Art. 2. 1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1 e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Costituzione catasto del demanio marittimo".
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Costituzione catasto del demanio marittimo".