Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 3
L'autorizzazione a stare in giudizio che i competenti organi del comune conferiscano al sindaco, senza limitazione a determinati gradi o fasi, includendo la facoltà di impugnazione (come accaduto nella specie e come deve ritenersi consentito, indipendentemente dal fatto che la relativa deliberazione sia adottata solo in previsione dell'impugnazione, ma prima che essa sia esperibile), attribuisce al sindaco stesso la legittimazione processuale anche in ordine al ricorso per Cassazione e, perciò, lo abilita a rilasciare al difensore procura speciale per la proposizione di detto ricorso.
La concessione di un'opera pubblica mediante delega dei relativi poteri attua il trasferimento di funzioni e potestà proprie dell'espropriante al concessionario, il quale agisce perciò in nome proprio quale organo indiretto dell'amministrazione, e, pur non essendo il destinatario dell'opera pubblica e restando sottoposto ai poteri di supremazia, ingerenza e controllo dell'amministrazione concedente, diviene, in veste di soggetto attivo del rapporto espropriativo, l'unico titolare di tutte le obbligazioni che ad esso si ricollegano ed il solo legittimato passivo nell'eventuale giudizio di opposizione alla determinazione delle corrispondenti indennità.
La speciale competenza in unico grado della Corte d'Appello prevista dagli artt. 19 e 20 legge n. 865 del 1971, limitata esclusivamente alle domande di determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione legittima e non estendentesi ad altre domande eventualmente connesse che vanno devolute secondo gli ordinari criteri di competenza, non viene meno in relazione alla richiesta di determinazione dell'indennità di occupazione per il solo fatto che il giudice di merito abbia riconosciuto la mancanza di un valido decreto di espropriazione e l'irreversibile trasformazione del bene da parte della pubblica amministrazione a seguito della realizzazione dell'opera pubblica senza la tempestiva emissione del decreto di esproprio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4323 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE PRESIDENTE
Dott. Vincenzo PROTO CONSIGLIERE
Dott. Giuseppe MARZIALE CONSIGLIERE
Dott. Salvatore DI PALMA CONSIGLIERE
Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal
COMUNE di ROMA, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tempio di Giove n.21, presso l'Avv. Catello Matarazzi, che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso
-RICORRENTE -
CONTRO
ON RA, BR RA, IA RA, GI RA, LD SC RA, CA RA, ND ST RA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Monte Santo n.2, presso l'Avv. Sergio Barenghi che li rappresenta e difende in forza di procura a margine del controricorso
- CONTRORICORRENTI e Ricorrenti Incidentali -
NONCHÉ
Impresa CO AR s.d.f costituita tra gli eredi del Geom. Francesco AR, nella qualità di capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese Geom. AR Francesco, BI IO S.r.l., IR EO e Figli S.p.A.
- Intimata non costituita -
E
GE IO S.r.l.
- Intimata non costituita -
E
IRTI EO e Figli S.p.A.
- Intimata non costituita -
avverso la sentenza n.2608 della Corte di Appello di Roma pubblicata il 15.7.1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.12.1998 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Uditi i difensori delle parti.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso principale e l'accoglimento del terzo, nonché per il rigetto del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13.1.1991, ON, BR, IA, GI e CA RA, nonché LD SC RA e ND AS RA, proponevano davanti alla Corte di Appello di Roma opposizione avverso l'indennità definitiva di espropriazione determinata con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n.2837/90, relativa ad un terreno di loro proprietà di mq. 589 occorso per l'esecuzione dei lavori di costruzione di un collettore affidata dalla locale Amministrazione Comunale, con contratto stipulato il 17.1.1984, all'Associazione Temporanea di Imprese Geom. AR Francesco, BI IO S.r.l., IR EO e Figli S.p.A..
Chiedevano gli attori che i convenuti (Comune di Roma;
Impresa Francesco AR s.d.f costituita tra gli eredi del Geom. Francesco AR, in qualità di capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese Geom. AR Francesco, BI IO S.r.l., IR EO e Figli S.p.A.; nonché queste due ultime Imprese) fossero condannati, in favore di ciascuno dei proprietari pro quota, al pagamento o al versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità nella misura congrua da accertarsi, domandando altresì che venisse loro corrisposta l'indennità di occupazione di urgenza e che i medesimi convenuti fossero condannati al risarcimento del danno per la mancata restituzione della maggiore estensione di terreno non oggetto dell'espropriazione. Costituitesi le parti, ad eccezione della IR EO e Figli S.p.A., all'esito dell'istruzione, con sentenza pronunciata in data 11.7.1995/15.7.1996, la Corte territoriale:
a) dichiarava nulla la costituzione del Comune di Roma;
b) dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'Associazione Temporanea di Imprese e delle Imprese convenute, ordinandone l'estromissione dal giudizio;
c) rigettava la domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione;
d) dichiarava la propria incompetenza a conoscere della domanda di risarcimento del danno, essendo competente il Tribunale di Roma;
e) dichiarava inammissibile la domanda di rivalsa proposta dal Comune nei confronti degli altri convenuti;
f) disponeva per il prosieguo del giudizio ai fini della decisione sulla domanda concernente la determinazione dell'indennità di occupazione legittima, provvedendo come da separata ordinanza. Assumeva al riguardo la Corte:
a) che la procuratrice del Comune si era limitata ad indicare gli estremi della procura generale rilasciata dal Sindaco, senza produrre l'atto e senza altresì menzionare e depositare l'atto contenente la delibera della giunta municipale che aveva autorizzato il Sindaco stesso a stare in giudizio;
b) che il concessionario per la realizzazione dell'opera pubblica difettava di legittimazione passiva, ignorandosi nella fattispecie l'ampiezza del contenuto della concessione, laddove, in ogni caso, quand'anche quest'ultima avesse compreso la delega per il compimento degli atti espropriativi, l'attività del medesimo concessionario, pur assumendo rilevanza esterna, si sarebbe dovuta esaurire nel compimento degli atti necessari al provvedimento ablatorio e, quindi, riferire direttamente all'ente territoriale, in quanto beneficiario dell'espropriazione;
c) che, prima dell'emanazione del relativo decreto (20.12.1990), l'occupazione di urgenza, autorizzata con delibera del 21.2.1984 la quale prevedeva una durata massima di 48 mesi dalla data dell'immissione in possesso (non nota, ma che doveva a propria volta avvenire nel termine di tre mesi dalla delibera stessa), era divenuta illegittima essendosi altresì verificata la trasformazione irreversibile del fondo attraverso la realizzazione dell'opera pubblica, onde il decreto di esproprio suddetto si palesava inutiliter dato e la domanda di determinazione della corrispondente indennità risultava priva del presupposto che la giustificava, costituito appunto dall'emissione di un valido provvedimento ablativo;
d) che la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori, relativa alla mancata restituzione della maggiore estensione di terreno non oggetto dell'espropriazione, non riguardava in ogni caso la determinazione dell'indennità afferente al suolo espropriato e non rientrava perciò nella speciale competenza funzionale della corte di appello;
e) che la domanda di rivalsa proposta dal Comune, siccome diretta verso un soggetto che non era parte del rapporto espropriativo e fondata sopra un titolo diverso dalla espropriazione, esulava dalla speciale competenza della medesima corte;
f) che la durata dell'occupazione legittima era pari a quattro anni, compresi tra il 22.2.1984 ed il 21.2.1988 e che, non essendovi luogo alla determinazione dell'indennità di esproprio ma vertendosi in ipotesi di fatto illecito, poteva addivenirsi alla liquidazione equitativa della relativa indennità mediante il criterio della corresponsione degli interessi legali calcolati sul valore pieno dell'area, onde la necessità di procedere ad ulteriore istruzione. Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione il Comune di Roma deducendo tre motivi di gravame, ai quali non resistono le imprese associate e ai quali, invece, resistono, con controricorso illustrato da memoria, i proprietari interessati che, a loro volta, spiegano ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo, peraltro articolato sopra due distinte censure. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzi tutto essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt.333 e 335 c.p.c., la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte avverso la medesima sentenza.
Va, quindi, pregiudizialmente riconosciuta la legittimazione processuale del Comune di Roma a ricorrere per cassazione. Risulta, infatti, per tabulas come la Giunta Municipale, con delibera n.2346 dell'8.4.1991, abbia statuito di resistere nel giudizio promosso davanti alla Corte di Appello di Roma nei riguardi del Comune stesso dagli odierni controricorrenti e ricorrenti incidentali, autorizzando espressamente il Sindaco a costituirsi in tale giudizio "con facoltà di promuovere (altresì) impugnative", laddove, quando il competente organo dell'ente pubblico sia stato debitamente autorizzato a resistere in giudizio per opporsi, senza limitazione alcuna, ad una domanda avanzata contro l'ente medesimo, non è necessaria un'ulteriore autorizzazione per proporre i gravami consentiti contro la decisione di primo grado ad esso sfavorevole, dovendosi ritenere l'originaria autorizzazione sufficiente per tutti i gradi del procedimento (Cass. 16 giugno 1990 n. 6062), onde, più in particolare, l'autorizzazione a stare in giudizio che i competenti organi del comune conferiscano al sindaco, senza limitazione a determinati gradi o fasi, includendo la facoltà di impugnazione (come nella specie e come deve ritenersi consentito, indipendentemente dal fatto che la relativa deliberazione sia adottata solo in previsione dell'impugnazione, prima che essa sia esperibile), attribuisce al sindaco stesso la legittimazione processuale anche in ordine al ricorso per cassazione e, quindi, lo abilita a rilasciare al difensore procura speciale per la proposizione di detto ricorso (Cass. 21 gennaio 1988, n. 444). Tanto premesso, si osserva come, con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente principale lamenti la violazione e falsa applicazione dell'art. 182 c.p.c., nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione ex art.360, n.5, c.p.c., deducendo che la Corte di Appello abbia ritenuto nulla la costituzione in giudizio del Comune sui rilievi che la procuratrice costituita (Avv. Daniela Barbicinti) si fosse limitata ad indicare gli estremi della procura generale rilasciata dal Sindaco non producendo l'atto e non avesse altresì menzionato e depositato l'atto contenente la delibera della giunta municipale con la quale il Sindaco stesso era stato autorizzato a stare in giudizio, mentre, invece, per un verso, non può il giudice dichiarare l'invalidità della costituzione senza aver prima provveduto ad invitare la parte a produrre il documento mancante e, per altro verso, sia la procura generale alle liti richiamata nella comparsa di costituzione sia la deliberazione della Giunta Municipale di autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio (n.2346 dell'8.4.1991) erano preesistenti rispetto alla data della decisione impugnata, la quale, quindi, si appaleserebbe illegittima.
Il motivo non è fondato.
Se pure, infatti, è corretto ritenere che, in caso di omesso deposito della procura generale ad lites che sia stata semplicemente enunciata e richiamata negli atti di parte, il giudice non può dichiarare l'invalidità della costituzione di questa senza aver prima provveduto, in adempimento del dovere impostogli dall'art 182, primo comma, c.p.c., a formulare l'invito a produrre il documento mancante, dovendo tale invito essere semmai rivolto dal collegio nel caso in cui ad esso non abbia dato corso il giudice istruttore (Cass.7 luglio 1995, n. 7490), per quanto invece attiene alla delibera della giunta municipale di autorizzazione al sindaco a stare in giudizio per il comune, è da notare come la Corte di Appello, con apprezzamento di fatto incensurato, abbia dato conto della mancata menzione e del mancato deposito dell'atto in questione. Ne consegue che l'omessa produzione in giudizio, al momento della decisione, della documentazione comprovante l'esistenza di tale delibera, concreta di per sè un'ipotesi di difetto di autorizzazione e ricade pertanto sotto la previsione del secondo comma dell'art. 182 c.p.c. (e non anche sotto quella del primo comma del medesimo articolo, concernente soltanto le irregolarità della costituzione intesa come specifico atto processuale: Cass. 24 gennaio 1995, n. 819;
Cass. 29 aprile 1992, n. 5146), sì da legittimare, da un punto di vista sostanziale e salvo quanto appresso (sub "c"), la conseguenza che, circa la medesima costituzione, il giudice del merito ha tratto in sede decisoria dal difetto di detta produzione, senza che:
a) sia da ammettere che il collegio fosse tenuto ad assegnare un termine per l'acquisizione del documento non prodotto o a rimettere la causa in istruttoria (Cass. 5 ottobre 1992, n. 10925; Cass. 23 giugno 1992 n. 7682; Cass. 5146/92, cit.), atteso che il relativo potere attiene non all'adempimento di un obbligo bensì all'esercizio pur sempre di una facoltà discrezionale (Cass. 20 aprile 1994, n. 3775; Cass. 18 novembre 1989, n. 4944), non sindacabile in sede di legittimità;
b) la produzione per la prima volta in questa sede di tale documento, al fine di dimostrare la sussistenza dell'autorizzazione nella pregressa fase processuale, valga a sanare retroattivamente l'irregolarità del precedente giudizio, ormai definito dalla Corte di Appello con la declaratoria di nullità della costituzione in causa del Comune di Roma (Cass.23 gennaio 1995, n. 764; Cass.14 marzo 1994 n 2432; Cass. 5146/92, cit.);
c) l'odierno ricorrente sia provvisto di interesse a censurare siffatta declaratoria nei termini (di nullità cioè) nei quali è stata pronunciata, dal momento che l'autorizzazione in giudizio, necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla legitimatio ad processum, ossia comunque all'efficacia, se non alla validità, della costituzione dell'ente stesso (Cass. 13 aprile 1994, n. 3449), onde tale costituzione, nella specie, mancando la richiamata autorizzazione al momento della decisione, non poteva in ogni caso che essere dichiarata inefficace.
Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente principale la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20, 35 e 60 della legge n.865 del 1971, nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione ex art.360, n.5, c.p.c. ed, in subordine, l'incostituzionalità degli artt. 19 e 20 citati in relazione agli artt. 3, 24, e 97 della Costituzione, deducendo che la sentenza impugnata ha ritenuto il concessionario dell'opera pubblica, delegato all'esproprio, estraneo alla presente vertenza e neppure evocabile in via di rivalsa, richiamando principi in tema di piani di zona per l'edilizia economica e popolare assolutamente inconferenti in quanto l'Associazione Temporanea di Imprese non ha operato in qualità di concessionario del diritto di superficie nell'ambito di un piano di zona, bensì come concessionario di opera pubblica, donde la fondatezza della subordinata richiesta intesa ad ottenere la condanna dell'Associazione stessa a tenere indenne il Comune da quanto eventualmente dovuto da quest'ultimo agli attori a titolo di indennità di espropriazione ed occupazione.
Del pari, i ricorrenti incidentali, con la prima delle due censure nelle quali si sostanzia il relativo motivo di gravame ed il cui esame si palesa direttamente connesso a quello del secondo motivo del ricorso principale afferendo entrambi alla medesima questione, chiedono che, per il caso di accoglimento di quest'ultimo, venga disposto l'annullamento della estromissione dal giudizio dell'Associazione Temporanea di Imprese ordinata dalla Corte di Appello, affinché detto giudice possa esprimersi nella pronuncia definitiva anche nei confronti della stessa.
Al riguardo, si osserva come la sentenza impugnata, con apprezzamento di fatto incensurato, abbia dato conto che l'Associazione Temporanea di Imprese e le Imprese convenute rivestono la qualità di concessionarie per la realizzazione di un'opera pubblica (costituita, nella specie, da un collettore), in forza esattamente di una concessione del cui contenuto "si ignora l'ampiezza" ma la cui esistenza è pacificamente presupposta dalle parti".
Ne consegue che i giudici di merito hanno errato nel fare applicazione di principi che valgono esclusivamente in tema di espropriazione di suoli per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge n.865 del 1971, là dove, cioè, beneficiario sostanziale dell'espropriazione stessa è l'Ente territoriale, in favore del quale il provvedimento espropriativo viene pronunciato e che acquista comunque l'esclusiva proprietà del bene ai sensi dell'art.35 della legge sopra richiamata, cosicché unico obbligato al pagamento delle relative indennità di espropriazione e di occupazione temporanea resta soltanto il Comune, anche quando, a norma degli artt. 35 e 60 della legge citata, gli atti espropriativi vengano delegati e l'occupazione delle aree sia attuata dagli istituti o dalle cooperative, ovvero sia stato convenuto con i futuri concessionari, incaricati dell'attuazione dei programmi, che gli stessi procedano direttamente all'acquisizione dei suoli, dovendosi ritenere che, in tali casi, l'attività dei predetti, nella veste di delegati del Comune medesimo a rilevanza esterna, si esaurisca nel compimento, in nome e per conto dell'Ente territoriale, degli atti necessari a conseguire il provvedimento ablatorio il quale risulta perciò riferibile all'Ente stesso, con conseguente attribuzione a quest'ultimo della legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato (Cass.6 febbraio 1997, n. 1113; Cass. 3 luglio 1995, 7358; Cass. 2 febbraio 1995, n. 1234; Cass. 9 giugno 1994, n. 5632; Cass. 15 gennaio 1992, n. 411). Al contrario, nella concessione di opera pubblica, mediante delega dei relativi poteri, si attua un trasferimento di funzioni e potestà che sono proprie dell'ente espropriante (ivi comprese quelle concernenti il compimento degli atti della procedura ablatoria) da esso concedente al concessionario, il quale agisce in nome proprio come organo indiretto dell'amministrazione, onde la sua azione produce, nei confronti dei terzi, i medesimi effetti che produrrebbe l'azione diretta di questa cui lo stesso concessionario viene sostituito nello svolgimento dell'attività organizzativa, direttiva e materiale necessaria per la realizzazione dell'opera pubblica, laddove il predetto concessionario, pur non essendone (e non potendo esserne) il destinatario e pur restando sottoposto ai poteri di supremazia, di ingerenza e di controllo dell'amministrazione concedente, diviene così, in veste di soggetto attivo del rapporto espropriativo, l'unico titolare di tutte le obbligazioni che ad esso si ricollegano ed il solo legittimato passivo nell'eventuale giudizio di opposizione alla determinazione delle corrispondenti indennità (Cass. 3 febbraio 1996, n. 917; Cass. 25 maggio 1995, n. 5804; Cass.2 febbraio 1995, n. 1232; Cass 8 novembre 1994, n. 9266; Cass. 24 giugno 1994, n. 6083; Cass. 14 aprile 1983, n. 2602; Cass. 7 aprile 1971, n. 1032). In questi termini, i motivi di ricorso (principale ed incidentale condizionato) in esame si palesano fondati e meritano pertanto accoglimento, onde l'impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche ai fini delle spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, affinché detto giudice, in applicazione dei principi sopra indicati, pronunci nel merito della residua domanda concernente la determinazione dell'indennità di occupazione legittima per il periodo di quattro anni dal 22.2.1984 al 21.2.1988 (essendo rimaste incensurate, in questa sede, le statuizioni relative vuoi alla durata di siffatta occupazione ed alla stessa legittimazione degli espropriati ad agire per la corrispondente determinazione indennitaria, vuoi al rigetto della domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione ed alla declaratoria di incompetenza a conoscere della domanda di risarcimento del danno), rispetto alla quale:
a) deve reputarsi assorbito il terzo motivo del ricorso principale, afferente la censura del criterio adottato per la liquidazione (equitativa) di detta indennità (interessi legali calcolati sul valore pieno dell'area), avuto riguardo alla sopravvenuta carenza di interesse del Comune a dedurre doglianze di merito relative ad una pretesa sostanziale (quella appunto concernente la determinazione dell'indennità di occupazione legittima) nei cui confronti sia stata esclusa la stessa legittimazione passiva (rectius, titolarità dal lato passivo del rapporto controverso) dell'Ente;
b) deve essere rigettata la seconda (e pregiudiziale) censura in cui si sostanzia il motivo di ricorso incidentale condizionato, là dove si chiede che venga riformata la sentenza impugnata sotto l'aspetto dell'affermazione della competenza della Corte di Appello di Roma in ordine alla determinazione dell'indennità di occupazione riguardo al periodo in cui questa è stata legittima, atteso che la speciale competenza in unico grado della corte di appello prevista dagli artt. 19 e 20 della legge n.865 del 1971, limitata esclusivamente alle domande di determinazione dell'indennità di espropriazione e dell'indennità di occupazione legittima e che non può estendersi ad altre domande che pur vi possono esser connesse le quali vanno devolute secondo gli ordinari criteri di competenza (Cass. 30 novembre 1988, n. 6492), non viene meno per il solo fatto che siano state riconosciute dal giudice del merito la mancanza del presupposto che giustifica la domanda di determinazione dell'indennità di esproprio (l'emissione cioè di un valido decreto di espropriazione) e la sussistenza dell'ipotesi di irreversibile trasformazione del bene da parte della pubblica amministrazione a seguito della realizzazione dell'opera pubblica senza la tempestiva emissione del decreto di esproprio, tanto più quando, come nella specie, non sia stata proposta davanti alla corte di appello la relativa domanda di risarcimento del danno da accessione invertita, ne' in via subordinata, ciò che già di per sè manterrebbe ferma la competenza per materia della stessa corte in unico grado quanto alla domanda "principale" di determinazione dell'indennità di occupazione legittima (Cass. 22 ottobre 1997 n 10378), ne' in via cumulativa, posto che solo in quest'ultimo caso (e sempre che la competenza della corte di appello non debba esser affermata con riferimento alla controversia relativa alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima, restando invece la domanda di risarcimento del danno discendente dalla irreversibile utilizzazione del bene nella realizzazione dell'opera pubblica soggetta alle ordinarie regole in tema di competenza: Cass. 25 febbraio 1987, n. 1986; Cass. 22 dicembre 1986, n. 7830; Cass. 22 giugno 1985, n. 3767) sarebbe semmai da riconoscere che il giudice competente per valore secondo le regole ordinarie a conoscere della domanda di risarcimento del danno possa procedere alla liquidazione, in favore del privato, altresì dell'indennità di occupazione temporanea, quale componente dell'invocato ristoro ed in relazione all'unitarietà della fattispecie illecita (Cass.17 luglio 1997, n. 6565).
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale quanto alla questione di competenza;
accoglie il secondo motivo del ricorso principale e la residua censura del ricorso incidentale;
dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso principale e cassa correlativamente la sentenza impugnata in riferimento ai motivi accolti con rinvio, anche ai fini delle spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999