Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2014, n. 16487
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Sentenza 18 luglio 2014

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In tema di contratti di agenzia a tempo indeterminato, il termine di preavviso, ai sensi dell'art. 1750 cod. civ. (come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303), non può essere inferiore ad un mese per ogni anno, o frazione di anno, di durata del contratto fino ad un massimo di sei mesi, poiché il legislatore italiano - come consentito dall'art. 15 della Direttiva del Consiglio CEE del 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE, ferma la tutela inderogabile per il primo triennio - ha previsto, anche per gli anni successivi al terzo, termini crescenti di quattro, cinque e sei mesi (rispettivamente per il quarto, il quinto, il sesto ed i successivi anni) non derogabili ad opera delle parti.

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    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 29 ottobre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2014, n. 16487
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16487
Data del deposito : 18 luglio 2014

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