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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/11/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, prima sezione, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valentina Pierri, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A della causa iscritta al n. 4208/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Usi civici”, vertente
TRA
(P.IVA: , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Marianna Paparella;
attore in riassunzione
E
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
IC Grande; convenuto in riassunzione
Conclusioni: Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con comparsa di riassunzione ritualmente notificata, il conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Avellino DI CONZA all'uopo esponendo: - di aver CP_1 previamente ottenuto dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi decreto ingiuntivo n. 106/19 depositato in Cancelleria il 4.6.2019 e regolarmente notificato il 5.7.2019, con il quale era stato ingiunto al il pagamento della somma di € 2.561,79, oltre interessi, spese e competenze CP_1 della procedura monitoria, a titolo di canoni di natura enfiteutica;
- che l'ingiunto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, rispetto al quale il GdP si dichiarava incompetente per materia con ordinanza n. 6/2022 dell'1.7.2022, depositata in Cancelleria il 12.7.2022 e comunicata a mezzo pec in data 13.07.2022.
Tanto premesso, l'ente attore in riassunzione chiedeva all'adito Tribunale:
a) In via preliminare: ai sensi dell'art. 648 c.p.c, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 106/19 emesso il 03.06.2019, depositato in Cancelleria in data 04.06.2019 e regolarmente notificato il 05.07.2019, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
b) sempre in via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione, dichiarando la competenza della Commissario Regionale per la liquidazione degli gli Usi Civici della Campania, sedente in Napoli, ed assegnando termine perentorio alla odierna parte opponente per la riassunzione dinanzi a quest'ultimo, previa concessione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c, della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione.
c) nel merito: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal sig. Controparte_1 in quanto inammissibile e/o improponibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via riconvenzionale: accertato il rapporto enfiteutico derivante dall'Ordinanza di legittimazione annotata con il n° 11 emessa il 21/12/1932 dal Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici della Campania e del Molise, sedente in Napoli, ai sensi della Legge 1776/1927, approvata con Regio Decreto del 05/01/1933, con la quale veniva disposta la legittimazione del possesso delle terre di uso civico del Comune di in località “TERZETTO” (doc. 3 fasc. di parte proc. mon.), trascritta Parte_1 nei Registri Pubblici Immobiliari di Avellino il 12/03/1933 al nr. 3836 del Registro Generale (Cfr. p. 10 doc. 3 fasc. di parte proc. mon) e, dunque, opponibile erga omnes ed accertato, altresì, l'inadempimento dell'opponente: in via principale:
- condannare il sig. al pagamento in favore del dei Controparte_1 Parte_1 canoni enfiteuti ad oggi maturati – per le annualità 2018 e 2019 – pari alla somma di Euro 731,88 (Euro 365,94 x 2), o alla somma maggiore o minore accertata nel corso del giudizio, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, nonché al pagamento dei canoni enfiteutici maturandi, oltre interessi legali e svalutazione monetaria;
- dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 972 c.c., la devoluzione in favore del di Pt_1
, dei fondi siti in località “TERZETTO” così come di seguito identificati in NCEU di Parte_1
Avellino al Foglio al Foglio 48, p.lle 405, 406, 407, 408, 659, 539 e, conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipotecarie e catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
- in via del tutto subordinata e gradata: nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande e delle richieste di cui sopra, dichiarare la ricognizione del diritto di enfiteusi ex art. 969 c.c. in capo al quale Ente concedente;
Parte_1
In ogni caso, condannare l'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA come per legge, della fase monitoria e del presente giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata in data 3.2.2023, si costituiva in giudizio il quale impugnava le avverse deduzioni contestando la sussistenza Controparte_1 di un rapporto di natura enfiteutica e, spiegando domanda riconvenzionale, così concludeva: accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo e la relativa inesigibilità dei canoni presuntivamente vantati a titolo di enfiteusi ed, in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto N. 102/2019 del 03.06.2019 stante la emissione dall'Autorità in violazione dell'art. 38 c.p.c.; accertare e dichiarare la sottoposizione alla legittimazione dei fondi de quibus;
accertare e dichiarare la inesistenza di atti comprovanti la nascita del diritto in capo alle parti in causa e che quelli azionati risultano generici, privi di fondamento e non idonei a fondare la pretesa creditoria;
accertare e dichiarare l'intervenuta interversio possessionis in favore dell'odierno opponente;
accertare e dichiarare la usucapio libertatis nonché l'usucapione ordinaria intervenuta per mancato pagamento oltre venti anni della prestazione periodica;
accertare e dichiarare la mancata azione di ricognizione da parte dell'Ente opposto nei termini di legge;
accertare e dichiarare la mancata azione di ricognizione da parte dell'Ente opposto nei termini di legge;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il Sig. è proprietario Controparte_1 esclusivo per maturata usucapione del terreno Fg. 48, p.lle 405,406,407,408,659,539 e, per l'effetto, ordinare alla conservatoria dei registri immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo – catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità; in via gradata rideterminare il canone richiesto dal Comune di . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CAP, come per legge.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, dopo una serie di rinvii per tentativi di bonario componimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte autorizzate, la causa – istruita solo documentalmente – viene decisa mediante deposito della presente sentenza con motivazione contestuale all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 26.11.2025.
***
Va dichiarato, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del Commissario Regionale degli Usi civici.
Invero, la giurisdizione dei Commissari per la liquidazione degli usi civici ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, tutte le controversie relative all'accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza degli stessi (cfr. ex plurimis, Cass.7429/2009; Cass. ord. n. 26816/2009; Cass. n. 7894/2009).
Come precisato recentemente da Cass. Sez. Unite n. 8252/2023, la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sussiste ogniqualvolta l'accertamento della "qualitas soli" si ponga come antecedente logico giuridico della decisione (in senso conforme, S.U. n. 16268, 19/11/2002; S.U. nn. 605/2015, 31109/2017, 8564/2021). In altri termini, tutte le volte che l'accertamento della “qualitas soli” costituisca presupposto necessario della decisione (cfr., ex multis, S.U. nn. 7429/2009, 6689/1995) la giurisdizione appartiene al Commissario.
Nel caso in esame, il Comune di ha dedotto la natura demaniale per avvenuto Parte_1 assoggettamento ad uso civico del terreno oggetto della domanda di usucapione formulata in via riconvenzionale dal CP_1
Stante tale situazione, e non potendosi desumere elementi univoci neppure dalla documentazione ipocatastale, emerge l'esigenza di verificare, nella sede giurisdizionale sua propria, l'esistenza dei dedotti usi civici, non potendo il G.O. procedere, in via principale, ad un accertamento che non gli compete, rientrando lo stesso nelle funzioni assegnate dalla legge al Commissario liquidatore degli usi civici, e ciò sulla base della domanda di accertamento dell'usucapione sollevata dal su CP_1 cui il Tribunale non può pronunciarsi, atteso che il G.O. non può entrare nel merito di una questione riconducibile alla giurisdizione di altra autorità giudiziaria.
Pertanto, preso atto dell'insorto conflitto sulla qualitas soli, ritiene il Tribunale di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O., per essere la controversia devoluta alla cognizione del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici davanti al quale le parti vanno rimesse, in applicazione del principio della traslatio iudicii (v. Cass. s.u. 22 febbraio 2007 n. 4109, Corte cost. 12 marzo 2007 n. 77).
Restano assorbite le ulteriori questioni preliminari e di merito sollevate dalle parti.
Quanto alle spese, tenuto conto della natura processuale della pronuncia, valutato la complessiva condotta delle parti, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4208/2022 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici;
2) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 29.11.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Pierri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, prima sezione, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valentina Pierri, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A della causa iscritta al n. 4208/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Usi civici”, vertente
TRA
(P.IVA: , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Marianna Paparella;
attore in riassunzione
E
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
IC Grande; convenuto in riassunzione
Conclusioni: Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con comparsa di riassunzione ritualmente notificata, il conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Avellino DI CONZA all'uopo esponendo: - di aver CP_1 previamente ottenuto dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi decreto ingiuntivo n. 106/19 depositato in Cancelleria il 4.6.2019 e regolarmente notificato il 5.7.2019, con il quale era stato ingiunto al il pagamento della somma di € 2.561,79, oltre interessi, spese e competenze CP_1 della procedura monitoria, a titolo di canoni di natura enfiteutica;
- che l'ingiunto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, rispetto al quale il GdP si dichiarava incompetente per materia con ordinanza n. 6/2022 dell'1.7.2022, depositata in Cancelleria il 12.7.2022 e comunicata a mezzo pec in data 13.07.2022.
Tanto premesso, l'ente attore in riassunzione chiedeva all'adito Tribunale:
a) In via preliminare: ai sensi dell'art. 648 c.p.c, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 106/19 emesso il 03.06.2019, depositato in Cancelleria in data 04.06.2019 e regolarmente notificato il 05.07.2019, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
b) sempre in via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione, dichiarando la competenza della Commissario Regionale per la liquidazione degli gli Usi Civici della Campania, sedente in Napoli, ed assegnando termine perentorio alla odierna parte opponente per la riassunzione dinanzi a quest'ultimo, previa concessione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c, della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione.
c) nel merito: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal sig. Controparte_1 in quanto inammissibile e/o improponibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via riconvenzionale: accertato il rapporto enfiteutico derivante dall'Ordinanza di legittimazione annotata con il n° 11 emessa il 21/12/1932 dal Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici della Campania e del Molise, sedente in Napoli, ai sensi della Legge 1776/1927, approvata con Regio Decreto del 05/01/1933, con la quale veniva disposta la legittimazione del possesso delle terre di uso civico del Comune di in località “TERZETTO” (doc. 3 fasc. di parte proc. mon.), trascritta Parte_1 nei Registri Pubblici Immobiliari di Avellino il 12/03/1933 al nr. 3836 del Registro Generale (Cfr. p. 10 doc. 3 fasc. di parte proc. mon) e, dunque, opponibile erga omnes ed accertato, altresì, l'inadempimento dell'opponente: in via principale:
- condannare il sig. al pagamento in favore del dei Controparte_1 Parte_1 canoni enfiteuti ad oggi maturati – per le annualità 2018 e 2019 – pari alla somma di Euro 731,88 (Euro 365,94 x 2), o alla somma maggiore o minore accertata nel corso del giudizio, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, nonché al pagamento dei canoni enfiteutici maturandi, oltre interessi legali e svalutazione monetaria;
- dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 972 c.c., la devoluzione in favore del di Pt_1
, dei fondi siti in località “TERZETTO” così come di seguito identificati in NCEU di Parte_1
Avellino al Foglio al Foglio 48, p.lle 405, 406, 407, 408, 659, 539 e, conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipotecarie e catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
- in via del tutto subordinata e gradata: nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande e delle richieste di cui sopra, dichiarare la ricognizione del diritto di enfiteusi ex art. 969 c.c. in capo al quale Ente concedente;
Parte_1
In ogni caso, condannare l'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA come per legge, della fase monitoria e del presente giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata in data 3.2.2023, si costituiva in giudizio il quale impugnava le avverse deduzioni contestando la sussistenza Controparte_1 di un rapporto di natura enfiteutica e, spiegando domanda riconvenzionale, così concludeva: accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo e la relativa inesigibilità dei canoni presuntivamente vantati a titolo di enfiteusi ed, in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto N. 102/2019 del 03.06.2019 stante la emissione dall'Autorità in violazione dell'art. 38 c.p.c.; accertare e dichiarare la sottoposizione alla legittimazione dei fondi de quibus;
accertare e dichiarare la inesistenza di atti comprovanti la nascita del diritto in capo alle parti in causa e che quelli azionati risultano generici, privi di fondamento e non idonei a fondare la pretesa creditoria;
accertare e dichiarare l'intervenuta interversio possessionis in favore dell'odierno opponente;
accertare e dichiarare la usucapio libertatis nonché l'usucapione ordinaria intervenuta per mancato pagamento oltre venti anni della prestazione periodica;
accertare e dichiarare la mancata azione di ricognizione da parte dell'Ente opposto nei termini di legge;
accertare e dichiarare la mancata azione di ricognizione da parte dell'Ente opposto nei termini di legge;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il Sig. è proprietario Controparte_1 esclusivo per maturata usucapione del terreno Fg. 48, p.lle 405,406,407,408,659,539 e, per l'effetto, ordinare alla conservatoria dei registri immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo – catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità; in via gradata rideterminare il canone richiesto dal Comune di . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CAP, come per legge.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, dopo una serie di rinvii per tentativi di bonario componimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte autorizzate, la causa – istruita solo documentalmente – viene decisa mediante deposito della presente sentenza con motivazione contestuale all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 26.11.2025.
***
Va dichiarato, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del Commissario Regionale degli Usi civici.
Invero, la giurisdizione dei Commissari per la liquidazione degli usi civici ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, tutte le controversie relative all'accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza degli stessi (cfr. ex plurimis, Cass.7429/2009; Cass. ord. n. 26816/2009; Cass. n. 7894/2009).
Come precisato recentemente da Cass. Sez. Unite n. 8252/2023, la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sussiste ogniqualvolta l'accertamento della "qualitas soli" si ponga come antecedente logico giuridico della decisione (in senso conforme, S.U. n. 16268, 19/11/2002; S.U. nn. 605/2015, 31109/2017, 8564/2021). In altri termini, tutte le volte che l'accertamento della “qualitas soli” costituisca presupposto necessario della decisione (cfr., ex multis, S.U. nn. 7429/2009, 6689/1995) la giurisdizione appartiene al Commissario.
Nel caso in esame, il Comune di ha dedotto la natura demaniale per avvenuto Parte_1 assoggettamento ad uso civico del terreno oggetto della domanda di usucapione formulata in via riconvenzionale dal CP_1
Stante tale situazione, e non potendosi desumere elementi univoci neppure dalla documentazione ipocatastale, emerge l'esigenza di verificare, nella sede giurisdizionale sua propria, l'esistenza dei dedotti usi civici, non potendo il G.O. procedere, in via principale, ad un accertamento che non gli compete, rientrando lo stesso nelle funzioni assegnate dalla legge al Commissario liquidatore degli usi civici, e ciò sulla base della domanda di accertamento dell'usucapione sollevata dal su CP_1 cui il Tribunale non può pronunciarsi, atteso che il G.O. non può entrare nel merito di una questione riconducibile alla giurisdizione di altra autorità giudiziaria.
Pertanto, preso atto dell'insorto conflitto sulla qualitas soli, ritiene il Tribunale di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O., per essere la controversia devoluta alla cognizione del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici davanti al quale le parti vanno rimesse, in applicazione del principio della traslatio iudicii (v. Cass. s.u. 22 febbraio 2007 n. 4109, Corte cost. 12 marzo 2007 n. 77).
Restano assorbite le ulteriori questioni preliminari e di merito sollevate dalle parti.
Quanto alle spese, tenuto conto della natura processuale della pronuncia, valutato la complessiva condotta delle parti, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4208/2022 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici;
2) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 29.11.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Pierri