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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 3121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3121 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 18.9.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2220/22 RG, alla quale è stata riunita la n.2251/22, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.1378/2022 pubblicata il 15.3.2022 dal Tribunale di Napoli
TRA
in persona dell'Amministratore Unico e Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgia Gaudino
APPELLANTE-APPELLATA
E rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Controparte_1
Puglisi e Alessandro Squillante
APPELLANTE-APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. conveniva in Controparte_1 giudizio la deducendo: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 1° CP_2 febbraio 1987 al 14 aprile 2010 e, successivamente, di essere passato, per effetto di un trasferimento di ramo di azienda, alle dipendenze della , con mansioni di guardia particolare Pt_1 giurata, inquadrato quale operaio al livello 3 del ruolo tecnico – operativo del vigente C.C.N.L. di categoria (dipendenti da
Istituti di Vigilanza Privata);
- di aver lavorato alle dipendenze della sino al 13 novembre Pt_1
2017 e di essere stato assunto, poi, dalla per effetto CP_3 di cambio appalto;
- di non aver percepito il TFR nella misura integralmente dovuta e la retribuzione per la mancata pausa di 10 minuti a far data dal
1° gennaio 2006;
- di aver diritto a percepire la somma complessiva di € 46.365,95, di cui € 42.074,29 a titolo di residuo TFR ed € 4.291,66 per la pausa non goduta, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare la nullità di ogni pattuizione, transazione e/o rinuncia eventualmente sottoscritta dal ricorrente
2) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti ai sensi dell'art. 2094 c.c. ed il vincolo di solidarietà tra le due convenute ex art. 2112 c.c.
3) previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente a percepire gli emolumenti e/o indennità di lavoro di cui al capo D che precede, accogliere il presente ricorso e per l'effetto e per le causali tutte indicate in narrativa condannare la
[...] in persona dell'amministratore pro-tempore, al Parte_1 pagamento in favore dell'odierno ricorrente della somma di Euro
46.365,95 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo.
4) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15% IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari”.
pag. 2/15 Si costituiva in giudizio la la quale Parte_1 impugnava l'avverso dedotto, rilevandone l'assoluta inammissibilità nonché infondatezza in fatto ed in diritto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda condannando la società datrice al pagamento in favore del del complessivo importo CP_1 di € 6.185,13, di cui euro 3.101,37 a titolo di residuo TFR ed €
3.083,76 a titolo di risarcimento da mancata fruizione della pausa di 10 minuti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
condannava altresì la società resistente alla rifusione per due terzi delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate complessivamente in € 3.500,00.
Avverso la predetta decisione hanno promosso appello ambedue le parti.
L'appello spiegato dalla ha ad oggetto il Parte_1 riconoscimento in favore del lavoratore della somma a titolo di pause non godute.
La società deduce:
-che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere fondato il diritto alla percezione della somma di euro 3.083,76, quale retribuzione dovuta per mancata fruizione della pausa retribuita di 10 minuti, per effetto della mancanza, da parte del datore di lavoro, da un lato, di specifica e dettagliata allegazione e prova delle condizioni di lavoro e dei turni disimpegnati dalle guardie nel periodo di pausa, dall'altro, della comunicazione, al lavoratore, dell'utilizzo di riposo compensativo in caso di mancato godimento della pausa giornaliera in quanto la previsione di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di minuti dieci, in caso di prestazione lavorativa eccedente le sei ore, è stata introdotta dal CCNL
Istituti di vigilanza del 2 maggio 2006,
pag. 3/15 -che la pausa disciplinata dall'art.74 CCNL Vigilanza non comporta l'abbandono della postazione lavorativa e la sostituzione del lavoratore, ma deve essere tale da arrecare il minor disagio al committente, e deve essere interrotta in caso di esigenze di servizio,
-che trattasi, in sostanza di pausa assolutamente non assimilabile alla pausa di cui all'articolo 81 del Decreto Legislativo n
66/2003 definita giustamente “intervallo per pausa” in cui il lavoratore deve recuperare le energie psico fisiche abbandonando la postazione lavorativa ed il processo lavorativo,
-di aver dato piena attuazione alla normativa contrattuale in quanto dalla prova testimoniale espletata era emersa la sussistenza di un accordo aziendale con le RSA, in base al quale venne pattuito che, data la circostanza di fruizione della pausa sul posto di lavoro per le guardie particolari giurate, come da normativa contrattuale riportata ex ante, gli ispettori di zona, che si occupavano del controllo sulle guardie giurate, non elevassero alcuna sanzione disciplinare a carico del personale che fosse trovato a fruire della pausa di 10 minuti,
-che la mancanza della prova scritta dell'accordo sull'istituto della pausa non ne escludeva la sussistenza, contrariamente a quanto affermato in sentenza,
-che era erroneo il riferimento, da parte del Tribunale, alla necessità di una totale sospensione dell'attività lavorativa, poiché il riferimento all'atteggiamento vigile, alla necessità di essere nelle condizioni di poter interrompere la pausa, non può che portare alla logica conseguenza che la pausa non è totale, perché sempre integrata da una vigile attenzione che consenta l'intervento immediato e, quindi, l'interruzione della pausa,
pag. 4/15 -che la pacifica piena attuazione del disposto contrattuale era, altresì, dimostrata dall'assenza di ogni richiesta di riposi compensativi da parte del lavoratore,
-che non era mai pervenuta alcuna notizia di mancato godimento della pausa né alcuna richiesta di fruizione di riposi compensativi né da parte del ricorrente, né da parte sindacale,
-che in caso di mancato godimento della pausa di dieci minuti, la contrattazione collettiva non prevede comunque il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione aggiuntiva, bensì, il diritto a fruire di riposi compensativi, chiedendo, in accoglimento dell'appello ed in riforma parziale dell'impugnata sentenza, il rigetto nel merito del ricorso di primo grado con riferimento alla domanda formulata in tema di pausa non goduta, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito contestando la fondatezza del Controparte_1 gravame rilevando che la non aveva mai ha contestato Pt_1
l'orario di lavoro, sostenendo che lo stesso aveva sempre fruito della pausa giornaliera di 10 minuti e che in caso contrario sarebbe spettato al più l'equivalente riposo compensativo;
che l'art. 74 in esame, nel rinviare alla sede aziendale la definizione delle modalità, non regolamenta la collocazione temporale dell'intervallo, prevedendo solo che esso interviene dopo le sei ore di prestazione, né si preoccupa di precisare espressamente se i dieci minuti devono essere continuativi oppure no;
anzi, nel prevedere la possibilità di interrompere la pausa e di goderla successivamente nel turno di lavoro, implicitamente prende in esame l'eventualità che sia frazionata per un ammontare complessivo di dieci minuti;
che nel caso di servizio individuale, per effetto della sospensione dell'attività, il posto resterebbe privo di presidio attivo per cui il beneficio è di fatto pag. 5/15 snaturato, risolvendosi in un'intermittente alternanza tra lavoro e intervallo a seconda del numero di interventi necessitati;
che il rinvio alla sede aziendale per la determinazione delle modalità di fruizione, causando un vuoto di regolamentazione, non può ridondare in danno dei lavoratori destinatari della norma contrattuale;
che è sufficiente l'allegazione del mancato godimento della pausa di dieci minuti per riversare sulla società convenuta l'onere di dedurre e comprovare il godimento della pausa di dieci minuti, attraverso la deduzione e la prova delle condizioni di lavoro e dei turni normalmente disimpegnati dalle guardie nel periodo di causa e tali da consentire alla guardia e/o alle guardie in servizio congiunto di sospendere la prestazione;
che la si era sottratta al predetto onere probatorio che le Pt_1 incombeva;
che mai alcuna comunicazione dell'allegato accordo aziendale era pervenuta alle guardie giurate dipendenti. ha spiegato, a sua volta, appello avverso la Controparte_1
(sola) statuizione in merito alla liquidazione della somma a titolo di t.f.r., lamentando in sostanza un errore di calcolo da parte del Giudice di primo grado.
Il predetto ha evidenziato che nel ricorso aveva richiesto la liquidazione del residuo TFR maturato e non percepito (calcolato per intero secondo i conteggi allegati al ricorso nella misura complessiva di € 54.161,29 lordi e determinato nell'importo di €
42.074,29 lordi quale somma residua ancora da percepire, al netto degli acconti già ricevuti a titolo di anticipo, per un importo complessivo di € 12.087,00 lordi, durante il rapporto di lavoro -
€ 4.375,00 lordi - e successivamente alla sua cessazione - €
7.712,00 lordi); che il Tribunale, su istanza di esso ricorrente, aveva emesso ordinanza ex art. 423, 1° co. c.p.c. per il pagamento della somma non contestata di € 31.177,58 lordi a titolo di residuo TFR come calcolato dall'azienda convenuta ed all'esito pag. 6/15 della prova testimoniale le parti redigevano, ciascuna a sostegno delle proprie tesi, note autorizzate;
che, in particolare, nel detto scritto difensivo egli poneva in evidenza la correttezza dei criteri di calcolo adottati per quantificare l'intero trattamento di fine rapporto maturato e precisava che il TFR residuo ancora dovutogli ammontava ad € 10.896,71 lordi, ottenuto detraendo dal totale TFR maturato di € 54.161,29 gli acconti di € 12.087,00 e la somma di € 31.177,58 già riconosciuta con le citata ordinanza;
che all'esito del giudizio il G.L., riconoscendo la fondatezza della domanda de qua, la accoglieva, commettendo tuttavia un errore nell'indicare la somma dovuta dalla società a titolo di TFR, poiché (riconoscendo che i conteggi erano esatti in quanto utilizzavano la cifra maturata a tale titolo indicata nelle buste paga per gli anni dal 1989 al 1996, come accantonata sotto la voce
“retribuzione tfr”) indicava in € 46.365,95 quella maggior somma dovuta a titolo di TFR come richiesta in ricorso, da cui detraeva gli acconti percepiti (in totale euro 12.087,00) e la somma oggetto di ordinanza ex art. 423 c.p.c. ( euro 31.177,58) , mentre la somma di euro 46.365,95 era il totale richiesto nelle conclusioni inglobante anche la somma richiesta a titolo di pausa non goduta (euro 4.291,66), mentre avrebbe dovuto considerare la somma di euro 42.074,29 (già decurtata degli acconti ricevuti) alla quale sottrarre la somma indicata nella ordinanza ex art.423 cpc, giungendo alla corretta indicazione della somma di €
10.896,71 quale residuo tfr ancora dovuto, chiedendo la riforma parziale della sentenza con la condanna della società appellata al pagamento della somma di € 7.795,34 risultante dalla differenza tra il residuo TFR di € 10.896,71 chiesto e la somma di € 3.101,37 erroneamente quantificata dal Tribunale per lo stesso titolo, il tutto con vittoria di spese e compensi professionali con attribuzione.
pag. 7/15 La causa, a seguito del collocamento fuori ruolo del consigliere relatore, era riassegnata, previo scardinamento con decreto presidenziale, al nuovo consigliere Scarlatelli;
seguivano due rinvii ex art.291 cpc e la regolarmente Pt_1 Parte_1 citata con pec dell'8.7.25, non si costituiva nel giudizio n.2251/2022 RG;
disposta la trattazione scritta ex art.127 ter cpc, acquisite le note alla udienza del 18.9.25 e riuniti i due appelli, la causa è stata introitata in decisione.
*********
L'appello del è fondato mentre è infondato l'appello CP_1 spiegato dalla . Parte_1
Con riferimento alla condanna in primo grado emessa in danno della
Civin Vigilanza il Tribunale indicava la somma di € 6.185,13, di cui euro 3.101,37 a titolo di residuo TFR, ma tale ultimo valore è affetto da un errore di calcolo come correttamente evidenziato dall'appellante . CP_1
Ed infatti nel ricorso introduttivo il lavoratore indicava i seguenti importi: € 54.161,29 quale tfr maturato ed € 4.375,00 ed
€ 7.712,00 quali acconti già ricevuti (il primo prima della cessazione del rapporto di lavoro, il secondo dopo) residuando pertanto la somma di € 42.074,29 quale residuo TFR (richiesta nelle conclusioni unitamente ad € 4.291,66 a titolo di indennizzo per la mancata fruizione della pausa giornaliera di 10 minuti, per un totale di € 46.365,95).
Nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale emetteva in data 6.11.23 ordinanza ex art.423 comma 1 cpc per la somma di euro
31.177,58 a titolo di tfr;
nella sentenza però la base di calcolo
(dalla quale il GL detrae i due acconti già percepiti nonché la somma di cui alla testè citata ordinanza ex art.423 cpc) risulta erroneamente indicata in euro 46.365,95 cioè nella somma che ingloba anche gli euro 4.291,66 richiesti al diverso titolo del pag. 8/15 mancato godimento della pausa, mentre la corretta base di calcolo indicata in ricorso (ed anche nelle successive note) è quella di euro 54.161,29, cui andavano sottratti i due acconti già percepiti arrivando ad euro 42.074,29 e poi la somma di cui alla ordinanza ex art.423 cpc portando ad euro 10.896,71 ancora dovuti.
Avendo il Tribunale condannato la al pagamento di Parte_1 euro 3.101,37 a titolo di tfr, spettano al ancora euro CP_1
7.795,34 (euro 10.896,71 meno 3.101,37 già oggetto di statuizione); pertanto l'appello sul punto va accolto con condanna della al pagamento della (ulteriore) somma di € Parte_1
7.795,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Nessuna osservazione al “ricalcolo” operato nell'appello del
è stata avanzata dalla che non ha inteso CP_1 Parte_1 costituirsi nel giudizio riunito n.2251/22.
Infondato è invece l'appello spiegato dalla in ordine Pt_1 all'avvenuto riconoscimento della somma di euro 3.083,76 per la mancata fruizione della pausa di 10 minuti giornaliera.
In ordine alla mancata fruizione della pausa di 10 minuti prevista dall'art.74 del CCNL di settore il Collegio, anche a modifica dell'orientamento sinora espresso, deve dare atto dell'intervento recente della pronuncia della Suprema Corte n.8626/2024 (proprio su pronuncia emessa dalla Corte di Appello di Napoli) in cui sono stati precisati i rispettivi oneri allegatori e probatori delle parti del rapporto di lavoro.
In proposito, deve essere evidenziato che la normativa disciplinante la pausa giornaliera di lavoro è contenuta nell'art.8 del d.lgs n. 66/2003 che al comma 1 dispone che:
<<qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite sei < i>
ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti
pag. 9/15 collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo>>.
Tale disposizione normativa costituisce il recepimento della
Direttiva 2003/88/CE, la quale all'art.4 prevede che membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale>>.
Dal contenuto delle citate norme emerge una nozione di pausa lavorativa intesa come momento di inattività o sosta all'interno dell'arco lavorativo giornaliero con la finalità di assicurare al lavoratore il recupero delle energie psico – fisiche, la consumazione del pasto, l'attenuazione di mansioni monotone e ripetitive (cfr. Cassazione nn.32113/22 e 8470/23).
Il diritto a fruire della pausa in questione, in quanto preordinato alla tutela dell'integrità psico–fisica e della personalità morale del lavoratore, valori costituzionalmente protetti ex artt. 32, 36 comma 3, 41 Cost. non è disponibile
(difatti, il comma 2 del d.lgs. 66/2003 recita: deve essere concessa>>).
Inoltre, la pausa in questione si configura come una sosta
“interna” all'orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore, coerentemente con una nozione di “orario di lavoro” incentrata non sulla effettività e continuità ininterrotta della prestazione lavorativa, ma sulla disponibilità del lavoratore e sulla sua presenza nei luoghi di lavoro (Cass. n.20694/2015): ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 66/2003 si definisce come “orario di pag. 10/15 lavoro” disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni>>.
La previsione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 è derogabile, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della Direttiva citata, in una serie di ipotesi tassative ivi elencate, che hanno a loro volta trovato un puntuale recepimento nell'art. 17 del d.lgs. n.
66/2003.
Quest'ultimo prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7,
8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione.
Le deroghe previste possono ritenersi ammissibili solamente a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata, il tutto come recita l'art.5 del citato decreto, principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori>>.
Per ciò che concerne il caso in questione, è l'art. 74 del CCNL
Vigilanza privata che è intervenuto al fine di disciplinare, con specifiche deroghe, l'istituto stabilendo che: giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale pag. 11/15 del ruolo tecnico operativo beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di dieci minuti con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio e comunque in maniera da creare il minore disagio possibile al committente. Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli istituti di vigilanza, nel caso in cui, durante la pausa svolta sul luogo di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della guardia giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di lavoro. Qualora per esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 1-4 del d.lgs
66/03 al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi>>.
Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (ord. n.8626 del 2 aprile 2024 citata) in caso di controversie relativamente alle quali il fatto costitutivo della pretesa risieda nel mancato godimento delle pause lavorative previste dalla legge o dal contratto collettivo dopo sei ore consecutive di lavoro, il lavoratore è tenuto a provare unicamente la mancata fruizione delle stesse e non anche il mancato godimento dei riposi compensativi sostitutivi delle pause di lavoro non godute dal momento che il godimento di riposo compensativo integra un fatto estintivo con onere di allegazione e prova a carico del datore di lavoro.
Sul punto, infatti, l'ordinanza richiamata statuisce che modalità di fruizione della pausa, alternative a quella ordinaria della durata di minuti dieci nel turno di servizio – investono la
pag. 12/15 sfera organizzativa datoriale, giacché correlate alle particolari esigenze del settore, specificamente alla necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza e l'impossibilità di godimento della pausa durante il turno di lavoro impone la concessione di riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni>>; da ciò consegue che grava sul datore di lavoro provare il godimento del riposo compensativo del lavoratore.
Ebbene, nel caso di specie, la parte datoriale non ha allegato evidenze probatorie in tal senso ossia non ha dimostrato che il dipendente abbia effettivamente usufruito delle pause compensative mensili, né di aver posto in essere modalità organizzative e/o norme interne di regolamentazione deputate all'esplicitazione di modalità di recupero delle pause che penalizzanti per il lavoratore e che siano tali da garantire , nel contesto lavorativo, l'effettività del recupero psico-fisico del dipendente>> (sempre Cass. ord. n. 8626 del 2/4/2024).
Né rileva l'accordo aziendale invocato dalla appellante in quanto secondo le stesse allegazioni della parte ed il contenuto delle deposizioni testimoniali le previsioni dello stesso si limita(va)no a stabilire che non sarebbero state irrogate sanzioni disciplinari nel caso di godimento della pausa, ma nulla è stato allegato/provato in ordine agli aspetti evidenziati dalla Suprema
Corte, senza tacere che (pur ammettendo la esistenza dello stesso in assenza di prova scritta, nonostante i testi di parte resistente e escussi in primo grado abbiano Pt_2 Tes_1 riferito, al contrario, che fu siglato per iscritto) lo stesso non risulta essere mai stato comunicato ai lavoratori.
In sostanza pur volendo considerare esistente tale accordo aziendale del 2006 non vi è prova (incombente sulla datrice) che pag. 13/15 la pausa sia stata goduta;
i testimoni e Tes_2 Tes_3 colleghi del hanno escluso di aver mai goduto della CP_1 pausa;
il teste ha riferito di aver visto il “al bar Pt_2 CP_1
a prendere il caffè e consumare uno spuntino presso la stanza dedicata ai sorveglianti durante la pausa” ma in difetto di indicazione di quale fosse il turno in quelle specifiche occasioni non è provato che tali consumazioni siano avvenute nel corso del turno o piuttosto dopo averlo completato.
Il lavoratore ha, quindi, adempiuto al proprio onere probatorio in ordine alla mancata fruizione della pausa ed alla articolazione dei turni, la datrice non ha, invece, assolto al proprio relativo al godimento del riposo compensativo ovvero alla previsione di modalità alternative al godimento della pausa.
Con riferimento alla fattispecie in esame, quindi, da quanto sin qui rilevato ed argomentato, devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi per confermare la sentenza di primo grado in ordine al riconoscimento del diritto alla tutela risarcitoria, nei limiti della prescrizione già applicata dal Tribunale e sulla quale il non ha spiegato appello incidentale. CP_1
Pertanto, in accoglimento dell'appello spiegato dal e CP_1 stante il rigetto dell'appello spiegato dalla in Parte_1 parziale riforma dell'impugnata sentenza, la predetta deve Pt_1 essere condannata al pagamento in favore del della CP_1 ulteriore somma di euro 7.795,34 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite possono essere compensate atteso il mutamento di giurisprudenza quanto alla questione della pausa a seguito della pronuncia della Cassazione intervenuta successivamente all'appello spiegato dalla e considerando la non addebitabilità alla Pt_1
pag. 14/15 datrice dell'errore di calcolo del Tribunale quanto alla liquidazione del t.f.r..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello spiegato dalla Parte_1
-accoglie l'appello spiegato da e, per l'effetto, Controparte_1 in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna la al pagamento in Parte_1 favore di della ulteriore somma di euro 7.795,34 Controparte_1
a titolo di t.f.r. oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
-compensa le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 18.9.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2220/22 RG, alla quale è stata riunita la n.2251/22, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.1378/2022 pubblicata il 15.3.2022 dal Tribunale di Napoli
TRA
in persona dell'Amministratore Unico e Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgia Gaudino
APPELLANTE-APPELLATA
E rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Controparte_1
Puglisi e Alessandro Squillante
APPELLANTE-APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. conveniva in Controparte_1 giudizio la deducendo: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 1° CP_2 febbraio 1987 al 14 aprile 2010 e, successivamente, di essere passato, per effetto di un trasferimento di ramo di azienda, alle dipendenze della , con mansioni di guardia particolare Pt_1 giurata, inquadrato quale operaio al livello 3 del ruolo tecnico – operativo del vigente C.C.N.L. di categoria (dipendenti da
Istituti di Vigilanza Privata);
- di aver lavorato alle dipendenze della sino al 13 novembre Pt_1
2017 e di essere stato assunto, poi, dalla per effetto CP_3 di cambio appalto;
- di non aver percepito il TFR nella misura integralmente dovuta e la retribuzione per la mancata pausa di 10 minuti a far data dal
1° gennaio 2006;
- di aver diritto a percepire la somma complessiva di € 46.365,95, di cui € 42.074,29 a titolo di residuo TFR ed € 4.291,66 per la pausa non goduta, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare la nullità di ogni pattuizione, transazione e/o rinuncia eventualmente sottoscritta dal ricorrente
2) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti ai sensi dell'art. 2094 c.c. ed il vincolo di solidarietà tra le due convenute ex art. 2112 c.c.
3) previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente a percepire gli emolumenti e/o indennità di lavoro di cui al capo D che precede, accogliere il presente ricorso e per l'effetto e per le causali tutte indicate in narrativa condannare la
[...] in persona dell'amministratore pro-tempore, al Parte_1 pagamento in favore dell'odierno ricorrente della somma di Euro
46.365,95 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo.
4) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15% IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari”.
pag. 2/15 Si costituiva in giudizio la la quale Parte_1 impugnava l'avverso dedotto, rilevandone l'assoluta inammissibilità nonché infondatezza in fatto ed in diritto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda condannando la società datrice al pagamento in favore del del complessivo importo CP_1 di € 6.185,13, di cui euro 3.101,37 a titolo di residuo TFR ed €
3.083,76 a titolo di risarcimento da mancata fruizione della pausa di 10 minuti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
condannava altresì la società resistente alla rifusione per due terzi delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate complessivamente in € 3.500,00.
Avverso la predetta decisione hanno promosso appello ambedue le parti.
L'appello spiegato dalla ha ad oggetto il Parte_1 riconoscimento in favore del lavoratore della somma a titolo di pause non godute.
La società deduce:
-che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere fondato il diritto alla percezione della somma di euro 3.083,76, quale retribuzione dovuta per mancata fruizione della pausa retribuita di 10 minuti, per effetto della mancanza, da parte del datore di lavoro, da un lato, di specifica e dettagliata allegazione e prova delle condizioni di lavoro e dei turni disimpegnati dalle guardie nel periodo di pausa, dall'altro, della comunicazione, al lavoratore, dell'utilizzo di riposo compensativo in caso di mancato godimento della pausa giornaliera in quanto la previsione di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di minuti dieci, in caso di prestazione lavorativa eccedente le sei ore, è stata introdotta dal CCNL
Istituti di vigilanza del 2 maggio 2006,
pag. 3/15 -che la pausa disciplinata dall'art.74 CCNL Vigilanza non comporta l'abbandono della postazione lavorativa e la sostituzione del lavoratore, ma deve essere tale da arrecare il minor disagio al committente, e deve essere interrotta in caso di esigenze di servizio,
-che trattasi, in sostanza di pausa assolutamente non assimilabile alla pausa di cui all'articolo 81 del Decreto Legislativo n
66/2003 definita giustamente “intervallo per pausa” in cui il lavoratore deve recuperare le energie psico fisiche abbandonando la postazione lavorativa ed il processo lavorativo,
-di aver dato piena attuazione alla normativa contrattuale in quanto dalla prova testimoniale espletata era emersa la sussistenza di un accordo aziendale con le RSA, in base al quale venne pattuito che, data la circostanza di fruizione della pausa sul posto di lavoro per le guardie particolari giurate, come da normativa contrattuale riportata ex ante, gli ispettori di zona, che si occupavano del controllo sulle guardie giurate, non elevassero alcuna sanzione disciplinare a carico del personale che fosse trovato a fruire della pausa di 10 minuti,
-che la mancanza della prova scritta dell'accordo sull'istituto della pausa non ne escludeva la sussistenza, contrariamente a quanto affermato in sentenza,
-che era erroneo il riferimento, da parte del Tribunale, alla necessità di una totale sospensione dell'attività lavorativa, poiché il riferimento all'atteggiamento vigile, alla necessità di essere nelle condizioni di poter interrompere la pausa, non può che portare alla logica conseguenza che la pausa non è totale, perché sempre integrata da una vigile attenzione che consenta l'intervento immediato e, quindi, l'interruzione della pausa,
pag. 4/15 -che la pacifica piena attuazione del disposto contrattuale era, altresì, dimostrata dall'assenza di ogni richiesta di riposi compensativi da parte del lavoratore,
-che non era mai pervenuta alcuna notizia di mancato godimento della pausa né alcuna richiesta di fruizione di riposi compensativi né da parte del ricorrente, né da parte sindacale,
-che in caso di mancato godimento della pausa di dieci minuti, la contrattazione collettiva non prevede comunque il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione aggiuntiva, bensì, il diritto a fruire di riposi compensativi, chiedendo, in accoglimento dell'appello ed in riforma parziale dell'impugnata sentenza, il rigetto nel merito del ricorso di primo grado con riferimento alla domanda formulata in tema di pausa non goduta, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito contestando la fondatezza del Controparte_1 gravame rilevando che la non aveva mai ha contestato Pt_1
l'orario di lavoro, sostenendo che lo stesso aveva sempre fruito della pausa giornaliera di 10 minuti e che in caso contrario sarebbe spettato al più l'equivalente riposo compensativo;
che l'art. 74 in esame, nel rinviare alla sede aziendale la definizione delle modalità, non regolamenta la collocazione temporale dell'intervallo, prevedendo solo che esso interviene dopo le sei ore di prestazione, né si preoccupa di precisare espressamente se i dieci minuti devono essere continuativi oppure no;
anzi, nel prevedere la possibilità di interrompere la pausa e di goderla successivamente nel turno di lavoro, implicitamente prende in esame l'eventualità che sia frazionata per un ammontare complessivo di dieci minuti;
che nel caso di servizio individuale, per effetto della sospensione dell'attività, il posto resterebbe privo di presidio attivo per cui il beneficio è di fatto pag. 5/15 snaturato, risolvendosi in un'intermittente alternanza tra lavoro e intervallo a seconda del numero di interventi necessitati;
che il rinvio alla sede aziendale per la determinazione delle modalità di fruizione, causando un vuoto di regolamentazione, non può ridondare in danno dei lavoratori destinatari della norma contrattuale;
che è sufficiente l'allegazione del mancato godimento della pausa di dieci minuti per riversare sulla società convenuta l'onere di dedurre e comprovare il godimento della pausa di dieci minuti, attraverso la deduzione e la prova delle condizioni di lavoro e dei turni normalmente disimpegnati dalle guardie nel periodo di causa e tali da consentire alla guardia e/o alle guardie in servizio congiunto di sospendere la prestazione;
che la si era sottratta al predetto onere probatorio che le Pt_1 incombeva;
che mai alcuna comunicazione dell'allegato accordo aziendale era pervenuta alle guardie giurate dipendenti. ha spiegato, a sua volta, appello avverso la Controparte_1
(sola) statuizione in merito alla liquidazione della somma a titolo di t.f.r., lamentando in sostanza un errore di calcolo da parte del Giudice di primo grado.
Il predetto ha evidenziato che nel ricorso aveva richiesto la liquidazione del residuo TFR maturato e non percepito (calcolato per intero secondo i conteggi allegati al ricorso nella misura complessiva di € 54.161,29 lordi e determinato nell'importo di €
42.074,29 lordi quale somma residua ancora da percepire, al netto degli acconti già ricevuti a titolo di anticipo, per un importo complessivo di € 12.087,00 lordi, durante il rapporto di lavoro -
€ 4.375,00 lordi - e successivamente alla sua cessazione - €
7.712,00 lordi); che il Tribunale, su istanza di esso ricorrente, aveva emesso ordinanza ex art. 423, 1° co. c.p.c. per il pagamento della somma non contestata di € 31.177,58 lordi a titolo di residuo TFR come calcolato dall'azienda convenuta ed all'esito pag. 6/15 della prova testimoniale le parti redigevano, ciascuna a sostegno delle proprie tesi, note autorizzate;
che, in particolare, nel detto scritto difensivo egli poneva in evidenza la correttezza dei criteri di calcolo adottati per quantificare l'intero trattamento di fine rapporto maturato e precisava che il TFR residuo ancora dovutogli ammontava ad € 10.896,71 lordi, ottenuto detraendo dal totale TFR maturato di € 54.161,29 gli acconti di € 12.087,00 e la somma di € 31.177,58 già riconosciuta con le citata ordinanza;
che all'esito del giudizio il G.L., riconoscendo la fondatezza della domanda de qua, la accoglieva, commettendo tuttavia un errore nell'indicare la somma dovuta dalla società a titolo di TFR, poiché (riconoscendo che i conteggi erano esatti in quanto utilizzavano la cifra maturata a tale titolo indicata nelle buste paga per gli anni dal 1989 al 1996, come accantonata sotto la voce
“retribuzione tfr”) indicava in € 46.365,95 quella maggior somma dovuta a titolo di TFR come richiesta in ricorso, da cui detraeva gli acconti percepiti (in totale euro 12.087,00) e la somma oggetto di ordinanza ex art. 423 c.p.c. ( euro 31.177,58) , mentre la somma di euro 46.365,95 era il totale richiesto nelle conclusioni inglobante anche la somma richiesta a titolo di pausa non goduta (euro 4.291,66), mentre avrebbe dovuto considerare la somma di euro 42.074,29 (già decurtata degli acconti ricevuti) alla quale sottrarre la somma indicata nella ordinanza ex art.423 cpc, giungendo alla corretta indicazione della somma di €
10.896,71 quale residuo tfr ancora dovuto, chiedendo la riforma parziale della sentenza con la condanna della società appellata al pagamento della somma di € 7.795,34 risultante dalla differenza tra il residuo TFR di € 10.896,71 chiesto e la somma di € 3.101,37 erroneamente quantificata dal Tribunale per lo stesso titolo, il tutto con vittoria di spese e compensi professionali con attribuzione.
pag. 7/15 La causa, a seguito del collocamento fuori ruolo del consigliere relatore, era riassegnata, previo scardinamento con decreto presidenziale, al nuovo consigliere Scarlatelli;
seguivano due rinvii ex art.291 cpc e la regolarmente Pt_1 Parte_1 citata con pec dell'8.7.25, non si costituiva nel giudizio n.2251/2022 RG;
disposta la trattazione scritta ex art.127 ter cpc, acquisite le note alla udienza del 18.9.25 e riuniti i due appelli, la causa è stata introitata in decisione.
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L'appello del è fondato mentre è infondato l'appello CP_1 spiegato dalla . Parte_1
Con riferimento alla condanna in primo grado emessa in danno della
Civin Vigilanza il Tribunale indicava la somma di € 6.185,13, di cui euro 3.101,37 a titolo di residuo TFR, ma tale ultimo valore è affetto da un errore di calcolo come correttamente evidenziato dall'appellante . CP_1
Ed infatti nel ricorso introduttivo il lavoratore indicava i seguenti importi: € 54.161,29 quale tfr maturato ed € 4.375,00 ed
€ 7.712,00 quali acconti già ricevuti (il primo prima della cessazione del rapporto di lavoro, il secondo dopo) residuando pertanto la somma di € 42.074,29 quale residuo TFR (richiesta nelle conclusioni unitamente ad € 4.291,66 a titolo di indennizzo per la mancata fruizione della pausa giornaliera di 10 minuti, per un totale di € 46.365,95).
Nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale emetteva in data 6.11.23 ordinanza ex art.423 comma 1 cpc per la somma di euro
31.177,58 a titolo di tfr;
nella sentenza però la base di calcolo
(dalla quale il GL detrae i due acconti già percepiti nonché la somma di cui alla testè citata ordinanza ex art.423 cpc) risulta erroneamente indicata in euro 46.365,95 cioè nella somma che ingloba anche gli euro 4.291,66 richiesti al diverso titolo del pag. 8/15 mancato godimento della pausa, mentre la corretta base di calcolo indicata in ricorso (ed anche nelle successive note) è quella di euro 54.161,29, cui andavano sottratti i due acconti già percepiti arrivando ad euro 42.074,29 e poi la somma di cui alla ordinanza ex art.423 cpc portando ad euro 10.896,71 ancora dovuti.
Avendo il Tribunale condannato la al pagamento di Parte_1 euro 3.101,37 a titolo di tfr, spettano al ancora euro CP_1
7.795,34 (euro 10.896,71 meno 3.101,37 già oggetto di statuizione); pertanto l'appello sul punto va accolto con condanna della al pagamento della (ulteriore) somma di € Parte_1
7.795,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Nessuna osservazione al “ricalcolo” operato nell'appello del
è stata avanzata dalla che non ha inteso CP_1 Parte_1 costituirsi nel giudizio riunito n.2251/22.
Infondato è invece l'appello spiegato dalla in ordine Pt_1 all'avvenuto riconoscimento della somma di euro 3.083,76 per la mancata fruizione della pausa di 10 minuti giornaliera.
In ordine alla mancata fruizione della pausa di 10 minuti prevista dall'art.74 del CCNL di settore il Collegio, anche a modifica dell'orientamento sinora espresso, deve dare atto dell'intervento recente della pronuncia della Suprema Corte n.8626/2024 (proprio su pronuncia emessa dalla Corte di Appello di Napoli) in cui sono stati precisati i rispettivi oneri allegatori e probatori delle parti del rapporto di lavoro.
In proposito, deve essere evidenziato che la normativa disciplinante la pausa giornaliera di lavoro è contenuta nell'art.8 del d.lgs n. 66/2003 che al comma 1 dispone che:
<<qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite sei < i>
ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti
pag. 9/15 collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo>>.
Tale disposizione normativa costituisce il recepimento della
Direttiva 2003/88/CE, la quale all'art.4 prevede che membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale>>.
Dal contenuto delle citate norme emerge una nozione di pausa lavorativa intesa come momento di inattività o sosta all'interno dell'arco lavorativo giornaliero con la finalità di assicurare al lavoratore il recupero delle energie psico – fisiche, la consumazione del pasto, l'attenuazione di mansioni monotone e ripetitive (cfr. Cassazione nn.32113/22 e 8470/23).
Il diritto a fruire della pausa in questione, in quanto preordinato alla tutela dell'integrità psico–fisica e della personalità morale del lavoratore, valori costituzionalmente protetti ex artt. 32, 36 comma 3, 41 Cost. non è disponibile
(difatti, il comma 2 del d.lgs. 66/2003 recita: deve essere concessa>>).
Inoltre, la pausa in questione si configura come una sosta
“interna” all'orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore, coerentemente con una nozione di “orario di lavoro” incentrata non sulla effettività e continuità ininterrotta della prestazione lavorativa, ma sulla disponibilità del lavoratore e sulla sua presenza nei luoghi di lavoro (Cass. n.20694/2015): ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 66/2003 si definisce come “orario di pag. 10/15 lavoro” disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni>>.
La previsione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 è derogabile, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della Direttiva citata, in una serie di ipotesi tassative ivi elencate, che hanno a loro volta trovato un puntuale recepimento nell'art. 17 del d.lgs. n.
66/2003.
Quest'ultimo prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7,
8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione.
Le deroghe previste possono ritenersi ammissibili solamente a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata, il tutto come recita l'art.5 del citato decreto, principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori>>.
Per ciò che concerne il caso in questione, è l'art. 74 del CCNL
Vigilanza privata che è intervenuto al fine di disciplinare, con specifiche deroghe, l'istituto stabilendo che: giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale pag. 11/15 del ruolo tecnico operativo beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di dieci minuti con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio e comunque in maniera da creare il minore disagio possibile al committente. Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli istituti di vigilanza, nel caso in cui, durante la pausa svolta sul luogo di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della guardia giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di lavoro. Qualora per esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 1-4 del d.lgs
66/03 al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi>>.
Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (ord. n.8626 del 2 aprile 2024 citata) in caso di controversie relativamente alle quali il fatto costitutivo della pretesa risieda nel mancato godimento delle pause lavorative previste dalla legge o dal contratto collettivo dopo sei ore consecutive di lavoro, il lavoratore è tenuto a provare unicamente la mancata fruizione delle stesse e non anche il mancato godimento dei riposi compensativi sostitutivi delle pause di lavoro non godute dal momento che il godimento di riposo compensativo integra un fatto estintivo con onere di allegazione e prova a carico del datore di lavoro.
Sul punto, infatti, l'ordinanza richiamata statuisce che modalità di fruizione della pausa, alternative a quella ordinaria della durata di minuti dieci nel turno di servizio – investono la
pag. 12/15 sfera organizzativa datoriale, giacché correlate alle particolari esigenze del settore, specificamente alla necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza e l'impossibilità di godimento della pausa durante il turno di lavoro impone la concessione di riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni>>; da ciò consegue che grava sul datore di lavoro provare il godimento del riposo compensativo del lavoratore.
Ebbene, nel caso di specie, la parte datoriale non ha allegato evidenze probatorie in tal senso ossia non ha dimostrato che il dipendente abbia effettivamente usufruito delle pause compensative mensili, né di aver posto in essere modalità organizzative e/o norme interne di regolamentazione deputate all'esplicitazione di modalità di recupero delle pause che penalizzanti per il lavoratore e che siano tali da garantire , nel contesto lavorativo, l'effettività del recupero psico-fisico del dipendente>> (sempre Cass. ord. n. 8626 del 2/4/2024).
Né rileva l'accordo aziendale invocato dalla appellante in quanto secondo le stesse allegazioni della parte ed il contenuto delle deposizioni testimoniali le previsioni dello stesso si limita(va)no a stabilire che non sarebbero state irrogate sanzioni disciplinari nel caso di godimento della pausa, ma nulla è stato allegato/provato in ordine agli aspetti evidenziati dalla Suprema
Corte, senza tacere che (pur ammettendo la esistenza dello stesso in assenza di prova scritta, nonostante i testi di parte resistente e escussi in primo grado abbiano Pt_2 Tes_1 riferito, al contrario, che fu siglato per iscritto) lo stesso non risulta essere mai stato comunicato ai lavoratori.
In sostanza pur volendo considerare esistente tale accordo aziendale del 2006 non vi è prova (incombente sulla datrice) che pag. 13/15 la pausa sia stata goduta;
i testimoni e Tes_2 Tes_3 colleghi del hanno escluso di aver mai goduto della CP_1 pausa;
il teste ha riferito di aver visto il “al bar Pt_2 CP_1
a prendere il caffè e consumare uno spuntino presso la stanza dedicata ai sorveglianti durante la pausa” ma in difetto di indicazione di quale fosse il turno in quelle specifiche occasioni non è provato che tali consumazioni siano avvenute nel corso del turno o piuttosto dopo averlo completato.
Il lavoratore ha, quindi, adempiuto al proprio onere probatorio in ordine alla mancata fruizione della pausa ed alla articolazione dei turni, la datrice non ha, invece, assolto al proprio relativo al godimento del riposo compensativo ovvero alla previsione di modalità alternative al godimento della pausa.
Con riferimento alla fattispecie in esame, quindi, da quanto sin qui rilevato ed argomentato, devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi per confermare la sentenza di primo grado in ordine al riconoscimento del diritto alla tutela risarcitoria, nei limiti della prescrizione già applicata dal Tribunale e sulla quale il non ha spiegato appello incidentale. CP_1
Pertanto, in accoglimento dell'appello spiegato dal e CP_1 stante il rigetto dell'appello spiegato dalla in Parte_1 parziale riforma dell'impugnata sentenza, la predetta deve Pt_1 essere condannata al pagamento in favore del della CP_1 ulteriore somma di euro 7.795,34 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite possono essere compensate atteso il mutamento di giurisprudenza quanto alla questione della pausa a seguito della pronuncia della Cassazione intervenuta successivamente all'appello spiegato dalla e considerando la non addebitabilità alla Pt_1
pag. 14/15 datrice dell'errore di calcolo del Tribunale quanto alla liquidazione del t.f.r..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello spiegato dalla Parte_1
-accoglie l'appello spiegato da e, per l'effetto, Controparte_1 in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna la al pagamento in Parte_1 favore di della ulteriore somma di euro 7.795,34 Controparte_1
a titolo di t.f.r. oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
-compensa le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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