Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 430/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. FALORIO Parte_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
rappresentata e difesa da: avv. SAUCHELLA GIUSEPPE, Controparte_1
elettivamente domiciliata come in atti;
-appellata-
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa;
mansioni superiori. Appello avverso la sentenza n. 150/2024 del 24/04/2024, emessa dal Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 16/01/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 22/10/2024 già dipendente della Parte_1 [...]
dal 12/04/2022 al 16/07/2023 con mansioni di portiere di albergo – livello 4° in CP_1
base al CCNL Turismo-Confcommercio, ha impugnato la sentenza indicata in oggetto,
L'impugnata sentenza ha ritenuto che:
-la datrice di lavoro, preso atto dei vizi procedurali del licenziamento irrogato, lo aveva revocato in data 04/08/2023, invitando il lavoratore a riprendere servizio, entro i termini di cui all'art. 5 d.lgs. n. 23/2015, con conseguente ripristino senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, ma il lavoratore non aveva ripreso servizio, sicché era stato licenziato per assenza ingiustificata in data 28/09/2023 a seguito di regolare contestazione disciplinare, ed il secondo licenziamento non era stato impugnato;
-le spettanze retributive del lavoratore per il periodo dalla revoca del licenziamento al secondo licenziamento erano state corrisposte in data anteriore al giudizio;
-il lavoratore aveva svolto mansioni di controllo dell'ingresso nella struttura alberghiera degli ospiti al fine di ricevere i clienti, registrarli a seguito del rilascio dei documenti di identità per poi trasmettere i relativi nominativi ai Pubblici Uffici di Sicurezza, e indicare loro la camera già assegnata, effettuando il check-in e consegnando le chiavi della stanza, ma non era stato provato che avesse svolto anche attività di saldo contabile o di gestione delle richieste e delle emergenze, rientranti nel livello 4°, in cui era inquadrato, in quanto di natura tecnico-pratica o amministrativa con autonomia esecutiva, ma non richiedenti conoscenze o esperienza specialistica gestionale né coordinamento di altri lavoratori, necessarie per l'inquadramento nel superiore livello 3°;
-non era stato provato con certezza lo svolgimento da parte del lavoratore di turni esclusivamente notturni e prevalentemente nei giorni di sabato e domenica, sicché non vi era prova del suo diritto alla corresponsione delle relative maggiorazioni retributive in misura superiore a quanto già riconosciutogli in base ai fogli paga in atti.
L'appellante ha dedotto erroneità ed incompletezza della motivazione e violazione di legge, articolando i seguenti motivi:
1. era l'unico dipendente dell'appellata ad essere stato adibito a turni notturni e domenicali, come risultava dai fogli paga prodotti e dalle dichiarazioni dei testi escussi, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, aveva svolto mansioni di portiere di notte con responsabilità dell'intera struttura alberghiera, con conseguente diritto al riconoscimento del superiore livello 3° in base alle declaratorie di inquadramento del CCNL di settore, essendo il portiere di notte espressamente ricompreso in detto livello;
2. la revoca del licenziamento irrogatogli non era stata comunicata né ad esso appellante
(essendo stata inviata per posta ad un indirizzo ove non risiedeva più, ciò di cui la datrice era a conoscenza avendo già inviato al diverso indirizzo di effettiva residenza, prima del licenziamento, una lettera di condoglianze per la morte della suocera;
non essendovi prova della ricezione della e.mail inviatagli;
non avendo eletto domicilio presso il proprio difensore, cui la revoca era stata comunicata a mezzo pec) né al competente Ufficio del Lavoro, e nei fogli paga dei mesi di luglio ed agosto 2023 risultavano retribuite solo le giornate fino al giorno del licenziamento, ed in ogni caso la comunicazione di revoca non conteneva un valido invito a riprendere servizio, non contenendo indicazione del giorno e dell'ora di ripresa dell'attività lavorativa sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, non vi era alcun documento che dimostrasse l'intervenuta revoca e comunque essa era priva dai ogni efficacia;
3. il licenziamento irrogatogli era nullo e comunque illegittimo per difetto di preventiva contestazione in violazione dell'art. 7 Stat. Lav. e per insussistenza del fatto ascritto, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, andava annullato con conseguente proprio diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento dell'indennità risarcitoria di legge;
4. il pagamento delle spettanze retributive relative al periodo compreso tra il primo ed il secondo licenziamento era successivo alla notifica del ricorso introduttivo di primo grado, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, sussisteva in ogni caso soccombenza virtuale reciproca, e pertanto le spese giudiziali non potevano essere poste interamente a proprio carico.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata e previa acquisizione della documentazione relativa alle comunicazioni di condoglianze inviate dall'appellata all'indirizzo di effettiva residenza, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, eccependone Controparte_1
l'inammissibilità per difetto di specificità in violazione dell'art. 342 c.p.c. e comunque per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., e nel merito deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
In base alla pacifica giurisprudenza formatasi sugli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n. 83/2012 ed anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 149/2022,
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, con espressa censura delle argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, sicché l'appellante il quale lamenti violazione di legge, vizi di motivazione o erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a sottoporre al giudice di appello le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado e chiedere la valutazione ex novo delle prove già raccolte (cfr. Cass. Sez. U. n.
27199 del 16/11/2017 rv. 645991 – 01 e 36481 del 13/12/2022 rv. 666375 - 01; Cass. Sez. L. nn. 15412 del 20/07/2020 rv. 658491 – 01 e 24604 del 4.11.2020 – ud. 5.2.2020; Cass. Sez. 6
– 3 nn. 13535 del 30/05/2018 rv. 648722 – 01 e 40560 del 17/12/2021 rv. 663516 - 01).
Tali principi sono riferibili anche all'attuale formulazione dell'art. 434 c.p.c. stesso, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, in tutto analoga alla previgente come interpretata dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.
Va pertanto osservato quanto segue.
Relativamente al primo motivo di gravame, l'impugnata sentenza ha rigettato la domanda di superiore inquadramento ritenendo non tanto che l'appellante non avesse osservato esclusivamente turni notturni, quanto -con specifica ed approfondita motivazione, alle pagg. 9 segg.- che le mansioni svolte, per come descritte dai testi, fossero riconducibili al suo livello di inquadramento, in base alle relative declaratorie contrattualcollettive, in ragione del contenuto tecnico-pratico o amministrativo con autonomia solo esecutiva, nonché del difetto di possesso di consolidate esperienze specialistico-gestionali, di svolgimento di compiti contabili o di gestione di richieste ed emergenze ovvero di coordinamento di altri lavoratori di concetto, necessarie per l'inquadramento nel superiore livello 3° in base a dette declaratorie.
A fronte di tale motivazione, correttamente condotta secondo il cd. criterio trifasico
(accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, e raffronto dei risultati di tali due indagini - cfr. Cass. Sez. L. n. 15677 del 05/06/2024 rv. 671432 - 01), l'appellante ha sostenuto, del tutto genericamente e senza alcun riferimento alle previsioni contrattualcollettive applicabili ed in particolare alla valenza, agli effetti dell'inquadramento nell'uno o nell'altro livello, delle conoscenze specialistico-gestionali e del grado di autonomia, che allo svolgimento di mansioni di portiere di notte dovesse necessariamente corrispondere l'inquadramento nel superiore livello 3°.
Il motivo, quindi, non si confronta in alcun modo con la richiamata motivazione e non confuta o contrasta in alcun modo, con specifici argomenti di fatto o diritto, le ragioni addotte dal primo giudice, ed è quindi, con evidenza, inammissibile per difetto di specificità in violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U. n. 36481 del 13/12/2022 rv. 666375 - 01).
In ogni caso, nel merito le deduzioni dell'appellante sono del tutto erronee.
Difatti, come pacifico in giurisprudenza, solo le posizioni lavorative specificamente e direttamente classificate dalle disposizioni contrattualcollettive, possono inquadrarsi solo nelle categorie da queste individuate, dovendo essere riconosciuto all'autonomia collettiva, in via di principio, il potere di stabilire gli inquadramenti del personale, ovvero la giusta collocazione del medesimo, mentre per il resto l'inquadramento spettante al lavoratore va determinato alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva ed in particolare dei profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli e, per individuare la specifica e maggiore o minore professionalità che ne caratterizza uno rispetto ad altro, della declaratoria di livello, e, pertanto, il diritto al pagamento delle differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori consegue solo all'effettuazione del cd. giudizio trifasico - accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, individuazione delle qualifiche e livelli previsti dal contratto collettivo di categoria, e raffronto dei risultati di tali due indagini- e alla verifica dell'espletamento, in concreto e con la necessaria prevalenza quantitativa, di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento (cfr. Cass. Sez. L. nn. 12771 del 02/09/2002 rv. 557229 – 01, 27430 del 13/12/2005 rv. 585665 – 01,
15677/2024 cit., 3216 del 18/02/2016 rv. 638938 – 01 e 2972 del 08/02/2021 rv. 660345 -
01). Va pertanto considerato che l'art. 201 del predetto CCNL per i lavoratori del settore Turismo
– Confcommercio – Parte Speciale Aziende Alberghiere, in atti, applicato al rapporto di lavoro tra le parti, prevede che al livello 4°, in cui l'appellante era inquadrato, appartengano i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite. È espressamente previsto quale profilo professionale appartenente al livello 4°, per quanto qui interessa, quello del portiere - ex secondo portiere ed ex turnante.
Nel superiore livello 3° sono invece inquadrati i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico - funzionale di altri lavoratori. Sono espressamente previsti quali profili professionali appartenenti al livello 3°, per quanto qui interessa, quelli del portiere unico e del portiere di notte.
Entrambe tali categorie professionali ed i relativi profili professionali descritti prevedono il possesso di specifiche conoscenze amministrative o tecniche e di particolari capacità e conoscenze specialistiche da parte dei lavoratori addetti allo svolgimento delle relative mansioni, e si differenziano per il crescente grado e complessità di queste e della relativa preparazione professionale (in particolare prevedendo il terzo livello profili professionali con mansioni plurime di differente tipologia o comportanti coordinamento di altro personale), e per l'ambito delle relative e connesse autonomia e responsabilità (limitate alla corretta esecuzione delle mansioni nell'ambito delle istruzioni ricevute e delle procedure aziendali, propria del livello 4°, estese all'autonomia operativa nell'ambito delle mansioni per il livello
3°).
Inoltre, va considerato che l'art. 50 del CCNL prevede espressamente che l'inquadramento dei lavoratori è effettuato non solo secondo i profili professionali, ma anche in base alle declaratorie generali ed alle qualifiche previste per ciascun livello.
Ne segue che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, agli effetti dell'inquadrabilità delle mansioni di portiere nel livello 3°, non è sufficiente che esse vengano svolte prevalentemente ed esclusivamente in turni che comportino svolgimento lavoro notturno, essendo anche necessario che corrispondano integralmente al contenuto di uno dei profili professionali specificamente contemplati nelle declaratorie contrattualcollettive di inquadramento, ovvero comportino integrale autonomia operativa e relative specifiche ed adeguate capacità professionali.
Va quindi osservato che il profilo professionale del portiere di notte, classificato dalla citata declaratoria allo stesso livello del portiere unico, è proprio del lavoratore che svolge, quale unico addetto, il servizio di portineria per l'intera notte, cioè i cui turni di lavoro ricomprendano l'intero periodo lavorativo qualificato come notturno dalla contrattazione collettiva di riferimento, e come tale opera in autonomia con adeguata capacità professionale, essendo investito delle maggiori responsabilità connesse ai servizi di ricevimento della clientela in periodo notturno.
Pertanto, tenuto conto che i fogli paga in atti riportano maggiorazioni per lavoro notturno solo per una parte dell'orario complessivo di lavoro, e dai prospetti presenze in atti si rileva che l'appellante, quando era assegnato al turno notturno, osservava orario dalle 24.00 alle 7.00, laddove l'art. 218 del citato CCNL qualifica come notturno il lavoro dalle 23.30 alle 6.30, sicché, con evidenza, i turni dell'appellante non ricomprendevano l'intera notte e comportavano anche lavoro non notturno, con conseguente non integrale corrispondenza delle mansioni svolte al profilo professionale del portiere di notte sopra descritto.
Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza non si è limitata a considerare solo l'elencazione dei profili professionali di cui all'art. 201 del CCNL cit., ma ha anche valutato le risultanze probatorie in relazione alle relative declaratorie di livello, al fine di accertare il concreto contenuto delle mansioni svolte dall'appellante e quindi il possesso della specifica e maggiore o minore professionalità caratterizzante l'un profilo rispetto all'altro.
La valutazione di merito operata è pienamente condivisibile, avendo tutti i colleghi di lavoro dell'appellante, escussi quali testi, riferito da un lato che egli svolgeva mansioni esclusivamente di portineria (cd. check in dei clienti, trasmissione dei documenti di identità all'autorità di P.S., consegna e ritiro delle chiavi delle stanze), senza compiti contabili, osservando turni sia notturni, sia pomeridiani, alternandosi con altri portieri (cfr. in particolare testi , . Tes_1 Tes_2 Tes_3
Tali dichiarazioni sono ben più attendibili di quelle degli altri testi, invocate dall'appellante, i quali, amici o familiari del lavoratore, non potevano avere conoscenza specifica delle effettive modalità di organizzazione del lavoro nell'azienda appellata, e non hanno comunque riferito di averlo visto costantemente ed esclusivamente lavorare in orari notturni, ma di averlo a volte accompagnato sul lavoro, o di essersi intrattenuti con lui a fine turno. Inoltre, dai fogli paga e dai prospetti presenze in atti non si evincono risultanze univoche, riportando i fogli paga maggiorazioni per lavoro notturno solo per una parte dell'orario complessivo di lavoro, ed essendo i prospetti presenze relativi solo al periodo dalla fine di novembre 2022 in poi.
Le mansioni dell'appellante non possono pertanto essere inquadrate nel livello 3° in base alle citate declaratorie, per difetto sia di svolgimento di prestazione esclusivamente notturna, sia di integrale autonomia operativa, in quanto egli svolgeva, come visto, mansioni tecnico- amministrative di natura standardizzata e non è emerso alcunché circa la sussistenza di particolari autonomia o responsabilità, ulteriori rispetto a quella connessa alla corretta esecuzione delle mansioni affidategli. Le mansioni medesime, di contro, sono perfettamente inquadrabili in quelle del profilo professionale di portiere turnista, espressamente contemplato nelle declaratorie citate come appartenenti al livello 4° di classificazione, in cui l'appellante era inquadrato.
Relativamente ai motivi di gravame compendiati in narrativa sub. 2 e 3, va osservato che ai sensi degli artt. 18 c. 10 Stat. Lav. (nel testo modificato dalla l. n. 92/2012) e 5 d.lgs. n.
23/2015, nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità.
Al riguardo è pacifico in giurisprudenza che la possibilità di revoca del licenziamento, contenuta in ben precisi limiti temporali, senza effetti sulla continuità giuridica del rapporto, costituisce disposizione speciale, finalizzata a favorire il ripensamento da parte del datore di lavoro circa la decisione di risolvere il rapporto ed a sottrarlo alle conseguenze sanzionatorie previste dalla legge in caso di licenziamento illegittimo impugnato dal lavoratore licenziato, ed il rispetto di detto termine -di giorni quindici dalla comunicazione dell'impugnativa di licenziamento- va valutato con riferimento al momento di invio della comunicazione al lavoratore e non in quello della sua acquisita conoscenza, perché l'atto di autotutela del datore costituisce esercizio di un diritto potestativo che produce in via immediata la modifica della sfera giuridica del destinatario (cfr. Cass. Sez. L. nn. 12448 del 21/05/2018 rv. 648969 – 01 e
16630 del 14/06/2024 rv. 671306 - 01).
Avendo l'appellante impugnato il licenziamento per cui è causa in data 24/07/2023 (cfr. doc.
C6 ricorrente primo grado), ed avendo l'appellata revocato il recesso con atto del 04/08/2023, undicesimo giorno successivo, inviandone comunicazione all'appellante il giorno stesso a mezzo posta ed in data 08/08/2023 a mezzo e.mail, nonché al suo difensore in data
08/08/2023 a mezzo pec (cfr. docc.
3.4 segg. convenuta primo grado), correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto la revoca tempestiva e di conseguenza il rapporto di lavoro tra le parti ripristinato senza soluzione di continuità a decorrere dal giorno del licenziamento.
Tenuto conto che l'art. 5 d.lgs. n. 23/2015 prevede, quale contenuto necessario dell'atto, esclusivamente la manifestazione della volontà di revocare il recesso, le questioni sollevate dall'appellante relativamente all'invito a riprendere servizio rivoltogli nella comunicazione di revoca ed alle modalità di comunicazione dell'atto di revoca sono del tutto irrilevanti agli effetti della validità di essa, ma possono semmai rilevare quanto alla valutazione di giustificatezza o ingiustificatezza dell'assenza dal servizio del lavoratore che (in conseguenza di un'inidonea comunicazione dell'atto o di un'inidonea indicazione delle modalità di ripresa del servizio, rimanga assente dal lavoro), con conseguente inammissibilità dei relativi profili di gravame per difetto di interesse, in quanto inidonei -anche qualora fondati- a condurre ad una riforma dell'impugnata sentenza e e ad una modifica della decisione (cfr. Cass. Sez. L. n.
17712 del 07/09/2016 rv. 640991 – 01; Cass. Sez. 6 – 2 n. 21336 del 14/09/2017 rv. 645703 -
01),
Peraltro, correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto che le modalità di comunicazione adottate dall'appellata fossero idonee a portare l'atto nella piena conoscenza dell'appellante.
Difatti, l'appellata ha spedito l'atto di revoca a mezzo posta al medesimo indirizzo indicato nelle comunicazioni di trasformazione a tempo indeterminato dell'originario rapporto a termine instaurato con l'appellante, di contestazione disciplinare del 10/03/2023 e di licenziamento del 16/07/2023, deducendo trattarsi del recapito indicato dal lavoratore al momento dell'assunzione, senza contestazione alcuna da parte sua, né risulta che l'appellante, come era suo obbligo ex art. 106 c. 3 del CCNL cit., abbia comunicato alla datrice di lavoro il cambiamento di dimora o residenza, sicché, come pacifico, la comunicazione datoriale inviata all'indirizzo conosciuto è pienamente valida (cfr. Cass. n. 4795 del 15/02/2023 rv. 666911 –
01, punto 2 della motivazione, e precedenti ivi richiamati).
In secondo luogo, l'appellante ha genericamente contestato l'inidoneità della e.mail inviatagli in data 08/08/2023, contenente copia dell'atto di revoca, a costituire prova della comunicazione della revoca, non trattandosi di posta elettronica certificata, ma non ha contestato la titolarità del relativo indirizzo, né ha addotto malfunzionamenti di esso, e peraltro nemmeno ha mai espressamente negato l'avvenuta ricezione (cfr. il verbale di udienza del 06/12/2023 ed il punto A.
2. delle note conclusive in primo grado), sicché la comunicazione, in quanto regolarmente inviata dall'appellata (cfr. doc.
3.5 cit.), deve ritenersi regolarmente a lui recapitata (cfr. Cass. sez. 3 n. 25131 del 18/09/2024 - ud. 28/06/2024, e precedenti ivi richiamati). Quanto alla pec recapitata al difensore dell'appellante in data 08/08/2023, e parimenti contenente copia dell'atto di revoca, essa è certamente idonea a portare l'atto a conoscenza del destinatario, considerato l'obbligo dell'avvocato di informare il cliente di quanto appreso nello svolgimento del mandato difensivo di cui all'art. 27 del codice deontologico forense.
Infine, anche le questioni sollevate con il quarto motivo di appello sono del tutto irrilevanti ai fini della decisione, poiché l'appellante, in primo grado, ha chiesto il pagamento di differenze retributive esclusivamente quale conseguenza dell'accertamento del proprio diritto al superiore inquadramento richiesto (cfr. pagg, 4, 5, 7 e 8 del ricorso ed i relativi conteggi prodotti sub doc. C9), laddove il pagamento erogatogli a titolo di retribuzioni da parte dell'appellante è relativo alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla revoca di esso, dovutegli ex art. 5 d.lgs. n. 23/2015, sicché il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 150/2024 in data 25/04/2024 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 16/01/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -