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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5545 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa AU NT, nella causa iscritta al n° 15152/2024 R.G.L. promossa
DA
- CF - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MICHELE FANARA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Agrigento, Via Mazzini n. 187, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente in CP_1
Roma ed elettivamente in Cagliari presso l'Ufficio Legale , sito in Via Delitala n.2 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO DOA e dall'avv. STEFANIA SOTGIA, giusta procura generale indicata in atti.
- opposto -
E
- in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore.
- opposto contumace -
OGGETTTO: OPPOSIZIONE INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 15 ottobre 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contradittorio delle parti costituite:
1 ❖ DICHIARA la contumacia di CP_2
❖ DICHIARA la prescrizione dei crediti portati nell'avviso di addebito n.
59620120004611263000 di cui alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria opposta n. 29676202400003812000.
❖ ANNULLA l'avviso di addebito n. 59620150003651587000 e contestualmente condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' della somma di euro CP_1
2.114,49 (già al netto delle spese di notifica e degli oneri di riscossione).
❖ ANNULLA l'avviso di addebito n. 59620160002280733000 e contestualmente condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' della somma di euro CP_1
302,59 (già al netto delle spese di notifica e degli oneri di riscossione).
❖ RIGETTA per il resto il ricorso.
❖ COMPENSA integralmente le spese di lite con CP_2
❖ COMPENSA per metà le spese di lite con l' e ON CP_1 [...]
a versare la restante parte all'ente previdenziale che liquida in euro Parte_1
2.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge se dovuti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.10.2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, convenne in giudizio innanzi a questo tribunale l' e l'ente riscossore proponendo CP_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.
29676202400003812000, notificata il 22.07.2024, limitatamente ai crediti contributivi richiesti nei seguenti avvisi di addebito:
1) AVA n. 59620120004611263000
2) AVA n. 59620150003651587000
3) AVA n. 59620160002280733000
4) AVA n. 59620170004022038000
5) AVA n. 59620180003263360000
6) AVA n. 59620180007761126000
7) AVA n. 59620190002757608000
8) AVA n. 59620190007491510000
9) AVA n. 59620210002415587000
10) AVA n. 59620230004470449000
2 11) AVA n. 59620230004571335000
A sostegno del ricorso deduceva l'omessa notifica dei suddetti atti e, in ogni caso, la prescrizione quinquennale del credito contributivo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l'ente previdenziale contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto ed eccependo, in particolare:
• la tardività dell'opposizione stante la rituale notifica dell'avviso di addebito;
• che nessuna prescrizione poteva ritenersi maturata essendo stati notificati negli anni diversi atti interruttivi e avendo il Conti presentato istanza di rateizzazione;
• l'applicabilità alla fattispecie in esame della normativa emergenziale da COVID 19.
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva. CP_2
La causa, istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza cartolare del 15 ottobre 2025, verificato il deposito di note conclusive e di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell . Controparte_3
Sempre in via preliminare, quanto meno in parte, va disattesa l'eccezione di tardività sollevata dall' . CP_1
Invero, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente dell'avviso di addebito opposto, tale circostanza di per sé non determina l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99.
Appare, all'uopo, opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006) che, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che: «Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante
l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c)
3 l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ.,
e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981».
La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie e chiarisce che nel caso, come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
E il diritto di credito azionato dagli enti convenuti mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità dell'avviso di addebito ritualmente notificato (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, Ordinanza del 19/06/2024, n. 16893).
La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo rispetto a quello giurisdizionale che è finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale idoneo alla riscossione in forma coattiva (con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
4 Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata opposizione tempestiva delle cartelle esattoriali/avvisi di addebito ritualmente notificati.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato (non potendosi estendere ad esso, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente riscossore, la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di actio iudicati) al regime prescrizionale speciale proprio della sua natura ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L.
335/1995.
In particolare l'art. 3 della suddetta legge, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …».
Dunque, era onere degli enti opposti dimostrare d'aver compiuto atti interruttivi del suddetto termine prescrizionale quinquennale.
Prima di passare alla disamina dei singoli atti impugnati, va precisato che nella fattispecie in esame si deve tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale) delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020 dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni («I termini di prescrizione delle contribuzioni
5 di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo»).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal 31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art. 11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni («I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+182), grazie alla somma delle due sospensioni.
Riassumendo, il termine di sospensione applicabile in base alla legislazione emergenziale è di 311 giorni, come ritenuto anche dalla locale Corte d'Appello (Sentenza n.
319 del 2 maggio 2024).
• il comma 1 (da leggersi in combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015) concerne i versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021”;
• il comma 4 bis («Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni
6 di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate».) si riferisce espressamente ai termini di versamenti tributari e non tributari non ancora scaduti affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione.
Non può, infatti, condividersi la tesi difensiva dell'ente previdenziale laddove fa riferimento all'art 68 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto CURA
ITALIA) non riguardante il caso scrutinato atteso che:
Ciò detto, l'onere probatorio in ordine alla ritualità della notifica sia degli atti impugnati sia di ulteriori atti interruttivi della prescrizione è stato assolto solo parzialmente con conseguente parziale accoglimento del ricorso.
Orbene, emerge per tabulas con specifico rifermento all'avviso di addebito n. n.
59620120004611263000 che questo è stato notificato per posta con racc. AR n.
65008694332-0 in data 26.11.2012 (e la cartolina di ricevimento, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, indica il numero di raccomandata consentendone la riconducibilità).
A tale atto ha fatto seguito la notifica per pec in data 20.11.2017 dell'intimazione di pagamento n. 29620179039494463/000.
Tuttavia, fino alla data di notifica della Comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria (22.7.2024) nessun ulteriore atto interruttivo della prescrizione risulta essere stato notificato con la conseguenza che, il credito contributivo richiesto nell'avviso di addebito n.
59620150003651587000 va dichiarato prescritto, a nulla rilevando l'istanza di rateizzazione indicata dall' del 16 settembre 2024 (e peraltro, neppure documentata, essendo stato CP_1 depositato solamente il provvedimento di accoglimento), in quanto la prescrizione dei contributi è irrinunciabile perché materia sottratta alla disponibilità delle parti.
E neppure può ritenersi, ad avviso di questo giudice, cristallizzato il credito contributivo stante la mancata opposizione dell'intimazione di pagamento n.
7 29620179039494463/000, condividendosi sul punto le considerazioni svolte alla Corte
d'Appello di Torino con la Sentenza n. 500 del 20.12.2024 le cui motivazioni si richiamano ex art 118 disp att. c.p.c. (« [..] 4.1. In considerazione della natura non impugnatoria del processo in materia contributiva, l'omessa impugnazione di un atto della riscossione o di un atto prodromico della stessa (intimazione di pagamento, preavviso di fermo, ecc.) non determina l'irretrattabilità del credito;
ed infatti, come correttamente osservato dal
Tribunale, le domande proposte davanti al giudice ordinario, a seguito della notificazione di questi atti dell'agente della riscossione, vanno qualificate come azioni di accertamento negativo della pretesa creditoria (v. Cass. 28528/2018, Cass. 18041/2019). Dunque, la notifica di un atto esecutivo o pre-esecutivo non impugnato dal debitore non ha l'effetto di fare decorrere un nuovo termine di prescrizione nonostante l'avvenuta maturazione della prescrizione al momento di detta notifica, bensì unicamente di interrompere la prescrizione, purché, ovviamente, essa non si sia già perfezionata in epoca anteriore»)
Per quanto riguarda, invece, gli avvisi di addebito nn. 59620150003651587000 e
59620160002280733000 (relativi a contributi dovuti alla Gestione Commerciante per l'anno
2014 - rispettivamente per 1^ e 2^ trimestre, l'uno, e per 3^ e 4^ l'altro) non vi è prova della loro rituale notifica in quanto l'ente previdenziale ha depositato esclusivamente la ricevuta in formato “xml” non fornendo la prova del contenuto della notifica.
Invero, quando la notifica viene effettuata via pec il gestore del mittente, previa verifica della correttezza formale del messaggio e dell'assenza di virus, in caso di esito positivo, restituisce al mittente la “ricevuta di accettazione” e genera automaticamente la
“busta di trasporto” che contiene: a) il file “postacert.eml” che contiene il messaggio originale;
b) il file “daticert.xml” che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio). Se la consegna va a buon fine, il gestore del destinatario invia a quello del mittente una “ricevuta di avvenuta consegna” e dette ricevute possono essere in formato “.eml” (contenente sia il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati sia il file “daticert.xml” che riproduce l'insieme di tutte le informazioni (contenente i dati di certificazione costituiti da data e ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l'invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di Posta Elettronica Certificata del
8 mittente), o nel solo formato tecnico “xml” (che, però, non consente di individuare - neppure per estremi - il contenuto del messaggio).
Pertanto, essendo stata depositata la ricevuta in formato “.xml” si attesta l'avvenuta notifica di un atto ma non anche il contenuto del messaggio (non viene neppure indicata la tipologia di atto notificato).
A tal riguardo si è espressa anche la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. III,
Ord. n. 16189 dell'8/06/2023; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord. del 27/05/2024, n. 14790;
Cass. civ., Sez. III, Ord. del 22/07/2025, n. 20664) che, seppur intervenuta in una fattispecie diversa (prova della notifica di un atto giudiziario mediante deposito in PCT), ha avuto modo di precisare che l'omesso deposito «[..] delle ricevute di accettazione e consegna in formato '.eml' o '.msg' e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file 'datiAtto.xml' –, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina la nullità della notificazione. Atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario [..]».
Dunque, la mancata produzione delle ricevute di accettazione e consegna nei formati nativi “.eml” o “.msg” non consente a questo giudice di verificare la disponibilità informatica dell'atto e il corretto perfezionamento della notifica. e pertanto, deve essere dichiarata la nullità dei suddetti avvisi.
Tuttavia, non risulta essere maturata alcuna prescrizione.
Invero, secondo il più recente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale cfr. ex multis; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 27-02-2020, n. 5413) «[..] il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E', peraltro, chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la
9 corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55). In proposito vale la regola, fissata dal D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”».
Dunque, così come disposto dalla D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, comma 1: «Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società
o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa».
Successivamente, a seguito delle modifiche intervenute con l'art. 37, comma 11, D.L.
4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) - con decorrenza dall'1 maggio 2007 - il termine è stato fissato al 16 giugno («All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
2001, n. 435, il numero "20", ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: "16"»).
Conseguentemente, il termine più avanzato da cui va calcolata la decorrenza della prescrizione, va generalmente fissato al giorno 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi (cioè, l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti), termine che nel caso in esame (2014) è slittato al 6 luglio 2015, essendo intervenuto l'art 1 del DPCM del 9.6.2015.
Dunque, alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
(22.7.2024) il credito non poteva ritenersi prescritto in quanto nelle more in data 20.2.2020
è stata notificata via pec l'intimazione di pagamento n. 29620209000450277/000
Pertanto, in presenza di un'espressa richiesta dell' in tal senso (“condanna del CP_1 ricorrente al pagamento delle somme indicate nei titoli per cui è causa ovvero alla maggior
o minor somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio”) il è tenuto a Pt_1
10 pagare la somma ivi richiesta che, al netto degli oneri di riscossione e notifica (non dovuti), ammonta rispettivamente ad euro 2.114,49 (AVA n. 59620150003651587000) e ad euro
302,59 (AVA n. 59620160002280733000).
Infine, con riferimento agli avvisi nn. 59620170004022038000,
59620180003263360000, 59620180007761126000, 59620190002757608000,
59620190007491510000, 59620210002415587000 e 59620230004470449000 fondata si appalesa l'eccezione di tardività formulata dall' . CP_1
A tal riguardo giova precisare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99:
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbie o difformi interpretazioni, individuando nella notifica della cartella di pagamento e/0 avviso di addebito il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Solo in assenza di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito e a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento, deve ammettersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso quest'ultima, costituendo la stessa il primo atto di esecuzione entrato nella sua sfera di conoscenza.
Ove, invece, sia intervenuta la rituale notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito e gli stessi non siano stati tempestivamente opposti nel termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, deve escludersi, a meno di non voler aggirare il termine decadenziale sopra descritto, la possibilità per il contribuente di proporre opposizione nel merito avverso tale atto, divenendo intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale.
Invero, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro,
Ord. del 2-11-2017, n. 26101 ) «in tema d'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale
11 disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24
Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, Ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore».
Né risulta maturata alcuna prescrizione successiva alla notifica degli stessi.
Invero, emerge per tabulas che:
1. l'AVA n. 59620170004022038000 è stato notificato per pec il 12.10.2017 cui ha fatto seguito in data 13.12.2022 la notifica per pec dell'intimazione di pagamento n.
29620229017857217/000;
2. l'AVA n. 59620180003263360000 è stato notificato per pec il 5.8.2018 cui ha fatto seguito in data 13.12.2022 la notifica per pec dell'intimazione di pagamento n.
29620229017857217/000;
3. l'AVA n. 59620180007761126000 è stato notificato per pec il 17.1.2019 cui ha fatto seguito in data 13.12.2022 la notifica per pec dell'intimazione di pagamento n.
29620229017857217/000;
4. l'AVA n. 59620190002757608000 è stato notificato per pec il 7.7.2019 cui ha fatto seguito in data 13.12.2022 la notifica per pec dell'intimazione di pagamento n.
29620229017857217/000;
5. l'AVA n. 59620190007491510000 è stato notificato per pec il 22.12.2019 cui ha fatto seguito in data 13.12.2022 la notifica per pec dell'intimazione di pagamento n.
29620229017857217/000;
6. l'AVA n. 559620210002415587000 è stato notificato per pec l'8.12.2021 cui ha fatto seguito in data 13.12.2022 la notifica per pec dell'intimazione di pagamento n.
29620229017857217/000;
7. l'AVA n. 59620230004470449000 è stato notificato per pec il 16.12.2023;
8. l'AVA n. 59620230004571335000 è stato notificato per pec il16.12.2023;
12 In termini conclusivi, dunque, sulla scorta di quanto sopra riscontrato e documentato, assorbita ogni altra questione, deve ritenersi che il ricorso debba trovare solo parziale accoglimento.
In ordine alle spese di lite, stante la contumacia di si compensano CP_2
CP_ integralmente con l' riscossore.
Per quanto riguarda le altre spese, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e dell'importo complessivamente annullato, si ritiene equo compensare per metà le spese di lite condannando a pagare la restante parte all liquidata Parte_1 CP_1 come in dispositivo (con applicazione dei minimi tariffari e in relazione all'attività effettivamente svolta).
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 15 ottobre
2025
IL GIUDICE
AU NT
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