).
Il primo giudice ha condivisibilmente quantificato i danni patrimoniali subiti da a causa CP_1 dell'inadempimento dei professionisti e nella somma pari alle spese che ha Pt_1 CP_2 CP_1
documentalmente provato in giudizio di aver sostenuto a causa della sospensione dei lavori e della conseguente dilatazione dei tempi occorrenti per la ristrutturazione dell'appartamento nel quale egli doveva trasferire la sua residenza. Ciò posto, l'appellante, lungi dal censurare specificamente le suddette voci di spesa, si è limitato ad allegare che aveva chiesto in via stragiudiziale il risarcimento di una somma inferiore CP_1
rispetto a quella successivamente azionata in giudizio dallo stesso.
Deve rilevarsi, tuttavia, l'assoluta irrilevanza di tale circostanza, non potendo ritenersi che il primo giudice fosse in alcun modo vincolato dalla quantificazione dei danni operata inizialmente dall'allora attore in via stragiudiziale a mezzo di una raccomandata non avente peraltro alcun valore confessorio.
La gravata sentenza merita dunque conferma anche in punto di quantum.
3.4. Il quarto motivo: le reiterate istanze istruttorie.
Con tale motivo di gravame (“Erronea e/o contraddittoria e/o omessa motivazione relativamente alla mancata ammissione delle istanze istruttorie”) censura sia l'ordinanza istruttoria del CP_2
16/11/2020, nella parte in cui il primo giudice non ammetteva l'interrogatorio formale di e CP_1
i capitoli di prova nn. 1-4, 5, 9 e 10-20 formulati dall'odierno appellante nella seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., sia l'impugnata sentenza, in quanto il primo giudice “non riteneva di spendere nessuna parola relativamente alle richieste istruttorie avanzate dal P.I. e non CP_2 ammesse” (cfr. atto di appello di pag. 15). CP_2
Chiede pertanto che le suddette prove vengano ammesse in questa sede.
Il motivo è inammissibile.
Per quanto riguarda l'interrogatorio formale di il primo giudice l'ha ritenuto CP_1
inammissibile – si legge nell'ordinanza del 16/11/2020 – “visto il difetto di domande riconvenzionali avanzate nel presente giudizio” da CP_2
Il Collegio condivide tale motivazione, in quanto i capitoli di prova nn.
3-5 articolati da nella CP_2
seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. (cfr. paragrafo “A) Prova per interrogatorio formale dell'attore”) hanno ad oggetto un asserito credito di € 2.710,00 vantato dal progettista nei confronti del committente, ma appunto non ha avanzato verso alcuna domanda CP_2 CP_1
riconvenzionale di pagamento del suo compenso. Quanto ai restanti capitoli 1 e 2, essi sono inammissibili in quanto volti a provare fatti pacifici.
Con riferimento ai capitoli di prova testimoniale nn. 1-4, 5, 9 e 10-20 (cfr. seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., par. “B) prova per testi”), il primo giudice, sempre nell'ambito dell'ordinanza del
16/11/2020, li ha correttamente ritenuti inammissibili in quanto pacifici (1-4 e 9), generici (5) e irrilevanti (10-20).
Ciò posto, l'appellante, anziché censurare specificamente le richiamate motivazioni di inammissibilità, si è limitato a riportare pedissequamente i capitoli di prova non ammessi, affermando tautologicamente che l'ammissione delle istanze istruttorie avrebbe comportato una diversa valutazione del suo comportamento, anche in punto di responsabilità professionale (cfr. atto di appello, pag. 19), quindi senza minimamente spiegare perché l'esito delle predette prove orali avrebbe potuto indurre il primo giudice a una diversa decisione.
Le reiterate istanze istruttorie sono pertanto inammissibili.
3.5. Il quinto motivo: le spese processuali del giudizio di primo grado.
Con tale motivo di gravame lamenta che l'accoglimento della domanda risarcitoria di CP_2
solo in punto di danni patrimoniali, con esclusione dei richiesti danni non patrimoniali, CP_1
avrebbe dovuto condurre il primo giudice ad una parziale compensazione delle spese di lite.
L'argomentazione di Parte appellante è fondata, in quanto in tema di spese processuali l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse Parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 32601 del 31/10/2022; da ultimo,
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 13827 del 17/05/2024).
In tale prospettiva nel caso di specie il primo giudice ha parzialmente accolto l'unica domanda risarcitoria articolata in due capi (risarcimento dei danni patrimoniali e risarcimento dei danni non patrimoniali) e ciò relativamente al solo primo capo;
decisione divenuta definitiva non avendo proposto appello incidentale sul capo non accolto. CP_1
Pertanto sussistevano in astratto i presupposti per una parziale compensazione delle spese processuali alla luce della citata giurisprudenza di legittimità e, tuttavia, deve rilevarsi che CP_1 aveva chiesto a titolo di danni non patrimoniali la somma di € 4.000,00, pari neanche a 1/5 di quella chiesta dal medesimo – e riconosciutagli – a titolo di danni patrimoniali (€ 21.546,94).
Di conseguenza, il capo di cui si discute è stato condivisibilmente ritenuto dal primo giudice ininfluente ai fini dell'individuazione della soccombenza complessiva, anche tenuto conto della semplicità dell'accertamento svolto dallo stesso giudice per valutare tale capo di domanda rispetto a quello necessario per valutare la sussistenza della responsabilità professionale dei professionisti e i conseguenti danni patrimoniali.
Ne discende la conferma dell'impugnata sentenza anche in punto di spese di lite.
4. L'appello di Pt_1
È infondato e deve essere rigettato.
4.1. Il primo motivo: la responsabilità del direttore dei lavori. Tale motivo è articolato in cinque distinte censure.
4.1.1. “Macroscopiche contraddittorietà del Giudice nella conduzione della causa, sulle valutazioni probatorie in pieno contrasto con la decisione alla fine adottata”.
L'appellante lamenta la contraddittorietà tra la decisione di primo grado e il comportamento processuale tenuto dal giudice, avendo questi anticipato all'esito dell'istruttoria orale un orientamento contrario all'allora attore e revocato l'ordinanza con la quale aveva CP_1
inizialmente ammesso la CTU.
Tale doglianza è priva di pregio.
È priva di supporto probatorio l'affermazione secondo la quale il primo giudice avrebbe anticipato nel corso del giudizio un orientamento favorevole a parte appellante e comunque un siffatto comportamento sarebbe assolutamente irrilevante, essendo del tutto normale e fisiologico che il giudice possa farsi un convincimento durante lo svolgimento del processo nel corso dell'istruttoria e poi cambiare idea in fase di decisione e di certo la parte non può fondare su questa circostanza un motivo di appello della sentenza di primo grado.
Del pari, non può ritenersi che deponga in senso favorevole alle ragioni del la revoca Pt_1 dell'ordinanza ammissiva di CTU, specificamente motivata dal primo giudice come segue:
“ritenuto che, rivalutata l'istruttoria orale e la documentazione in atti, la causa possa essere decisa senza alcun supplemento istruttorio”. Infatti, ai sensi dell'art. 177 c.p.c. le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa e possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.
4.1.2. “Totale discrasia con i documenti in atti e le risultanze probatorie”.
L'appellante lamenta che: i danni subiti da sono imputabili al comportamento doloso CP_1
tenuto dal medesimo al fine di accelerare la conclusione dei lavori;
i testi e Tes_2 Testimone_1
“hanno riferito come il si sia fraudolentemente intromesso fra le parti, inducendole in CP_1 errore, e facendo loro credere che l'autorizzazione da parte del Genio Civile fosse stata rilasciata, tanto da far riprendere il corso dei lavori”; “è stato ingannato dal e letteralmente Pt_1 CP_1 spinto a riprendere i lavori, a seguito della falsa affermazione che l'approvazione del Genio Civile era stata rilasciata”.
Tale censura è infondata.
Fermo restando che, come già rilevato a proposito dell'appello di si può ragionevolmente CP_2 dubitare dell'affidabilità delle testimonianze degli appaltatori e (padre e Tes_2 Testimone_1 figlio), considerato che quale legale rappresentante dell'impresa appaltatrice K5, è Testimone_1
stato imputato nel medesimo procedimento penale che ha visto imputati e e che CP_1 Pt_1 CP_2 trattasi, dunque, di soggetti non disinteressati nella vicenda, dalle dichiarazioni dei due testi emerge in ogni caso la responsabilità del DL contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante. Pt_1
In risposta al capitolo f) della seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. di (“D.C.V. che il Geom. Pt_1
si dimostrò assolutamente contrario, ma alla fine fu convinto dal il quale dichiarò di Pt_1 CP_1 aver già incarico il Sig. di avviare la pratica”) ha dichiarato “è vero ADR il CP_2 Testimone_1 geom. mi telefonò dicendomi che dovevamo aspettare l'approvazione del genio civile e quindi Pt_1
l'approvazione della pratica che doveva fare dopodiché mi disse di procedere perché CP_2 Pt_1 aveva assicurato che avrebbe presentato la pratica per l'autorizzazione alle opere. ADR a me CP_2
la vicenda me la riferì il prima e poi lo stesso al quale telefonai e lui mi disse che, se CP_1 Pt_1
vi era stato incarico al e lui si stava occupando della cosa, di andare avanti. (sottolineatura CP_2 dell'estensore). ADR confermo che fu il a fare la prima soffiata, con ciò voglio intendere CP_1
che il mi disse di andare avanti perché tanto era stato avviato l'iter della pratica con CP_1
ADR io confermo di avere telefonato per maggiore sicurezza al geom. che era il CP_2 Pt_1 direttore lavori” (sottolineatura dell'estensore).
In risposta al capitolo e) della seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. di (“D.C.V. che il Sig. Pt_1 si dimostrò contrario all'interruzione dei lavori, accampando motivi di estrema urgenza CP_1
per il completamento degli stessi, ed insistette ostinatamente affinché nelle more della presentazione della pratica al Genio Civile e l'ottenimento dell'autorizzazione, si procedesse comunque all'esecuzione di detti lavori”) ha dichiarato “mi era stato detto lì sul Testimone_2
cantiere, dopo una decina di giorni circa, che le pratiche erano già state fatte e che si poteva procedere. ADR mio figlio mi riferì che era contrario alla sospensione e aveva fretta di CP_1
andare avanti, ADR però dopo una decina di giorni è venuto fuori il discorso che si poteva andare avanti, perché le pratiche erano state avviate e andavano bene e si poteva proseguire. ADR veniva ogni giorno e ci disse che le pratiche erano state accettate e si poteva andare CP_1 avanti. ADR il DL confermò che occorreva l'autorizzazione del Genio civile e dei nuovi calcoli strutturali;
dopo i 10 giorni di cui sopra ho riferito, il DL ci disse che si poteva andare avanti perché sembrava tutto a posto” (sottolineatura dell'estensore).
Premesso che il DL “esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica” (da ultimo, Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 29331 del 13/11/2024), le asserite false dichiarazioni del committente circa l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione del Genio Civile necessaria a supportare le CP_1 modifiche strutturali intervenute in corso d'opera non valgono ad escludere la responsabilità del
DL.
Il Collegio condivide quanto statuito dal primo giudice circa le false rassicurazioni che al Pt_1 sarebbero state date dal progettista “di nessuna rilevanza può essere il fatto che il abbia CP_2 CP_2
“rassicurato” che la pratica al genio civile fosse già stata depositata o accettata e in fase di rilascio, dovendo questi esigere, in qualità di professionista qualificato, l'esibizione di documentazione a supporto di tali affermazioni del progettista, un diverso comportamento atteggiandosi come comportamento colpevole e carente sotto il profilo della diligenza professionale in concreto” (cfr. sentenza, pag. 8).
Tale argomentazione vale a maggior ragione con riferimento alle false rassicurazioni che al Pt_1 sarebbero state date dal committente se solo si considera che quest'ultimo rispetto al CP_1
progettista non era neanche un soggetto dotato di competenze tecniche. CP_2
quale DL, non poteva dunque limitarsi a fare affidamento sulle rassicurazioni del progettista e Pt_1 del committente, ordinando alle maestranze di riprendere i lavori “perché sembrava tutto a posto”
(cfr. la riportata testimonianza di , ma aveva il preciso obbligo di controllare la Testimone_2
veridicità delle dichiarazioni di e di e, dunque, di verificare che il Genio Civile CP_2 CP_1 avesse effettivamente rilasciato l'autorizzazione necessaria a supportare l'esecuzione di lavori difformi dal progetto così come redatto da e depositato dal medesimo al Genio Civile;
in CP_2
difetto di tale controllo il suo asserito “affidamento” sulle rassicurazioni altrui è sicuramente colpevole e dunque inescusabile.
4.1.3. “Supporto di giurisprudenza della Suprema Corte in totale discrasia e totale inapplicabilità ai fatti di causa così come emersi a seguito di istruttoria”.
L'appellante lamenta che a sostegno della sua responsabilità professionale il primo giudice ha richiamato in sentenza giurisprudenza di legittimità i cui principi di diligenza professionale mal si adattano ai fatti di causa così come emersi dall'istruttoria; insiste poi sul fatto che al fine di CP_1
accelerare i tempi ha fatto credere sia a lui che agli appaltatori che il Genio Civile avesse rilasciato l'autorizzazione necessaria.
Tale censura è infondata.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 2913 del 07/02/2020 non è stata citata affatto a sproposito dal primo giudice. In essa infatti la Suprema Corte, conformemente ad un orientamento ormai consolidatosi in materia, ha chiarito che nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano
“l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi” (da ultimo, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024) – tutte cose che nel caso di specie non ha fatto. Pt_1
Inoltre, come già precisato al paragrafo precedente, il grave inadempimento contrattuale del DL non può certamente essere scriminato da un asserito comportamento fraudolento del committente: Pt_1
tecnico responsabile della corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto strutturale, a fronte del “ripetuto disegno doloso messo in essere dallo stesso attore, che per accelerare i tempi fa credere […] che la variante strutturale è stata approvata”, avrebbe dovuto visionare e acquisire la relativa documentazione tecnica, appunto per verificare che fosse stata effettivamente autorizzata una variante appositamente richiesta dal dopo la sospensione dei lavori decisa dal Genio CP_2
Civile.
4.1.4. “Totalmente fantasiosi rilievi su deposizioni testimoniali ( ), e su presunte Testimone_5
carenze relative al progetto strutturale (peraltro non di sua competenza, ma dell'altro convenuto)”.
L'appellante lamenta che: a conferma della negligenza professionale del DL il primo giudice ha richiamato la testimonianza di sebbene dalla stessa non possa desumersi alcun Testimone_5 elemento al riguardo;
“il riferimento del Giudice […] che il avesse esposto fin dall'inizio un Pt_1 progetto “carente”, non trova alcuna conferma nelle carte processuali”.
Tale doglianza è infondata.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha affermato “Nel caso di specie non solo il geom. ha esposto in cantiere un progetto carente fin dall'inizio anche in maniera Pt_1
plateale (vedasi ad es. mancanza dei calcoli di resistenza per due cerchiature su tre), ma ha consentito che venissero realizzate difformità in corso d'opera senza intervenire (Si veda la deposizione del teste sul cap. 16 dell'attore)”. (cfr. sentenza, pag. 8). Testimone_5
Per quanto concerne la testimonianza di , che in risposta al capitolo n. 16 della Testimone_5 seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. di (“D.C.V. che il Geom. aveva affisso CP_1 Parte_1 nel cantiere il disegno, da lui predisposto, delle opere edili da realizzare, ad uso dell'Impresa K5 esecutrice dei lavori”) ha dichiarato “è vero ADR io ero delegato da per Controparte_1 controllare i lavori all'interno del cantiere, perché lui non poteva assiduamente venire a controllare per motivi di lavoro”, il primo giudice ha evidentemente richiamato tale testimonianza a supporto del fatto che avesse esposto in cantiere il progetto;
quanto all'originaria plateale Pt_1
carenza di tale progetto, essa trova conferma nel più volte menzionato verbale del funzionario del
Settore Sismica del Genio Civile di Firenze Geom. in cui si legge “Il progetto è Controparte_3
risultato altresì incompleto, in quanto, a fonte della prevista posa in opera di n° 3 cerchiature in acciaio, conteneva il calcolo di solo una di esse”; trattasi di carenza basilare del progetto strutturale, evidentemente conoscibile dal DL quale geometra. Parte_1
In definitiva, il Collegio ritiene che con il motivo di gravame in esame l'appellante non abbia minimamente scalfito la richiamata motivazione della sentenza di primo grado.
4.1.5. “Mancata motivazione sull'affermato assoluto non rilievo della sentenza penale in atti”.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha omesso di motivare l'inefficacia sul piano civilistico dell'assoluzione di in sede penale, motivata – quest'ultima – sul presupposto che in relazione Pt_1
alla condotta contestata egli avesse fatto legittimo affidamento sulle rassicurazioni offerte da CP_2
Tale censura è priva di pregio.
Nella gravata sentenza si legge che “Il convenuto si ritiene esente da responsabilità in forza Pt_1
della sentenza penale di assoluzione ex art. 530 c.p.p. e per quanto emerso in sede di istruttoria dibattimentale, ossia per il difetto di dolo in quanto affidatosi alle rassicurazioni del circa CP_2
l'avvenuto svolgimento della pratica antisismica, nonché per avere adempiuto a dettami del committente. […] Per quanto riguarda la sentenza penale di assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, essa non ha efficacia ai fini civilistici ex art. 652 c.p.p., per il noto principio di separazione fra processo civile e processo penale e rilevando nel processo civile ai fini della responsabilità la colpa e non il dolo (vedasi Cassazione civile sez. III, 25/11/2021, n.
36638: L'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata
"perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale - attesa l'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale sottolineata anche dalle Sezioni Unite penali della S.C. (sent. n. 22065 del 2021) - compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale.)”
(cfr. sentenza, pp. 7 e 9).
A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, dunque, il primo giudice ha ampiamente motivato l'inefficacia in sede civile dell'assoluzione di in sede penale, osservando correttamente che il Pt_1 fatto che sia stato assolto “perché il fatto non costituisce reato” in quanto “L'assenza del dolo Pt_1 del reato contestato impedisce la configurazione del reato stesso” (cfr. sentenza penale, pag. 2) non ne esclude, una volta accertata la sua responsabilità per colpa – come è avvenuto nel caso di specie
–, la condanna al risarcimento del danno in sede civile, poiché ai fini civilistici non è necessario il dolo ma è sufficiente la colpa.
4.2. Il secondo motivo: il quantum risarcitorio.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il primo giudice ha quantificato i danni subiti da CP_1
senza prendere in considerazione la lettera raccomandata a mezzo della quale stesso in CP_1 data 12/01/2016 aveva chiesto il risarcimento della minor somma di € 7.200,00 – documento avente valore confessorio.
Il motivo è infondato.
Mutatis mutandis, valgono le medesime considerazioni già svolte con riguardo al terzo motivo di gravame dell'appello di al quale pertanto si rinvia. CP_2
4.3. Il terzo motivo: le spese processuali del giudizio di primo grado.
Con tale motivo l'appellante lamenta che all'esclusione del risarcimento dei danni non patrimoniali richiesti da e, dunque, al parziale accoglimento della domanda risarcitoria di questo CP_1
doveva conseguire la parziale compensazione delle spese processuali.
Sebbene tale doglianza in linea di principio sia fondata, merita conferma la condanna in solido di e di al pagamento in favore di delle spese processuali del giudizio di primo Pt_1 CP_2 CP_1
grado per le medesime considerazioni già svolte con riferimento al quinto motivo di gravame dell'appello di al quale pertanto si rinvia. CP_2
4.4. Conclusivamente, la sentenza impugnata merita conferma anche per quanto riguarda sia l'accertata responsabilità del DL sia il relativo quantum risarcitorio e le spese Parte_1
processuali.
Ne consegue che deve essere rigettata la domanda di costui di condanna del a restituirgli le CP_1
somme corrisposte in esecuzione della sentenza appellata.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio.
“In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, con la conseguenza che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto” (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 369 del 08/01/2025).
In tale prospettiva, nel caso di specie sussistono i presupposti per la condanna degli appellanti Pt_1
e in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in CP_2 favore dell'appellato in quanto entrambi totalmente soccombenti. CP_1
Le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, applicando lo scaglione corrispondente al valore della controversia (€ 5.201,00 - € 26.000,00), secondo i valori medi, al netto della fase istruttoria in quanto non svolta;
giacchè il si è CP_1 dovuto difendere contro due avversari che avevano anche posizioni e difese distinte, spetta all'appellato la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma secondo del DM 55/14.
Il rigetto di entrambi gli appelli comporta a carico di ciascun appellante l'obbligo del pagamento del
CU raddoppiato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nelle cause riunite avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3247/2022 del 18/11/2022, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e la domanda restitutoria dell'appellante;
[...]
2) respinge l'appello proposto da nei confronti di e di CP_2 Controparte_1 Pt_1
[...]
3) per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3247/2022 del 18/11/2022;
4) condanna gli appellanti e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 CP_2 spese processuali del presente giudizio, che sono liquidate in favore dell'appellato CP_1
in complessivi € 5.155,80, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e
[...]
CAP come per legge;
5) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti e Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso. CP_2
Firenze, 11.3.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dania Mori