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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. PE AG Presidente rel. Cron. N.
Dott. Cesare Massetti Consigliere Rep. N.
Dott. Maura Mancini Consigliere R. Gen. N. 824/2022 Nel procedimento civile n. r.g. 824/2022 pendente tra: Camp. Civ. N.
, con gli avvocati ALESSANDRO ASARO e Parte_1 EMANUELA VERZELETTI
PARTE APPELLANTE e
, con l'avvocato IPPOLITA SFORZA CP_1
PARTE APPELLATA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(svolgimento del processo, conclusioni delle parti e motivi della decisione)
Con sentenza n. 243/2022 pubblicata in data 03/02/2022 il Tribunale di Brescia, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta degli interessi legali per il periodo 31/07/2020-08/10/2020, ha respinto nel resto l'opposizione ex art.615 cpc proposta da avverso il precetto Parte_1 intimatole dalla ex moglie con la quale gli era stato ingiunto il CP_1 OGGETTO: pagamento di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno ex art.709 ter comma 2 e Azione revocatoria 3, nonché il pagamento di € 1.500,00 mensili a titolo di mantenimento, oltre a spese fallimentare (artt. 67 e di CTU ed a spese di lite in ragione del 50%. ss.)
ha proposto appello chiedendo:
1. Accertare e dichiarare Parte_1 nulla in parte qua la sentenza impugnata, per violazione dell'art.112 cpc, per aver statuito ultra petitum con riferimento alla circostanza afferente ai crediti, omissis del sig. nei confronti della Sig.ra non fatti oggetto del giudizio di primo Pt_1 CP_1 grado;
2. Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui, sostenendo che “l'emissione delle fatture da parte del professionista a nome della sia circostanza idonea a provare il pagamento, tenuto conto che l'opponente CP_1 non ha neppure allegato di avere pagato dele fatture e che non risulta in causa che il ctu abbia nel frattempo lamentato il mancato pagamento delle stesse. Va peraltro pagina 1 di 2 precisato che la fattura n.149/2012 reca la dicitura pagata”, ha dichiarato “valido il precetto nei limiti di €112.422,532”, e, per l'effetto, dichiarare non dovuto l'importo pari ad € 6.837,06 … di cui alla fattura n.26/2013, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda di primo grado, con ogni conseguente effetto quanto alla rideterminazione dell'importo precettato, e conseguente onere in capo alla Sig.ra di restituzione del maggior importo dalla stessa percepito;
3.con vittoria di CP_1 spese ed onorari di lite del presente grado, nonché con conseguente rideterminazione, alla luce dell'accoglimento del presente appello, della condanna alle spese di cui alla sentenza di primo grado>>
si è costituita anche in grado d'appello resistendo al gravame CP_1 avversario
Con nota 2/08/2025 le parti hanno proposto atto congiunto di rinuncia agli atti ex art.306 cpc, sottoscritto personalmente da e da Controparte_2 Pt_2
con istanza di estinzione del giudizio a spese compensate.
[...]
Al Collegio non resta che prenderne atto dichiarando estinto il giudizio a spese compensate.
P.Q.M.
La corte d'appello di Brescia, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio a spese compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22/10/2025
IL PRESIDENTE EST.
PE AG
pagina 2 di 2
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. PE AG Presidente rel. Cron. N.
Dott. Cesare Massetti Consigliere Rep. N.
Dott. Maura Mancini Consigliere R. Gen. N. 824/2022 Nel procedimento civile n. r.g. 824/2022 pendente tra: Camp. Civ. N.
, con gli avvocati ALESSANDRO ASARO e Parte_1 EMANUELA VERZELETTI
PARTE APPELLANTE e
, con l'avvocato IPPOLITA SFORZA CP_1
PARTE APPELLATA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(svolgimento del processo, conclusioni delle parti e motivi della decisione)
Con sentenza n. 243/2022 pubblicata in data 03/02/2022 il Tribunale di Brescia, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta degli interessi legali per il periodo 31/07/2020-08/10/2020, ha respinto nel resto l'opposizione ex art.615 cpc proposta da avverso il precetto Parte_1 intimatole dalla ex moglie con la quale gli era stato ingiunto il CP_1 OGGETTO: pagamento di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno ex art.709 ter comma 2 e Azione revocatoria 3, nonché il pagamento di € 1.500,00 mensili a titolo di mantenimento, oltre a spese fallimentare (artt. 67 e di CTU ed a spese di lite in ragione del 50%. ss.)
ha proposto appello chiedendo:
1. Accertare e dichiarare Parte_1 nulla in parte qua la sentenza impugnata, per violazione dell'art.112 cpc, per aver statuito ultra petitum con riferimento alla circostanza afferente ai crediti, omissis del sig. nei confronti della Sig.ra non fatti oggetto del giudizio di primo Pt_1 CP_1 grado;
2. Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui, sostenendo che “l'emissione delle fatture da parte del professionista a nome della sia circostanza idonea a provare il pagamento, tenuto conto che l'opponente CP_1 non ha neppure allegato di avere pagato dele fatture e che non risulta in causa che il ctu abbia nel frattempo lamentato il mancato pagamento delle stesse. Va peraltro pagina 1 di 2 precisato che la fattura n.149/2012 reca la dicitura pagata”, ha dichiarato “valido il precetto nei limiti di €112.422,532”, e, per l'effetto, dichiarare non dovuto l'importo pari ad € 6.837,06 … di cui alla fattura n.26/2013, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda di primo grado, con ogni conseguente effetto quanto alla rideterminazione dell'importo precettato, e conseguente onere in capo alla Sig.ra di restituzione del maggior importo dalla stessa percepito;
3.con vittoria di CP_1 spese ed onorari di lite del presente grado, nonché con conseguente rideterminazione, alla luce dell'accoglimento del presente appello, della condanna alle spese di cui alla sentenza di primo grado>>
si è costituita anche in grado d'appello resistendo al gravame CP_1 avversario
Con nota 2/08/2025 le parti hanno proposto atto congiunto di rinuncia agli atti ex art.306 cpc, sottoscritto personalmente da e da Controparte_2 Pt_2
con istanza di estinzione del giudizio a spese compensate.
[...]
Al Collegio non resta che prenderne atto dichiarando estinto il giudizio a spese compensate.
P.Q.M.
La corte d'appello di Brescia, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio a spese compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22/10/2025
IL PRESIDENTE EST.
PE AG
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