Sentenza 18 luglio 2014
Massime • 1
In tema di contratti di agenzia a tempo indeterminato, il termine di preavviso, ai sensi dell'art. 1750 cod. civ. (come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303), non può essere inferiore ad un mese per ogni anno, o frazione di anno, di durata del contratto fino ad un massimo di sei mesi, poiché il legislatore italiano - come consentito dall'art. 15 della Direttiva del Consiglio CEE del 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE, ferma la tutela inderogabile per il primo triennio - ha previsto, anche per gli anni successivi al terzo, termini crescenti di quattro, cinque e sei mesi (rispettivamente per il quarto, il quinto, il sesto ed i successivi anni) non derogabili ad opera delle parti.
Commentario • 1
- 1. Esame avvocato 2014: le sentenze più importanti della Cassazione CivileRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 29 ottobre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2014, n. 16487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16487 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere -
Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -
Dott. BUFFA Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 602-2013 proposto da:
PULINGROSS S.R.L. C.F. 01074400936, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati TROISI MIRCO, BERTI FRANCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OR LA C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso lo studio dell'avvocato LUISE NICHELINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTIUZZO FLAVIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 229/2012 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 18/07/2012 r.g.n. 179/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l'Avvocato VACIRCA SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai Pretore di Udine, DO LA affermava di aver stipulato in data 9.1.89 un contratto di agenzia con la OS di Puiatti & C. s.a.s., risoltosi nel corso del sesto anno (13.7.94), formulando nei confronti della mandante varie domande, tra le quali il pagamento di L. 45.745.000 per indennità sostitutiva del preavviso.
Costituendosi in giudizio la società OS resisteva al ricorso, proponendo domanda riconvenzionale circa la risoluzione del contratto per fatto e colpa esclusivi del DO che, dopo un lungo periodo di malattia, non si era più presentato al lavoro, chiedendo la sua condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Il Tribunale di Udine accoglieva parzialmente la domanda principale (quanto al credito dell'ex agente per provvigioni non pagate;
per residuo credito f.i.r.r.), nonché la riconvenzionale (inerente l'indennità sostitutiva del preavviso), quantificata in Euro 21.536,79; procedeva alla compensazione dei rispettivi crediti, condannando la società al pagamento della somma di Euro 142.557,07 in favore del DO.
Quanto al termine di preavviso, il Tribunale lo riteneva pari a cinque mesi, giusta la direttiva n. 86/653 CEE e l'art. 1750 c.c., come modificato dal D.Lgs. n. 303 del 1991, che ad avviso del primo giudice consentiva di fissare un termine di preavviso inferiore ad un mese per ciascun anno di rapporto, a partire dal quarto anno. La società OS proponeva appello, dolendosi che il preavviso doveva nella specie calcolarsi in sei mesi e non cinque, con conseguente suo diritto di ricevere dall'ex agente l'ulteriore somma di Euro 4.307,36, oltre accessori di legge.
Resisteva il DO, proponendo appello incidentale con cui chiedeva, in totale riforma della sentenza di prime cure, l'accoglimento integrale delle originarie domande proposte. La Corte d'appello di Trieste, con sentenza depositata il 18 luglio 2012, rigettava l'appello principale, ed in parziale accoglimento di quello incidentale, condannava la società OS al pagamento, in favore del DO, della maggior somma di Euro 6.689,63, per ulteriori crediti di lavoro, oltre accessori di legge. Per la cassazione propone ricorso la società OS, affidato ad unico motivo, poi illustrato con memoria.
Resiste il DO con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deve pregiudizialmente respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza dei motivi di cui all'art. 360 c.p.c., ed inoltre per contrasto con l'art 360 bis c.p.c., per non essere indicata, a tale ultimo riguardo, alcuna pronuncia di legittimità a sostegno delle censure svolte. Ed invero deve evidenziarsi, quanto alla prima questione, la non decisività della formulazione della censura ex art. 360 c.p.c. che non determina "ex se" l'inammissibilità del motivo ove la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente (Cass. n. 14026/12, Cass. n. 7981 del 2007), non essendo necessaria l'adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, (Cass. sez.un. n. 17931/13, Cass. n. 24553/13). Quanto alla presunta violazione dell'art. 360 bis c.p.c., deve rilevarsi che la norma, esattamente all'opposto di quanto ritenuto dal controricorrente, sanziona con l'inammissibilità i ricorsi per cassazione allorquando la sentenza impugnata abbia deciso questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, laddove, come affermato dallo stesso controricorrente, in materia non risultano precedenti di questa Corte.
Venendo pertanto al merito, si osserva.
2. - La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1750 cod. civ.. Lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove ritenne, in contrasto con l'indicata norma codicistica, così come modificata dal D.Lgs. n. 303 del 1991 (di attuazione della direttiva comunitaria 86/65 3), di determinare l'indennità di preavviso, per gli anni dal quarto in poi, in modo differente rispetto ai primi tre anni, ed in particolare ritenendo che dal quarto anno in poi il preavviso fosse pari ad una mensilità solo per ogni anno compiuto o esaurito, giungendo in tal modo a disciplinare in modo diverso situazioni equivalenti, oltre a violare il tenore letterale dell'art. 1750 c.c. e della direttiva comunitaria 86/653.
3.- Il motivo è fondato.
L'art. 1750 cod. civ., così come sostituito dal D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, art. 3 (di attuazione della direttiva comunitaria
86/65 3), applicabile nella presente fattispecie, stabilisce, per quanto qui interessa: "Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito (comma 2). "Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi (comma 3). "Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente" (comma 4). Ad avviso della Corte è evidente che, in assenza di diversi accordi tra le parti, e definitivamente accertato l'obbligo del DO di corrispondere alla società OS l'indennità sostitutiva, il preavviso nel caso di specie doveva essere pari a sei mesi, essendo il rapporto di agenzia cessato a metà del sesto anno. La maggiore tutela, secondo i giudici di merito accordata all'agente per i primi tre anni di rapporto, ed evincibile dalla locuzione "anno iniziato" per il secondo ed il terzo anno, non può contrastare col tenore letterale della norma (art. 1750 c.c., comma 3, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 303 del 1991), secondo cui il termine di preavviso "non può
comunque essere inferiore... a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi". La durata dei preavviso pari a sei mesi "per" il sesto anno, (e non "scaduto o compiuto il sesto anno" o locuzioni similari) non può che significare "a partire dal" o "durante" il sesto anno, alla stessa stregua, del resto, di quanto stabilito per il primo anno ("Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto"). Tale soluzione risulta poi obbligata alla luce dell'art. 15 della direttiva comunitaria 86/653, secondo cui (comma 2): "Il termine di preavviso è di un mese per il primo anno del contratto di agenzia, di due mesi per il secondo anno iniziato, di tre mesi per il terzo anno iniziato e per gli anni successivi. Le parti non possono concordare termini più brevi"; al comma 3 è poi stabilito che: "Gli Stati membri possono fissare a quattro mesi il termine di preavviso per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Essi possono stabilire che le parti non possono concordare termini più brevi". In base alla direttiva, dunque, la maggior tutela accordata all'agente per i primi tre anni consisteva nel fatto che i termini di preavviso relativi a tali anni sono pari ad un mese per ogni anno di rapporto sino ad un massimo di tre mesi anche per gli anni successivi e non possono in alcun modo essere derogati dalle parti, mentre per gli anni successivi era solo consentito agli Stati membri di prevedere termini crescenti di quattro, cinque e sei mesi (rispettivamente per il quarto, il quinto, il sesto ed i successivi anni), derogabili dalle parti salva la facoltà degli Stati di escludere tale deroga individuale.
Il legislatore italiano ha ritenuto di determinare il termine di preavviso in quattro, cinque e sei mesi per gli anni dal quarto al sesto, e per i successivi, senza accordare alle parti la facoltà di determinare termini più brevi.
La disciplina di cui al D.Lgs. n. 303 del 1991 risulta assolutamente rispettosa della direttiva comunitaria, stabilendo anche per gli anni dal quarto in poi i più elevati termini di preavviso pari ad un mese per ogni anno di lavoro in più, sino al massimo di sei, senza possibilità di deroghe ad opera delle parti. Del resto, come rilevato dalla società, diversamente ragionando (ritenendo cioè che solo per i primi tre anni sarebbe sufficiente un giorno di lavoro nell'anno successivo per maturare un ulteriore mese di preavviso, mentre per gli anni successivi occorrerebbe lavorare per tutti i 365 giorni dell'anno per maturare l'ulteriore mese di preavviso) potrebbe determinarsi l'irragionevole conseguenza che l'agente che abbia lavorato per due anni ed un giorno avrebbe diritto al medesimo periodo di preavviso (tre mesi) dell'agente che abbia lavorato per quattro anni meno un giorno.
2. - Il ricorso deve pertanto accogliersi, la sentenza impugnata cassarsi, con rinvio, per l'ulteriore esame della controversia, ad altro giudice, in dispositivo indicato, il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2014