Sentenza 1 giugno 1999
Massime • 1
L'art. 9 della legge Regione Toscana del 29 ottobre 1981, n. 9 in tema di campeggi, prescrive che all'interno della zona di ricevimento degli ospiti sia esposto, fra gli altri, un "prospetto della capacità ricettiva dell'esercizio vistato dal Comune, corredato da planimetria, con specificazione della numerazione e della capacità ricettiva dei singoli locali o spazi adibiti ad alloggio dei clienti". Consegue che costituisce illecito amministrativo l'esposizione dell'autorizzazione all'esercizio con una planimetria non vistata e senza specificazione della capacità ricettiva dei singoli locali e degli spazi adibiti ad alloggio dei clienti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/1999, n. 5292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5292 |
| Data del deposito : | 1 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL TO IN PROPRIO E N.Q. DI RAPP. LEG. DELLA s.r.l. VO e gestore intestatario per conto di detta società della autorizzazione di esercizio del campeggio "Oasi"; AN LA in qualità di rappresentante del gestore per la ricettività, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PANAMA 12, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA MOLINO, difesi dall'avvocato GIUSEPPE STANCANELLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI ORBETELLO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 60/96 della Pretura Circondariale di Grosseto, Sezione distaccata di ORBETELLO, emessa il 19/07/1996 depositata il 05/09/96; RG.3218/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/99 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato MICHELE COSTA ( per delega dell'Avv. Giuseppe Stancanelli );
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per accoglimento del I motivo, rigetto del II motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 6 luglio 1994 ME RO, legale rappresentante della Società a Resp. Limit. "Voltoncino" e gestore intestatario dell'autorizzazione di esercizio del campeggio"Oasi" per conto della stessa società, e MA AN, rappresentante del gestore per la ricettività, proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Sindaco di Orbetello il 6 giugno l994, con il numero 246, e notificata il successivo 9 giugno, per le violazioni (contestate il giorno 27 luglio1990) degli articoli 15 e 24, nonché dell'art. 9, della legge della Regione Toscana 29 ottobre 1981 n. 79; più in particolare, per l'inosservanza delle condizioni riguardanti la capacità ricettiva, essendo risultate ospitate 1620 persone in luogo delle 1560 previste dall'autorizzazione, oltre che per l'inosservanza dell'obbligo di esporre il prospetto indicante la capacità ricettiva vistato dall'autorità comunale, risultando esposta una mera (e neppure vistata) planimetria. Nel merito gli opponenti osservavano che il numero delle persone presenti era stato presunto tramite la fuorviante utilizzazione del parametro di cui alle "note alla tabella B" allegate alla L.R. 29.10.1981 n. 79 parametro ricompreso tra quelli dettati per determinare i requisiti dei campeggi e che siffatto modo di procedere, fondato su di una mera presunzione ricavata da un parametro dettato ad altri effetti ed altri scopi, senza alcun riscontro reale, era arbitrario e non poteva costituire prova della violazione (in ogni singola roulotte, tenda o bungalow presente il 27.7.90 poteva essere alloggiata anche una persona soltanto) evidenziando inoltre che il parametro era riferito nella normativa regionale alla "piazzola" e non certo a tende, roulottes, bungalow e simili.
Quanto, poi, alla seconda violazione osservavano che essa non poteva comportare sanzione posto che gli elementi prescritti dall'art. 9 L.R. 79/81 (la cui carenza di esposizione era sanzionata) erano agevolmente deducibili dagli atti esposti (planimetria e copia dell'autorizzazione rilasciata dal comune contenente il numero massimo delle persone ospitabili).
Il Sindaco opposto non si costituiva, ma depositava gli atti relativi all'accertamento ed alla notificazione delle violazioni. Con sentenza 19.7.1996 - 5.7.1996 il Pretore di Grosseto rigettava l'opposizione perché infondata;
spese compensate. Nella motivazione esponeva tra l'altro le seguenti argomentazioni. Per quanto concerne la prima violazione, l'impostazione difensiva dell'opponente si concretizza in buona sostanza nel sostenere che, ancorché talune piazzole fossero occupate da strutture campeggistiche, non vi erano tutti, indistintamente, i campeggiatori facenti capo alla totalità delle stesse strutture:
ma ciò non può dirsi una riprova della non fondatezza della pretesa dell'amministrazione. Per vero il fatto che campeggiatori si fossero, più o meno momentaneamente, allontanati dalle stesse, predette strutture campeggistiche non ne eliminava la loro qualità di, appunto, campeggiatori. Posto quanto si è considerato, è appena il caso di osservare che nessuna valenza può darsi alle deposizioni dei verbalizzanti, i quali hanno riconosciuto di non aver fatto una conta precisa dei campeggatori esistenti al momento dell'accertamento. La seconda violazione ascritta agli opponenti non è, in fatto, contestata. È, poi, appena il caso di aggiungere che, trattandosi di atto amministrativo tipico, non poteva e non può essere sostituito da presunti equivalenti.
Contro questa decisione ricorrono per cassazione RO ME in proprio e nella qualità di rappresentante legale della s.r.l. Voltoncino e gestore intestatario per conto di detta società della autorizzazione di esercizio del campeggio "Oasi" e MA AN in qualità di rappresentante del gestore per la ricettività con due motivi.
Il Comune non ha svolto attività processuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione della L.R. Toscana 29.10.1981 n. 71, tabella B, nota n. 7; nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23, 12° comma, L. 24.11.1981 n. 689; ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.; il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., esponendo le seguenti argomentazioni. Il profilo centrale della presente controversia (che non pare essere stato esattamente compreso dal Pretore di Orbetello) è il seguente: può ritenersi violato il limite di ricettività (1560 persone) indicato nell'autorizzazione comunale all'esercizio di campeggio sulla base del mero conteggio del numero dei mezzi autonomi di pernottamento presenti nel campeggio, moltiplicato (tale numero) con lo "standard medio di quattro persone" per equipaggio di cui alla tabella allegata alla L.R. Toscana 79/81, pur in assenza di un concreto accertamento circa il numero delle persone effettivamente alloggiate nel campeggio? La L.R. Toscana 29.10.1981 n. 79 disciplina l'esercizio dell'attività di campeggi e di villaggi turistici e prevede che tali attività siano subordinate ad autorizzazione comunale (art. 15 L.R. 79/81);
l'autorizzazione deve indicare, tra gli altri elementi, la capacità ricettiva della struttura (art. 15, 9° comma, L.R. 79/81). La medesima Legge individua, con due tabelle allegate, i requisiti per l'assegnazione a villaggi turistici (tab. A) e campeggi (tab. B) della capacità ricettiva e della classificazione (da 1 a 4 stelle). Entrambe le "tabelle", prima dell'elencazione dei requisiti, contengono alcune note esplicative, delle quali qui rileva la nota n. 7 alle tabella B: "La piazzola si intende per un equipaggio con lo standard medio di 4 persone. È consentita eccezionalmente la suddivisione della piazzola in due settori limitatamente al caso di tende con non più di tre posti ognuna, rimanendo in ogni caso invariata la capacità ricettiva totale del complesso." Il parametro di cui alla nota 7 alla tabella B allegata alla L.R. 79181 è stato dunque dettato dal Legislatore regionale al fine di stabilire, insieme agli altri criteri, i requisiti dei campeggi. Il Pretore, travisando completamente le argomentazioni esposte nell'atto di opposizione non ha considerato che il significato dell'opposizione era ben diverso: l'erroneità' del metodo di calcolo presuntivo, con il conteggio dei soli mezzi di pernottamento, era stata affermata non per l'eventualità' che qualche campeggiatore si fosse momentaneamente allontanato dalla roulotte bensì per il fatto che non in tutti i mezzi di pernottamento presenti nel campeggio dovevano trovare alloggio necessariamente quattro persone. Nè si può ovviare alle carenze di indagine applicando un parametro dettato a tutt'altro fine. In corso di giudizio è stato ascoltato l'agente di P.M. che a suo tempo effettuò il contestato accertamento. Ebbene, questi ha riconosciuto di non aver conteggiato quanti fossero i campeggiatori alloggiati nel campeggio il giorno del sopralluogo. Sul punto il Pretore nulla dice, se non - del tutto apoditticamente - che "nessuna valenza può darsi alle deposizioni dei verbalizzanti, i quali hanno riconosciuto di non aver fatto una conta precisa dei campeggiatori esistenti al momento dell'accertamento". Gravemente erronea è, ancora, la sentenza pretorile laddove richiama, quale precedente di riferimento, la sentenza del medesimo Pretore n. 72/87 del 9.12.1987 e la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 9436/92 del 22.1.1992. Il motivo appare fondato. Infatti il Pretore, pur dando per scontato che la violazione consisteva nel fatto che erano risultate ospitate nel campeggio 1620 persone in luogo delle 1560 previste dall'autorizzazione, di fronte alla doglianza degli opponenti i quali contestavano che il numero di persone in concreto presenti potesse essere validamente accertato utilizzando un metodo meramente presuntivo e basato inoltre su una norma (più precisamente sul parametro di cui alla nota 7 alla tabella B allegata alla L.R. 79/81) dettata dal legislatore regionale per un fine ben diverso (stabilire uno dei requisiti dei campeggi), si è limitato, in sostanza, ad affermare che il fatto che "..campeggiatori si fossero, più o meno momentaneamente, allontanati dalle stesse, predette strutture campeggistiche non ne eliminava la loro qualità di, appunto, campeggiatori....".
Tale motivazione appare non sufficiente in relazione al predetto motivo di opposizione in quanto non idonea a rendere compiutamente conto delle ragioni del rigetto;
dato che gli opponenti negavano che ad ogni singola roulotte, tenda o bungalow corrispondesse necessariamente il numero di soggetti alloggiati che era stato presunto con il metodo suddetto (in quanto poteva anche capitare di fatto che tali strutture accogliessero un soggetto solo), il Pretore avrebbe dovuto motivare adeguatamente in ordine a detta tesi, concernente la quantità di soggetti in concreto alloggiati al momento in questione, a prescindere da qualsivoglia questione (irrilevante dal punto di vista logico) di allontanamento momentaneo;
invece, limitandosi ad ipotizzare tale allontanamento di parte dei 1620 campeggiatori ha dato per scontato ciò che doveva essere dimostrato e cioè che i campeggiatori erano appunto 1620, senza affrontare in concreto la problematica del valore probatorio delle indagini compiute (e tra l'altro senza neppure motivare adeguatamente in ordine al valore da attribuire al suddetto parametro sotto il profilo probatorio). Nè appare aggiungere consistenza alla motivazione l'affermazione che opinando diversamente sulla valenza da dare ai parametri stabiliti dalla ricordata legge regionale , tra l'altro si finirebbe con l'ipotizzare che l'esercizio non espletasse soltanto attività di campeggio ma anche attività di rimessaggio di roulottes, campers, caravans ed autocaravans e di deposito di tende e mezzi similari, travalicando quindi i limiti dell'autorizzazione ottenuta. Tale osservazione infatti non appare congrua rispetto alla tesi degli opponenti la quale, ripetesi, ipotizzava la possibilità non che parte delle roulottes, tende bungalows ecc. fosse inutilizzata, ma che ognuna di tali strutture avesse un numero di utilizzatori (campeggiatori) inferiore a quello presunto con il criterio sopra citato. Anche gli ulteriori rilievi in ordine all'asserita "nessuna valenza" della deposizione dei verbalizzanti, a precedenti decisioni dello stesso Pretore ed alla decisione di questa Corte n. 9436/92 (non rilevante in quanto presuppone che sia stato assodata la presenza di un numero di campeggiatori superiore a quello consentito dal provvedimento autorizzativo) appaiono inidonei a suffragare validamente la decisione.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione della L.R. Toscana 29.10.1981 n. 79, art. 9 ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. esponendo le seguenti argomentazioni. L'art. 9 della L.R. n. 79/81 prescrive che all'interno della zona di ricevimento degli ospiti sia esposto, fra gli altri, un " prospetto della capacità ricettiva dell'esercizio, vistato dal Comune, corredato da planimetria, con specificazione della numerazione e della capacità ricettiva dei singoli locali o spazi adibiti ad alloggio dei clienti". Per il caso di mancata esposizione dei "segni distintivi di cui all'art. 9" l'art. 24, 2° comma, della legge regionale, prevede la sanzione del pagamento di una somma da L. 500.000 a 1.000.000. Come risulta dallo stesso verbale redatto dalla P.M. (doc, 2 fasc. primo grado), all'interno della zona di ricevimento degli ospiti era esposta la "planimetria generale del Campeggio, riportante le piazzole numerate con l'indicazione dei servizi"; oltre a questa era esposta ovviamente l'autorizzazione all'esercizio del campeggio, indicante il limite massimo della ricettività. Si è evidenziato come la norma regionale fosse nella sostanza rispettata, in quanto tutti gli elementi richiesti erano contenuti nei documenti esposti. Il Pretore ha opposto che "trattandosi di atto amministrativo tipico, non poteva e non può essere sostituito da presunti equivalenti".
Il richiamo alla categoria dell'atto amministrativo tipico" appare veramente fuori luogo, soprattutto perché non si trattava di valutare un atto amministrativo. Non esiste un prospetto della capacità ricettiva "tipico" cui fare riferimento e da considerare come atto amministrativo: ciò che rileva è che risultino esposti alla libera visione del pubblico tutti gli elementi richiesti dalla norma: nel caso che ci occupa, tali elementi erano tutti presenti. Il motivo appare privo di pregio. Infatti se la norma suddetta richiede che sia esposto il prospetto della capacità ricettiva dell'esercizio, vistato dal Comune competente, corredato da planimetria, con specificazione della numerazione e della capacità ricettiva dei singoli locali o spazi adibiti ad alloggio dei clienti, non si può certo affermare che detta disposizione possa ritenersi adempiuta esponendo l'autorizzazione all'esercizio con una mera planimetria non vistata (oltre che senza specificazione della capacità ricettiva dei singoli locali o spazi adibiti ad alloggio dei clienti); infatti il prospetto predetto (con le predette caratteristiche e garanzie previste dalla legge) serve (tra l'altro) per controllare che la ricettività risultante dal medesimo non superi quella prevista nell'autorizzazione; deve dunque considerarsi priva di vizi logici o giuridici la motivazione (in parte implicita e nella sostanza conforme a quanto sopra esposto) del Pretore. In conclusione va accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Si deve pertanto cassare in relazione l'impugnata sentenza e la causa va rinviata al Pretore circondariale di Grosseto, al quale va rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al Pretore Circondariale di Grosseto.
Così deciso a Roma il 2.2.1999.
Depositata in cancelleria l'1 giugno 1999.