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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/07/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 8346 – 2022
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8346-2022 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Altri rapporti condominiali”.
TRA
sito in IL (Na) al Corso Europa Parte_1
n.382 (C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., sig. P.IVA_1 [...]
ed elettivamente domiciliato in IL (Na) al Corso Europa n. 273 Parte_2 presso lo studio dell'avv. Raffaella Di Donato che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
(C.F. ) elettivamente Parte_3 C.F._1 domiciliato in Napoli alla via Florino n. 3, presso lo studio dell'avv. Enrico Maria
Ricci che la rappresento e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in Caserta al Corso Trieste n.
55 presso lo studio dell'avv. Francesco Malatesta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 dicembre 2024, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice riservava la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.07.2022, il
[...]
sito in IL (Na) conveniva in giudizio il dott. Parte_1 Pt_3
in proprio e nella qualità di socio accomandante della società
[...] [...]
come amministratore di condominio, incarico ricoperto Controparte_2 da maggio 2009 all'ottobre 2016, sulla premessa che: non ha mai presentato bilanci e/o rendiconti e/o documenti contabili giustificativi delle entrate e/o uscite del predetto Condominio per gli anni dal 2009 al 2016; non ha mai provveduto al recupero legale degli oneri condominiali e/o straordinari dovuti dai condomini morosi né ha mai provveduto alla regolare riscossione delle quote condominiali;
che la posizione contributiva del portiere del San Pasquale, sig. Pt_1 Pt_4
veniva bloccata dall' per mancato versamento e pagamento dei
[...] CP_3 contributi e di tutti gli oneri fiscali per gli anni dal 2010 al 2016 ed in conseguenza di tali omissioni contributive e fiscali venivano notificate al Controparte_4 due cartelle esattoriali da parte dell' per
[...] Controparte_5 un totale di oltre 70.000,00 euro;
che per gli ultimi sei mesi del 2016, inoltre, sempre in relazione alla posizione contributiva del dipendente sig. , Parte_4 non risultavano trasmesse le denunce Uniemens e pertanto il Condominio istante riceveva da parte dell' invito alla regolarizzazione della posizione contributiva CP_3 dipendente;
che il sig. ancora, ometteva di provvedere al pagamento Pt_3 dell'impresa di pulizie del istante la quale, per il pagamento della Parte_1 prestazione svolta per gli anni dal 2014 al 2016, otteneva dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. 4112/2018 del 18.9.2018 confermato a seguito di giudizio di opposizione concluso con sentenza n.1112/2021 per euro 63.264,84 compresi onerari di precetto e spese legali.
Per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione, l'attore concludeva chiedendo: nel merito: a) accertare e dichiarare la responsabilità del DO. , Parte_3 in proprio e nella qualità di socio accomandante della società Controparte_2
quale precedente amministratore del Condominio Parco San
[...]
Pasquale in IL al Corso Europa n. 382, per mala gestio relativamente al periodo 2009- 2016 nella produzione degli eventi dannosi descritti in premessa;
e per l'effetto: b) condannare il DO. , in proprio e nella qualità di Parte_3 socio accomandante della società quale Controparte_2 precedente amministratore del Condominio Parco San Pasquale al CP_6
Corso Europa n. 382, al risarcimento in favore del istante, così come Parte_1 descritti e quantificati in premessa in misura non inferiore ad euro 150.000,00 ovvero al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti, oltre interessi dall'evento dannoso e rivalutazione monetaria ovvero in quella minore o maggiore somma ritenuta equa dal giudice adito il tutto nei limiti di valore della competenza del giudice adito che si dichiara nel caso di specie indeterminabile. c) condannare, altresì, il DO. , in proprio e nella qualità di socio accomandante Parte_3 della società quale precedente amministratore Controparte_2 del Condominio Parco San Pasquale in IL al Corso Europa n. 382, al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
§§§ §§ §§§
Si costituiva in giudizio il DO. , il quale contestava tutto Parte_3 quanto ex adverso dedotto ed eccepito;
chiedeva disporre la chiamata in garanzia della preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione in quanto l'incarico veniva conferito all' Parte_5
, soggetto giuridico che la controparte non citava in giudizio.
[...]
Pertanto, il convenuto chiedeva di essere estromesso dal giudizio o, in subordine, il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti. Inoltre, il
RR rappresentava al Tribunale che la società in accomandita semplice, citata in giudizio dal della quale il deducente non era Parte_1 amministratore/accomandatario, è stata estinta e cancellata dal 4 settembre 2017.
Il RR, inoltre, eccepiva, in via preliminare nel merito, la prescrizione di ogni eventuale diritto al risarcimento per asseriti fatti illeciti relativi agli anni
2009, 2010 e 2011 nonché, considerando che la citazione è stata notificata il 21 luglio 2022, la prescrizione per ogni eventuale fatto illecito compiuto sino al 21 luglio 2012, per il decorso del termine prescrizionale decennale.
§§§ §§ §§§
All'udienza del 30.11.2022, la causa veniva rinviata all'udienza del 6.10.2023 al fine di consentire la citazione in giudizio della società assicuratrice
[...]
(cfr. verbale di udienza del 30.11.2022). CP_1
§§§ §§ §§§
Si costituiva in giudizio la la quale in via preliminare chiedeva: a) CP_1 accertare e/o dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e di CP_1 conseguenza, estromettere la scrivente Compagnia dal presente giudizio;
b) accertare e dichiarare l'inoperatività al caso di specie della polizza n. 342A7472 e rigettare la chiamata in causa della con conseguente estromissione della CP_1
Compagnia dal presente procedimento;
nel merito, c) rigettare tutte le richieste formulate dal Condominio San Pasquale perché infondate sia in fatto che in diritto.
In via subordinata: d) nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste dell'attore di accoglimento della domanda di manleva, riconoscere l'indennizzo nei limiti dello scoperto, delle franchigie e dei massimali di polizza indicati e documentati in atti;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
§§§ §§ §§§
All'udienza del 6.10.2023, il Giudice rilevato che l'attore avrebbe dovuto esperire il tentativo di mediazione e che la mancata proposizione del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità; rinviava la causa, per il prosieguo, all'udienza del 29.03.2024.
All'udienza del 29.03.2024 veniva depositato verbale negativo di mediazione ed il Giudice, su richiesta della parte attrice e della convenuta Controparte_1
, concedeva i termini ex art. 183 VI comma cpc e rinviava all'udienza del
[...]
18.09.2024.
All'udienza del 18.09.2024 il G.U. riteneva la causa matura per la decisione e rinviava all'udienza del 27.12.2024, dove veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 27.03.2025)
§§§ §§ §§§
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cpc come novellato dalla l. 69/2009, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione delle ragioni di doglianza e dei motivi della decisione.
In via pregiudiziale va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, (cfr. verbale negativo di mediazione, versato in atti all'udienza del 29.03.2024).
Passando alla disamina della res controversa, osserva il Tribunale che la domanda attorea nei confronti del signor (C.F. Parte_3
) non può essere accolta stante la carenza di legittimazione C.F._1 passiva di quest'ultimo.
Rileva, invero, giudicante che la legittimazione passiva attiene e alla capacità di un soggetto di essere chiamato in giudizio in relazione a una specifica obbligazione;
relativamente alla società in accomandita semplice che gestisce un condominio, così come nel caso in esame, il socio accomandante generalmente è privo di legittimazione passiva in giudizio, a meno che non abbia partecipato attivamente alla gestione o abbia violato il divieto di ingerenza nell'amministrazione.
Invero osserva il Tribunale che il convenuto dott. era socio Parte_3 accomandante ma non accomandatario della società Controparte_2
ed ancora che la società medesima (società in accomandita semplice (SAS)
[...] era stata cancellata dal Registro delle Imprese già dalla data del 4.9.2017, quindi, già prima dell'instaurazione del presente giudizio, giusta documentazione prodotta.
Rileva il Tribunale che dalla esame della documentazione versata in atti, verbale di assemblea del 12.03.2009, testualmente si legge ”all'unanimità i condomini nominano quale nuovo amministratore lo
[...]
nella persona del dott. ; Controparte_7 Parte_3
Da ciò si evince che il convenuto non era stato indicato personalmente a ricevere l'incarico, ma piuttosto la nomina di amministratore era avvenuta in favore della società in accomandita semplice, rappresentata in quella sede dal
. Parte_3
Per queste ragioni, poiché le domande di parte attrice erano rivolte alla persona fisica, in proprio e nella qualità, poiché, come noto, non vi è identità tra l'accomandita semplice ed i suoi componenti (nemmeno, come nel caso, del socio accomandatario), il convenuto è da ritenersi carente di legittimazione passiva, non essendo mai stato nominato amministratore, in quanto persona fisica sia quale rappresentante della società, poiché come detto egli era socio accomandante.
Rileva, sul punto, il giudicante che la Suprema Corte di legittimità ha da tempo chiarito che la rappresentanza sostanziale sorge in capo a chi risulti essere stato nominato amministratore condominiale nelle delibere assembleari, affermando che “ai sensi dell'art. 1131 c.c. il terzo che vuol far valere in giudizio un diritto nei confronti del ha l'onere di chiamare in giudizio colui che ne ha la rappresentanza sostanziale secondo la delibera dell'assemblea dei condomini, e pertanto non può tener conto di risultanze derivanti da documenti diversi dal relativo verbale: ciò in quanto il principio dell'apparenza del diritto è inapplicabile alla rappresentanza del processo, essendo in quest'ultimo escluso sia il mandato tacito, sia l'utile gestione. Ne deriva che la notifica di un atto processuale ad un soggetto che non sia stato nominato amministratore del condominio, è giuridicamente inesistente, mancando il presupposto della sua legittimazione processuale” (Cass. 65/2002).
Inoltre, si precisa che, come emerge dalla visura camerale agli atti (depositata in data 9.11.2022), il DO. non risulta essere socio accomandatario della Pt_3
e che la stessa risulta cancellata il 4.9.2017. CP_2
§§§ §§ §§§
Fermo restando l'intervenuta pronuncia di rito, in ordine alla carenza della legittimazione passiva del signor (C.F. ), Parte_3 C.F._1 in proprio e nella qualità di socio accomandante della società Controparte_2
in ogni caso, in punto di merito la richiesta condanna per mala
[...] gestio, non sarebbe stata meritevole di accoglimento, per i motivi che seguono.
Invero, l'art. 1130 c.c., n. 1, indica tra le attribuzioni dell'amministratore, specificatamente l'obbligo di rendiconto la cui illustrazione ed approvazione deve essere indicata nell'ordine del giorno dell'assemblea annuale ordinaria dei condomini. Il documento deve essere poi accompagnato da un registro di contabilità, da un riepilogo finanziario e da una nota esplicativa dell'amministratore sull'andamento della gestione ed i rapporti in corso.
Come noto, l'amministratore deve esercitare il mandato ricevuto redigendo un rendiconto completo, particolareggiato e descrittivo;
la diligenza dell'amministratore va valutata alla luce del più rigido criterio previsto nello svolgimento del proprio incarico e ne consegue che, in caso di inadempimento nello svolgimento del proprio incarico, l'amministratore sarà tenuto a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale ex articolo 1218 c.c.
I condomini che lamentano un malaccorto o, addirittura, infedele impiego del proprio denaro da parte dell'amministratore uscente ,devono provare che l'esercizio in contestazione si è in realtà chiuso, non già con debiti di gestione, ma con veri e propri avanzi di cassa, o puntualmente riportati nel bilancio successivo come partite in entrata oppure sin dall'inizio fraudolentemente occultati.
Gli addebiti di “mala gestio” mossi all'ex amministratore non fanno sorgere, in modo automatico, obbligazioni risarcitorie di danni (patrimoniali) a favore dei condomini;
quest'ultimi, infatti, devono fornire la prova degli addebiti ascritti al precedente amministratore e dimostrare gli effettivi pregiudizi subiti dall'amministratore, invece, qualora sia citato in giudizio per mala gestio, è onerato della prova della corretta amministrazione e, perciò, in particolare, dell'effettivo e accorto impiego di tutte le somme riscosse per pagare le spese di volta in volta preventivate o imposte dall'urgenza (previa puntuale registrazione di ogni singolo incasso – con la relativa provenienza – e di ogni singolo esborso – in corrispondenza di adeguata documentazione giustificativa).
Si noti che anche la mancata osservanza da parte dell'amministratore dell'obbligo di produzione e consegna della documentazione relativa al condominio costituisce ipotesi di mala gestio che si affianca alla responsabilità contrattuale dell'amministratore ex art. 1218 c.c., sempre in ragione del rapporto di mandato sussistente con il condominio (cfr. Trib. Milano 19 gennaio 2022 n. 311), infatti,
l'art. 1129 c.c., che regola gli obblighi dell'amministratore, impone a questo, al momento di cessazione dell'incarico, di consegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai suoi condomini. Dalla istruttoria svolta, non appare sufficientemente provata la mala gestio di parte attrice, non essendo stato dimostrato l'effettivo e concreto pregiudizio arrecato alla compagine condominiale.
Circa l'eccezione di prescrizione decennale, al rapporto contrattuale tra amministratore e condominio si applica il termine decennale di prescrizione previsto all'art. 2946 c.c..
Pertanto, risulta maturata la prescrizione di ogni diritto al risarcimento per asseriti fatti illeciti relativi agli anni 2009, 2010 e 2011 nonché, considerando che la citazione è stata notificata il 21 luglio 2022, la prescrizione per ogni eventuale fatto illecito compiuto sino al 21 luglio 2012.
Alla luce di quanto argomentato la domanda risulta essere inammissibile.
Ogni altra domanda, sebbene trattata, è da ritenersi assorbita nella presente decisione.
§§§ §§ §§§
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico DO. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
n. 8346 – 2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la domanda inammissibile.
- Assorbita ogni altra domanda.
- rigetta la domanda attorea di mala gestio;
- condanna il sito in IL (Na) al Parte_1
Corso Europa n.382 (C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., sig. P.IVA_1
di Largo Luciano Manara n. 20 in Marano di Napoli, al Parte_2 pagamento delle spese del giudizio in favore del dott. che si Parte_3 quantificano in € 1.904,50 (50%), oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Enrico Maria Ricci, dichiaratosi antistatario;
- condanna il sito in IL (Na) al Parte_1
Corso Europa n.382 (C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., sig. P.IVA_1
di Largo Luciano Manara n. 20 in Marano di Napoli, al Parte_2 pagamento delle spese del giudizio in favore della (C.F. Controparte_1
), che si quantificano in € 1.904,50 (50%), oltre il rimborso spese P.IVA_2 forfettarie nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Malatesta.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, 30.06.2025
Il Giudice
DO. Giuseppe C. Lombardo