Articolo 2 della Legge 11 febbraio 1991, n. 44
Articolo 1
Versione
5 marzo 1991
Art. 2. 1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1 e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Costituzione catasto del demanio marittimo".
Entrata in vigore il 5 marzo 1991
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