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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 952/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Rel.
dott. Lucia Cannella Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 952/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
5.11.2025, promossa da
nato il [...] [C.F.: ], Parte_1 C.F._1 [...]
nata il [...] [C.F.: , Parte_2 C.F._2
nata il [...] [C.F.: e Parte_3 C.F._3
nato il [...] [ C.F.: ], tutti residenti Parte_4 C.F._4
a Costa Volpino (BG) difesi e rappresentati dall'avvocato Maurizio Galasso [Cod. Fisc.
del Foro di Bergamo, con studio in Rotonda dei Mille, n° 3, C.F._5
Bergamo presso cui sono elettivamente domiciliati come da procura a margine del presente atto P.E.C.: Email_1 ATTORI IN RIASSUNZIONE
contro sito in Lovere (C.F. nella persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
amministratore pro tempore sig. , l'avv. Renata Moioli (C.F. Controparte_2
), per mandato allegato telematicamente al presente atto, C.F._6
contestando integralmente quanto avversariamente dedotto e prodotto nell'atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 c.p.c.- 125 disp. Att. c.p.c..
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
In punto: appello a sentenza n.° 938/2015 del Tribunale di Bergamo Prima Sezione
Civile, sentenza n.°1345/2018 della Corte di Appello di Brescia, come da ordinanza n.°
25835/2023 del 5.9.2023 della Corte di Cassazione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
“in via principale e di merito: previe le opportune declaratorie del caso e di legge e
comunque nessuna esclusa, condannare parte convenuta alla riduzione in pristino dei
pianerottoli prospicienti gli appartamenti di cui gli attori sono rispettivamente
proprietari ed usufruttuari, con la rimozione dello strato del pavimento posato in
sovrapposizione al precedente, riportandolo alle quote anteriori all'intervento, in modo
che non vi sia alcun dislivello rispetto agli adiacenti predetti appartamenti e/o
comunque eseguire tutte le opere necessarie così come analiticamente descritte nella
relazione peritale.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di tutti e tre i precedenti gradi di
giudizio - nonché del presente in base alla tariffa D.M. 147/2022 oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed IVA, condannando [altresì] il resistente alla restituzione
delle spese processuali pagate dagli attori, a seguito della provvisoria esecutorietà delle
precedenti sentenze.
In via istruttoria: ammettersi prova per testimoni [ senza alcuna inversione dell'onere
probatorio ] sul seguente capitolo, di cui alla memoria del 6/12/2013, qui riportato, con
il teste ivi indicato: …”…confermo di avere eseguito la relazione tecnica in data
28/5/2010, con il relativo materiale fotografico, agli atti di parte attrice (doc.to 4) dopo
[.. aver ispezionato i luoghi per cui è causa, siti nell'edificio condominiale denominato
, in Lovere Via Gregorini n.9 ed in particolare gli appartamenti ed i pianerottoli CP_1
condominiali direttamente adiacenti, al primo piano al secondo piano ed al terzo piano
dell'edificio…”
Per parte convenuta in riassunzione:
- rigettarsi le domande così come avanzate dagli attori siccome illegittime ed infondate.
Spese di lite rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11.6.2013, e in Parte_1 Parte_2
proprio e quali genitori di e in qualità di proprietari di alcuni Parte_3 Pt_4
appartamenti facenti parte del , sito in Lovere (BG), Via Gregorini Controparte_1
n. 9, evocavano il predetto dinanzi al Tribunale di Bergamo, chiedendo la CP_1
riduzione in ripristino ed il risarcimento dei danni subìti a seguito del rifacimento della pavimentazione dei corridoi dei pianerottoli prospicenti i loro appartamenti, avendo, con tali opere, il innalzato la pavimentazione e creato un dislivello rispetto alle CP_1
pavimentazioni degli appartamenti degli attori che determinava allagamenti e pregiudizi qualificabili come illeciti permanenti;
Il eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto fatto Controparte_1
valere ed il Tribunale con sentenza n.° 938 del 2015, rigettava la domanda ritenendo che i lavori contestati configuravano un illecito istantaneo ad effetti permanenti e che la condotta illecita, si era esaurita nell'anno 2000 con la realizzazione della pavimentazione, concludendo, quindi, per l'intervenuta prescrizione.
La Corte d'Appello di Brescia, sull'impugnazione svolta da , e Parte_1 Pt_3
e , rigettava entrambi i motivi di appello confermando, Pt_4 Parte_2
integralmente, la decisione del giudice di prime cure.
In particolare, la Corte di Appello confermando l'impostazione del Tribunale nel rigettare il primo motivo di appello, qualificava l'illecito in questione quale illecito istantaneo con effetti permanenti, fattispecie nella quale la decorrenza della prescrizione coincideva con il compimento della condotta illecita dell'agente, a nulla rilevando la permanenza del danno.
Quanto all'eccezione degli appellanti di avvenuta rinuncia alla prescrizione ex art. 2937,
comma 3, c.c., la Corte d'Appello la rigettava rilevando che quanto contenuto nella delibera dell'assemblea non costituiva rinuncia alla prescrizione, atto rispetto al quale la volontà di rinunciare doveva apparire univoca e inequivoca, ma al più, rappresentava l'intenzione di prevenire un'eventuale controversia giudiziaria, non potendo configurarsi l'ipotesi di rinuncia implicita.
Avverso alla sentenza della Corte di Appello di Brescia , e Parte_1 Pt_3
e , proponevano ricorso per Cassazione per i seguenti motivi: Pt_4 Parte_2
1) violazione di legge ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art.360 n. 4 c.p.c.; 2) violazione ex artt. 949, comma 2, e 1117 e 1120 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.;3)
violazione di legge e/o falsa applicazione dell'art. 2947 in collegamento con l'art. 2043
ed in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c..
Con l'ordinanza n.° 25835/2023 resa il 21.3.2023 e pubblicata il 5.9.2023, la Corte di
Cassazione in accoglimento del terzo motivo di ricorso e rigettando il primo ed il secondo, cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione.
, e e , riassumevano il processo ex art. Parte_1 Pt_3 Pt_4 Parte_2
392 c.p.c. a cui resisteva, il . Controparte_1
Dopo l'espletamento della C.T.U. affidata all'Arch. come da Persona_1
ordinanza del 7.2.2024, la causa era trattenuta in decisione art. 352 c.p.c. all'udienza del 5.11.2025 tenutasi in forma cartolare, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre precisare il perimetro del giudizio di rinvio.
La riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa, alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni,
nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività
assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della
Cassazione.
Nel giudizio di rinvio, pertanto, non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano e delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Inoltre, è utile premettere che, secondo costante orientamento della Suprema Corte, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) - qual è quello che ci occupa - non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. tra le molte Cass. civ. n.°
15143/2021; in senso conforme Cass. civ. nn.°11936/2006; 1824/2005; 13833/2002;
3475/2001; 14892/2000; 5901/1994).
Nel caso concreto, questa sezione non è tenuta ad uniformarsi ad un principio di diritto,
ma per espresso dictum della Suprema Corte, deve fornire una nuova motivazione sul punto centrale della questione controversia e, cioè, che i lavori denunciati da Parte_1
, e e , rappresentavano un illecito permanente e
[...] Pt_3 Pt_4 Parte_2
non istantaneo ad effetti permanenti, sia ai fini del risarcimento in forma specifica che per equivalente.
Al quesito deve essere data risposta positiva nel senso che la prescrizione, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale e dalla Corte, in presenza di un illecito permanente non si era maturata ed in forza dei condivisibili accertamenti del C.T.U. che Per_1 essendo conformi ai principi della tecnica ed alle emergenze fattuali, ben possono essere integralmente recepite da questa Corte, deve condannare il predetto, al CP_1
risarcimento di € 7.629,61.
Invero, secondo il C.T.U. “Se da un lato il condominio deve risolvere a livello generale il problema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche raccolte dalle coperture affinché non siano allagate le porzioni coperte, dall'altro è necessario prevedere un sistema di smaltimento delle acque che in occasione di fenomeni particolarmente intensi e con pioggia di stravento allagano le parti comuni. Per la soluzione dello smaltimento delle acque meteoriche e ridurre gli effetti degli allagamenti sono previsti e quantificati i seguenti interventi: formazione di un nuovo scarico a pavimento nel loggiato del terzo piano, euro 2'935,16 più iva;
completamento della pavimentazione del loggiato al terzo piano euro 4'694,45 più iva” (cfr. pag. n.° 14 relazione il Per_1 Controparte_1
deve essere perciò, condannato al pagamento di complessivi € 7.629,6 in favore di
, e e , quale risarcimento per Parte_1 Pt_3 Pt_4 Parte_2
equivalente.
Per questi motivi
, va accolta la domanda proposta da questi nei confronti del
. Controparte_1
La condanna alle spese di lite va considerata un epilogo conseguente, ma accessorio,
alla decisione sulla controversia funzionale al presidio costituzionale offerto dall'art. 24
Cost. alla tutela giurisdizionale dei diritti.
Il giudice del rinvio, cui la causa sia stata messa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito complessivo del processo, piuttosto che ai vari gradi di giudizio e al loro risultato, per cui non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite, nel caso di specie favorevole alle ragioni di parte attrice in riassunzione.
Inoltre, in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l'attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti (Cass. 11. 3.2005 n.° 5426).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , in e Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
con citazione ex art. 392 c.p.c., disattesa contraria istanza ed eccezione, così
[...]
provvede:
- condanna il al pagamento di 7.629,6, in favore di Controparte_1 Parte_1
, e e , quale risarcimento per equivalente;
[...] Pt_3 Pt_4 Parte_2
- condanna il a rifondere a , e e Controparte_1 Parte_1 Pt_3 Pt_4
, le spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 5.077,00 (fase Parte_2
studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 1.680,00, fase decisionale
€ 1.701,00), oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna il a rifondere a , e e Controparte_1 Parte_1 Pt_3 Pt_4
, le spese del grado di appello che liquida in € 3.966,00 (fase studio € Parte_2
1.134,00, fase introduttiva € 921,00, fase decisionale € 1.911,00), oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna il a rifondere a , e e Controparte_1 Parte_1 Pt_3 Pt_4
, le spese del grado di legittimità che liquida in € 1.948,00 per Parte_2
compenso (fase studio € 1.276,00 e fase decisionale € 1150), oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna il a rifondere a , e e Controparte_1 Parte_1 Pt_3 Pt_4
, le spese del presente giudizio di rinvio che liquida in € 5.809,00 per Parte_2
compenso (fase studio € 1.134,00, fase introduttiva € 921,00, € 1.843,00 fase istruttoria e € 1.911,00 fase decisionale € 3.305), oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
- pone a carico definitivo del , le spese di C.T.U.. Controparte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Rel.
dott. Lucia Cannella Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 952/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
5.11.2025, promossa da
nato il [...] [C.F.: ], Parte_1 C.F._1 [...]
nata il [...] [C.F.: , Parte_2 C.F._2
nata il [...] [C.F.: e Parte_3 C.F._3
nato il [...] [ C.F.: ], tutti residenti Parte_4 C.F._4
a Costa Volpino (BG) difesi e rappresentati dall'avvocato Maurizio Galasso [Cod. Fisc.
del Foro di Bergamo, con studio in Rotonda dei Mille, n° 3, C.F._5
Bergamo presso cui sono elettivamente domiciliati come da procura a margine del presente atto P.E.C.: Email_1 ATTORI IN RIASSUNZIONE
contro sito in Lovere (C.F. nella persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
amministratore pro tempore sig. , l'avv. Renata Moioli (C.F. Controparte_2
), per mandato allegato telematicamente al presente atto, C.F._6
contestando integralmente quanto avversariamente dedotto e prodotto nell'atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 c.p.c.- 125 disp. Att. c.p.c..
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
In punto: appello a sentenza n.° 938/2015 del Tribunale di Bergamo Prima Sezione
Civile, sentenza n.°1345/2018 della Corte di Appello di Brescia, come da ordinanza n.°
25835/2023 del 5.9.2023 della Corte di Cassazione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
“in via principale e di merito: previe le opportune declaratorie del caso e di legge e
comunque nessuna esclusa, condannare parte convenuta alla riduzione in pristino dei
pianerottoli prospicienti gli appartamenti di cui gli attori sono rispettivamente
proprietari ed usufruttuari, con la rimozione dello strato del pavimento posato in
sovrapposizione al precedente, riportandolo alle quote anteriori all'intervento, in modo
che non vi sia alcun dislivello rispetto agli adiacenti predetti appartamenti e/o
comunque eseguire tutte le opere necessarie così come analiticamente descritte nella
relazione peritale.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di tutti e tre i precedenti gradi di
giudizio - nonché del presente in base alla tariffa D.M. 147/2022 oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed IVA, condannando [altresì] il resistente alla restituzione
delle spese processuali pagate dagli attori, a seguito della provvisoria esecutorietà delle
precedenti sentenze.
In via istruttoria: ammettersi prova per testimoni [ senza alcuna inversione dell'onere
probatorio ] sul seguente capitolo, di cui alla memoria del 6/12/2013, qui riportato, con
il teste ivi indicato: …”…confermo di avere eseguito la relazione tecnica in data
28/5/2010, con il relativo materiale fotografico, agli atti di parte attrice (doc.to 4) dopo
[.. aver ispezionato i luoghi per cui è causa, siti nell'edificio condominiale denominato
, in Lovere Via Gregorini n.9 ed in particolare gli appartamenti ed i pianerottoli CP_1
condominiali direttamente adiacenti, al primo piano al secondo piano ed al terzo piano
dell'edificio…”
Per parte convenuta in riassunzione:
- rigettarsi le domande così come avanzate dagli attori siccome illegittime ed infondate.
Spese di lite rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11.6.2013, e in Parte_1 Parte_2
proprio e quali genitori di e in qualità di proprietari di alcuni Parte_3 Pt_4
appartamenti facenti parte del , sito in Lovere (BG), Via Gregorini Controparte_1
n. 9, evocavano il predetto dinanzi al Tribunale di Bergamo, chiedendo la CP_1
riduzione in ripristino ed il risarcimento dei danni subìti a seguito del rifacimento della pavimentazione dei corridoi dei pianerottoli prospicenti i loro appartamenti, avendo, con tali opere, il innalzato la pavimentazione e creato un dislivello rispetto alle CP_1
pavimentazioni degli appartamenti degli attori che determinava allagamenti e pregiudizi qualificabili come illeciti permanenti;
Il eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto fatto Controparte_1
valere ed il Tribunale con sentenza n.° 938 del 2015, rigettava la domanda ritenendo che i lavori contestati configuravano un illecito istantaneo ad effetti permanenti e che la condotta illecita, si era esaurita nell'anno 2000 con la realizzazione della pavimentazione, concludendo, quindi, per l'intervenuta prescrizione.
La Corte d'Appello di Brescia, sull'impugnazione svolta da , e Parte_1 Pt_3
e , rigettava entrambi i motivi di appello confermando, Pt_4 Parte_2
integralmente, la decisione del giudice di prime cure.
In particolare, la Corte di Appello confermando l'impostazione del Tribunale nel rigettare il primo motivo di appello, qualificava l'illecito in questione quale illecito istantaneo con effetti permanenti, fattispecie nella quale la decorrenza della prescrizione coincideva con il compimento della condotta illecita dell'agente, a nulla rilevando la permanenza del danno.
Quanto all'eccezione degli appellanti di avvenuta rinuncia alla prescrizione ex art. 2937,
comma 3, c.c., la Corte d'Appello la rigettava rilevando che quanto contenuto nella delibera dell'assemblea non costituiva rinuncia alla prescrizione, atto rispetto al quale la volontà di rinunciare doveva apparire univoca e inequivoca, ma al più, rappresentava l'intenzione di prevenire un'eventuale controversia giudiziaria, non potendo configurarsi l'ipotesi di rinuncia implicita.
Avverso alla sentenza della Corte di Appello di Brescia , e Parte_1 Pt_3
e , proponevano ricorso per Cassazione per i seguenti motivi: Pt_4 Parte_2
1) violazione di legge ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art.360 n. 4 c.p.c.; 2) violazione ex artt. 949, comma 2, e 1117 e 1120 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.;3)
violazione di legge e/o falsa applicazione dell'art. 2947 in collegamento con l'art. 2043
ed in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c..
Con l'ordinanza n.° 25835/2023 resa il 21.3.2023 e pubblicata il 5.9.2023, la Corte di
Cassazione in accoglimento del terzo motivo di ricorso e rigettando il primo ed il secondo, cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione.
, e e , riassumevano il processo ex art. Parte_1 Pt_3 Pt_4 Parte_2
392 c.p.c. a cui resisteva, il . Controparte_1
Dopo l'espletamento della C.T.U. affidata all'Arch. come da Persona_1
ordinanza del 7.2.2024, la causa era trattenuta in decisione art. 352 c.p.c. all'udienza del 5.11.2025 tenutasi in forma cartolare, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre precisare il perimetro del giudizio di rinvio.
La riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa, alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni,
nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività
assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della
Cassazione.
Nel giudizio di rinvio, pertanto, non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano e delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Inoltre, è utile premettere che, secondo costante orientamento della Suprema Corte, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) - qual è quello che ci occupa - non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. tra le molte Cass. civ. n.°
15143/2021; in senso conforme Cass. civ. nn.°11936/2006; 1824/2005; 13833/2002;
3475/2001; 14892/2000; 5901/1994).
Nel caso concreto, questa sezione non è tenuta ad uniformarsi ad un principio di diritto,
ma per espresso dictum della Suprema Corte, deve fornire una nuova motivazione sul punto centrale della questione controversia e, cioè, che i lavori denunciati da Parte_1
, e e , rappresentavano un illecito permanente e
[...] Pt_3 Pt_4 Parte_2
non istantaneo ad effetti permanenti, sia ai fini del risarcimento in forma specifica che per equivalente.
Al quesito deve essere data risposta positiva nel senso che la prescrizione, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale e dalla Corte, in presenza di un illecito permanente non si era maturata ed in forza dei condivisibili accertamenti del C.T.U. che Per_1 essendo conformi ai principi della tecnica ed alle emergenze fattuali, ben possono essere integralmente recepite da questa Corte, deve condannare il predetto, al CP_1
risarcimento di € 7.629,61.
Invero, secondo il C.T.U. “Se da un lato il condominio deve risolvere a livello generale il problema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche raccolte dalle coperture affinché non siano allagate le porzioni coperte, dall'altro è necessario prevedere un sistema di smaltimento delle acque che in occasione di fenomeni particolarmente intensi e con pioggia di stravento allagano le parti comuni. Per la soluzione dello smaltimento delle acque meteoriche e ridurre gli effetti degli allagamenti sono previsti e quantificati i seguenti interventi: formazione di un nuovo scarico a pavimento nel loggiato del terzo piano, euro 2'935,16 più iva;
completamento della pavimentazione del loggiato al terzo piano euro 4'694,45 più iva” (cfr. pag. n.° 14 relazione il Per_1 Controparte_1
deve essere perciò, condannato al pagamento di complessivi € 7.629,6 in favore di
, e e , quale risarcimento per Parte_1 Pt_3 Pt_4 Parte_2
equivalente.
Per questi motivi
, va accolta la domanda proposta da questi nei confronti del
. Controparte_1
La condanna alle spese di lite va considerata un epilogo conseguente, ma accessorio,
alla decisione sulla controversia funzionale al presidio costituzionale offerto dall'art. 24
Cost. alla tutela giurisdizionale dei diritti.
Il giudice del rinvio, cui la causa sia stata messa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito complessivo del processo, piuttosto che ai vari gradi di giudizio e al loro risultato, per cui non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite, nel caso di specie favorevole alle ragioni di parte attrice in riassunzione.
Inoltre, in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l'attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti (Cass. 11. 3.2005 n.° 5426).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , in e Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
con citazione ex art. 392 c.p.c., disattesa contraria istanza ed eccezione, così
[...]
provvede:
- condanna il al pagamento di 7.629,6, in favore di Controparte_1 Parte_1
, e e , quale risarcimento per equivalente;
[...] Pt_3 Pt_4 Parte_2
- condanna il a rifondere a , e e Controparte_1 Parte_1 Pt_3 Pt_4
, le spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 5.077,00 (fase Parte_2
studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 1.680,00, fase decisionale
€ 1.701,00), oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna il a rifondere a , e e Controparte_1 Parte_1 Pt_3 Pt_4
, le spese del grado di appello che liquida in € 3.966,00 (fase studio € Parte_2
1.134,00, fase introduttiva € 921,00, fase decisionale € 1.911,00), oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna il a rifondere a , e e Controparte_1 Parte_1 Pt_3 Pt_4
, le spese del grado di legittimità che liquida in € 1.948,00 per Parte_2
compenso (fase studio € 1.276,00 e fase decisionale € 1150), oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna il a rifondere a , e e Controparte_1 Parte_1 Pt_3 Pt_4
, le spese del presente giudizio di rinvio che liquida in € 5.809,00 per Parte_2
compenso (fase studio € 1.134,00, fase introduttiva € 921,00, € 1.843,00 fase istruttoria e € 1.911,00 fase decisionale € 3.305), oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
- pone a carico definitivo del , le spese di C.T.U.. Controparte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giuseppe Serao