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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1483/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1483/2021 r.g. promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in AR alla via Parte_1 C.F._1
Martiri di Cefalonia n. 13, presso e nello studio dell'avv. Federica Fonticoli che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
( c.f. ), elettivamente domiciliato in AR Controparte_1 C.F._2 alla via Leopoldo Muzii n.100, presso e nello studio dell'avv. Federica Di Benedetto c.f.
( ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._3
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 13 1. Con ricorso depositato in data 9.4.2021 la RA premesso di aver iniziato nel 2015 Parte_1 una conoscenza con il sig. all'epoca medico curante dei nonni, uomo colto Controparte_1 ma con sensibile divario d'età ed estremamente geloso, che sposò in data 22.09.2016 a Vicoli, dopo una convivenza di sei mesi caratterizzata diverse problematiche compresa la convivenza con il figlio del resistente affetto da uso cronico e compulsivo di sostanze, adiva il Tribunale di AR Pt_2
per ottenere la separazione giudiziale dal proprio coniuge, dalla cui unione nasceva, nelle more del processo, in data 31.7.2021 il figlio auspicando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Per_1
dichiarare la separazione giudiziale tra le parti;
-addebitare la separazione al sig. CP_1
per aver ripetutamente abbandonato il domicilio coniugale lasciando la moglie sola e
[...]
senza provvista di denaro, per averla umiliata ed offesa anche pubblicamente, per aver pesantemente minato il suo equilibrio psicologico a causa della ossessiva ed ingiustificata gelosia che si è tramutata in un perenne stato di tensione a seguito di quotidiani controlli telefonici, pedinamenti, appostamenti, scenate ed aggressioni fisiche e verbali, nonché per aver preso contatti manente matrimonio con siti di incontri e sesso a pagamento contribuendo in tal modo ad aggravare lo stato di umiliazione e prostrazione della moglie;
- disporre, per tutto quanto sopra, ed in considerazione dell'inadeguatezza genitoriale del l'affido in via esclusiva del nascituro CP_1
alla madre con diritto di visita del padre due volte a settimana il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 18.00; -disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore Controparte_1
della moglie e del nascituro di euro 2000,00 oltre il 50% delle spese straordinarie Parte_1
ovvero la somma che il Tribunale riterrà equa e congrua;
-disporre che il sig. rimborsi, CP_1
alla sig.ra le spese sostenute per il nascituro, pari al 1 aprile 2021 ad Euro 511,87; Con Pt_1 vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
2. A sostegno delle proprie pretese la ricorrente attribuiva, in punto di fatto, il fallimento del matrimonio esclusivamente alle condotte del marito, riferendo di aver più volte soprasseduto sui ripetuti abbandoni del tetto coniugale (in un caso anche di notevole durata, essendosi protratta l'assenza dell'uomo da marzo a settembre 2020) per tentare, invano, di costituire un clima famigliare disteso e sereno, fino a quando, il 24.11.2020, il resistente, dichiaratosi non più disposto a proseguire la relazione coniugale, andava nuovamente via di casa, così inducendo la RA Pt_1
ad assumere la decisione di troncare definitivamente il rapporto, proposito che si rafforzava allorquando, il 22.12.2020, scopriva di essere incinta, circostanza della quale il veniva CP_1
prontamente informato, sebbene alternasse momenti in cui riconosceva di essere il padre del nascituro ad altri in cui negava decisamente ciò.
3. Si costituiva il sig. insistendo per la reiezione della domanda siccome infondata e, CP_1
pagina 2 di 13 riconducendo le ragioni del fallimento del matrimonio al carattere ambivalente della moglie, al disinteresse che quest'ultima provava verso il marito, nonché alle sue continue richieste di denaro, cosicchè, pur aderendo alla domanda di separazione, chiedeva che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni: “2)DICHIARARE che la è economicamente autosufficiente per tutte le Pt_1
ragioni esposte in premessa. 3)RITENERE allo stato attuale non assumibili provvedimenti relativi al nascituro;
nella denegata ipotesi in cui ritenesse di assumerli prima della nascita, DISPORRE, fino all'accertamento della paternità, che il minore venga affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di sua proprietà sita in Vicoli, Contrada de Contra, 97 e che vengano fissate le modalità di incontro del con il minore;
CP_1
4)DISPORRE che il versi alla sempre fino all'accertamento della paternità,la CP_1 Pt_1
somma di euro 350,00 (trecentocinquanta) mensili a titolo di contributo per il suo mantenimento, oltre al rimborso del 50% delle spese sanitarie come da Protocollo del Tribunale di AR.
….DICHIARAZIONE di separazione giudiziale dei coniugi di cui è causa con esclusivo addebito alla moglie”
4. A seguito dell'udienza del 3.6.2021, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, disponendo che il versasse entro il giorno 5 di ogni mese, alla Controparte_1 Pt_1
per il suo mantenimento, la somma di euro 500,00 con decorrenza da aprile 2021 e
[...]
rivalutazione Istat nel mese aprile 2022, costituendo fatto pacifico, che il godesse di un CP_1
reddito mensile tra pensione INPS e ENPAM di circa 4.400,00 euro netti mensili, comprensivi di tredicesima e versasse, per il mantenimento del figlio di anni 23 euro 350,00 mensili. Pt_2
5. Con provvedimento del 6.10.2021, il G.I. affidava il figlio minore ad entrambi i genitori, Per_1
disponendo che il padre potesse vederlo, in presenza della ricorrente, due pomeriggi a settimana
(martedì e giovedì) dalle ore 17,30 alle ore 19,00; poneva altresì a carico del l'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento del figlio mediante corresponsione di un assegno di euro 400,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da agosto 2021, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e previamente concordate, come da Protocollo Famiglia del Tribunale di
AR.
6. Con sentenza parziale sullo status, pronunciata il 13.10.2021, il Collegio dichiarava la separazione dei coniugi.
7. Istruita documentalmente la causa, nato il piccolo emergevano controversie afferenti la Per_1
regolamentazione della responsabilità genitoriale ed, in particolare, in riferimento al diritto di visita del figlio da parte del padre, tanto che, entrambe le parti, proponevano ricorsi ai sensi degli Per_1
artt. 709 ultimo comma c.p.c. e 709 ter c.p.c.
pagina 3 di 13 8. A seguito di ricorso ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., depositato dal sig. (e rubricato al sub CP_1
1 rg 1483/21), il G.I. disponeva “che (potesse) vedere il figlio, oltre che con i Controparte_1 tempi e le modalità di cui all'ordinanza riservata del 6 ottobre 2021, anche una mattina ogni 15 giorni, all'aperto ed alla presenza della tenuto conto delle condizioni atmosferiche e Pt_1
preferibilmente di sabato, dalle 10 alle 11,30 (o in una differente giornata e/o fascia oraria, concordata tra le parti, qualora più consona alle esigenze del bambino)”
9. A seguito del ricorso ex art. 709 ter c.p.c. proposto dalla sig.ra (e rubricato al sub 2 rg Pt_1
1483/21) il G.I. nominava CTU la Dott.ssa la quale prestava giuramento Persona_2 all'udienza del 29.6.2022, dalla cui relazione conclusiva emergeva la necessità di un affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, altresì suggerendo la regolamentazione del diritto di visita del padre con il supporto e la presenza dei Servizi Sociali competenti, in ambiente protetto. Successivamente, con ordinanza del 22.12.2022, il G.I., pronunciandosi sui ricorsi riuniti proposti dalle parti ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. (nelle more veniva proposto un ulteriore ricorso rubricato al sub 3 1483/21), in conformità alle indicazioni espresse dalla CTU e in modifica dei provvedimenti in essere, statuiva che il minore “(restasse) affidato in via esclusiva alla madre, e che i Servizi Sociali di AR (ove la ed il figlio Pt_1
risiedono nel periodo invernale) attuino gli incontri protetti padre - figlio, allo scopo di sviluppare modalità di interazione più adeguate, tenendo conto delle indicazioni della CTU (come sopra riportate) e raccordandosi con educatori e psicologi”.
10. A seguito dell'insorgenza di ulteriori conflittualità dei coniugi, sempre vertenti sulla regolamentazione del diritto di visita del padre, il GI disponeva una integrazione peritale depositata in data 19.02.24, laddove il consulente rappresentava che “l'ampliamento del diritto di visita, sia in senso qualitativo che quantitativo richiesto dal genitore non affidatario appare un obiettivo perseguibile e realizzabile, anche alla luce della disponibilità della RA … “ Nondimeno, Pt_1
pare sostanziale rispettare una certa gradualità e predisporre le giuste condizioni, fisiche, materiali, ambientali, affettive, atte ad accogliere il bambino in un contesto idoneo, affinché da tali visite Per_1 possa trarre unicamente beneficio.” e concludeva prevedendo quanto segue “Le visite potrebbero essere così organizzate: mantenere un incontro a settimana presso i locali adibiti del Servizio
Sociale nel Comune di Vicoli, alla presenza di un operatore, fino al compimento dei tre anni di età, o all'inizio della stagione estiva un incontro a settimana (il secondo incontro settimanale) e due sabati al mese, inizialmente della durata di due ore, presso l'abitazione del padre di o Parte_3 all'aperto in base alle condizioni meteo, sempre alla presenza di persona di fiducia della madre, regolarmente retribuita. L'orario delle visite, potrà essere prolungato previo accordo tra i genitori, in pagina 4 di 13 base agli impegni e alle esigenze del bambino e della madre A partire dalla stagione estiva, mantenendo fermo un incontro mensile, presso i Servizi, sarebbe appropriato effettuare gli incontri settimanali presso l'abitazione di e un sabato al mese presso la residenza divenuta Parte_3 abituale del padre a Silvi Marina.”… “ Il ruolo terzo della babysitter-caregiver, che assume una funzione di controllo e di supporto, deve essere mantenuto sempre nella vita della diade padre-figlio, onde evitare rischiose regressioni e il verificarsi di situazioni di conflitto che esasperate rappresentano una vera e propria minaccia alla sicurezza e allo sviluppo armonico del minore.”
(pagg. 21-22 perizia integrativa della dott.ssa dep. 19.02.24). Persona_2
11. Aderendo alle indicazioni del perito, il GI provvedeva alla programmazione di incontri liberi del padre da effettuarsi sotto la supervisione di una caregiver di fiducia della madre, il cui compenso veniva posto a carico del mentre le spese di trasferta relative agli spostamenti del minore CP_1
erano imputate ad entrambe le parti, in ragione della metà.
12. A fronte della contrarietà del sig. a procedere all'assunzione della caregiver individuata CP_1
dalla madre (secondo ordini di ragione economici) così come della ripresa delle visite sotto la supervisione dei Servizi Sociali, in attesa del reperimento di diversa caregiver di fiducia della madre, veniva fissata l'udienza per la decisione al 29.1.2025, con assegnazione contestuale alle parti di termini per il deposito di note difensive ed eventuali repliche.
13. La domanda di separazione personale con addebito formulata da parte ricorrente merita di essere accolta.
14. Infatti, dall'esame del compendio probatorio in atti, si ritiene raggiunta la prova riguardo all'incidenza causale delle condotte serbate dal ispetto alla rottura del rapporto coniugale. CP_1
15. Le allegazioni prodotte in corso di causa denotano atteggiamenti e comportamenti particolarmente scostanti, vessatori e violenti del resistente ai danni della moglie, aduso ad addebitare immotivatamente alla coniuge condotte denotanti scarsa serietà e presunti tradimenti nei propri confronti, senza tuttavia alcun elemento a sostegno delle proprie affermazioni. Le aggressioni verbali, fisiche e psicologiche risultano anche riscontrate dai diversi gli interventi dei Carabinieri, varie le denunce poi ritirate, plurimi i ricorsi alle cure del nosocomio, molteplici i segni delle lesioni
(si v. doc. 38, foto e referti lesioni, allegato al ricorso). Tali contrasti oltre che sfociare nel grave episodio di aggressione fisica, nel corso del quale il convenuto le procurava le lesioni di cui al referto medico in atti, si sviluppavano in ripetuti appostamenti, pedinamenti, incursioni improvvise ovunque la si trovasse, anche in compagnia di terze persone, comportamenti che hanno Pt_1
inevitabilmente minato la serenità, la complicità e la fiducia su cui deve essere improntato un sano e leale rapporto di coppia. (cfr. documenti 3, email 2 marzo 2020; 24, email 5 maggio 2020; 31,
pagina 5 di 13 email 28 novembre 2020; 33, email 13 dicembre 2020; e 36, email 20 gennaio 2021, allegati al ricorso, nonché doc. 3, email 28 Novembre 2020, allegato alla memoria n. 3). L'insieme delle prove documentali offerte, contenenti essenzialmente messaggi inviati tramite la piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp ed email, denota, in effetti, una gelosia quasi maniacale e morbosa dell'uomo, a tratti incapace di gestire le dinamiche e le situazioni familiari che ordinariamente una coppia è chiamata ad affrontare congiuntamente nello spirito ed in aderenza dei diritti e doveri che la legge assegna ad entrambi i coniugi (si v. documenti 3, email 2 marzo 2020; 5, email 8 ottobre 2019; 17, email 27 settembre 2019; 21, email 3 marzo 2020; 25, sms whatsapp 11 maggio 2020; e 26, email 15 maggio 2020, allegati al ricorso, nonché 7, SMS 13.05.2018; 8, E_mail
25.01.2020; e 9, E_mail 6.09.2018, allegati alla memoria integrativa) tanto da irrimediabilmente compromettere il rapporto coniugale. La protrazione di tali condotte, ha ragionevolmente provocato nella parte ricorrente una certa instabilità mentale ed emotiva, che ha in lei contribuito senz'altro a non riporre più nei confronti del partner sentimenti di fiducia e stima, e ad abbandonare qualsiasi proposito riguardo ad una progettualità di vita comune caratterizzata da armoniosità e vicendevole affetto. A tal proposito, è opportuno dare atto del deposito agli atti del presente giudizio, da parte della ricorrente, del dispositivo della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di AR in data
9.1.2025, nell'ambito del procedimento r.g.n.r. n. 1362 del 2021, con la quale l'odierno resistente è stato condannato al pagamento di duecento euro di ammenda per il reato ex art. 660 c.p. commesso in danno della ex coniuge, a riprova quindi degli eccessi e delle stravaganze che hanno caratterizzato il suo modo di relazionarsi e di approcciarsi, impedendo in tal modo la instaurazione di una convivenza e di una unione coniugale stabile e serena.
16. Non può, inoltre, non tenersi conto degli svariati abbandoni del tetto coniugale compiuti dal il quale ultimo in ordine di tempo ed anche il più rilevante per durata e modalità (da marzo CP_1
a settembre del 2020), ha sicuramente inciso in modo definitivo sulla volontà della di Pt_1
troncare il rapporto coniugale, nonostante i vari tentativi di riappacificazione e ricomposizione delle crisi che nel tempo si sono susseguite con continuità, minando irrimediabilmente la stabilità e l'unione della coppia.
17.Anche la domanda di affido super esclusivo del minore alla madre merita pari accoglimento.
18. Difatti, alla luce degli accadimenti e delle correlate risultanze istruttorie, nonché delle indicazioni fornite dalla C.T.U. Dott.ssa S. Presutti, risulta necessario, nell'ottica di salvaguardare e preservare il preminente interesse superiore del minore, assicurando la sussistenza di quelle condizioni che garantirebbero nel modo migliore e più tempestivo possibile, l'effettuazione di valutazioni e scelte di una certa rilevanza e delicatezza in ordine agli interessi del minore in questione.
pagina 6 di 13 19. Nel corso del presente giudizio la spiccata conflittualità tra le parti ha impedito non solo una regolamentazione consensuale del diritto di visita paterno nei confronti della prole, ma anche una soluzione più libera da controlli esterni, tanto che risulta doveroso accogliere le conclusioni avanzate dalla citata professionista nel suo scritto peritale, laddove ritiene che “l'affido super esclusivo potrebbe meritare una valutazione, al fine di avere un solo centro decisionale, tempestivo
e funzionante, in considerazione, di oggettivi limiti nella cogenitorialità, di ostacoli di ordine pratico e logistico, di alcune inadeguatezze nelle funzioni genitoriali del padre e degli episodi di violenza riferiti.”(relazione della C.T.U. del 10.1.2024, “potrebbe rendersi utile, SE NON
INDISPENSABILE, l'affido esclusivo rafforzato. Esso troverebbe il suo fondamento nella suddetta indisponibilità del padre, in ragione della differenza di età tra i due genitori, 45 anni la madre, quasi 75 anni il padre, della differenza di età tra il padre ed il figlio minore ed in considerazione dei grossi limiti emersi in alcune funzioni genitoriali fondamentali del padre. Sarebbe motivato inoltre dall'impossibilità dell'altro genitore di intervenire in modo tempestivo nelle decisioni aventi carattere d'urgenza, in tutte quelle scelte necessarie quali l'scrizione negli istituti scolastici,
l'emissione dei documenti, le decisioni sanitarie e in tutte quelle iniziative che richiederebbero un minimo di concertazione tra i due genitori, da sempre e tuttora in contrasto sostanzialmente su tutto. Il genitore affidatario sarebbe sicuramente nelle condizioni di poter agire in autonomia, nell'esclusivo interesse del figlio.”).
20. L'opportunità, nel caso di specie, di adottare l'istituto dell'affidamento esclusivo rafforzato di cui all'art. 337 quater c.c., sarebbe ulteriormente avvalorata dalla incapacità genitoriale, che il CP_1
ha mostrato nei rapporti interpersonali con il figlio malcelando altresì in più occasioni ostilità Per_1
e contrarietà anche alle determinazioni assunte in corso di giudizio riguardo all'esercizio dei diritti e dei doveri connessi alla genitorialità (ad esempio l'assunzione della caregiver), mostrando così scarsa propensione ed interesse nello stabilire un clima di serenità e di fattiva collaborazione per garantire un clima famigliare sereno e disteso a favore di un sano e regolare sviluppo psicofisico del minore.
21. Si palesa sufficiente, al riguardo, rammentare che pur di insistere nel pervicace sostegno delle proprie ragioni, in relazione alla attuazione ed alle relative modalità dei suoi incontri con il piccolo il ha preferito troncare repentinamente qualsiasi contatto, anche telefonico, con il Per_1 CP_1
bambino, risultando addirittura per mesi cessata qualsiasi forma di relazione e rapporto, pur di non aderire alle indicazioni del ctu, della moglie, del G.I. e dei S.S.. Ed infatti, a seguito della mancata assunzione della caregiver su volonta' del sig. nelle more del reperimento di una ulteriore CP_1
figura professionale disposta ad occuparsi del bambino, alla luce della particolarità del caso, al fine pagina 7 di 13 di permettere i diritti di visita paterni, con ordinanza del 29.06.2024, il Giudice invitava i Servizi
Sociali di Vicoli a trovare una soluzione adeguata, nell'interesse del minore, tenendo conto delle risultanze della CTU e del contrasto sorto tra le parti. Con la relazione del 11.07.2024, i Servizi
Sociali proponevano di effettuare un incontro ogni 15 giorni, della durata di 1 ora, presso i Servizi
Sociali e un incontro ogni 15 giorni, della durata di 2 ore, presso l'abitazione del in CP_1
. Ebbene, esclusivamente la sig.ra aderiva alla proposta, mentre il sig. Parte_3 Pt_1 CP_1
dichiarava espressamente di non voler ottemperare e di non voler vedere il bambino alla presenza di terze persone, rinunciando agli incontri con il figlio e perfino alle videochiamate.
22. Ciò induce questo Giudice a formulare una prognosi di certo non positiva riguardo alla assunzione di scelte e valutazioni che inevitabilmente dovranno in futuro essere concertate dai genitori nell'interesse del figlio, qualora non venga disposto l'affidamento cosiddetto super esclusivo, anche in considerazione che, come suggerito nella relazione della C.T.U., la concentrazione della genitorialità unicamente in capo alla RA appare al momento essere Pt_1
la soluzione più adeguata e migliore per salvaguardare in modo pieno ed effettivo gli interessi del minore.
23. Tutti gli elementi sopra rappresentati giustificano quindi l'affidamento esclusivo c.d. "rafforzato"
o "superesclusivo", cioè l'affidamento del minore alla madre, con competenze genitoriali concentrate in capo alla stessa anche in ordine alle scelte più importanti riguardanti il figlio, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337 quater comma III c.c..
24.Per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita paterno, allo stato si ritiene necessario confermare l'attuale quadro regolatorio, che prevede appunto che il suddetto diritto si esplichi con il supporto, l'ausilio ed il presidio dei competenti Servizi Sociali, in modo tale di preservare e garantire il consolidamento dei rilevati ed apprezzati progressi sotto il profilo del rapporto padre - figlio, dei quali gli organi competenti non hanno mancato appunto di sottolinearne la sussistenza.
25. In considerazione della tenera età del figlio e del contesto socio-ambientale in cui egli Per_1
attualmente vive, risulta perciò utile e più adeguato alle contingenze del caso di specie, persistere nella scelta della attuale modalità degli incontri, non tralasciando che, la non sicuramente remota eventualità di un insuccesso di una nuova sperimentazione attuabile al riguardo, potrebbe senz'altro ledere quelle consuetudini ed abitudini che oramai sono evidentemente apprezzate dal bambino allorquando trascorre del tempo con il padre, come anche già evidenziato nella C.T.U..
26. Purtuttavia, in considerazione delle positive ed incoraggianti valutazioni espresse dai Servizi
Sociali in merito agli incontri padre - figlio dell'ultimo periodo di tempo, questo Collegio ritiene di pagina 8 di 13 poter prevedere, ulteriormente alle modalità già vigenti ed in recepimento di quanto dichiarato dalle parti nelle rispettive note difensive, un ulteriore giorno della settimana da dedicarsi al diritto di visita paterno, sotto la presenza costante e parallela di caregiver che potrà essere individuata, su indicazione della tra i nominativi dell'elenco da ella stessa depositato agli atti della causa, Pt_1
con remunerazione ed assolvimento di tutti gli oneri connessi a carico del resistente. La figura professionale che sarà selezionata, risulta essere già persona familiare al piccolo in quanto si Per_1
tratterà di soggetto con cui il bambino risulta da tempo intrattenere un rapporto di frequentazione, poiché ha già in essere un rapporto di frequentazione. Ciò risulta essere fattore di non secondaria rilevanza, nell'ottica di un primo passo verso una graduale maggiore autonomia della strutturazione del rapporto tra il ed il proprio figlio. Tali incontri potranno essere svolti nell'abitazione CP_1
del resistente ubicata nel comune di , in considerazione della maggior vicinanza rispetto Parte_3 all'abitazione di Silvi, ove attualmente l'uomo risiede, preferibilmente nel fine settimana, quando il bambino risulta essere non impegnato nella frequentazione della Scuola dell'Infanzia.
27. Conseguentemente, in ragione della suddetta statuizione in merito all'affido super esclusivo di cui all'art. 337 quater c.c., risulta necessario disporre un aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento corrisposto a favore del piccolo Per_1
28. In particolare, il provvedimento, emesso allorquando era stato disposto l'affido condiviso, con cui era stato disposto l'importo di euro 400,00 (attualmente pari ad € 460,00, con adeguamento Istat agosto 2024), risulta essere non più adeguato, anche in ragione del fatto della maggiore età del minore e degli aumentati connessi bisogni che consequenzialmente occorre soddisfare. Inoltre, come sopra già accennato, il collocamento esclusivo presso la madre e la disposizione relativa all'affidamento super esclusivo, rendono di fatto il contributo economico diretto ed immediato del padre quasi del tutto irrilevante, motivi che quindi corroborano la necessità di disporre un adeguamento dell'assegno corrisposto in favore del figlio Per_1
29. Ciò trova giustificazione altresì nel miglioramento delle condizioni economiche e reddituali del emergente da plurimi elementi probatori come di seguito specificato. Infatti, a marzo CP_1
2024, quest'ultimo risulta avere estinto il mutuo contratto per l'acquisto della casa di AR ubicata in via Regina Elena e per il quale corrispondeva una rata mensile di circa € 700,00 (si v. doc.
6 allegato alla costituzione di parte), percependo, dall'anno 2023, un canone di locazione per il suddetto immobile;
ha venduto, inoltre, un immobile sito in Corfinio (AQ) nel 2022; ha acquistato, in corso di giudizio due autovetture (SUV Mercedes del valore di €. 40.800,00, nonché Evo del valore di €. 30.800,00); risulta essere titolare di proprietà immobiliari site in Silvi;
infine è intestatario di sette conti correnti (cinque dei quali aperti in corso di giudizio), di cui due conti pagina 9 di 13 deposito contenenti somme in accantonamento e due di investimento.
30. Alla luce di quanto sopra e per i motivi già indicati, si ritiene necessario disporre un aumento dell'assegno in parola per un importo complessivo di euro 550,00.
31. In merito alle statuizioni economiche a favore della coniuge, la insta affinché le venga Pt_1 confermato, in via definitiva, l'assegno di mantenimento dell'importo di € 500,00, già stabilito all'udienza presidenziale del 3.6.2021 (attualmente pari ad € 576,00, con adeguamento Istat aprile
2024).
32. Al riguardo, è doveroso dare conto dell'attuale stato di disoccupata della ricorrente, peraltro, benchè sia necessario che la stessa, giovane di età ed in ottima salute, si reimmetta celermente nel mondo lavorativo, in egual misura non può non darsi conto delle difficoltà derivanti dal fatto che, vivendo in un piccolo della provincia, sia sola ad occuparsi di un bambino di tenera età. Invero, allo stato attuale, la sua posizione personale incide inevitabilmente sulla concreta e reale possibilità di trovare una occupazione, in virtù del fatto che ella risulta essere l'unica figura della famiglia a potersi occupare in modo stabile e continuativo del figlio non avendo nella figura paterna un Per_1
significativo supporto e non disponendo di risorse familiari su cui poter fare affidamento (essendo la madre invalida e disabile al 100%; il padre deceduto;
la sorella distante e impegnata dal punto di vista lavorativo e familiare).
33.Peraltro, è opportuno riscontrare, dalle allegazioni in atti e dalle emergenze istruttorie, che siffatto perdurante stato di disoccupazione origina fin dai tempi del matrimonio contratto con il il CP_1 quale, sin dall'inizio della conoscenza con la ha significativamente condizionato le sue scelte Pt_1
relative alla ricerca di un impiego o mestiere stabile. Infatti, per quello che emerge ex actis, risulta dedotta e non specificatamente contestata la circostanza che avesse addirittura mostrato apertamente, in più occasioni, la propria contrarietà ad un eventuale suo inserimento nel mondo del lavoro. Tale emergenza fattuale risulta confortata dall'istinto di controllare in tutto e per tutto la vita della partner da parte del manifestandole fin dall'inizio della relazione in modo deciso ed CP_1
irretrattabile il proprio dissenso e la contrarietà per qualsiasi tipologia di impiego o lavoro che potesse in astratto interessarle (si v. doc. 2, sms 28.08.2018, e doc. 3, sms 8.11.2017, allegati alla memoria integrativa). Al riguardo, risulta che l'uomo abbia anche maldigerito la scelta della moglie di prestare (all'epoca) l'attività di badante nei confronti di una anziana RA nella località di Villa Celiera, evento che suscitò in lui rancore e sentimento di aperto contrasto, arrivando ad ammonirla ritenendo non dignitoso per la moglie di un medico prestarsi allo svolgimento di un simile tipo di attività. Tale risentimento manifestatole dal marito, avrebbe quindi verosimilmente indotto la donna a rinunciare alla opportunità lavorativa e ad astenersi per il futuro nel ricercare pagina 10 di 13 nuove proposte professionali, preferendo così dedicarsi esclusivamente alla cura delle incombenze e faccende domestiche, in modo tale da soddisfare le pretese del proprio compagno.
34. È evidente, dunque, come tali imposizioni avrebbero causato alla un disinserimento Pt_1
definitivo dal mondo del lavoro, anche in considerazione di una età che sicuramente le rende ancora più difficoltoso la ricerca di una posizione lavorativa stabile (si v. documenti 3, SMS 17.08.2018; 4,
SMS 17.08.2018; 5, SMS 16.08.2018; 6, SMS 14.08.2018; 7, SMS 26.08.2018; 8, email del
20.08.2018, allegati alla memoria n. 2). È facile comprendere, dunque, come la ricerca di un impiego, già di per sé difficoltosa per i motivi anzidetti, sia ancor più ardua per la ricorrente, dovendo questa provvedere a garantire al proprio figlio una presenza materna il più possibile continuativa, che si sostanzia d'altronde nell'unica figura di riferimento familiare sulla quale il piccolo può contare in modo diretto e prossimo. Per_1
35. Per i motivi sopra esposti, si ritiene di dover confermare, in via definitiva, l'assegno di mantenimento già stabilito in favore dell'ex coniuge con il provvedimento presidenziale del Pt_1
3.6.2021 per l'importo di euro 500,00 (attualmente pari ad euro 576,00, con adeguamento Istat aprile 2024).
36.Alla pronuncia di accoglimento del ricorso segue la condanna del resistente al pagamento delle competenze e delle spese di giudizio, che seguono quindi la soccombenza e si liquidano secondo quanto previsto in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., scaglione indeterminabile, media complessità
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
a) Accoglie il ricorso ed addebita la separazione personale dei coniugi al;
Controparte_1
b) Affida il figlio minore (nato a [...] il [...]) in via super esclusiva alla madre Persona_3
quale genitore collocatario e con la quale stabilmente vivrà, con i poteri di cui al Parte_1
terzo comma dell'art. 337 quater c.c. anche per le decisioni di maggior interesse per il minore, riconoscendo in capo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale;
c) Dispone che versi, entro il giorno 5 di ogni mese a quale Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento di quest'ultima e del figlio rispettivamente euro 500,00 ed euro Per_1
550,00, importi rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al concorso nelle spese straordinarie, individuate secondo protocollo del Tribunale di AR, oltre che scolastiche,
pagina 11 di 13 mediche non coperte dal S.S.N. e ludico/sportive del minore nella misura del 50%, individuate come da protocollo famiglia del Tribunale di AR, previamente concordate e successivamente documentate.
d) Dispone il diritto di frequentazione del padre con il figlio secondo le modalità Controparte_1
di cui in motivazione sotto la supervisione dei S.S. di Vicoli;
e) Dispone l'attivazione della vigilanza del giudice tutelare ai sensi dell'art.337 c.c. per due anni, con costante controllo dell'andamento della situazione del minore e del suo rapporto con i genitori da parte del Servizio Sociale del Comune di Vicoli, che dovrà rimettere apposita relazione al giudice tutelare con cadenza bimestrale, salva diversa successiva indicazione del giudice tutelare su tale periodicità; dispone, quindi, che la Cancelleria dia attuazione al presente provvedimento e lo comunichi al predetto Servizio Sociale
f) condanna il sig. al pagamento delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 Pt_1
che si liquidano nella misura di euro 6500,00 per compensi, oltre accessori come per legge,
[...]
e per essa all'Erario.
g) spese di ctu, separatamente liquidate, definitivamente a carico del sig. Controparte_1
AR, 13 marzo 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
Carmine Di Fulvio
La presente motivazione è stata redatta in collaborazione con il dott. Stefano Bortone, magistrato ordinario in tirocinio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 12 di 13 pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1483/2021 r.g. promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in AR alla via Parte_1 C.F._1
Martiri di Cefalonia n. 13, presso e nello studio dell'avv. Federica Fonticoli che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
( c.f. ), elettivamente domiciliato in AR Controparte_1 C.F._2 alla via Leopoldo Muzii n.100, presso e nello studio dell'avv. Federica Di Benedetto c.f.
( ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._3
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 13 1. Con ricorso depositato in data 9.4.2021 la RA premesso di aver iniziato nel 2015 Parte_1 una conoscenza con il sig. all'epoca medico curante dei nonni, uomo colto Controparte_1 ma con sensibile divario d'età ed estremamente geloso, che sposò in data 22.09.2016 a Vicoli, dopo una convivenza di sei mesi caratterizzata diverse problematiche compresa la convivenza con il figlio del resistente affetto da uso cronico e compulsivo di sostanze, adiva il Tribunale di AR Pt_2
per ottenere la separazione giudiziale dal proprio coniuge, dalla cui unione nasceva, nelle more del processo, in data 31.7.2021 il figlio auspicando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Per_1
dichiarare la separazione giudiziale tra le parti;
-addebitare la separazione al sig. CP_1
per aver ripetutamente abbandonato il domicilio coniugale lasciando la moglie sola e
[...]
senza provvista di denaro, per averla umiliata ed offesa anche pubblicamente, per aver pesantemente minato il suo equilibrio psicologico a causa della ossessiva ed ingiustificata gelosia che si è tramutata in un perenne stato di tensione a seguito di quotidiani controlli telefonici, pedinamenti, appostamenti, scenate ed aggressioni fisiche e verbali, nonché per aver preso contatti manente matrimonio con siti di incontri e sesso a pagamento contribuendo in tal modo ad aggravare lo stato di umiliazione e prostrazione della moglie;
- disporre, per tutto quanto sopra, ed in considerazione dell'inadeguatezza genitoriale del l'affido in via esclusiva del nascituro CP_1
alla madre con diritto di visita del padre due volte a settimana il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 18.00; -disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore Controparte_1
della moglie e del nascituro di euro 2000,00 oltre il 50% delle spese straordinarie Parte_1
ovvero la somma che il Tribunale riterrà equa e congrua;
-disporre che il sig. rimborsi, CP_1
alla sig.ra le spese sostenute per il nascituro, pari al 1 aprile 2021 ad Euro 511,87; Con Pt_1 vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
2. A sostegno delle proprie pretese la ricorrente attribuiva, in punto di fatto, il fallimento del matrimonio esclusivamente alle condotte del marito, riferendo di aver più volte soprasseduto sui ripetuti abbandoni del tetto coniugale (in un caso anche di notevole durata, essendosi protratta l'assenza dell'uomo da marzo a settembre 2020) per tentare, invano, di costituire un clima famigliare disteso e sereno, fino a quando, il 24.11.2020, il resistente, dichiaratosi non più disposto a proseguire la relazione coniugale, andava nuovamente via di casa, così inducendo la RA Pt_1
ad assumere la decisione di troncare definitivamente il rapporto, proposito che si rafforzava allorquando, il 22.12.2020, scopriva di essere incinta, circostanza della quale il veniva CP_1
prontamente informato, sebbene alternasse momenti in cui riconosceva di essere il padre del nascituro ad altri in cui negava decisamente ciò.
3. Si costituiva il sig. insistendo per la reiezione della domanda siccome infondata e, CP_1
pagina 2 di 13 riconducendo le ragioni del fallimento del matrimonio al carattere ambivalente della moglie, al disinteresse che quest'ultima provava verso il marito, nonché alle sue continue richieste di denaro, cosicchè, pur aderendo alla domanda di separazione, chiedeva che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni: “2)DICHIARARE che la è economicamente autosufficiente per tutte le Pt_1
ragioni esposte in premessa. 3)RITENERE allo stato attuale non assumibili provvedimenti relativi al nascituro;
nella denegata ipotesi in cui ritenesse di assumerli prima della nascita, DISPORRE, fino all'accertamento della paternità, che il minore venga affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di sua proprietà sita in Vicoli, Contrada de Contra, 97 e che vengano fissate le modalità di incontro del con il minore;
CP_1
4)DISPORRE che il versi alla sempre fino all'accertamento della paternità,la CP_1 Pt_1
somma di euro 350,00 (trecentocinquanta) mensili a titolo di contributo per il suo mantenimento, oltre al rimborso del 50% delle spese sanitarie come da Protocollo del Tribunale di AR.
….DICHIARAZIONE di separazione giudiziale dei coniugi di cui è causa con esclusivo addebito alla moglie”
4. A seguito dell'udienza del 3.6.2021, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, disponendo che il versasse entro il giorno 5 di ogni mese, alla Controparte_1 Pt_1
per il suo mantenimento, la somma di euro 500,00 con decorrenza da aprile 2021 e
[...]
rivalutazione Istat nel mese aprile 2022, costituendo fatto pacifico, che il godesse di un CP_1
reddito mensile tra pensione INPS e ENPAM di circa 4.400,00 euro netti mensili, comprensivi di tredicesima e versasse, per il mantenimento del figlio di anni 23 euro 350,00 mensili. Pt_2
5. Con provvedimento del 6.10.2021, il G.I. affidava il figlio minore ad entrambi i genitori, Per_1
disponendo che il padre potesse vederlo, in presenza della ricorrente, due pomeriggi a settimana
(martedì e giovedì) dalle ore 17,30 alle ore 19,00; poneva altresì a carico del l'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento del figlio mediante corresponsione di un assegno di euro 400,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da agosto 2021, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e previamente concordate, come da Protocollo Famiglia del Tribunale di
AR.
6. Con sentenza parziale sullo status, pronunciata il 13.10.2021, il Collegio dichiarava la separazione dei coniugi.
7. Istruita documentalmente la causa, nato il piccolo emergevano controversie afferenti la Per_1
regolamentazione della responsabilità genitoriale ed, in particolare, in riferimento al diritto di visita del figlio da parte del padre, tanto che, entrambe le parti, proponevano ricorsi ai sensi degli Per_1
artt. 709 ultimo comma c.p.c. e 709 ter c.p.c.
pagina 3 di 13 8. A seguito di ricorso ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., depositato dal sig. (e rubricato al sub CP_1
1 rg 1483/21), il G.I. disponeva “che (potesse) vedere il figlio, oltre che con i Controparte_1 tempi e le modalità di cui all'ordinanza riservata del 6 ottobre 2021, anche una mattina ogni 15 giorni, all'aperto ed alla presenza della tenuto conto delle condizioni atmosferiche e Pt_1
preferibilmente di sabato, dalle 10 alle 11,30 (o in una differente giornata e/o fascia oraria, concordata tra le parti, qualora più consona alle esigenze del bambino)”
9. A seguito del ricorso ex art. 709 ter c.p.c. proposto dalla sig.ra (e rubricato al sub 2 rg Pt_1
1483/21) il G.I. nominava CTU la Dott.ssa la quale prestava giuramento Persona_2 all'udienza del 29.6.2022, dalla cui relazione conclusiva emergeva la necessità di un affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, altresì suggerendo la regolamentazione del diritto di visita del padre con il supporto e la presenza dei Servizi Sociali competenti, in ambiente protetto. Successivamente, con ordinanza del 22.12.2022, il G.I., pronunciandosi sui ricorsi riuniti proposti dalle parti ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. (nelle more veniva proposto un ulteriore ricorso rubricato al sub 3 1483/21), in conformità alle indicazioni espresse dalla CTU e in modifica dei provvedimenti in essere, statuiva che il minore “(restasse) affidato in via esclusiva alla madre, e che i Servizi Sociali di AR (ove la ed il figlio Pt_1
risiedono nel periodo invernale) attuino gli incontri protetti padre - figlio, allo scopo di sviluppare modalità di interazione più adeguate, tenendo conto delle indicazioni della CTU (come sopra riportate) e raccordandosi con educatori e psicologi”.
10. A seguito dell'insorgenza di ulteriori conflittualità dei coniugi, sempre vertenti sulla regolamentazione del diritto di visita del padre, il GI disponeva una integrazione peritale depositata in data 19.02.24, laddove il consulente rappresentava che “l'ampliamento del diritto di visita, sia in senso qualitativo che quantitativo richiesto dal genitore non affidatario appare un obiettivo perseguibile e realizzabile, anche alla luce della disponibilità della RA … “ Nondimeno, Pt_1
pare sostanziale rispettare una certa gradualità e predisporre le giuste condizioni, fisiche, materiali, ambientali, affettive, atte ad accogliere il bambino in un contesto idoneo, affinché da tali visite Per_1 possa trarre unicamente beneficio.” e concludeva prevedendo quanto segue “Le visite potrebbero essere così organizzate: mantenere un incontro a settimana presso i locali adibiti del Servizio
Sociale nel Comune di Vicoli, alla presenza di un operatore, fino al compimento dei tre anni di età, o all'inizio della stagione estiva un incontro a settimana (il secondo incontro settimanale) e due sabati al mese, inizialmente della durata di due ore, presso l'abitazione del padre di o Parte_3 all'aperto in base alle condizioni meteo, sempre alla presenza di persona di fiducia della madre, regolarmente retribuita. L'orario delle visite, potrà essere prolungato previo accordo tra i genitori, in pagina 4 di 13 base agli impegni e alle esigenze del bambino e della madre A partire dalla stagione estiva, mantenendo fermo un incontro mensile, presso i Servizi, sarebbe appropriato effettuare gli incontri settimanali presso l'abitazione di e un sabato al mese presso la residenza divenuta Parte_3 abituale del padre a Silvi Marina.”… “ Il ruolo terzo della babysitter-caregiver, che assume una funzione di controllo e di supporto, deve essere mantenuto sempre nella vita della diade padre-figlio, onde evitare rischiose regressioni e il verificarsi di situazioni di conflitto che esasperate rappresentano una vera e propria minaccia alla sicurezza e allo sviluppo armonico del minore.”
(pagg. 21-22 perizia integrativa della dott.ssa dep. 19.02.24). Persona_2
11. Aderendo alle indicazioni del perito, il GI provvedeva alla programmazione di incontri liberi del padre da effettuarsi sotto la supervisione di una caregiver di fiducia della madre, il cui compenso veniva posto a carico del mentre le spese di trasferta relative agli spostamenti del minore CP_1
erano imputate ad entrambe le parti, in ragione della metà.
12. A fronte della contrarietà del sig. a procedere all'assunzione della caregiver individuata CP_1
dalla madre (secondo ordini di ragione economici) così come della ripresa delle visite sotto la supervisione dei Servizi Sociali, in attesa del reperimento di diversa caregiver di fiducia della madre, veniva fissata l'udienza per la decisione al 29.1.2025, con assegnazione contestuale alle parti di termini per il deposito di note difensive ed eventuali repliche.
13. La domanda di separazione personale con addebito formulata da parte ricorrente merita di essere accolta.
14. Infatti, dall'esame del compendio probatorio in atti, si ritiene raggiunta la prova riguardo all'incidenza causale delle condotte serbate dal ispetto alla rottura del rapporto coniugale. CP_1
15. Le allegazioni prodotte in corso di causa denotano atteggiamenti e comportamenti particolarmente scostanti, vessatori e violenti del resistente ai danni della moglie, aduso ad addebitare immotivatamente alla coniuge condotte denotanti scarsa serietà e presunti tradimenti nei propri confronti, senza tuttavia alcun elemento a sostegno delle proprie affermazioni. Le aggressioni verbali, fisiche e psicologiche risultano anche riscontrate dai diversi gli interventi dei Carabinieri, varie le denunce poi ritirate, plurimi i ricorsi alle cure del nosocomio, molteplici i segni delle lesioni
(si v. doc. 38, foto e referti lesioni, allegato al ricorso). Tali contrasti oltre che sfociare nel grave episodio di aggressione fisica, nel corso del quale il convenuto le procurava le lesioni di cui al referto medico in atti, si sviluppavano in ripetuti appostamenti, pedinamenti, incursioni improvvise ovunque la si trovasse, anche in compagnia di terze persone, comportamenti che hanno Pt_1
inevitabilmente minato la serenità, la complicità e la fiducia su cui deve essere improntato un sano e leale rapporto di coppia. (cfr. documenti 3, email 2 marzo 2020; 24, email 5 maggio 2020; 31,
pagina 5 di 13 email 28 novembre 2020; 33, email 13 dicembre 2020; e 36, email 20 gennaio 2021, allegati al ricorso, nonché doc. 3, email 28 Novembre 2020, allegato alla memoria n. 3). L'insieme delle prove documentali offerte, contenenti essenzialmente messaggi inviati tramite la piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp ed email, denota, in effetti, una gelosia quasi maniacale e morbosa dell'uomo, a tratti incapace di gestire le dinamiche e le situazioni familiari che ordinariamente una coppia è chiamata ad affrontare congiuntamente nello spirito ed in aderenza dei diritti e doveri che la legge assegna ad entrambi i coniugi (si v. documenti 3, email 2 marzo 2020; 5, email 8 ottobre 2019; 17, email 27 settembre 2019; 21, email 3 marzo 2020; 25, sms whatsapp 11 maggio 2020; e 26, email 15 maggio 2020, allegati al ricorso, nonché 7, SMS 13.05.2018; 8, E_mail
25.01.2020; e 9, E_mail 6.09.2018, allegati alla memoria integrativa) tanto da irrimediabilmente compromettere il rapporto coniugale. La protrazione di tali condotte, ha ragionevolmente provocato nella parte ricorrente una certa instabilità mentale ed emotiva, che ha in lei contribuito senz'altro a non riporre più nei confronti del partner sentimenti di fiducia e stima, e ad abbandonare qualsiasi proposito riguardo ad una progettualità di vita comune caratterizzata da armoniosità e vicendevole affetto. A tal proposito, è opportuno dare atto del deposito agli atti del presente giudizio, da parte della ricorrente, del dispositivo della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di AR in data
9.1.2025, nell'ambito del procedimento r.g.n.r. n. 1362 del 2021, con la quale l'odierno resistente è stato condannato al pagamento di duecento euro di ammenda per il reato ex art. 660 c.p. commesso in danno della ex coniuge, a riprova quindi degli eccessi e delle stravaganze che hanno caratterizzato il suo modo di relazionarsi e di approcciarsi, impedendo in tal modo la instaurazione di una convivenza e di una unione coniugale stabile e serena.
16. Non può, inoltre, non tenersi conto degli svariati abbandoni del tetto coniugale compiuti dal il quale ultimo in ordine di tempo ed anche il più rilevante per durata e modalità (da marzo CP_1
a settembre del 2020), ha sicuramente inciso in modo definitivo sulla volontà della di Pt_1
troncare il rapporto coniugale, nonostante i vari tentativi di riappacificazione e ricomposizione delle crisi che nel tempo si sono susseguite con continuità, minando irrimediabilmente la stabilità e l'unione della coppia.
17.Anche la domanda di affido super esclusivo del minore alla madre merita pari accoglimento.
18. Difatti, alla luce degli accadimenti e delle correlate risultanze istruttorie, nonché delle indicazioni fornite dalla C.T.U. Dott.ssa S. Presutti, risulta necessario, nell'ottica di salvaguardare e preservare il preminente interesse superiore del minore, assicurando la sussistenza di quelle condizioni che garantirebbero nel modo migliore e più tempestivo possibile, l'effettuazione di valutazioni e scelte di una certa rilevanza e delicatezza in ordine agli interessi del minore in questione.
pagina 6 di 13 19. Nel corso del presente giudizio la spiccata conflittualità tra le parti ha impedito non solo una regolamentazione consensuale del diritto di visita paterno nei confronti della prole, ma anche una soluzione più libera da controlli esterni, tanto che risulta doveroso accogliere le conclusioni avanzate dalla citata professionista nel suo scritto peritale, laddove ritiene che “l'affido super esclusivo potrebbe meritare una valutazione, al fine di avere un solo centro decisionale, tempestivo
e funzionante, in considerazione, di oggettivi limiti nella cogenitorialità, di ostacoli di ordine pratico e logistico, di alcune inadeguatezze nelle funzioni genitoriali del padre e degli episodi di violenza riferiti.”(relazione della C.T.U. del 10.1.2024, “potrebbe rendersi utile, SE NON
INDISPENSABILE, l'affido esclusivo rafforzato. Esso troverebbe il suo fondamento nella suddetta indisponibilità del padre, in ragione della differenza di età tra i due genitori, 45 anni la madre, quasi 75 anni il padre, della differenza di età tra il padre ed il figlio minore ed in considerazione dei grossi limiti emersi in alcune funzioni genitoriali fondamentali del padre. Sarebbe motivato inoltre dall'impossibilità dell'altro genitore di intervenire in modo tempestivo nelle decisioni aventi carattere d'urgenza, in tutte quelle scelte necessarie quali l'scrizione negli istituti scolastici,
l'emissione dei documenti, le decisioni sanitarie e in tutte quelle iniziative che richiederebbero un minimo di concertazione tra i due genitori, da sempre e tuttora in contrasto sostanzialmente su tutto. Il genitore affidatario sarebbe sicuramente nelle condizioni di poter agire in autonomia, nell'esclusivo interesse del figlio.”).
20. L'opportunità, nel caso di specie, di adottare l'istituto dell'affidamento esclusivo rafforzato di cui all'art. 337 quater c.c., sarebbe ulteriormente avvalorata dalla incapacità genitoriale, che il CP_1
ha mostrato nei rapporti interpersonali con il figlio malcelando altresì in più occasioni ostilità Per_1
e contrarietà anche alle determinazioni assunte in corso di giudizio riguardo all'esercizio dei diritti e dei doveri connessi alla genitorialità (ad esempio l'assunzione della caregiver), mostrando così scarsa propensione ed interesse nello stabilire un clima di serenità e di fattiva collaborazione per garantire un clima famigliare sereno e disteso a favore di un sano e regolare sviluppo psicofisico del minore.
21. Si palesa sufficiente, al riguardo, rammentare che pur di insistere nel pervicace sostegno delle proprie ragioni, in relazione alla attuazione ed alle relative modalità dei suoi incontri con il piccolo il ha preferito troncare repentinamente qualsiasi contatto, anche telefonico, con il Per_1 CP_1
bambino, risultando addirittura per mesi cessata qualsiasi forma di relazione e rapporto, pur di non aderire alle indicazioni del ctu, della moglie, del G.I. e dei S.S.. Ed infatti, a seguito della mancata assunzione della caregiver su volonta' del sig. nelle more del reperimento di una ulteriore CP_1
figura professionale disposta ad occuparsi del bambino, alla luce della particolarità del caso, al fine pagina 7 di 13 di permettere i diritti di visita paterni, con ordinanza del 29.06.2024, il Giudice invitava i Servizi
Sociali di Vicoli a trovare una soluzione adeguata, nell'interesse del minore, tenendo conto delle risultanze della CTU e del contrasto sorto tra le parti. Con la relazione del 11.07.2024, i Servizi
Sociali proponevano di effettuare un incontro ogni 15 giorni, della durata di 1 ora, presso i Servizi
Sociali e un incontro ogni 15 giorni, della durata di 2 ore, presso l'abitazione del in CP_1
. Ebbene, esclusivamente la sig.ra aderiva alla proposta, mentre il sig. Parte_3 Pt_1 CP_1
dichiarava espressamente di non voler ottemperare e di non voler vedere il bambino alla presenza di terze persone, rinunciando agli incontri con il figlio e perfino alle videochiamate.
22. Ciò induce questo Giudice a formulare una prognosi di certo non positiva riguardo alla assunzione di scelte e valutazioni che inevitabilmente dovranno in futuro essere concertate dai genitori nell'interesse del figlio, qualora non venga disposto l'affidamento cosiddetto super esclusivo, anche in considerazione che, come suggerito nella relazione della C.T.U., la concentrazione della genitorialità unicamente in capo alla RA appare al momento essere Pt_1
la soluzione più adeguata e migliore per salvaguardare in modo pieno ed effettivo gli interessi del minore.
23. Tutti gli elementi sopra rappresentati giustificano quindi l'affidamento esclusivo c.d. "rafforzato"
o "superesclusivo", cioè l'affidamento del minore alla madre, con competenze genitoriali concentrate in capo alla stessa anche in ordine alle scelte più importanti riguardanti il figlio, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337 quater comma III c.c..
24.Per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita paterno, allo stato si ritiene necessario confermare l'attuale quadro regolatorio, che prevede appunto che il suddetto diritto si esplichi con il supporto, l'ausilio ed il presidio dei competenti Servizi Sociali, in modo tale di preservare e garantire il consolidamento dei rilevati ed apprezzati progressi sotto il profilo del rapporto padre - figlio, dei quali gli organi competenti non hanno mancato appunto di sottolinearne la sussistenza.
25. In considerazione della tenera età del figlio e del contesto socio-ambientale in cui egli Per_1
attualmente vive, risulta perciò utile e più adeguato alle contingenze del caso di specie, persistere nella scelta della attuale modalità degli incontri, non tralasciando che, la non sicuramente remota eventualità di un insuccesso di una nuova sperimentazione attuabile al riguardo, potrebbe senz'altro ledere quelle consuetudini ed abitudini che oramai sono evidentemente apprezzate dal bambino allorquando trascorre del tempo con il padre, come anche già evidenziato nella C.T.U..
26. Purtuttavia, in considerazione delle positive ed incoraggianti valutazioni espresse dai Servizi
Sociali in merito agli incontri padre - figlio dell'ultimo periodo di tempo, questo Collegio ritiene di pagina 8 di 13 poter prevedere, ulteriormente alle modalità già vigenti ed in recepimento di quanto dichiarato dalle parti nelle rispettive note difensive, un ulteriore giorno della settimana da dedicarsi al diritto di visita paterno, sotto la presenza costante e parallela di caregiver che potrà essere individuata, su indicazione della tra i nominativi dell'elenco da ella stessa depositato agli atti della causa, Pt_1
con remunerazione ed assolvimento di tutti gli oneri connessi a carico del resistente. La figura professionale che sarà selezionata, risulta essere già persona familiare al piccolo in quanto si Per_1
tratterà di soggetto con cui il bambino risulta da tempo intrattenere un rapporto di frequentazione, poiché ha già in essere un rapporto di frequentazione. Ciò risulta essere fattore di non secondaria rilevanza, nell'ottica di un primo passo verso una graduale maggiore autonomia della strutturazione del rapporto tra il ed il proprio figlio. Tali incontri potranno essere svolti nell'abitazione CP_1
del resistente ubicata nel comune di , in considerazione della maggior vicinanza rispetto Parte_3 all'abitazione di Silvi, ove attualmente l'uomo risiede, preferibilmente nel fine settimana, quando il bambino risulta essere non impegnato nella frequentazione della Scuola dell'Infanzia.
27. Conseguentemente, in ragione della suddetta statuizione in merito all'affido super esclusivo di cui all'art. 337 quater c.c., risulta necessario disporre un aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento corrisposto a favore del piccolo Per_1
28. In particolare, il provvedimento, emesso allorquando era stato disposto l'affido condiviso, con cui era stato disposto l'importo di euro 400,00 (attualmente pari ad € 460,00, con adeguamento Istat agosto 2024), risulta essere non più adeguato, anche in ragione del fatto della maggiore età del minore e degli aumentati connessi bisogni che consequenzialmente occorre soddisfare. Inoltre, come sopra già accennato, il collocamento esclusivo presso la madre e la disposizione relativa all'affidamento super esclusivo, rendono di fatto il contributo economico diretto ed immediato del padre quasi del tutto irrilevante, motivi che quindi corroborano la necessità di disporre un adeguamento dell'assegno corrisposto in favore del figlio Per_1
29. Ciò trova giustificazione altresì nel miglioramento delle condizioni economiche e reddituali del emergente da plurimi elementi probatori come di seguito specificato. Infatti, a marzo CP_1
2024, quest'ultimo risulta avere estinto il mutuo contratto per l'acquisto della casa di AR ubicata in via Regina Elena e per il quale corrispondeva una rata mensile di circa € 700,00 (si v. doc.
6 allegato alla costituzione di parte), percependo, dall'anno 2023, un canone di locazione per il suddetto immobile;
ha venduto, inoltre, un immobile sito in Corfinio (AQ) nel 2022; ha acquistato, in corso di giudizio due autovetture (SUV Mercedes del valore di €. 40.800,00, nonché Evo del valore di €. 30.800,00); risulta essere titolare di proprietà immobiliari site in Silvi;
infine è intestatario di sette conti correnti (cinque dei quali aperti in corso di giudizio), di cui due conti pagina 9 di 13 deposito contenenti somme in accantonamento e due di investimento.
30. Alla luce di quanto sopra e per i motivi già indicati, si ritiene necessario disporre un aumento dell'assegno in parola per un importo complessivo di euro 550,00.
31. In merito alle statuizioni economiche a favore della coniuge, la insta affinché le venga Pt_1 confermato, in via definitiva, l'assegno di mantenimento dell'importo di € 500,00, già stabilito all'udienza presidenziale del 3.6.2021 (attualmente pari ad € 576,00, con adeguamento Istat aprile
2024).
32. Al riguardo, è doveroso dare conto dell'attuale stato di disoccupata della ricorrente, peraltro, benchè sia necessario che la stessa, giovane di età ed in ottima salute, si reimmetta celermente nel mondo lavorativo, in egual misura non può non darsi conto delle difficoltà derivanti dal fatto che, vivendo in un piccolo della provincia, sia sola ad occuparsi di un bambino di tenera età. Invero, allo stato attuale, la sua posizione personale incide inevitabilmente sulla concreta e reale possibilità di trovare una occupazione, in virtù del fatto che ella risulta essere l'unica figura della famiglia a potersi occupare in modo stabile e continuativo del figlio non avendo nella figura paterna un Per_1
significativo supporto e non disponendo di risorse familiari su cui poter fare affidamento (essendo la madre invalida e disabile al 100%; il padre deceduto;
la sorella distante e impegnata dal punto di vista lavorativo e familiare).
33.Peraltro, è opportuno riscontrare, dalle allegazioni in atti e dalle emergenze istruttorie, che siffatto perdurante stato di disoccupazione origina fin dai tempi del matrimonio contratto con il il CP_1 quale, sin dall'inizio della conoscenza con la ha significativamente condizionato le sue scelte Pt_1
relative alla ricerca di un impiego o mestiere stabile. Infatti, per quello che emerge ex actis, risulta dedotta e non specificatamente contestata la circostanza che avesse addirittura mostrato apertamente, in più occasioni, la propria contrarietà ad un eventuale suo inserimento nel mondo del lavoro. Tale emergenza fattuale risulta confortata dall'istinto di controllare in tutto e per tutto la vita della partner da parte del manifestandole fin dall'inizio della relazione in modo deciso ed CP_1
irretrattabile il proprio dissenso e la contrarietà per qualsiasi tipologia di impiego o lavoro che potesse in astratto interessarle (si v. doc. 2, sms 28.08.2018, e doc. 3, sms 8.11.2017, allegati alla memoria integrativa). Al riguardo, risulta che l'uomo abbia anche maldigerito la scelta della moglie di prestare (all'epoca) l'attività di badante nei confronti di una anziana RA nella località di Villa Celiera, evento che suscitò in lui rancore e sentimento di aperto contrasto, arrivando ad ammonirla ritenendo non dignitoso per la moglie di un medico prestarsi allo svolgimento di un simile tipo di attività. Tale risentimento manifestatole dal marito, avrebbe quindi verosimilmente indotto la donna a rinunciare alla opportunità lavorativa e ad astenersi per il futuro nel ricercare pagina 10 di 13 nuove proposte professionali, preferendo così dedicarsi esclusivamente alla cura delle incombenze e faccende domestiche, in modo tale da soddisfare le pretese del proprio compagno.
34. È evidente, dunque, come tali imposizioni avrebbero causato alla un disinserimento Pt_1
definitivo dal mondo del lavoro, anche in considerazione di una età che sicuramente le rende ancora più difficoltoso la ricerca di una posizione lavorativa stabile (si v. documenti 3, SMS 17.08.2018; 4,
SMS 17.08.2018; 5, SMS 16.08.2018; 6, SMS 14.08.2018; 7, SMS 26.08.2018; 8, email del
20.08.2018, allegati alla memoria n. 2). È facile comprendere, dunque, come la ricerca di un impiego, già di per sé difficoltosa per i motivi anzidetti, sia ancor più ardua per la ricorrente, dovendo questa provvedere a garantire al proprio figlio una presenza materna il più possibile continuativa, che si sostanzia d'altronde nell'unica figura di riferimento familiare sulla quale il piccolo può contare in modo diretto e prossimo. Per_1
35. Per i motivi sopra esposti, si ritiene di dover confermare, in via definitiva, l'assegno di mantenimento già stabilito in favore dell'ex coniuge con il provvedimento presidenziale del Pt_1
3.6.2021 per l'importo di euro 500,00 (attualmente pari ad euro 576,00, con adeguamento Istat aprile 2024).
36.Alla pronuncia di accoglimento del ricorso segue la condanna del resistente al pagamento delle competenze e delle spese di giudizio, che seguono quindi la soccombenza e si liquidano secondo quanto previsto in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., scaglione indeterminabile, media complessità
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
a) Accoglie il ricorso ed addebita la separazione personale dei coniugi al;
Controparte_1
b) Affida il figlio minore (nato a [...] il [...]) in via super esclusiva alla madre Persona_3
quale genitore collocatario e con la quale stabilmente vivrà, con i poteri di cui al Parte_1
terzo comma dell'art. 337 quater c.c. anche per le decisioni di maggior interesse per il minore, riconoscendo in capo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale;
c) Dispone che versi, entro il giorno 5 di ogni mese a quale Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento di quest'ultima e del figlio rispettivamente euro 500,00 ed euro Per_1
550,00, importi rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al concorso nelle spese straordinarie, individuate secondo protocollo del Tribunale di AR, oltre che scolastiche,
pagina 11 di 13 mediche non coperte dal S.S.N. e ludico/sportive del minore nella misura del 50%, individuate come da protocollo famiglia del Tribunale di AR, previamente concordate e successivamente documentate.
d) Dispone il diritto di frequentazione del padre con il figlio secondo le modalità Controparte_1
di cui in motivazione sotto la supervisione dei S.S. di Vicoli;
e) Dispone l'attivazione della vigilanza del giudice tutelare ai sensi dell'art.337 c.c. per due anni, con costante controllo dell'andamento della situazione del minore e del suo rapporto con i genitori da parte del Servizio Sociale del Comune di Vicoli, che dovrà rimettere apposita relazione al giudice tutelare con cadenza bimestrale, salva diversa successiva indicazione del giudice tutelare su tale periodicità; dispone, quindi, che la Cancelleria dia attuazione al presente provvedimento e lo comunichi al predetto Servizio Sociale
f) condanna il sig. al pagamento delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 Pt_1
che si liquidano nella misura di euro 6500,00 per compensi, oltre accessori come per legge,
[...]
e per essa all'Erario.
g) spese di ctu, separatamente liquidate, definitivamente a carico del sig. Controparte_1
AR, 13 marzo 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
Carmine Di Fulvio
La presente motivazione è stata redatta in collaborazione con il dott. Stefano Bortone, magistrato ordinario in tirocinio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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