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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/12/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 34/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 34 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Zungri
- ricorrente -
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Rossi
- resistente -
Oggetto: usucapione.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11/06/2025.
* * *
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 10/01/2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentir dichiarare nei suoi confronti l'avvenuto Controparte_1 acquisto, a titolo di usucapione, della proprietà dell'appezzamento di terreno sito nel
Comune di Rosarno alla contrada Bosco III Stradone ed identificato nel Catasto Terreni al foglio 34, particella 106 (uliveto, superficie mq 59.90, reddito dominicale € 15,47, reddito agrario € 20,11).
Il ricorrente ha riferito che il terreno su indicato risulta intestato alla resistente e ha dedotto a fondamento della propria domanda di averlo posseduto uti dominus per oltre 50 anni (prima di lui il padre ) in modo pacifico, continuo ed esclusivo, Persona_1 esercitando sullo stesso tutte le attività di coltivazione e manutenzione tipiche dell'uliveto
(irrigazione potatura e raccolta delle olive, produzione dell'olio) e provvedendo, altresì, nello spazio di terreno interposto nell'uliveto, fra due filari di ulivi, a coltivare ortaggi e
1 verdure stagionali. Ha precisato che l'unica condotta di contestazione della proprietaria
(la recinzione del terreno) è avvenuta nel 2023 in esito all'instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione funzionale al presente giudizio.
si è costituita contestando la pretesa ex adverso fatta valere;
Controparte_1 ha eccepito la carenza di animus possidendi in capo al ricorrente atteso che il godimento fattuale è stato da lui esercitato per effetto del consenso concessogli dal figlio dott.
al solo fine di coltivare ortaggi parte dei quali, peraltro, egli Persona_2 consegnava di tanto in tanto alla proprietaria così riconoscendone il diritto petitorio;
ha aggiunto di non aver mai abbandonato l'uso del terreno per il ventennio utile all'altrui usucapione anche in ragione della circostanza che l'appezzamento oggetto di causa è unito ad altre sue particelle ulivetate che ella ha provveduto unitariamente a coltivare raccogliendo il frutto portato alla molitura ed inserendolo nelle pratiche per i contributi comunitari percepiti. Ha aggiunto, ancora, che la permanenza del godimento del terreno ed al contempo la discontinuità di quello del ricorrente è confermata anche dalla circostanza che nel giugno 2020 “per alcuni giorni, a seguito di indagini penali, il dott.
, a ciò delegato dalla madre e proprietaria del terreno, ha presenziato ai lavori Per_2 di scavo e con l'ausilio del georadar per la ricerca di prove di reato (procedimento nr.
767/2020 RG – Decreto di Ispezione del terreno disposto dalla Procura della Repubblica di Palmi)”.
Nessuna delle parti ha chiesto di depositare memorie di precisazione ai sensi dell'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c., così che la prospettazione delle parti si è cristallizzata al rispettivo atto introduttivo.
In via istruttoria è stata assunta la testimonianza di Testimone_1 [...]
, (udienza del 19/06/2024), Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
, (udienza 4/12/2024), e Testimone_5 Controparte_2 Testimone_6 [...]
(udienza del 19/02/2025). Controparte_3
All'udienza dell'11/06/2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con termini di legge per le memorie conclusionali e di replica.
Il Tribunale, pur dando atto dell'oggettiva situazione di incertezza che caratterizza il presente giudizio, ritiene che la complessiva lettura degli elementi acquisiti al processo non consente di riscontrare circostanze sufficienti all'accoglimento della domanda di possesso acquisitivo per come articolata da . Parte_1
a) In premessa va osservato che sotto l'aspetto della legittimazione processuale e dell'integrità del contraddittorio in ordine allo specifico petitum spiegato il ricorrente ha prodotto certificazione catastale da cui risulta l'intestazione dell'appezzamento di terreno
2 per cui è causa a nome della resistente. E' stata, altresì, allegata agli atti la documentazione attestante che nei RR.II. non risultano trascritti atti comportanti la variazione della titolarità del bene.
Sempre in premessa è opportuno evidenziare – giacché il profilo assume significativa rilevanza nell'interpretazione delle risultanze istruttorie – che nel Parte_1 ricorso introduttivo ha espressamente indicato quale bene oggetto della sua domanda di usucapione l'appezzamento di terreno sito nel Comune di Rosarno alla contrada Bosco
III Stradone ed identificato nel Catasto Terreni al foglio 34, particella 106 (uliveto, superficie mq 59.90, reddito dominicale € 15,47, reddito agrario € 20,11).
Si tratta – come agevolmente verificabile dall'esame della documentazione anche catastale allegata agli atti – di una porzione di un più ampio terreno ulivetato della complessiva estensione di circa due ettari appartenente alla resistente e caratterizzato dalle medesime condizioni colturali e manutentive;
rispetto all'intera estensione, la porzione oggetto di domanda non appare comodamente identificabile, né presenta alcun tipo di separazione o delimitazione.
Tale circostanza è entrata nel contraddittorio delle parti sin dalla costituzione della resistente la quale l'ha espressamente segnalata ponendola quale momento della sua linea difensiva fondata sulla continuità dell'esercizio del potere sul complessivo cespite e sul consenso manifestato al ricorrente per la coltivazione di una sola porzione.
Rispetto a tale iniziale contesto processuale nessuna delle parti si è avvalsa della facoltà di chiedere le memorie di precisazione ai sensi dell'art. 281 duodecies comma 4
c.p.c., così che la prospettazione di entrambe le parti si è cristallizzata in conformità al rispettivo atto introduttivo.
Ed è proprio in rapporto al predetto contesto processuale che il decidente è obbligato a valutare gli elementi probatori acquisiti.
Risulta, dunque, oggettivamente tardiva e come tale inammissibile la deduzione esposta dal ricorrente nella memoria conclusionale di replica in ordine al suo possesso esteso in realtà all'intera proprietà della resistente (anche alle particelle del foglio 35) e non solo ad una sua porzione.
Né il contenuto della domanda può essere correttamente identificato ed esteso mediante il contenuto delle dichiarazioni testimoniali (come chiesto, in sostanza, dal ricorrente nella memoria conclusionale di replica). Il procedimento ricostruttivo processuale non può che essere inverso, e cioè strutturato sulla precisa deduzione di parte ricorrente e sulle prove che di tale deduzione devono essere la conferma e non l'elemento integrativo.
b) In diritto in termini generali, è noto che l'elemento oggettivo del possesso – cioè il potere sulla cosa manifestato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di
3 proprietà – può essere accertato giudizialmente anche attraverso la prova testimoniale;
ciò in quanto la prova dell'avvenuta usucapione, poiché vertente su una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali.
E', altresì, consolidato il principio per il quale nei giudizi di usucapione l'onere di dedurre e poi provare le condotte attraverso le quali si è manifestata la disponibilità fattuale della parte sulla res nonché il perimetro temporale nel quale sono state poste in essere incombe interamente sul ricorrente, restando a carico del resistente – in ipotesi di positiva acquisizione processuale del predetto preliminare passaggio – l'onere processuale di dedurre e dimostrare che quel potere sia stato espressione di una mera detenzione o sia derivato da atti di tolleranza ovvero non sia proseguito per almeno venti anni.
Proprio perché l'istituto dell'usucapione è incentrato sull'attribuzione di un peculiare effetto giuridico (l'acquisto della proprietà a titolo originario) a specifiche condotte espressioni del potere di fatto sulla res, è assolutamente determinante per la corretta valutazione della domanda l'identificazione dei “fatti concreti” soggettivamente riferibili al ricorrente ed attraverso i quali egli ha manifestato all'esterno di essersi comportato come se fosse il proprietario e di averlo fatto in un preciso arco temporale ed in modo oppositivo al proprietario.
L'esigenza del dettaglio nella prospettazione è funzionale, per un verso, all'accertamento già in astratto dei presupposti della domanda e, per altro verso, a consentire al resistente la possibilità di difendersi sui “fatti concreti” oltre che sulle eventuali conseguenze di diritto.
Del resto, la necessità che la deduzione concerna “condotte concrete” e non valutazioni o giudizi o affermazioni di diritto è ciò che consente – come già detto – di formare la prova dell'usucapione solo attraverso i testimoni.
Il principio colora la bontà del rilievo, sopra operato, in ordine alla necessità che il
Tribunale si pronunci rigorosamente sul perimetro del possesso per come espressamente dedotto nell'atto introduttivo.
Sempre in diritto è, altresì, noto che l'istituto di cui all'art. 1140 c.c. disciplina un modo di acquisto della proprietà o di altri diritti reali a titolo originario che trova i suoi momenti costitutivi nel possesso esercitato per un periodo superiore a venti anni con modalità sovrapponibili a quelle del proprietario o del titolare del diritto reale, senza soluzione di continuità, senza violenza o clandestinità, con la volontà di possedere in luogo del proprietario o del titolare del diritto reale (il c.d. animus possidendi), nel contestuale contegno omissivo dell'avente diritto che così sostanzialmente abdica alle sue prerogative e di fatto consente ad un terzo di godere del bene con pienezza simile a quella del proprietario.
4 Un godimento fattuale che, con le predette caratteristiche, deve essere opposto al proprietario formale del cespite proprio perché è il disinteresse di quest'ultimo contestuale all'uso uti dominus dell'”estraneo” che legittima la vicenda acquisitiva a titolo originario.
Vertendosi in ipotesi di condotte acquisitive di un bene altrui la cui ratio si fonda, appunto, sul disinteresse del proprietario formale e sulla sua sostituzione con l'estraneo in tutte le condotte che ordinariamente caratterizzano il diritto di proprietà, la prova tanto sul disinteresse del proprietario quanto sulla continuità e sull'attualità e sulla pregnanza della condotta “sostitutiva” deve essere assolutamente rigorosa.
Ne consegue che l'incertezza probatoria – cioè la prova non piena di tutti i predetti presupposti – non può che riflettere i suoi effetti negativi sulla posizione dell'usucapiente il cui acquisto è a titolo gratuito ed originario, giustificato soltanto dalla certezza che di quel bene il reale proprietario non si sia interessato per almeno venti anni continuativi
(perché l'esercizio fattuale del proprietario anche solo per un brevissimo arco temporale interrompe l'altrui possesso) ed al contempo che il “terzo estraneo” abbia esercitato sul bene con continuità ultraventennale ed attualità condotte equivalenti a quelle del proprietario.
Il lungo periodo di disponibilità fattuale per essere utilmente valutabile ai fini dell'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. deve necessariamente integrare in senso giuridico un “possesso uti dominus”.
Nell'accertamento che conduce alla qualificazione come “possesso uti dominus” è centrale la verifica sulla natura dell'originaria immissione in possesso atteso che, qualora il godimento abbia avuto origine per concessione del proprietario (quale che sia il titolo della “concessione”), la parte è tenuta a dedurre e dimostrare l'atto di interversio rivolto al proprietario e che ha consentito, da quel momento, di far cessare il godimento derivato e di far intraprendere il godimento “uti dominus” da protrarre per un ulteriore ventennio ai fini della maturazione del termine di cui all'art. 1158 c.c..
Dispone, infatti, l'art. 1141 c.c. che “Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori
a titolo universale”.
Il profilo è rilevante anche nel caso di specie atteso che la resistente ha dedotto che la disponibilità fattuale di non trae fonte in una condotta di Parte_1
“occupazione” da questi posta in essere in modo autonomo e nel dissenso del proprietario
5 bensì in un “accordo” o meglio nella consapevolezza della proprietaria che vi ha acconsentito.
In presenza di un momento gestorio caratterizzato dal consenso o dalla tolleranza del proprietario, la pretesa di usucapione presuppone la dimostrazione di una giuridica interversio con le forme di cui all'art. 1141 c.c..
In relazione all'istituto giuridico dell'interversio è noto che la presunzione di possesso utile “ad usucapionem” di cui all'art. 1141 c.c. non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della res, ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario;
ne consegue che in siffatta ipotesi la detenzione può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo a provare con il compimento di idonee attività materiali il possesso utile ad usucapionem in opposizione al proprietario concedente (Cass. n. 21690 del 14/10/2014).
L'elaborazione giurisprudenziale al riguardo ha da tempo affermato che per la trasformazione della detenzione in possesso occorre un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna ma deve risultare dal compimento di idonee attività non solo materiali ma anche di specifica opposizione al proprietario- possessore (quali, ad esempio, l'arbitrario rifiuto della restituzione del bene); tant'è che non sono valutati sufficienti al fine atti corrispondenti all'esercizio del possesso anche di natura arbitraria o illecita rispetto al normale utilizzo del bene, cioè atti che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (Cass. n. 14593 del 4/07/2011).
Proprio sul profilo dell'inidoneità di comportamenti che non siano espressamente e chiaramente posti nei confronti del proprietario-possessore con la finalità di esteriorizzare il mutamento della natura della detenzione, la Suprema Corte ha di recente sancito che
“L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento
– dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevano, a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene” (Cass. n. 26327 del 20/12/2016).
6 Altrettanto condivisa è l'affermazione secondo la quale la natura detentiva del rapporto non è incisa dalla retrodatazione della concessione anche in tempo assai risalenti
(Cass. n. 9675 del 6/05/2014).
c) Sulla base dei predetti principi è possibile valutare le risultanze istruttorie che, nella loro complessiva lettura, non consentono la conclusione in termini di affermazione del prolungato disinteresse della proprietaria e del contestuale possesso uti dominus ultraventennale ed attuale in capo al ricorrente.
L'attività di coltivazione e manutenzione posta in essere da Parte_1 sull'appezzamento di terreno oggetto di causa per un arco temporale assolutamente significativo (diversi decenni) è un dato che i testimoni di parte ricorrente hanno riferito univocamente nella sua oggettività.
In particolare, la circostanza che l'appezzamento di terreno sia stato utilizzato dal ricorrente per la coltivazione di ortaggi ed anche degli alberi di ulivo è stata confermata da:
− “conosco il Sig. da quando ero piccola, Testimone_1 Pt_1 poiché abitiamo nella stessa contrada Bosco in due stradoni diversi.
Conoscevo anche il padre del . E' vero che il Sig. Parte_1
, e prima di lui il padre, possiede da più di 50 anni il Parte_1 terreno sito in Contrada Bosco, III stradone in Rosarno. Conosco la circostanza poiché possiedo un terreno nella stessa contrada;
il mio terreno e il terreno del sono separati da una strada. E' vero che il Pt_1
coltiva il terreno descritto, raccoglie le olive e le porta Parte_1 al frantoio per la produzione dell'olio, non so se l'olio lo vende o lo usa per consumo familiare. E' vero che il Sig. si occupa Parte_1 della cura e manutenzione, ordinaria e straordinaria del terreno di cui ho detto, nel periodo di raccolta delle olive si fa aiutare da parenti o amici.
Dopo la morte del padre è il ad occuparsi del terreno. Parte_1
Sul terreno vedo il e la moglie, durante il periodo della raccolta Pt_1 delle ulive;
a volte anche dei ragazzini, che immagino siano i nipoti del
Non vedo ogni giorno sul terreno il non conosco la Pt_1 Pt_1 circostanza. So che esistono lì vicino altre proprietà di , Parte_2
, e , figlia di e sorella di Tes_2 Persona_3 Persona_1
. Il terreno di cui parlo è un unico terreno, senza Parte_1 divisione dei confini per particelle di proprietà e di recente è stato recintato lungo tutto il perimetro dei confini esterni;
non so se il padre di Pt_1
coltivasse il terreno come colono e per
[...] Persona_1 conto del proprietario del terreno. Mi ricordo di averlo sempre visto
7 lavorare il terreno sopra descritto, ma non so se il terreno fosse di sua proprietà o se coltivasse il terreno di proprietà altrui. il Parte_1 mi ha riferito di avere acquistato la proprietà di un terreno in contrada
Bosco II stradone, che è limitrofo o confinante con il terreno sito in contrada Bosco III stradone, ed è più piccolo di quest'ultimo “una tumanata e mezzo” diciamo noi”.
− : “Conosco poiché lavorava in passato Testimone_2 Parte_1 il terreno sito Contrada Bosco III stradone in Rosarno, e ho acquistato un terreno limitrofo al suo circa cinquat'anni fa. Posso dire che da quando ho acquistato il terreno sopra descritto, quindi da circa cinquant'anni, vedevo sul terreno sito in contrada Bosco III stradone il Sig. Parte_1 che curava e coltiva la terra, raccoglieva le olive. Il terreno è destinato unicamente a uliveto;
è vero che prima di curava e si Parte_1 occupava della manutenzione del terreno il padre C'è Persona_1 stato un periodo che padre e figlio insieme si prendevano cura, manutenevano e coltivavano il terreno del III stradone. Dopo la morte del padre l'unico a occuparsi del terreno è stato il . Sulla Parte_1 mia proprietà, confinante con quella descritta nel capitolo 1, vado ogni quindici venti giorni nel periodo estivo, e nel periodo invernale anche ogni
8 giorni o ogni settimana a raccogliere le olive, e posso confermare che è vero che le volte che mi sono recato sulla mia proprietà nel periodo invernale, quando è il tempo della raccolta delle ulive, molto spesso ho visto utilizzare il terreno descritto nel capitolo n. 1 di prova solamente dal
, nel periodo estivo solo qualche volta , ed era sempre Parte_1 al lavoro sui terreni, o per la pulizia, o con il trattore , o per la raccolta, eseguiva tutti i lavori necessari per la cura del terreno e la sua coltivazione.
Tutto questo è accaduto ripeto fino al 2023, fino alla realizzazione della recinzione della proprietà. E' vero che il terreno in c.da Bosco terzo stradone era coltivato dal , che raccoglieva le olive, Parte_1 insieme alla moglie e ai figli, e le portava al frantonio per la produzione dell'olio. Parlo al passato perché tutto questo accadeva fino ad un anno fa, estate 2023, prima cioè che il” padrone” del terreno realizzasse la recinzione del terreno e lo mandasse via [ndr mandasse via il Pt_1
. Ho personalmente conosciuto il “padrone” del terreno poiché
[...] aveva compreso nella recinzione anche parte del mio terreno, e solo dopo il mio intervento ha ridisegnato i confini, tramite un tecnico, escludendo la mia proprietà; il proprietario in verità non conosceva gli esatti confini del
8 suo terreno, perché altrimenti non avrebbe invaso anche la mia proprietà.
è vero che ho sempre visto solamente il dedicarsi alla cura e Pt_1 manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno sito in c.da Bosco III stradone, ma non so se lo facesse su incarico e per conto di altri, o come proprietario. Questo accadeva sempre fino allo scorso anno, come già detto;
non so se il terreno descritto nel capitolo 1 di prova è confinante con altro terreno intestato a , figlio di . Persona_1 Parte_1 ricordo che circa tre/quattro anni fa sul terreno descritto nel capitolo n. 1 di prova sono state eseguite credo indagini di polizia poiché è stato setacciato dalle forze dell'ordine, ho visto i Carabinieri in loco che seguivano i rilievi e gli scavi eseguiti con ruspe. Avevano avvisato anche me in merito ad accertamenti ed indagini da eseguire sul mio terreno, che poi non hanno eseguito;
non conosco le ragioni per le quali sono state effettuate dette indagini. In quella circostanza descritta sono andato sulla mia proprietà tre giorni consecutivi, rendendomi disponibile ad eventuali accertamenti anche sul mio terreno. In quelle occasioni non ho mai visto o incontrato il , che è comparso sul terreno solo dopo Parte_1 alcuni giorni dal termine delle operazioni di polizia descritte. Preciso che il terreno descritto nel capitolo 1. di prova è quello che adesso risulta interamente recintato”.
− seppur sino al 1995: “Conosco Testimone_5 Parte_1 perché abita nella mia stessa zona e poi perché ho lavorato come potatore alle dipendenze del padre , nel Terreno al terzo stradone di Per_1
Rosarno, da oltre quaranta anni e poi ho prestato la mia attività anche in favore di da tantissimi anni;
Il terreno viene coltivato con Pt_1 ortaggi e agrumi, per il consumo familiare;
So che si Parte_1 occupa del terreno personalmente e la raccolta delle olive viene fatta dai familiari, che, sono numerosi, perché ha sei figli, so che con le olive producono l'olio, altro non so;
Quando andavo nel terreno per la potatura mi recavo da dicembre sino a marzo e dopo la morte del padre sul terreno vedevo sempre il;
Non so chi sono i proprietari dei Parte_1 terreni confinanti con quello di;
Quando lavoravo alle Parte_1 dipendenze del padre , sul terreno c'era pure il figlio Per_1 Pt_1
Ho lavorato sul terreno dei sino alla data in cui sono andato in Pt_1 pensione ovvero nell'anno 1995; non so se si occupava Parte_1 della gestione dei terreni di cui ho detto su incarico di altri;
il terreno in questione è di circa due ettari;
quando andavo sul terreno non era
9 recintato, ora da un anno l'ho visto recintato;
il terreno che ho visto recintato è quello su cui mi recavo a lavorare, da una parte limita con il terzo stradone e dall'altra c' è il limite degli altri proprietari;
al tempo in cui ero sul terreno non ho mai visto Carabinieri sullo stesso”.
Non risulta utile ai fini del decidere, invece, la deposizione di il Testimone_7 quale se per un verso ha confermato le attività di coltivazione poste in essere da Pt_1
per altro verso ha circoscritto la sua conoscenza dei fatti agli ultimi 15 anni,
[...] cioè un arco temporale comunque non sufficiente al possesso acquisitivo.
Posta la ricostruzione sopra operata del godimento fattuale vantato da Pt_1
ai fini del decidere è centrale la verifica in ordine alla qualificazione in termini
[...] di possesso uti dominus del predetto godimento ed al contemporaneo disinteresse della proprietaria protratto per oltre venti anni.
In quest'ottica le risultanze istruttorie hanno restituito elementi che giustificano dubbi su entrambi gli aspetti e che non consentono di superare la soglia della sufficiente certezza della natura acquisitiva del godimento fattuale.
Al riguardo va osservato che l'incertezza concerne, intanto, la natura autonoma dell'inizio del godimento del terreno da parte del ricorrente, cioè il presupposto per poterlo qualificare uti dominus in assenza di un eventuale successivo atto di interversio
(nella specie pacificamente non sussistente, non essendo stato neanche dedotto).
La circostanza che la coltivazione da parte del ricorrente del piccolo appezzamento del più ampio terreno sia stata conseguenza (quanto meno nell'ultimo ventennio) del consenso della proprietaria emerge, infatti, dalla testimonianza di Testimone_4
il quale ha riferito proprio del permesso che nel 2005 la proprietaria (divenuta
[...] tale per successione della zia) ha concesso a il quale per riconoscenza Parte_1 le consegnava di tanto in tanto qualche ortaggio prodotto sul fondo (“Ricordo che nel luglio 2018, e non solo, ho incontrato il presso la tabaccheria Parte_1
Scandinaro, di cui è titolare mia moglie, e in quell'occasione, e in altre occasioni, ho detto al di non utilizzare il fondo per cui è causa e di proprietà di mia madre, Pt_1 per piantare gli ortaggi;
spesso il lasciava per me delle cassette con Parte_1
i prodotti dell'orto presso la tabaccheria di mia moglie. Preciso che dopo la morte della mia pro zia, sorella di mio nonno, precisamente dopo il 2005, quando mia madre ha ereditato il terreno, ho accordato al , su sua richiesta, di coltivare una Parte_1 piccola parte della proprietà di mia madre ad ortaggi, e per questo mi portava i prodotti dell'orto di tanto in tanto lasciandoli presso la tabaccheria”).
Il tenore del narrato è univoco nel collegamento del godimento della piccola porzione del più ampio terreno da parte del ricorrente (la porzione coltivata ad ortaggi) al consenso della proprietaria;
la consapevolezza del ricorrente di poter utilizzare il bene perché
10 autorizzato dalla proprietaria per un verso impedisce di qualificare il possesso come esercitato “uti dominus” (quanto meno nell'ultimo ventennio), per altro verso comprova l'assenza di disinteresse della proprietaria che proprio attraverso la concessione ha esercitato il suo diritto dominicale.
è il figlio della resistente. La sua testimonianza è Testimone_4 giuridicamente ammissibile ma, in ragione dell'interesse di fatto che nutre per l'esito del giudizio, il filtro di attendibilità deve essere particolarmente rigoroso e le sue dichiarazioni conseguentemente devono essere corroborate da altri elementi di prova.
In tal senso va osservato che utili elementi di riscontro si traggono dalle dichiarazioni degli altri testimoni di parte resistente ed anche, per un singolo ma non marginale episodio, dalle dichiarazioni del teste di parte ricorrente . Testimone_2
ha riferito: “conosco la sig.ra poiché il Testimone_3 Controparte_1 figlio, , era mio vicino di casa. E' vero che sono stata incaricata da Testimone_4
, per due anni consecutivi - non ricordo esattamente se dal 2006 al Testimone_4
2007, o dal 2007 al 2008 - per andare a raccogliere le olive nel terreno sito in c.da Bosco di Rosarno non ricordo esattamente quale stradone della contrada. In quegli stessi anni sono stati incaricati della raccolta delle olive anche mia madre, , la Persona_4 moglie del sig. , , e la suocera, . In quegli Per_2 Parte_3 Persona_5 anni ho raccolto le olive proprio insieme alle persone citate, negli stessi giorni. Non saprei descrivere meglio il terreno dove sono stata, ricordo che era coltivato solamente ad uliveto, non ricordo l'esistenza sullo stesso di costruzioni né di recinzioni”.
La testimone, dunque, ha confermato che quanto meno nel 2006 o nel 2007
(certamente prima del ventennio antecedente all'introduzione del giudizio) la proprietaria ha esercitato regolarmente i suoi diritti dominicali;
si tratta, peraltro, di un periodo compatibile con quello richiamato dal testimone . Testimone_4
La mancanza di disinteresse della proprietaria (e della sua parente dante causa prima del 2005) trova riscontro anche nelle dichiarazioni di Controparte_3
“Conosco la resistente perché è la madre del dott. , mentre non conosco
[...] Per_2 il sig. La mia famiglia è titolare di un frantoio oleario in Rizziconi e Parte_1 per tale ragione sin dagli anni 1980 la sig.ra , cioè la zia del dott. Persona_6
, portava le olive raccolte sul loro fondo per la molitura;
il dott. ha
Per_2 Per_2 proseguito a molire sino alla campagna 2005/2006 dopo di che non è venuto più; che io sappia il dott. aveva un solo fondo. Mio padre aveva l'ufficio zonale per la
Per_2 raccolta delle domande per gli aiuti comunitari e la zia del dott. si rivolgeva a
Per_2 noi e poi anche dopo il dott. ; il frantoio rilasciava il modello F sulla produzione
Per_2 mentre l'estensione dei fondi la prendeva dai dati catastali. Anche per la molitura, ai fini
11 del modello F, la parte che viene in frantoio a molire deve esibire il certificato catastale.
Ovviamente l'attività di molitura è registrata”.
La circostanza che le olive da molire fossero il frutto dell'ampio fondo di cui fa parte anche la porzione oggetto di causa è avvalorata dal rilievo che non risulta in atti (né nelle deduzioni delle parti) che la resistente e la sua dante causa avessero altri terreni ulivetati potenzialmente idonei a quell'attività di produzione di olio riferita dal testimone CP_3 anche in relazione alle pratiche per i c.d. aiuti comunitari.
Il quadro probatorio è ulteriormente arricchito da due accadimenti che mal si conciliano con la presenza del ricorrente sui luoghi con animus possidendi. ha dichiarato: “Conosco la resistente, mentre il nome del Testimone_6 ricorrente lo conosco ma non so indicare se corrisponde alla persona che è interessata nella causa. Ricordo che nel 2020, era comunque prima del Covid, il dott. mi Per_2 ha dato incarico per identificare e delimitare gli esatti confini del terreno
perché lo voleva recintare;
non ricordo gli estremi catastali del Persona_7 terreno però si trovava al Bosco di Rosarno. Per l'espletamento dell'incarico mi sono recato sul terreno, anche se in linea di massima li conoscevo già; sono andato più volte, sia da solo che in compagnia del dott. ; il terreno era già recintato da una parte Per_2 con un fabbricato o un muro sulla sinistra mentre formalmente c'era una recinzione in cattivo stato mentre sulla destra non era delimitato;
si trattava di un uliveto. Ho interrotto
i lavori per il Covid e poi nel 2022 ho proseguito rilevando i confini ed apponendo la recinzione;
al momento dell'apposizione c'erano i due confinanti, il sig. Testimone_2 proprietario del terreno sulla destra ed il sig. proprietario dalla parte del muro a Pt_4 sinistra, i quali nulla hanno obiettato. Mi sembra che il terreno fosse più di un ettaro, ma non vorrei sbagliare con le misure. Sul terreno non ho mai visto estranei;
c'erano operai del dott. ma nessun altro che mi abbia detto che non potevo fare la mia attività. Per_2
Ricordo che i primi sopralluoghi sono stati fatti a settembre/ottobre. L'incarico mi era stato fornito verbalmente;
la relazione finale è del 2023. Con il sig. , che conosco, Tes_2 all'inizio si è determinato un equivoco sul confine ma poi io ho detto che il rilievo l'avrei fatto sui titoli e su carta come è stato fatto”.
Il testimone, dunque, ha riferito di essersi recato sui luoghi in più di un'occasione a distanza di due anni ed anche in periodi ordinariamente destinati alla coltivazione degli uliveti, di aver esercitato sul terreno attività tipicamente delegate da chi è proprietario, di aver incontrato sui luoghi i proprietari confinanti ma non anche il ricorrente il quale, se effettivamente avesse ritenuto di essere già il vero proprietario per aver usucapito il fondo, avrebbe dovuto reagire all'”intrusione” altrui.
Ed ancora, nel giugno 2020 la Procura della Repubblica di Palmi (RG n. 767/2020) ha disposto sull'ampio terreno della resistente, inglobante la porzione oggetto di causa,
12 delle attività di scavo con ruspe e con l'ausilio del georadar per la ricerca di prove di reato;
lavori che sono proseguiti per alcuni giorni con modalità ovviamente di oggettivo impatto sul terreno ed alla cui esecuzione non ha mai presenziato il ricorrente bensì il figlio della resistente.
Sul punto anche il testimone di parte ricorrente ha riferito: “ricordo Testimone_2 che circa tre/quattro anni fa sul terreno descritto nel capitolo n. 1 di prova sono state eseguite credo indagini di polizia poiché è stato setacciato dalle forze dell'ordine, ho visto i Carabinieri in loco che seguivano i rilievi e gli scavi eseguiti con ruspe. Avevano avvisato anche me in merito ad accertamenti ed indagini da eseguire sul mio terreno, che poi non hanno eseguito;
non conosco le ragioni per le quali sono state effettuate dette indagini. In quella circostanza descritta sono andato sulla mia proprietà tre giorni consecutivi, rendendomi disponibile ad eventuali accertamenti anche sul mio terreno. In quelle occasioni non ho mai visto o incontrato il , che è comparso sul Parte_1 terreno solo dopo alcuni giorni dal termine delle operazioni di polizia descritte”.
Entrambi i predetti accadimenti sono indizi concordanti tanto dell'assenza del ricorrente sui terreni in momenti di gestione rilevanti (assenza incompatibile con la volontà di dichiararsi manifestamente “proprietario”), quanto della presenza nelle stesse occasioni di un delegato della proprietaria.
Tutte le circostanze esaminate non possono, infine, che trovare valorizzazione in un contesto – delineato dalle deduzioni delle parti per come specificato in premessa – nel quale l'appezzamento di terreno oggetto di domanda è inserito in un più ampio fondo della resistente che è risultato regolarmente coltivato;
tra la parte in contestazione ed il resto del fondo vi è oggettiva uniformità, anche alcuni testi di parte ricorrente hanno riferito che il ricorrente ha coltivato il fondo per l'intera estensione e non solo per la parte relativa agli ortaggi.
Considerato che
la domanda di usucapione è inerente solo alla minor porzione corrispondente alla particella 106 del foglio 34, è verosimile la tesi della resistente per la quale in realtà la coltivazione del ricorrente sull'uliveto è avvenuta per incarico della proprietà e la coltivazione degli ortaggi su suo consenso.
Per quanto sopra, la domanda di usucapione va rigettata – pur nell'incertezza probatoria ed in presenza di un arco temporale di godimento fattuale molto ampio – non essendo raggiunta la prova idonea del disinteresse della proprietaria e del possesso uti dominus del ricorrente quanto meno nell'ultimo ventennio.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. si ritiene sussistano le ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite. Al riguardo va ponderata, in bilanciamento al rigetto della domanda, la condotta della resistente di mancata partecipazione alla fase della mediazione obbligatoria e l'oggettiva incertezza probatoria unitamente ad una “gestione”
13 dei terreni non formalizzata per un arco temporale oggettivamente lunghissimo che giustifica dubbi interpretati.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
• Rigetta la domanda.
• Dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi, 26 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
14
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 34 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Zungri
- ricorrente -
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Rossi
- resistente -
Oggetto: usucapione.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11/06/2025.
* * *
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 10/01/2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentir dichiarare nei suoi confronti l'avvenuto Controparte_1 acquisto, a titolo di usucapione, della proprietà dell'appezzamento di terreno sito nel
Comune di Rosarno alla contrada Bosco III Stradone ed identificato nel Catasto Terreni al foglio 34, particella 106 (uliveto, superficie mq 59.90, reddito dominicale € 15,47, reddito agrario € 20,11).
Il ricorrente ha riferito che il terreno su indicato risulta intestato alla resistente e ha dedotto a fondamento della propria domanda di averlo posseduto uti dominus per oltre 50 anni (prima di lui il padre ) in modo pacifico, continuo ed esclusivo, Persona_1 esercitando sullo stesso tutte le attività di coltivazione e manutenzione tipiche dell'uliveto
(irrigazione potatura e raccolta delle olive, produzione dell'olio) e provvedendo, altresì, nello spazio di terreno interposto nell'uliveto, fra due filari di ulivi, a coltivare ortaggi e
1 verdure stagionali. Ha precisato che l'unica condotta di contestazione della proprietaria
(la recinzione del terreno) è avvenuta nel 2023 in esito all'instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione funzionale al presente giudizio.
si è costituita contestando la pretesa ex adverso fatta valere;
Controparte_1 ha eccepito la carenza di animus possidendi in capo al ricorrente atteso che il godimento fattuale è stato da lui esercitato per effetto del consenso concessogli dal figlio dott.
al solo fine di coltivare ortaggi parte dei quali, peraltro, egli Persona_2 consegnava di tanto in tanto alla proprietaria così riconoscendone il diritto petitorio;
ha aggiunto di non aver mai abbandonato l'uso del terreno per il ventennio utile all'altrui usucapione anche in ragione della circostanza che l'appezzamento oggetto di causa è unito ad altre sue particelle ulivetate che ella ha provveduto unitariamente a coltivare raccogliendo il frutto portato alla molitura ed inserendolo nelle pratiche per i contributi comunitari percepiti. Ha aggiunto, ancora, che la permanenza del godimento del terreno ed al contempo la discontinuità di quello del ricorrente è confermata anche dalla circostanza che nel giugno 2020 “per alcuni giorni, a seguito di indagini penali, il dott.
, a ciò delegato dalla madre e proprietaria del terreno, ha presenziato ai lavori Per_2 di scavo e con l'ausilio del georadar per la ricerca di prove di reato (procedimento nr.
767/2020 RG – Decreto di Ispezione del terreno disposto dalla Procura della Repubblica di Palmi)”.
Nessuna delle parti ha chiesto di depositare memorie di precisazione ai sensi dell'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c., così che la prospettazione delle parti si è cristallizzata al rispettivo atto introduttivo.
In via istruttoria è stata assunta la testimonianza di Testimone_1 [...]
, (udienza del 19/06/2024), Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
, (udienza 4/12/2024), e Testimone_5 Controparte_2 Testimone_6 [...]
(udienza del 19/02/2025). Controparte_3
All'udienza dell'11/06/2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con termini di legge per le memorie conclusionali e di replica.
Il Tribunale, pur dando atto dell'oggettiva situazione di incertezza che caratterizza il presente giudizio, ritiene che la complessiva lettura degli elementi acquisiti al processo non consente di riscontrare circostanze sufficienti all'accoglimento della domanda di possesso acquisitivo per come articolata da . Parte_1
a) In premessa va osservato che sotto l'aspetto della legittimazione processuale e dell'integrità del contraddittorio in ordine allo specifico petitum spiegato il ricorrente ha prodotto certificazione catastale da cui risulta l'intestazione dell'appezzamento di terreno
2 per cui è causa a nome della resistente. E' stata, altresì, allegata agli atti la documentazione attestante che nei RR.II. non risultano trascritti atti comportanti la variazione della titolarità del bene.
Sempre in premessa è opportuno evidenziare – giacché il profilo assume significativa rilevanza nell'interpretazione delle risultanze istruttorie – che nel Parte_1 ricorso introduttivo ha espressamente indicato quale bene oggetto della sua domanda di usucapione l'appezzamento di terreno sito nel Comune di Rosarno alla contrada Bosco
III Stradone ed identificato nel Catasto Terreni al foglio 34, particella 106 (uliveto, superficie mq 59.90, reddito dominicale € 15,47, reddito agrario € 20,11).
Si tratta – come agevolmente verificabile dall'esame della documentazione anche catastale allegata agli atti – di una porzione di un più ampio terreno ulivetato della complessiva estensione di circa due ettari appartenente alla resistente e caratterizzato dalle medesime condizioni colturali e manutentive;
rispetto all'intera estensione, la porzione oggetto di domanda non appare comodamente identificabile, né presenta alcun tipo di separazione o delimitazione.
Tale circostanza è entrata nel contraddittorio delle parti sin dalla costituzione della resistente la quale l'ha espressamente segnalata ponendola quale momento della sua linea difensiva fondata sulla continuità dell'esercizio del potere sul complessivo cespite e sul consenso manifestato al ricorrente per la coltivazione di una sola porzione.
Rispetto a tale iniziale contesto processuale nessuna delle parti si è avvalsa della facoltà di chiedere le memorie di precisazione ai sensi dell'art. 281 duodecies comma 4
c.p.c., così che la prospettazione di entrambe le parti si è cristallizzata in conformità al rispettivo atto introduttivo.
Ed è proprio in rapporto al predetto contesto processuale che il decidente è obbligato a valutare gli elementi probatori acquisiti.
Risulta, dunque, oggettivamente tardiva e come tale inammissibile la deduzione esposta dal ricorrente nella memoria conclusionale di replica in ordine al suo possesso esteso in realtà all'intera proprietà della resistente (anche alle particelle del foglio 35) e non solo ad una sua porzione.
Né il contenuto della domanda può essere correttamente identificato ed esteso mediante il contenuto delle dichiarazioni testimoniali (come chiesto, in sostanza, dal ricorrente nella memoria conclusionale di replica). Il procedimento ricostruttivo processuale non può che essere inverso, e cioè strutturato sulla precisa deduzione di parte ricorrente e sulle prove che di tale deduzione devono essere la conferma e non l'elemento integrativo.
b) In diritto in termini generali, è noto che l'elemento oggettivo del possesso – cioè il potere sulla cosa manifestato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di
3 proprietà – può essere accertato giudizialmente anche attraverso la prova testimoniale;
ciò in quanto la prova dell'avvenuta usucapione, poiché vertente su una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali.
E', altresì, consolidato il principio per il quale nei giudizi di usucapione l'onere di dedurre e poi provare le condotte attraverso le quali si è manifestata la disponibilità fattuale della parte sulla res nonché il perimetro temporale nel quale sono state poste in essere incombe interamente sul ricorrente, restando a carico del resistente – in ipotesi di positiva acquisizione processuale del predetto preliminare passaggio – l'onere processuale di dedurre e dimostrare che quel potere sia stato espressione di una mera detenzione o sia derivato da atti di tolleranza ovvero non sia proseguito per almeno venti anni.
Proprio perché l'istituto dell'usucapione è incentrato sull'attribuzione di un peculiare effetto giuridico (l'acquisto della proprietà a titolo originario) a specifiche condotte espressioni del potere di fatto sulla res, è assolutamente determinante per la corretta valutazione della domanda l'identificazione dei “fatti concreti” soggettivamente riferibili al ricorrente ed attraverso i quali egli ha manifestato all'esterno di essersi comportato come se fosse il proprietario e di averlo fatto in un preciso arco temporale ed in modo oppositivo al proprietario.
L'esigenza del dettaglio nella prospettazione è funzionale, per un verso, all'accertamento già in astratto dei presupposti della domanda e, per altro verso, a consentire al resistente la possibilità di difendersi sui “fatti concreti” oltre che sulle eventuali conseguenze di diritto.
Del resto, la necessità che la deduzione concerna “condotte concrete” e non valutazioni o giudizi o affermazioni di diritto è ciò che consente – come già detto – di formare la prova dell'usucapione solo attraverso i testimoni.
Il principio colora la bontà del rilievo, sopra operato, in ordine alla necessità che il
Tribunale si pronunci rigorosamente sul perimetro del possesso per come espressamente dedotto nell'atto introduttivo.
Sempre in diritto è, altresì, noto che l'istituto di cui all'art. 1140 c.c. disciplina un modo di acquisto della proprietà o di altri diritti reali a titolo originario che trova i suoi momenti costitutivi nel possesso esercitato per un periodo superiore a venti anni con modalità sovrapponibili a quelle del proprietario o del titolare del diritto reale, senza soluzione di continuità, senza violenza o clandestinità, con la volontà di possedere in luogo del proprietario o del titolare del diritto reale (il c.d. animus possidendi), nel contestuale contegno omissivo dell'avente diritto che così sostanzialmente abdica alle sue prerogative e di fatto consente ad un terzo di godere del bene con pienezza simile a quella del proprietario.
4 Un godimento fattuale che, con le predette caratteristiche, deve essere opposto al proprietario formale del cespite proprio perché è il disinteresse di quest'ultimo contestuale all'uso uti dominus dell'”estraneo” che legittima la vicenda acquisitiva a titolo originario.
Vertendosi in ipotesi di condotte acquisitive di un bene altrui la cui ratio si fonda, appunto, sul disinteresse del proprietario formale e sulla sua sostituzione con l'estraneo in tutte le condotte che ordinariamente caratterizzano il diritto di proprietà, la prova tanto sul disinteresse del proprietario quanto sulla continuità e sull'attualità e sulla pregnanza della condotta “sostitutiva” deve essere assolutamente rigorosa.
Ne consegue che l'incertezza probatoria – cioè la prova non piena di tutti i predetti presupposti – non può che riflettere i suoi effetti negativi sulla posizione dell'usucapiente il cui acquisto è a titolo gratuito ed originario, giustificato soltanto dalla certezza che di quel bene il reale proprietario non si sia interessato per almeno venti anni continuativi
(perché l'esercizio fattuale del proprietario anche solo per un brevissimo arco temporale interrompe l'altrui possesso) ed al contempo che il “terzo estraneo” abbia esercitato sul bene con continuità ultraventennale ed attualità condotte equivalenti a quelle del proprietario.
Il lungo periodo di disponibilità fattuale per essere utilmente valutabile ai fini dell'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. deve necessariamente integrare in senso giuridico un “possesso uti dominus”.
Nell'accertamento che conduce alla qualificazione come “possesso uti dominus” è centrale la verifica sulla natura dell'originaria immissione in possesso atteso che, qualora il godimento abbia avuto origine per concessione del proprietario (quale che sia il titolo della “concessione”), la parte è tenuta a dedurre e dimostrare l'atto di interversio rivolto al proprietario e che ha consentito, da quel momento, di far cessare il godimento derivato e di far intraprendere il godimento “uti dominus” da protrarre per un ulteriore ventennio ai fini della maturazione del termine di cui all'art. 1158 c.c..
Dispone, infatti, l'art. 1141 c.c. che “Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori
a titolo universale”.
Il profilo è rilevante anche nel caso di specie atteso che la resistente ha dedotto che la disponibilità fattuale di non trae fonte in una condotta di Parte_1
“occupazione” da questi posta in essere in modo autonomo e nel dissenso del proprietario
5 bensì in un “accordo” o meglio nella consapevolezza della proprietaria che vi ha acconsentito.
In presenza di un momento gestorio caratterizzato dal consenso o dalla tolleranza del proprietario, la pretesa di usucapione presuppone la dimostrazione di una giuridica interversio con le forme di cui all'art. 1141 c.c..
In relazione all'istituto giuridico dell'interversio è noto che la presunzione di possesso utile “ad usucapionem” di cui all'art. 1141 c.c. non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della res, ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario;
ne consegue che in siffatta ipotesi la detenzione può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo a provare con il compimento di idonee attività materiali il possesso utile ad usucapionem in opposizione al proprietario concedente (Cass. n. 21690 del 14/10/2014).
L'elaborazione giurisprudenziale al riguardo ha da tempo affermato che per la trasformazione della detenzione in possesso occorre un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna ma deve risultare dal compimento di idonee attività non solo materiali ma anche di specifica opposizione al proprietario- possessore (quali, ad esempio, l'arbitrario rifiuto della restituzione del bene); tant'è che non sono valutati sufficienti al fine atti corrispondenti all'esercizio del possesso anche di natura arbitraria o illecita rispetto al normale utilizzo del bene, cioè atti che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (Cass. n. 14593 del 4/07/2011).
Proprio sul profilo dell'inidoneità di comportamenti che non siano espressamente e chiaramente posti nei confronti del proprietario-possessore con la finalità di esteriorizzare il mutamento della natura della detenzione, la Suprema Corte ha di recente sancito che
“L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento
– dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevano, a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene” (Cass. n. 26327 del 20/12/2016).
6 Altrettanto condivisa è l'affermazione secondo la quale la natura detentiva del rapporto non è incisa dalla retrodatazione della concessione anche in tempo assai risalenti
(Cass. n. 9675 del 6/05/2014).
c) Sulla base dei predetti principi è possibile valutare le risultanze istruttorie che, nella loro complessiva lettura, non consentono la conclusione in termini di affermazione del prolungato disinteresse della proprietaria e del contestuale possesso uti dominus ultraventennale ed attuale in capo al ricorrente.
L'attività di coltivazione e manutenzione posta in essere da Parte_1 sull'appezzamento di terreno oggetto di causa per un arco temporale assolutamente significativo (diversi decenni) è un dato che i testimoni di parte ricorrente hanno riferito univocamente nella sua oggettività.
In particolare, la circostanza che l'appezzamento di terreno sia stato utilizzato dal ricorrente per la coltivazione di ortaggi ed anche degli alberi di ulivo è stata confermata da:
− “conosco il Sig. da quando ero piccola, Testimone_1 Pt_1 poiché abitiamo nella stessa contrada Bosco in due stradoni diversi.
Conoscevo anche il padre del . E' vero che il Sig. Parte_1
, e prima di lui il padre, possiede da più di 50 anni il Parte_1 terreno sito in Contrada Bosco, III stradone in Rosarno. Conosco la circostanza poiché possiedo un terreno nella stessa contrada;
il mio terreno e il terreno del sono separati da una strada. E' vero che il Pt_1
coltiva il terreno descritto, raccoglie le olive e le porta Parte_1 al frantoio per la produzione dell'olio, non so se l'olio lo vende o lo usa per consumo familiare. E' vero che il Sig. si occupa Parte_1 della cura e manutenzione, ordinaria e straordinaria del terreno di cui ho detto, nel periodo di raccolta delle olive si fa aiutare da parenti o amici.
Dopo la morte del padre è il ad occuparsi del terreno. Parte_1
Sul terreno vedo il e la moglie, durante il periodo della raccolta Pt_1 delle ulive;
a volte anche dei ragazzini, che immagino siano i nipoti del
Non vedo ogni giorno sul terreno il non conosco la Pt_1 Pt_1 circostanza. So che esistono lì vicino altre proprietà di , Parte_2
, e , figlia di e sorella di Tes_2 Persona_3 Persona_1
. Il terreno di cui parlo è un unico terreno, senza Parte_1 divisione dei confini per particelle di proprietà e di recente è stato recintato lungo tutto il perimetro dei confini esterni;
non so se il padre di Pt_1
coltivasse il terreno come colono e per
[...] Persona_1 conto del proprietario del terreno. Mi ricordo di averlo sempre visto
7 lavorare il terreno sopra descritto, ma non so se il terreno fosse di sua proprietà o se coltivasse il terreno di proprietà altrui. il Parte_1 mi ha riferito di avere acquistato la proprietà di un terreno in contrada
Bosco II stradone, che è limitrofo o confinante con il terreno sito in contrada Bosco III stradone, ed è più piccolo di quest'ultimo “una tumanata e mezzo” diciamo noi”.
− : “Conosco poiché lavorava in passato Testimone_2 Parte_1 il terreno sito Contrada Bosco III stradone in Rosarno, e ho acquistato un terreno limitrofo al suo circa cinquat'anni fa. Posso dire che da quando ho acquistato il terreno sopra descritto, quindi da circa cinquant'anni, vedevo sul terreno sito in contrada Bosco III stradone il Sig. Parte_1 che curava e coltiva la terra, raccoglieva le olive. Il terreno è destinato unicamente a uliveto;
è vero che prima di curava e si Parte_1 occupava della manutenzione del terreno il padre C'è Persona_1 stato un periodo che padre e figlio insieme si prendevano cura, manutenevano e coltivavano il terreno del III stradone. Dopo la morte del padre l'unico a occuparsi del terreno è stato il . Sulla Parte_1 mia proprietà, confinante con quella descritta nel capitolo 1, vado ogni quindici venti giorni nel periodo estivo, e nel periodo invernale anche ogni
8 giorni o ogni settimana a raccogliere le olive, e posso confermare che è vero che le volte che mi sono recato sulla mia proprietà nel periodo invernale, quando è il tempo della raccolta delle ulive, molto spesso ho visto utilizzare il terreno descritto nel capitolo n. 1 di prova solamente dal
, nel periodo estivo solo qualche volta , ed era sempre Parte_1 al lavoro sui terreni, o per la pulizia, o con il trattore , o per la raccolta, eseguiva tutti i lavori necessari per la cura del terreno e la sua coltivazione.
Tutto questo è accaduto ripeto fino al 2023, fino alla realizzazione della recinzione della proprietà. E' vero che il terreno in c.da Bosco terzo stradone era coltivato dal , che raccoglieva le olive, Parte_1 insieme alla moglie e ai figli, e le portava al frantonio per la produzione dell'olio. Parlo al passato perché tutto questo accadeva fino ad un anno fa, estate 2023, prima cioè che il” padrone” del terreno realizzasse la recinzione del terreno e lo mandasse via [ndr mandasse via il Pt_1
. Ho personalmente conosciuto il “padrone” del terreno poiché
[...] aveva compreso nella recinzione anche parte del mio terreno, e solo dopo il mio intervento ha ridisegnato i confini, tramite un tecnico, escludendo la mia proprietà; il proprietario in verità non conosceva gli esatti confini del
8 suo terreno, perché altrimenti non avrebbe invaso anche la mia proprietà.
è vero che ho sempre visto solamente il dedicarsi alla cura e Pt_1 manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno sito in c.da Bosco III stradone, ma non so se lo facesse su incarico e per conto di altri, o come proprietario. Questo accadeva sempre fino allo scorso anno, come già detto;
non so se il terreno descritto nel capitolo 1 di prova è confinante con altro terreno intestato a , figlio di . Persona_1 Parte_1 ricordo che circa tre/quattro anni fa sul terreno descritto nel capitolo n. 1 di prova sono state eseguite credo indagini di polizia poiché è stato setacciato dalle forze dell'ordine, ho visto i Carabinieri in loco che seguivano i rilievi e gli scavi eseguiti con ruspe. Avevano avvisato anche me in merito ad accertamenti ed indagini da eseguire sul mio terreno, che poi non hanno eseguito;
non conosco le ragioni per le quali sono state effettuate dette indagini. In quella circostanza descritta sono andato sulla mia proprietà tre giorni consecutivi, rendendomi disponibile ad eventuali accertamenti anche sul mio terreno. In quelle occasioni non ho mai visto o incontrato il , che è comparso sul terreno solo dopo Parte_1 alcuni giorni dal termine delle operazioni di polizia descritte. Preciso che il terreno descritto nel capitolo 1. di prova è quello che adesso risulta interamente recintato”.
− seppur sino al 1995: “Conosco Testimone_5 Parte_1 perché abita nella mia stessa zona e poi perché ho lavorato come potatore alle dipendenze del padre , nel Terreno al terzo stradone di Per_1
Rosarno, da oltre quaranta anni e poi ho prestato la mia attività anche in favore di da tantissimi anni;
Il terreno viene coltivato con Pt_1 ortaggi e agrumi, per il consumo familiare;
So che si Parte_1 occupa del terreno personalmente e la raccolta delle olive viene fatta dai familiari, che, sono numerosi, perché ha sei figli, so che con le olive producono l'olio, altro non so;
Quando andavo nel terreno per la potatura mi recavo da dicembre sino a marzo e dopo la morte del padre sul terreno vedevo sempre il;
Non so chi sono i proprietari dei Parte_1 terreni confinanti con quello di;
Quando lavoravo alle Parte_1 dipendenze del padre , sul terreno c'era pure il figlio Per_1 Pt_1
Ho lavorato sul terreno dei sino alla data in cui sono andato in Pt_1 pensione ovvero nell'anno 1995; non so se si occupava Parte_1 della gestione dei terreni di cui ho detto su incarico di altri;
il terreno in questione è di circa due ettari;
quando andavo sul terreno non era
9 recintato, ora da un anno l'ho visto recintato;
il terreno che ho visto recintato è quello su cui mi recavo a lavorare, da una parte limita con il terzo stradone e dall'altra c' è il limite degli altri proprietari;
al tempo in cui ero sul terreno non ho mai visto Carabinieri sullo stesso”.
Non risulta utile ai fini del decidere, invece, la deposizione di il Testimone_7 quale se per un verso ha confermato le attività di coltivazione poste in essere da Pt_1
per altro verso ha circoscritto la sua conoscenza dei fatti agli ultimi 15 anni,
[...] cioè un arco temporale comunque non sufficiente al possesso acquisitivo.
Posta la ricostruzione sopra operata del godimento fattuale vantato da Pt_1
ai fini del decidere è centrale la verifica in ordine alla qualificazione in termini
[...] di possesso uti dominus del predetto godimento ed al contemporaneo disinteresse della proprietaria protratto per oltre venti anni.
In quest'ottica le risultanze istruttorie hanno restituito elementi che giustificano dubbi su entrambi gli aspetti e che non consentono di superare la soglia della sufficiente certezza della natura acquisitiva del godimento fattuale.
Al riguardo va osservato che l'incertezza concerne, intanto, la natura autonoma dell'inizio del godimento del terreno da parte del ricorrente, cioè il presupposto per poterlo qualificare uti dominus in assenza di un eventuale successivo atto di interversio
(nella specie pacificamente non sussistente, non essendo stato neanche dedotto).
La circostanza che la coltivazione da parte del ricorrente del piccolo appezzamento del più ampio terreno sia stata conseguenza (quanto meno nell'ultimo ventennio) del consenso della proprietaria emerge, infatti, dalla testimonianza di Testimone_4
il quale ha riferito proprio del permesso che nel 2005 la proprietaria (divenuta
[...] tale per successione della zia) ha concesso a il quale per riconoscenza Parte_1 le consegnava di tanto in tanto qualche ortaggio prodotto sul fondo (“Ricordo che nel luglio 2018, e non solo, ho incontrato il presso la tabaccheria Parte_1
Scandinaro, di cui è titolare mia moglie, e in quell'occasione, e in altre occasioni, ho detto al di non utilizzare il fondo per cui è causa e di proprietà di mia madre, Pt_1 per piantare gli ortaggi;
spesso il lasciava per me delle cassette con Parte_1
i prodotti dell'orto presso la tabaccheria di mia moglie. Preciso che dopo la morte della mia pro zia, sorella di mio nonno, precisamente dopo il 2005, quando mia madre ha ereditato il terreno, ho accordato al , su sua richiesta, di coltivare una Parte_1 piccola parte della proprietà di mia madre ad ortaggi, e per questo mi portava i prodotti dell'orto di tanto in tanto lasciandoli presso la tabaccheria”).
Il tenore del narrato è univoco nel collegamento del godimento della piccola porzione del più ampio terreno da parte del ricorrente (la porzione coltivata ad ortaggi) al consenso della proprietaria;
la consapevolezza del ricorrente di poter utilizzare il bene perché
10 autorizzato dalla proprietaria per un verso impedisce di qualificare il possesso come esercitato “uti dominus” (quanto meno nell'ultimo ventennio), per altro verso comprova l'assenza di disinteresse della proprietaria che proprio attraverso la concessione ha esercitato il suo diritto dominicale.
è il figlio della resistente. La sua testimonianza è Testimone_4 giuridicamente ammissibile ma, in ragione dell'interesse di fatto che nutre per l'esito del giudizio, il filtro di attendibilità deve essere particolarmente rigoroso e le sue dichiarazioni conseguentemente devono essere corroborate da altri elementi di prova.
In tal senso va osservato che utili elementi di riscontro si traggono dalle dichiarazioni degli altri testimoni di parte resistente ed anche, per un singolo ma non marginale episodio, dalle dichiarazioni del teste di parte ricorrente . Testimone_2
ha riferito: “conosco la sig.ra poiché il Testimone_3 Controparte_1 figlio, , era mio vicino di casa. E' vero che sono stata incaricata da Testimone_4
, per due anni consecutivi - non ricordo esattamente se dal 2006 al Testimone_4
2007, o dal 2007 al 2008 - per andare a raccogliere le olive nel terreno sito in c.da Bosco di Rosarno non ricordo esattamente quale stradone della contrada. In quegli stessi anni sono stati incaricati della raccolta delle olive anche mia madre, , la Persona_4 moglie del sig. , , e la suocera, . In quegli Per_2 Parte_3 Persona_5 anni ho raccolto le olive proprio insieme alle persone citate, negli stessi giorni. Non saprei descrivere meglio il terreno dove sono stata, ricordo che era coltivato solamente ad uliveto, non ricordo l'esistenza sullo stesso di costruzioni né di recinzioni”.
La testimone, dunque, ha confermato che quanto meno nel 2006 o nel 2007
(certamente prima del ventennio antecedente all'introduzione del giudizio) la proprietaria ha esercitato regolarmente i suoi diritti dominicali;
si tratta, peraltro, di un periodo compatibile con quello richiamato dal testimone . Testimone_4
La mancanza di disinteresse della proprietaria (e della sua parente dante causa prima del 2005) trova riscontro anche nelle dichiarazioni di Controparte_3
“Conosco la resistente perché è la madre del dott. , mentre non conosco
[...] Per_2 il sig. La mia famiglia è titolare di un frantoio oleario in Rizziconi e Parte_1 per tale ragione sin dagli anni 1980 la sig.ra , cioè la zia del dott. Persona_6
, portava le olive raccolte sul loro fondo per la molitura;
il dott. ha
Per_2 Per_2 proseguito a molire sino alla campagna 2005/2006 dopo di che non è venuto più; che io sappia il dott. aveva un solo fondo. Mio padre aveva l'ufficio zonale per la
Per_2 raccolta delle domande per gli aiuti comunitari e la zia del dott. si rivolgeva a
Per_2 noi e poi anche dopo il dott. ; il frantoio rilasciava il modello F sulla produzione
Per_2 mentre l'estensione dei fondi la prendeva dai dati catastali. Anche per la molitura, ai fini
11 del modello F, la parte che viene in frantoio a molire deve esibire il certificato catastale.
Ovviamente l'attività di molitura è registrata”.
La circostanza che le olive da molire fossero il frutto dell'ampio fondo di cui fa parte anche la porzione oggetto di causa è avvalorata dal rilievo che non risulta in atti (né nelle deduzioni delle parti) che la resistente e la sua dante causa avessero altri terreni ulivetati potenzialmente idonei a quell'attività di produzione di olio riferita dal testimone CP_3 anche in relazione alle pratiche per i c.d. aiuti comunitari.
Il quadro probatorio è ulteriormente arricchito da due accadimenti che mal si conciliano con la presenza del ricorrente sui luoghi con animus possidendi. ha dichiarato: “Conosco la resistente, mentre il nome del Testimone_6 ricorrente lo conosco ma non so indicare se corrisponde alla persona che è interessata nella causa. Ricordo che nel 2020, era comunque prima del Covid, il dott. mi Per_2 ha dato incarico per identificare e delimitare gli esatti confini del terreno
perché lo voleva recintare;
non ricordo gli estremi catastali del Persona_7 terreno però si trovava al Bosco di Rosarno. Per l'espletamento dell'incarico mi sono recato sul terreno, anche se in linea di massima li conoscevo già; sono andato più volte, sia da solo che in compagnia del dott. ; il terreno era già recintato da una parte Per_2 con un fabbricato o un muro sulla sinistra mentre formalmente c'era una recinzione in cattivo stato mentre sulla destra non era delimitato;
si trattava di un uliveto. Ho interrotto
i lavori per il Covid e poi nel 2022 ho proseguito rilevando i confini ed apponendo la recinzione;
al momento dell'apposizione c'erano i due confinanti, il sig. Testimone_2 proprietario del terreno sulla destra ed il sig. proprietario dalla parte del muro a Pt_4 sinistra, i quali nulla hanno obiettato. Mi sembra che il terreno fosse più di un ettaro, ma non vorrei sbagliare con le misure. Sul terreno non ho mai visto estranei;
c'erano operai del dott. ma nessun altro che mi abbia detto che non potevo fare la mia attività. Per_2
Ricordo che i primi sopralluoghi sono stati fatti a settembre/ottobre. L'incarico mi era stato fornito verbalmente;
la relazione finale è del 2023. Con il sig. , che conosco, Tes_2 all'inizio si è determinato un equivoco sul confine ma poi io ho detto che il rilievo l'avrei fatto sui titoli e su carta come è stato fatto”.
Il testimone, dunque, ha riferito di essersi recato sui luoghi in più di un'occasione a distanza di due anni ed anche in periodi ordinariamente destinati alla coltivazione degli uliveti, di aver esercitato sul terreno attività tipicamente delegate da chi è proprietario, di aver incontrato sui luoghi i proprietari confinanti ma non anche il ricorrente il quale, se effettivamente avesse ritenuto di essere già il vero proprietario per aver usucapito il fondo, avrebbe dovuto reagire all'”intrusione” altrui.
Ed ancora, nel giugno 2020 la Procura della Repubblica di Palmi (RG n. 767/2020) ha disposto sull'ampio terreno della resistente, inglobante la porzione oggetto di causa,
12 delle attività di scavo con ruspe e con l'ausilio del georadar per la ricerca di prove di reato;
lavori che sono proseguiti per alcuni giorni con modalità ovviamente di oggettivo impatto sul terreno ed alla cui esecuzione non ha mai presenziato il ricorrente bensì il figlio della resistente.
Sul punto anche il testimone di parte ricorrente ha riferito: “ricordo Testimone_2 che circa tre/quattro anni fa sul terreno descritto nel capitolo n. 1 di prova sono state eseguite credo indagini di polizia poiché è stato setacciato dalle forze dell'ordine, ho visto i Carabinieri in loco che seguivano i rilievi e gli scavi eseguiti con ruspe. Avevano avvisato anche me in merito ad accertamenti ed indagini da eseguire sul mio terreno, che poi non hanno eseguito;
non conosco le ragioni per le quali sono state effettuate dette indagini. In quella circostanza descritta sono andato sulla mia proprietà tre giorni consecutivi, rendendomi disponibile ad eventuali accertamenti anche sul mio terreno. In quelle occasioni non ho mai visto o incontrato il , che è comparso sul Parte_1 terreno solo dopo alcuni giorni dal termine delle operazioni di polizia descritte”.
Entrambi i predetti accadimenti sono indizi concordanti tanto dell'assenza del ricorrente sui terreni in momenti di gestione rilevanti (assenza incompatibile con la volontà di dichiararsi manifestamente “proprietario”), quanto della presenza nelle stesse occasioni di un delegato della proprietaria.
Tutte le circostanze esaminate non possono, infine, che trovare valorizzazione in un contesto – delineato dalle deduzioni delle parti per come specificato in premessa – nel quale l'appezzamento di terreno oggetto di domanda è inserito in un più ampio fondo della resistente che è risultato regolarmente coltivato;
tra la parte in contestazione ed il resto del fondo vi è oggettiva uniformità, anche alcuni testi di parte ricorrente hanno riferito che il ricorrente ha coltivato il fondo per l'intera estensione e non solo per la parte relativa agli ortaggi.
Considerato che
la domanda di usucapione è inerente solo alla minor porzione corrispondente alla particella 106 del foglio 34, è verosimile la tesi della resistente per la quale in realtà la coltivazione del ricorrente sull'uliveto è avvenuta per incarico della proprietà e la coltivazione degli ortaggi su suo consenso.
Per quanto sopra, la domanda di usucapione va rigettata – pur nell'incertezza probatoria ed in presenza di un arco temporale di godimento fattuale molto ampio – non essendo raggiunta la prova idonea del disinteresse della proprietaria e del possesso uti dominus del ricorrente quanto meno nell'ultimo ventennio.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. si ritiene sussistano le ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite. Al riguardo va ponderata, in bilanciamento al rigetto della domanda, la condotta della resistente di mancata partecipazione alla fase della mediazione obbligatoria e l'oggettiva incertezza probatoria unitamente ad una “gestione”
13 dei terreni non formalizzata per un arco temporale oggettivamente lunghissimo che giustifica dubbi interpretati.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
• Rigetta la domanda.
• Dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi, 26 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
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