Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5050/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 15 gennaio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5050/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...], il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Laura Cucuzza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Maugeri Sebastiano giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inail di Catania
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 maggio 2024 parte ricorrente, intonacatore presso la , ha esposto quanto segue Controparte_2
pagina 1 di 6
conseguente apertura della relativa pratica n.512350335, alla fine del periodo di inabilità temporanea assoluta, i sanitari dell' resistente gli avevano riconosciuto allo CP_3
stabilizzarsi dei postumi un grado complessivo pari al solo 13% (tredici per cento), con provvedimento del 03.10.2015, a seguito di una prima richiesta di CP_1
revisione passiva, era stato confermato un grado di menomazione pari al solo 13% (tredici percento), valutazione che non mutava anche a seguito di opposizione medico legale,
in sede di ulteriori revisioni, in data nel 2017 e nel 2019, era stata confermata dall'ente la valutazione originariamente espressa in ordine al danno residuo, in data 20.09.22, sulla scorta delle risultanze cinico strumentali della ffettuata Pt_2 il 28.06.2018, era stata presentata un'ultima richiesta di revisione passiva, essendosi realizzato un aggravamento delle sequele anatomo funzionali causalmente correlabili con l'evento infortunio, per cui si insisteva per il riconoscimento di una menomazione non inferiore al 18%, con provvedimento del 26.10.2022, l' aveva confermato la precedente CP_1 CP_1 menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 13%, in data 17.03.2023 aveva presentato richiesta di collegiale per opposizione a mezzo certificazione medico legale, sulla scorta della documentazione medica e strumentale in atti, ove il professionista interpellato riteneva dover valutare “che il grado di menomazione dell'integrità psicofisica sia pari al 18% (diciotto percento); con comunicazione del 28.03.2023, l' aveva rigettato la superiore richiesta, non CP_1
ritenendo di espletare visita collegiale.
Ha dedotto la sussistenza del nesso causale tra il proprio quadro clinico e l'infortunio subito in data 9 agosto 2012 e la gravità della menomazione subita da quantificarsi nella misura del 18%, contestando pertanto il riconoscimento della percentuale di menomazione pari al solo 13% da parte dell'ente convenuto.
pagina 2 di 6 Ha chiesto pertanto “1. Accertare e dichiarare che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del Sig. , sulla scorta dell'infortunio occorsogli, Parte_1
è attualmente pari al 18% (diciotto per cento) rispetto alla totale, ovvero al diverso grado di menomazione che verrà determinato in corso di causa anche a seguito di Consulenza Tecnica
d'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione;
2. Conseguentemente condannare l'
[...]
, in persona del legale Controparte_4
rapp.te p.t., alla pronta corresponsione in favore del ricorrente della corrispondente rendita e/o indennizzo in capitale, per le menomazioni permanenti lamentate, da valutare conformemente alla legge, ovvero nella misura che sarà determinata in corso di causa anche a seguito di disponenda CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di esserne anticipatario”
L' costituitosi in giudizio con memoria depositata tempestivamente in data 12 CP_1 agosto 2024, ha contestato la fondatezza delle domande attoree ed ha chiesto “1) In via principale, nel merito, rigettare la domanda di ultima revisione al decennio per aggravamento del danno biologico da infortunio del 09.08.2012 nella misura indennizzabile in rendita non inferiore al 18% avanzata dal ricorrente nei confronti dell' , perché CP_1
infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, provvedere come di giustizia sul preteso aggravamento dei soli postumi intervenuti nel decennio (v. Cass. n. 9731/2018 ) indennizzabili in rendita, in misura pari o superiore al 16%, con decorrenza di legge ex art.84 T.U. n.1124/65, ossia 01.10.2022 primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa di aggravamento, nonché anche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art.13 D.Lgs.n.38/2000 per i motivi di cui alla narrativa del presente atto (…)”, instando per la rifusione delle spese di lite.
In esito all'udienza del 15 gennaio 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa – istruita documentalmente ed a mezzo ctu medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
pagina 3 di 6 Con ordinanza del 13 settembre 2024 è stata disposta consulenza medico legale per accertare “… percentualmente la menomazione dell'integrità fisica conseguente al denunciato infortunio del 9 agosto 2012 e il successivo asserito aggravamento”.
Il consulente tecnico, sulla base di un attento e completo esame anamnestico e clinico, nonché di un accurato studio della documentazione medica in atti, ha accertato, fornendo congrua e convincente motivazione del proprio convincimento, che il ricorrente “… già operaio edile qualificato (intonacatore/stuccatore), in conseguenza dell'infortunio del 9 agosto 2012 ebbe a subire la frattura del trochite omerale del braccio sinistro, successivamente trattata in osteosintesi con viti, con consensuale lesione dell'omolaterale cuffia dei rotatori. Per quanto sin qui affermato nella presente relazione, ai postumi determinati dalla lesione di cui trattasi, tenuto conto di quanto previsto dalle corrispondenti voci della tabella delle menomazioni allegata al DM 12/07/2000 ex art. 13 del D.lgs.
38/2000, va riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psico fisica pari al 12%
(dodici per cento) rispetto alla totale”.
Il perito ha poi risposto in maniera congrua ed esaustiva anche alle osservazioni pervenute dal consulente di parte resistente riportate integralmente nella relazione, confermando le valutazioni già rese nella bozza della relazione.
Al riguardo, ha rilevato “Non si ritiene di poter concordare con le conclusioni tratte dallo stimato Collega di parte, pur apprezzando le estese considerazioni svolte sul piano medico-legale e le precisazioni sulle fratture dell'omero e sulle lesioni della complessa articolazione scapolo-omerale. La divergenza, in sostanza, non si riferisce agli esiti della lesione subita dal ricorrente, bensì alla valutazione che alla stessa è stata assegnata, ritenuta riduttiva. In particolare, riferendosi alla diagnosi post-evento richiamata nelle stesse note inviate e, cioè, alla “frattura del trochite omerale braccio sinistro con lesione della cuffia dei rotatori, trattata in osteosintesi con intervento ortopedico di apposizione di viti metalliche”, il CTP contesta al sottoscritto CTU di aver assegnato il codice 223 del DM
12/07/2000 e invoca, in alternativa, di prendere in considerazione i codici 226 o 227 dello stesso decreto citato. Ebbene, per comodità di lettura e completezza di esposizione, si riportano di seguito le pertinenti voci tabellari del DM 12/7/2000 che riguardano la valutazione del danno relativamente alla spalla (articolazione scapolo-omerale): - 223 = anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole:
pagina 4 di 6 do1minante 25% - non dominante 20%; - 224 = limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi: 3% - 225 = esiti di lussazione di spalla, apprezzabili strumentalmente, in assenza di ripercussioni funzionali: fino a 4% - 226 = instabilità di spalla: o di grado severo (a tipo lussazione abituale): dominante 12% - non dominante 10%
o di grado medio (a tipo lussazione recidivante): dominante 6% - non dominante 5% - 227
= esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: fino a 4% Dalla disamina di tale elenco si evince pacificamente come nella relazione peritale si sia inteso attuare una stima complessiva anatomo-funzionale dei postumi determinati dall'infortunio, preso atto del carteggio sanitario della prolungata storia clinica successiva all'evento e in base alla considerazione che trattasi di arto non dominante. Si ribadisce quindi, anche nella presente sede, il convincimento che il valore proporzionalmente conferito del 12% sia tale da ragionevolmente rappresentare la condizione derivante dalle sequele dell'infortunio dell'agosto 2012. Si rappresenta, ad ogni modo, che anche volendo prendere in considerazione i codici tabellari riportati dal CTP relativamente alla lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla e della conseguente limitazione funzionale, evitando qualunque impropria duplicazione valutativa, non si raggiungerebbe comunque un valore percentuale superiore a quello dianzi indicato. In conclusione, facendo seguito alle superiori considerazioni in risposta alle note del CTP ricorrente, ritengo di dover confermare le conclusioni e il giudizio valutativo già reso nella relazione in via preliminare”.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Va disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della complessità dell'accertamento sanitario espletato mentre vanno poste a carico dell'istante le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso del 24 maggio 2024 nei confronti dell in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso,
pagina 5 di 6 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese della consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Catania, 15 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
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