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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 15/01/2026, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 563/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
CRUCIANI ANDREA, TO
FASANO ANNAMARIA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17698/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431449 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431449 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431449 TARI 2023
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato parte ricorrente Ricorrente_2 impugnava l'avviso di accertamento n. 1124014311449, notificata in data 18 ottobre 2024, per TARI, anni d'imposta 2021-2023, per complessivi € 11.078,00.
La parte ricorrente chiede quindi dichiararsi la nullità – previa sospensione ex art. 47 d.lgs. n. 546/1992 - dell'avviso impugnato per errore nella determinazione della consistenza dell'immobile oggetto di accertamento e per inutilizzo dello stesso nel periodo di interesse, con vittoria delle spese di lite.
Non si costituiva in giudizio Roma Capitale, pur ritualmente citato come da ricevuta di consegna p.e.c. depositata in atti.
La Corte, accertata la completezza dell'istruttoria, essendo stata richiesta l'estinzione del procedimento, ha trattenuto la causa in decisione, emettendo, all'esito della camera di consiglio, sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. n. 546/1992.
La parte ricorrente ha depositato in atti copia dell'avvenuto integrale pagamento dell'avviso di accertamento in rettifica n. 112590003309 del 3 febbraio 2025, conseguente all'annullamento parziale in autotutela dell'avviso impugnato.
Atteso quindi che l'intero importo di cui all'avviso di accertamento in rettifica risulta essere stato liquidato, viene dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46, commi primo e secondo, del d.lgs. n. 546/1992.
Dal solo parziale annullamento in autotutela dell'avviso impugnato, la cui restante parte è stata pagata e quindi riconosciuta come legittima dalla parte ricorrente, consegue la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
CRUCIANI ANDREA, TO
FASANO ANNAMARIA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17698/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431449 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431449 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431449 TARI 2023
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato parte ricorrente Ricorrente_2 impugnava l'avviso di accertamento n. 1124014311449, notificata in data 18 ottobre 2024, per TARI, anni d'imposta 2021-2023, per complessivi € 11.078,00.
La parte ricorrente chiede quindi dichiararsi la nullità – previa sospensione ex art. 47 d.lgs. n. 546/1992 - dell'avviso impugnato per errore nella determinazione della consistenza dell'immobile oggetto di accertamento e per inutilizzo dello stesso nel periodo di interesse, con vittoria delle spese di lite.
Non si costituiva in giudizio Roma Capitale, pur ritualmente citato come da ricevuta di consegna p.e.c. depositata in atti.
La Corte, accertata la completezza dell'istruttoria, essendo stata richiesta l'estinzione del procedimento, ha trattenuto la causa in decisione, emettendo, all'esito della camera di consiglio, sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. n. 546/1992.
La parte ricorrente ha depositato in atti copia dell'avvenuto integrale pagamento dell'avviso di accertamento in rettifica n. 112590003309 del 3 febbraio 2025, conseguente all'annullamento parziale in autotutela dell'avviso impugnato.
Atteso quindi che l'intero importo di cui all'avviso di accertamento in rettifica risulta essere stato liquidato, viene dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46, commi primo e secondo, del d.lgs. n. 546/1992.
Dal solo parziale annullamento in autotutela dell'avviso impugnato, la cui restante parte è stata pagata e quindi riconosciuta come legittima dalla parte ricorrente, consegue la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.