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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 300 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Parte_1
RI ON AC e IO Allegrini) appellante
E
(avv.ti Maria Luca e Cristina Bonavita) CP_1 appellato
Oggetto: appello sentenza del Tribunale di Paola. Malattia professionale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il Tribunale di Paola, adito con ricorso del 28.7.2020, ha riconosciuto l'origine professionale dell'ipoacusia bilaterale neurosensoriale che affligge CP_1
, titolare di un'azienda edile ed esercente attività di mastro muratore. Per
[...]
l'effetto, ha condannato l' a liquidargli, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 38/2000, Pt_1
l'indennizzo in conto capitale commisurato ad un'infermità del 14,55%, a decorrere dalla data dell'istanza amministrativa del 20.2.2017.
Pag. 1 di 4 2. L'Istituto assicuratore impugna la sentenza e denuncia gli errori che il tribunale avrebbe commesso: 1) nel ritenere, sulla base di risultanze istruttorie imprecise, inattuali e contraddittorie, che l'assicurato sia stato esposto ad un rischio morbigeno a cui è da collegare causalmente l'otopatia contratta;
2) nel quantificare, sulla base dell'espletata consulenza tecnica, la percentuale del danno biologico (che ha liquidato senza arrotondare i decimali), trascurando gli esiti dell'esame audiometrico eseguito il 18.7.2016 presso una struttura sanitaria pubblica;
3) nel retrodatare al momento della domanda quella stessa percentuale del danno.
3. Nella resistenza dell'assicurato, che ha chiesto il rigetto del gravame assumendolo infondato, il Collegio ha disposto nuovi approfondimenti peritali, ha trattato per iscritto l'udienza di discussione e, acquisite le note prodotte dalle parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
4. L'appello è da accogliere per quanto di ragione.
5. Il primo motivo di gravame, nella parte in cui si incentra sull'assenza di prova dell'esposizione dell'assicurato al rischio morbigeno, va respinto perché, così come ha ritenuto il tribunale, siffatta prova si evince dalle deposizioni dei testimoni escussi. Essi, invero, hanno concordemente riferito dell'abituale utilizzo, da parte sua, del martello pneumatico e di altri strumenti rumorosi che lo costringevano a proteggersi con le cuffie dai rumori. Le loro dichiarazioni, confermative del capitolato di prova articolato in ricorso, si apprezzano attendibili perché: 1) provengono da soggetti che, avendo condiviso l'ambiente di lavoro con l'assicurato, ne hanno saputo riferire con precisione;
2) coincidono nella descrizione di quell'ambiente come caratterizzato dall'impiego, in attività di demolizione e di costruzione, di strumenti rumorosi “per lunghi periodi durante l'orario di lavoro”.
6. Il motivo va respinto anche nella parte in cui attinge il riconoscimento dell'origine lavorativa della . Sul punto, la consulenza tecnica espletata in Pt_2 questo grado è pervenuta al medesimo risultato di quella recepita in sentenza. L'esperto medico legale interpellato dalla Corte ha confermato, in base alla convincente disamina delle risultanze istruttorie e, in particolare, dei tracciati audiometrici disponibili, il nesso eziologico tra l'ipoacusia sviluppata dall'assicurato e la sua esposizione alle anzidette fonti di rumore in ambito lavorativo.
Pag. 2 di 4 7. Il secondo e il terzo motivo di appello, dianzi riassunti, che attengono alla misura e alla decorrenza del danno biologico sofferto dall'assicurato, vanno accolti.
7.1. D'accordo con i rilievi dell'Istituto assicuratore e senza incontrare alcuna critica da parte dell'assicurato, il consulente tecnico del Collegio ha invero verificato il superamento della soglia indennizzabile solo in corso di causa. Ha motivatamente commisurato nella percentuale del 5% il danno uditivo presente al momento della domanda amministrativa e ne ha riscontrato alla data del 22.9.2022, nella quale è stato eseguito l'ultimo esame audiometrico, l'aggravamento nella misura del 15 per cento che lo rende indennizzabile.
7.2. In senso contrario non induce il rilievo che l' appellante ha esposto Pt_1 nelle note di discussione, denunciando il difetto di prova dell'origine lavorativa dell'aggravamento apprezzato dal consulente. Il rilievo non convince perché, da un canto, trascura che lo stesso consulente dell' ha convenuto sull'origine Pt_1 lavorativa dell'aggravamento1 e, d'altro canto, perché i testimoni escussi all'udienza del 13.1.2022, diversamente da quanto sostiene l'appellante, hanno riferito della persistente occupazione dell'assicurato nelle medesime lavorazioni rumorose in momenti coincidenti con la loro deposizione2 e, dunque, prossimi all'epoca di manifestazione dell'aggravamento indennizzabile che è stata individuata dall'ausiliare.
8. Ne consegue, in parziale riforma della sentenza appellata, la condanna dell'appellante ad erogare all'assicurato dal 22.9.2022 l'indennizzo che gli spetta nella misura del 15 per cento, oltre agli accessori ex art. 16, c. 6, della l. n. 412/1991 dal dovuto al soddisfo.
9. Le spese di lite si compensano tra le parti, stante l'insorgenza solo in corso di causa del requisito sanitario di accesso alla prestazione previdenziale in contesa.
Pag. 3 di 4 10. Le spese di consulenza si pongono invece a carico dell'Istituto assicuratore perché destinatario della pronuncia di condanna.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1 depositato il 4/4/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro,
n. 129/23, pubblicata in data 28/3/2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della gravata sentenza, condanna l' ad erogare all'appellato l'indennizzo in conto capitale Pt_1 commisurato a un danno biologico del 15 per cento con decorrenza dal 22.9.2022, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. Pt_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/11/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così nella relazione di CTU: “nemmeno i Sanitari dell'Istituto mettono in discussione la derivazione della patologia in questione dalla tipologia lavorativa espletata dal periziando, riconoscendo, quindi, la genesi lavorativa di essa”. 2 Il teste ha dichiarato: “lo vedo quasi sempre fino ad oggi” e il teste ha dichiarato: Tes_1 Tes_2
“lavoro insieme a lui”. Entrambi hanno poi confermato i capitoli di prova concernenti l'utilizzo diuturno ed attuale, da parte del ricorrente, di “strumenti meccanici pesanti e rumorosi quali martello penumatico, miscelatori per amalgamare il cemento, badili, picconi, scalpelli, seghe elettriche e trapani”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 300 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Parte_1
RI ON AC e IO Allegrini) appellante
E
(avv.ti Maria Luca e Cristina Bonavita) CP_1 appellato
Oggetto: appello sentenza del Tribunale di Paola. Malattia professionale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il Tribunale di Paola, adito con ricorso del 28.7.2020, ha riconosciuto l'origine professionale dell'ipoacusia bilaterale neurosensoriale che affligge CP_1
, titolare di un'azienda edile ed esercente attività di mastro muratore. Per
[...]
l'effetto, ha condannato l' a liquidargli, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 38/2000, Pt_1
l'indennizzo in conto capitale commisurato ad un'infermità del 14,55%, a decorrere dalla data dell'istanza amministrativa del 20.2.2017.
Pag. 1 di 4 2. L'Istituto assicuratore impugna la sentenza e denuncia gli errori che il tribunale avrebbe commesso: 1) nel ritenere, sulla base di risultanze istruttorie imprecise, inattuali e contraddittorie, che l'assicurato sia stato esposto ad un rischio morbigeno a cui è da collegare causalmente l'otopatia contratta;
2) nel quantificare, sulla base dell'espletata consulenza tecnica, la percentuale del danno biologico (che ha liquidato senza arrotondare i decimali), trascurando gli esiti dell'esame audiometrico eseguito il 18.7.2016 presso una struttura sanitaria pubblica;
3) nel retrodatare al momento della domanda quella stessa percentuale del danno.
3. Nella resistenza dell'assicurato, che ha chiesto il rigetto del gravame assumendolo infondato, il Collegio ha disposto nuovi approfondimenti peritali, ha trattato per iscritto l'udienza di discussione e, acquisite le note prodotte dalle parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
4. L'appello è da accogliere per quanto di ragione.
5. Il primo motivo di gravame, nella parte in cui si incentra sull'assenza di prova dell'esposizione dell'assicurato al rischio morbigeno, va respinto perché, così come ha ritenuto il tribunale, siffatta prova si evince dalle deposizioni dei testimoni escussi. Essi, invero, hanno concordemente riferito dell'abituale utilizzo, da parte sua, del martello pneumatico e di altri strumenti rumorosi che lo costringevano a proteggersi con le cuffie dai rumori. Le loro dichiarazioni, confermative del capitolato di prova articolato in ricorso, si apprezzano attendibili perché: 1) provengono da soggetti che, avendo condiviso l'ambiente di lavoro con l'assicurato, ne hanno saputo riferire con precisione;
2) coincidono nella descrizione di quell'ambiente come caratterizzato dall'impiego, in attività di demolizione e di costruzione, di strumenti rumorosi “per lunghi periodi durante l'orario di lavoro”.
6. Il motivo va respinto anche nella parte in cui attinge il riconoscimento dell'origine lavorativa della . Sul punto, la consulenza tecnica espletata in Pt_2 questo grado è pervenuta al medesimo risultato di quella recepita in sentenza. L'esperto medico legale interpellato dalla Corte ha confermato, in base alla convincente disamina delle risultanze istruttorie e, in particolare, dei tracciati audiometrici disponibili, il nesso eziologico tra l'ipoacusia sviluppata dall'assicurato e la sua esposizione alle anzidette fonti di rumore in ambito lavorativo.
Pag. 2 di 4 7. Il secondo e il terzo motivo di appello, dianzi riassunti, che attengono alla misura e alla decorrenza del danno biologico sofferto dall'assicurato, vanno accolti.
7.1. D'accordo con i rilievi dell'Istituto assicuratore e senza incontrare alcuna critica da parte dell'assicurato, il consulente tecnico del Collegio ha invero verificato il superamento della soglia indennizzabile solo in corso di causa. Ha motivatamente commisurato nella percentuale del 5% il danno uditivo presente al momento della domanda amministrativa e ne ha riscontrato alla data del 22.9.2022, nella quale è stato eseguito l'ultimo esame audiometrico, l'aggravamento nella misura del 15 per cento che lo rende indennizzabile.
7.2. In senso contrario non induce il rilievo che l' appellante ha esposto Pt_1 nelle note di discussione, denunciando il difetto di prova dell'origine lavorativa dell'aggravamento apprezzato dal consulente. Il rilievo non convince perché, da un canto, trascura che lo stesso consulente dell' ha convenuto sull'origine Pt_1 lavorativa dell'aggravamento1 e, d'altro canto, perché i testimoni escussi all'udienza del 13.1.2022, diversamente da quanto sostiene l'appellante, hanno riferito della persistente occupazione dell'assicurato nelle medesime lavorazioni rumorose in momenti coincidenti con la loro deposizione2 e, dunque, prossimi all'epoca di manifestazione dell'aggravamento indennizzabile che è stata individuata dall'ausiliare.
8. Ne consegue, in parziale riforma della sentenza appellata, la condanna dell'appellante ad erogare all'assicurato dal 22.9.2022 l'indennizzo che gli spetta nella misura del 15 per cento, oltre agli accessori ex art. 16, c. 6, della l. n. 412/1991 dal dovuto al soddisfo.
9. Le spese di lite si compensano tra le parti, stante l'insorgenza solo in corso di causa del requisito sanitario di accesso alla prestazione previdenziale in contesa.
Pag. 3 di 4 10. Le spese di consulenza si pongono invece a carico dell'Istituto assicuratore perché destinatario della pronuncia di condanna.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1 depositato il 4/4/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro,
n. 129/23, pubblicata in data 28/3/2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della gravata sentenza, condanna l' ad erogare all'appellato l'indennizzo in conto capitale Pt_1 commisurato a un danno biologico del 15 per cento con decorrenza dal 22.9.2022, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. Pt_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/11/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così nella relazione di CTU: “nemmeno i Sanitari dell'Istituto mettono in discussione la derivazione della patologia in questione dalla tipologia lavorativa espletata dal periziando, riconoscendo, quindi, la genesi lavorativa di essa”. 2 Il teste ha dichiarato: “lo vedo quasi sempre fino ad oggi” e il teste ha dichiarato: Tes_1 Tes_2
“lavoro insieme a lui”. Entrambi hanno poi confermato i capitoli di prova concernenti l'utilizzo diuturno ed attuale, da parte del ricorrente, di “strumenti meccanici pesanti e rumorosi quali martello penumatico, miscelatori per amalgamare il cemento, badili, picconi, scalpelli, seghe elettriche e trapani”.