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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 31057/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Parte_1
ER (CE), via B. Gigli 2, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Siciliano che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
Controparte_1
convenuto contumace all'udienza del 4.2.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio previsto Parte_1
dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente all'anno scolastico 2023/2024, per l'importo nominale di €
500,00; condanna il e del merito alla attribuzione della Controparte_1
carta docente in favore della ricorrente, per il predetto anno scolastico, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il convenuto a rimborsare in favore del procuratore CP_1
antistatario della parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 257,50, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è attualmente dipendente a tempo determinato del Parte_1
, avendo stipulato un contratto di Controparte_1
supplenza, quale docente, fino al 30.6.2025. Nel precedente anno scolastico
2023/2024 la è stata dipendente a tempo determinato del Pt_1 [...]
, avendo prestato servizio, sempre quale supplente, Controparte_1
presso un istituto scolastico di Roma, dall'11.9.2023 al 30.6.2024 per 18 ore settimanali.
Per detto anno scolastico, la ha richiesto in via giudiziale di poter Pt_1 usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015
(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche).
Il convenuto non si è costituito in giudizio nonostante la ritualità CP_1
della notifica.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda della è fondata, nei termini che seguono. Pt_1
Va in primo luogo sottolineato che la pretesa della ricorrente (attribuzione della cd. carta docenti) è relativa al solo anno scolastico 2023/2024.
Per detto anno, il recente decreto legge n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023 (in attuazione dell'ordinanza della
Corte di Giustizia 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21), all'art. 15 ha stabilito che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
E' pur vero che la disposizione limita il beneficio ai docenti con contratto di supplenza annuale (e quindi fino al 31 agosto, mentre il contratto della ricorrente è stato stipulato fino al 30 giugno, termine delle attività didattiche), ma è altrettanto vero che la novella (si ripete, di attuazione della decisione della
Corte di Lussemburgo) deve essere interpretata alla luce dell'orientamento della
2 nostra Corte di legittimità, intervenuta in materia e chiamata a decidere a seguito di rinvio pregiudiziale.
Con sentenza 27.10.2023, n. 29961 la Corte di cassazione ha stabilito che la carta docente spetta ai docenti precari con incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi fino al termine delle attività didattiche, e cioè fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
che a detti docenti, ai quali il beneficio della carta CP_1
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche
(perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
che, invece, ai docenti ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
che infine l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale, che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
che invece la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
3 Detti principi sono peraltro stati ribaditi dalla successiva Cass. 19.3.2024,
n. 7254, sempre a seguito di rinvio pregiudiziale.
Con la conseguenza che la limitazione temporale espressamente prevista dal citato decreto legge del 2023 (attribuzione della carta docenti per l'anno
2023, solo in favore dei supplenti annuali fino al 31 agosto) non è legittima, poiché a tali docenti devono equipararsi anche i docenti, come la ricorrente, che hanno avuto l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, e cioè fino al 30 giugno.
Sussistono pertanto tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, per l'importo nominale di € 500,00; parte ricorrente che risulta ancora interna al sistema scolastico, svolgendo ancora attività di supplenza fino al giugno 2025.
Come detto, ciò che la parte ricorrente può conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per l'anno di svolgimento del contratto a tempo determinato (nella specie, € 500,00), bensì l'ottenimento della
Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Alla dichiarazione del diritto deve pertanto seguire la condanna del convenuto alla attribuzione in favore della parte ricorrente della carta CP_1
docente per il predetto anno scolastico 2023/2024, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (per complessivi € 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 0,01 a € 1.100,00; fasi 1, 2 e 4; e diminuzione fino al 50% delle tre fasi per la serialità delle questioni esaminate, ex art. 4, comma 1, del DM n. 55/2014), seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. CP_1
Roma, 4.2.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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