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Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/07/2024, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
N. 5285/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Claudia Dal Martello Giudice
dott. Marco Nappi Quintiliano Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 5285/2024 e promossa da:
(C. F. ) e Parte_1 C.F._1
(C. F. ), entrambi rappresentati e assistiti dall'Avv. Parte_2 C.F._2
CHIARAMONTE MICHELA;
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Verona. Oggetto: divorzio congiunto.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi ricorrenti in Cerea in data
20.10.2007; trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Cerea, anno 2007, parte I, numero
17, in regime di separazione dei beni;
ordinare al Comune di Cerea di annotare l'emananda sentenza a margine dell'Atto di
Matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1. La casa coniugale sita in Cerea (VR), Via San Vito Martire 88, in comproprietà dei coniugi in regime di separazione legale dei beni, continuerà ad essere assegnata alla sig.ra che Parte_1
Per_ continuerà ad abitarla con la FI minore , sino al raggiungimento della compiuta indipendenza economica da parte della FI.
2. La sig.ra rimanarrà esclusiva intestataria di tutte le utenze domestiche relative Parte_1
all'abitazione coniugale.
3. I coniugi rimarranno esclusivi proprietari delle autovetture a loro intestate acquistate in regime di separazione legale dei beni.
Per_ 4. L'affidamento della FI minore continuerà ad essere condiviso, con collocamento presso la madre e facoltà della stessa di compiere gli atti riguardanti l'ordinaria gestione e cura della minore.
5. Entrambi i genitori parteciperanno necessariamente alle scelte educative riguardanti la FI
Per_ minore , relative, a mero titolo esemplificativo, alla scelta dell'istituto scolastico da frequentare al momento opportuno, alle cure mediche da applicare ordinariamente o in via straordinaria, alle attività extrascolastiche da scegliere quali hobbies ed attività sportive.
Per_ 6. Il sig. potrà vedere e tenere con sé la FI quando vorrà, previo accordo con la Parte_2
madre e compatibilmente con gli impegni di studio, i bisogni e le richieste della minore.
7. In caso di disaccordo tra i genitori, il sig. vedrà e terrà con sé la FI minore Parte_2
Per_
nei giorni ed orari così concordati:
- ogni martedì dalle ore 18.00 quando il sig. andrà a prenderla prezzo l'abitazione della Parte_2
madre, fino alla mattina del giorno successivo quando il padre accompagnerà la FI a scuola,
- ogni giovedì dalle ore 18.00 quando il sig. andrà a prenderla prezzo l'abitazione della Parte_2
madre, fino alla mattina del giorno successivo quando il padre accompagnerà la FI a scuola,
- a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio quando il sig. andrà a prendere la FI Parte_2
Per_
presso l'abitazione della madre sino alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà la
FI presso l'abitazione della madre.
Per_ 8) La FI trascorrerà sette giorni con il padre durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana dal 23 al 30 dicembre a quella dal 31 dicembre al 06 gennaio, in modo tale che il Natale venga trascorso ad anni alterni con il padre e con la madre;
nel periodo pasquale la minore trascorrerà metà delle vacanze con la madre e metà con il padre alternando di anno in anno i periodi, in modo tale da passare i giorni di Pasqua e di Pasquetta ad anni alterni con la madre e con il padre.
Per_ 9) Durante l'estate, la FI starà con il padre per almeno due settimane anche non consecutive,
da concordarsi previamente ogni anno entro il 31 maggio.
10) Le altre festività in cui si interromperà l'attività scolastica (25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 01
novembre e 08 dicembre) verranno trascorse dalla minore in alternanza con la madre e con il padre. 11) La regolamentazione sopra indicata è da considerarsi indicativa, in quanto si precisa che i genitori potranno sempre raggiungere diversi accordi in considerazione degli impegni lavorativi documentabili di ciascuno e, soprattutto, nell'interesse esclusivo della FI minore e nel rispetto delle sue esigenze;
Per_ entrambi i genitori, in ogni caso, si impegnano ad essere presenti con durante i giorni di propria competenza.
12) Ciascun genitore, nel caso in cui si dovesse allontanare per un periodo superiore alle 24 ore
Per_ dalla propria residenza e/o domicilio portando con sé la FI , dovrà dare preavviso all'altro genitore almeno 48 ore prima, informandolo altresì sul luogo in cui si recherà.
Per_ 13) Entrambi i genitori, durante i periodi e gli orari in cui non terranno con sé la FI ,
potranno mantenere contatti telefonici, anche mediante videochiamate, con la medesima, in particolare durante i periodi di vacanze.
14) Il sig. continuerà a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2
Per_ FI minore la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_1
alle coordinate bancarie già comunicate.
[...]
15) Il sig. continuerà a sostenere al 50% le c.d. spese accessorie necessarie alla Parte_2
Per_ FI minore , così come identificate nel Protocollo della Famiglia siglato in data 3.12.2018,
Sez. III, qui di seguito riportate: a) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante,
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N.
e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici. Per le spese medico-sanitarie urgenti non sarà necessario il previo accordo, fermo restando il rispetto dell'obbligo di reciproca tempestiva informazione;
c) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, costi per il trasporto pubblico, nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
d) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari,
costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida nei limiti massimi di euro 1.000,00 da ripartirsi equamente, l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); f) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura,
spese per baby-sitting, viaggi e vacanze senza i genitori.
Quando i genitori devono concordare le spese che richiedono il preventivo accordo, quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, il proprio motivato dissenso;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato,
e/o contrario all'interesse della FI minore, la spesa andrà comunque ripartita secondo le quote concordate tra i genitori. Il rimborso delle spese straordinarie avverrà nella medesima modalità
prevista per il mantenimento ordinario, ovverosia a mezzo bonifico bancario, alle coordinate bancarie già indicate.
16) I coniugi si concedono sin d'ora il nulla osta al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero o di ogni documento si rendesse a tal uopo necessario e si impegnano a sottoscrivere la documentazione necessaria per il rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valida per
Per_ l'espatrio per la FI minore .
17) Le spese legali per il presente procedimento saranno sostenute da entrambi i coniugi in egual misura.
18) I coniugi sono tutt'oggi economicamente autosufficienti, nulla chiedono reciprocamente a titolo di mantenimento o alimenti e hanno già provveduto alla ripartizione delle somme cointestate e di quanto in comune tra loro.”
CONCLUSIONI DEL P.M.
“nulla si oppone.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di pronunciare lo scioglimento del loro matrimonio,
ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70.
Essi, con note in sostituzione dell'udienza, insistevano quindi per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il P.M., il Tribunale si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che, dal momento in cui i coniugi comparirono avanti al Presidente
del Tribunale per la separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio, sono decorsi i termini di legge. I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della
FI minore. La decisione appare corretta alla luce di quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio in relazione alla suddetta minore.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può
essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque essere trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni in esame appaiono conformi all'interesse della prole medesima e non contrastano con norme imperative.
Il Collegio prende inoltre atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dai coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del giorno 25.7.2024.
Il Giudice relatore La Presidente
Marco Nappi Quintiliano Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Claudia Dal Martello Giudice
dott. Marco Nappi Quintiliano Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 5285/2024 e promossa da:
(C. F. ) e Parte_1 C.F._1
(C. F. ), entrambi rappresentati e assistiti dall'Avv. Parte_2 C.F._2
CHIARAMONTE MICHELA;
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Verona. Oggetto: divorzio congiunto.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi ricorrenti in Cerea in data
20.10.2007; trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Cerea, anno 2007, parte I, numero
17, in regime di separazione dei beni;
ordinare al Comune di Cerea di annotare l'emananda sentenza a margine dell'Atto di
Matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1. La casa coniugale sita in Cerea (VR), Via San Vito Martire 88, in comproprietà dei coniugi in regime di separazione legale dei beni, continuerà ad essere assegnata alla sig.ra che Parte_1
Per_ continuerà ad abitarla con la FI minore , sino al raggiungimento della compiuta indipendenza economica da parte della FI.
2. La sig.ra rimanarrà esclusiva intestataria di tutte le utenze domestiche relative Parte_1
all'abitazione coniugale.
3. I coniugi rimarranno esclusivi proprietari delle autovetture a loro intestate acquistate in regime di separazione legale dei beni.
Per_ 4. L'affidamento della FI minore continuerà ad essere condiviso, con collocamento presso la madre e facoltà della stessa di compiere gli atti riguardanti l'ordinaria gestione e cura della minore.
5. Entrambi i genitori parteciperanno necessariamente alle scelte educative riguardanti la FI
Per_ minore , relative, a mero titolo esemplificativo, alla scelta dell'istituto scolastico da frequentare al momento opportuno, alle cure mediche da applicare ordinariamente o in via straordinaria, alle attività extrascolastiche da scegliere quali hobbies ed attività sportive.
Per_ 6. Il sig. potrà vedere e tenere con sé la FI quando vorrà, previo accordo con la Parte_2
madre e compatibilmente con gli impegni di studio, i bisogni e le richieste della minore.
7. In caso di disaccordo tra i genitori, il sig. vedrà e terrà con sé la FI minore Parte_2
Per_
nei giorni ed orari così concordati:
- ogni martedì dalle ore 18.00 quando il sig. andrà a prenderla prezzo l'abitazione della Parte_2
madre, fino alla mattina del giorno successivo quando il padre accompagnerà la FI a scuola,
- ogni giovedì dalle ore 18.00 quando il sig. andrà a prenderla prezzo l'abitazione della Parte_2
madre, fino alla mattina del giorno successivo quando il padre accompagnerà la FI a scuola,
- a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio quando il sig. andrà a prendere la FI Parte_2
Per_
presso l'abitazione della madre sino alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà la
FI presso l'abitazione della madre.
Per_ 8) La FI trascorrerà sette giorni con il padre durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana dal 23 al 30 dicembre a quella dal 31 dicembre al 06 gennaio, in modo tale che il Natale venga trascorso ad anni alterni con il padre e con la madre;
nel periodo pasquale la minore trascorrerà metà delle vacanze con la madre e metà con il padre alternando di anno in anno i periodi, in modo tale da passare i giorni di Pasqua e di Pasquetta ad anni alterni con la madre e con il padre.
Per_ 9) Durante l'estate, la FI starà con il padre per almeno due settimane anche non consecutive,
da concordarsi previamente ogni anno entro il 31 maggio.
10) Le altre festività in cui si interromperà l'attività scolastica (25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 01
novembre e 08 dicembre) verranno trascorse dalla minore in alternanza con la madre e con il padre. 11) La regolamentazione sopra indicata è da considerarsi indicativa, in quanto si precisa che i genitori potranno sempre raggiungere diversi accordi in considerazione degli impegni lavorativi documentabili di ciascuno e, soprattutto, nell'interesse esclusivo della FI minore e nel rispetto delle sue esigenze;
Per_ entrambi i genitori, in ogni caso, si impegnano ad essere presenti con durante i giorni di propria competenza.
12) Ciascun genitore, nel caso in cui si dovesse allontanare per un periodo superiore alle 24 ore
Per_ dalla propria residenza e/o domicilio portando con sé la FI , dovrà dare preavviso all'altro genitore almeno 48 ore prima, informandolo altresì sul luogo in cui si recherà.
Per_ 13) Entrambi i genitori, durante i periodi e gli orari in cui non terranno con sé la FI ,
potranno mantenere contatti telefonici, anche mediante videochiamate, con la medesima, in particolare durante i periodi di vacanze.
14) Il sig. continuerà a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2
Per_ FI minore la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_1
alle coordinate bancarie già comunicate.
[...]
15) Il sig. continuerà a sostenere al 50% le c.d. spese accessorie necessarie alla Parte_2
Per_ FI minore , così come identificate nel Protocollo della Famiglia siglato in data 3.12.2018,
Sez. III, qui di seguito riportate: a) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante,
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N.
e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici. Per le spese medico-sanitarie urgenti non sarà necessario il previo accordo, fermo restando il rispetto dell'obbligo di reciproca tempestiva informazione;
c) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, costi per il trasporto pubblico, nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
d) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari,
costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida nei limiti massimi di euro 1.000,00 da ripartirsi equamente, l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); f) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura,
spese per baby-sitting, viaggi e vacanze senza i genitori.
Quando i genitori devono concordare le spese che richiedono il preventivo accordo, quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, il proprio motivato dissenso;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato,
e/o contrario all'interesse della FI minore, la spesa andrà comunque ripartita secondo le quote concordate tra i genitori. Il rimborso delle spese straordinarie avverrà nella medesima modalità
prevista per il mantenimento ordinario, ovverosia a mezzo bonifico bancario, alle coordinate bancarie già indicate.
16) I coniugi si concedono sin d'ora il nulla osta al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero o di ogni documento si rendesse a tal uopo necessario e si impegnano a sottoscrivere la documentazione necessaria per il rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valida per
Per_ l'espatrio per la FI minore .
17) Le spese legali per il presente procedimento saranno sostenute da entrambi i coniugi in egual misura.
18) I coniugi sono tutt'oggi economicamente autosufficienti, nulla chiedono reciprocamente a titolo di mantenimento o alimenti e hanno già provveduto alla ripartizione delle somme cointestate e di quanto in comune tra loro.”
CONCLUSIONI DEL P.M.
“nulla si oppone.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di pronunciare lo scioglimento del loro matrimonio,
ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70.
Essi, con note in sostituzione dell'udienza, insistevano quindi per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il P.M., il Tribunale si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che, dal momento in cui i coniugi comparirono avanti al Presidente
del Tribunale per la separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio, sono decorsi i termini di legge. I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della
FI minore. La decisione appare corretta alla luce di quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio in relazione alla suddetta minore.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può
essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque essere trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni in esame appaiono conformi all'interesse della prole medesima e non contrastano con norme imperative.
Il Collegio prende inoltre atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dai coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del giorno 25.7.2024.
Il Giudice relatore La Presidente
Marco Nappi Quintiliano Antonella Guerra