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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG 189 -1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 189-1/2025 avente ad oggetto la domanda di l'apertura della liquidazione giudiziale proposta con ricorso depositato in data 31.3.2025 da
CF ), con sede legale a Torino, Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1
in via Castellamonte 1 cap 10138, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dal socio accomandatario (CF ) Parte_1 C.F._1
- RICORRENTI in proprio-
***
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(CF ), con sede legale a Torino, in via Controparte_2 P.IVA_1
Castellamonte 1 cap 10138, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dal socio accomandatario (CF ), depositato in proprio in data Parte_1 C.F._1
31.3.2025; ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
esaminati i documenti allegati al ricorso;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società ricorrente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio ed in particolare a Torino, in via Castellamonte 1 cap
10138, come risulta dalla visura camerale del 14.2.2025 in atti (doc. 2); considerato che la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, trattandosi di società in accomandita semplice avente quale oggetto sociale l'effettuazione di lavori generali di costruzione di edifici (cfr. visura camerale del
14.2.2025 in atti) ed a cui può ritenersi applicabile la disciplina della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
dall'esame delle dichiarazioni della parte e della documentazione prodotta in giudizio emerga la sussistenza dei presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente, in particolare la qualifica di impresa non minore e lo stato di insolvenza (cfr. pag. 14 del ricorso e la situazione patrimoniale al 31.12.2024 da cui
“emerge…uno sbilancio passivo provvisorio (o eccedenza passiva provvisoria) aggirantesi, come ordine di grandezza, in circa euro 1.5000.000 alla data del 31 dicembre 2024”; ritenuto che, alla luce di quanto previsto dall'art. 256 CCII, debba dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti del socio accomandatario (CF Parte_1
); C.F._1
osservato che appare opportuno, al fine delle future valutazioni in punto esdebitazione:
- assegnare al socio accomandatario termine di 30 giorni dalla Parte_1
comunicazione della sentenza per la presentazione di istanza, corredata dalla documentazione attestante la composizione del nucleo familiare ed il reddito percepito dagli altri membri, di determinazione di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia e può dunque essere escluso dalla liquidazione giudiziale ex art. 146 co 1 lett b) e co 2 CCII;
- invitare il socio citato a inviare al Curatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal Curatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII e della necessità di coordinare la presente liquidazione con quella di cui al procedimento unitario n. 190/2025 (domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio), relativo alla diversa società di cui Controparte_3 Pt_1
risulta parimenti socio illimitatamente responsabile;
[...]
visti gli artt. 49 e 121 CCII, dichiara
2 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
(CF ), con sede legale a Torino, in via Castellamonte 1 cap 10138, in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e del socio accomandatario Pt_1
(CF );
[...] C.F._1
nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore l'avv. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo Persona_1 stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
assegna al socio accomandatario termine di 30 giorni dalla comunicazione della Parte_1
sentenza per la presentazione di istanza, corredata dalla documentazione attestante la composizione del nucleo familiare ed il reddito percepito dagli altri membri, di
3 determinazione di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia e può essere dunque escluso dalla liquidazione giudiziale ex art. 146 co 1 lett b) e co 2 CCII;
invita il socio accomandatario a inviare al Curatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal
Curatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; dispone che il Curatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
stabilisce il giorno 15 luglio 2025 alle ore 15.15 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le
4 domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica nonché agli amministratori o liquidatori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 3.4.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 189-1/2025 avente ad oggetto la domanda di l'apertura della liquidazione giudiziale proposta con ricorso depositato in data 31.3.2025 da
CF ), con sede legale a Torino, Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1
in via Castellamonte 1 cap 10138, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dal socio accomandatario (CF ) Parte_1 C.F._1
- RICORRENTI in proprio-
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Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(CF ), con sede legale a Torino, in via Controparte_2 P.IVA_1
Castellamonte 1 cap 10138, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dal socio accomandatario (CF ), depositato in proprio in data Parte_1 C.F._1
31.3.2025; ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
esaminati i documenti allegati al ricorso;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società ricorrente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio ed in particolare a Torino, in via Castellamonte 1 cap
10138, come risulta dalla visura camerale del 14.2.2025 in atti (doc. 2); considerato che la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, trattandosi di società in accomandita semplice avente quale oggetto sociale l'effettuazione di lavori generali di costruzione di edifici (cfr. visura camerale del
14.2.2025 in atti) ed a cui può ritenersi applicabile la disciplina della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
dall'esame delle dichiarazioni della parte e della documentazione prodotta in giudizio emerga la sussistenza dei presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente, in particolare la qualifica di impresa non minore e lo stato di insolvenza (cfr. pag. 14 del ricorso e la situazione patrimoniale al 31.12.2024 da cui
“emerge…uno sbilancio passivo provvisorio (o eccedenza passiva provvisoria) aggirantesi, come ordine di grandezza, in circa euro 1.5000.000 alla data del 31 dicembre 2024”; ritenuto che, alla luce di quanto previsto dall'art. 256 CCII, debba dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti del socio accomandatario (CF Parte_1
); C.F._1
osservato che appare opportuno, al fine delle future valutazioni in punto esdebitazione:
- assegnare al socio accomandatario termine di 30 giorni dalla Parte_1
comunicazione della sentenza per la presentazione di istanza, corredata dalla documentazione attestante la composizione del nucleo familiare ed il reddito percepito dagli altri membri, di determinazione di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia e può dunque essere escluso dalla liquidazione giudiziale ex art. 146 co 1 lett b) e co 2 CCII;
- invitare il socio citato a inviare al Curatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal Curatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII e della necessità di coordinare la presente liquidazione con quella di cui al procedimento unitario n. 190/2025 (domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio), relativo alla diversa società di cui Controparte_3 Pt_1
risulta parimenti socio illimitatamente responsabile;
[...]
visti gli artt. 49 e 121 CCII, dichiara
2 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
(CF ), con sede legale a Torino, in via Castellamonte 1 cap 10138, in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e del socio accomandatario Pt_1
(CF );
[...] C.F._1
nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore l'avv. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo Persona_1 stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
assegna al socio accomandatario termine di 30 giorni dalla comunicazione della Parte_1
sentenza per la presentazione di istanza, corredata dalla documentazione attestante la composizione del nucleo familiare ed il reddito percepito dagli altri membri, di
3 determinazione di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia e può essere dunque escluso dalla liquidazione giudiziale ex art. 146 co 1 lett b) e co 2 CCII;
invita il socio accomandatario a inviare al Curatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal
Curatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; dispone che il Curatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
stabilisce il giorno 15 luglio 2025 alle ore 15.15 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le
4 domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica nonché agli amministratori o liquidatori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 3.4.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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