Art. 3.
Per il potenziamento tecnico ed economico delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, mediante l'ammodernamento, trasformazione o sostituzione degli impianti o del materiale rotabile, nonche' per la trasformazione di ferrovie in tramvie, di tramvie e ferrovie e di ferrovie o tramvie in filovie, puo' essere accordato un contributo dello Stato in annualita' posticipate, per un numero non superiore a sei. Tali annualita' saranno determinate al tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti, ed in ogni caso, a un tasso non superiore al 6,50 per cento, in modo da corrispondere, in valore attuale, a non piu' della meta' della spesa riconosciuta ammissibile sia per gli impianti che per il materiale rotabile e di esercizio.
Per le ferrovie, le tramvie e filovie extraurbane e per le funivie dell'Italia meridionale ed insulare il contributo di cui al primo comma del presente articolo puo' essere elevato fino ad un massimo, corrispondente, in valore attuale, ai tre quarti della spesa riconosciuta ammissibile per gli impianti fissi e per il materiale rotabile e d'esercizio.
Allo scadere del periodo per il quale viene accordato il contributo, il materiale rotabile e di esercizio passa in proprieta' dello Stato per una aliquota corrispondente al rapporto fra il valore capitale del contributo accordato e la spesa riconosciuta ammissibile per il suo acquisto.
Il materiale rotabile e d'esercizio, per le quote in proprieta' dello Stato, rimane in uso gratuito al concessionario per tutta la durata della concessione, con obbligo del concessionario medesimo di mantenimento in efficienza e di ripristino in caso di distruzione, non dovuta ad eventi bellici. ((4)) ----------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 24 dicembre 1959, n. 1130 ha disposto (con l'art. 1) che "Per le ferrovie ammesse ai benefici di cui all' art. 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , la somma effettivamente necessaria: per i lavori relativi agli impianti fissi sara' determinata con dedizione non soltanto dei valori di ricupero dei materiali e degli impianti non utilizzabili per la trasformazione, il potenziamento e la modernizzazione, ma anche del valore di ricupero delle aree e dei fabbricati da abbandonare per la esecuzione di previste varianti di tracciato."
Per il potenziamento tecnico ed economico delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, mediante l'ammodernamento, trasformazione o sostituzione degli impianti o del materiale rotabile, nonche' per la trasformazione di ferrovie in tramvie, di tramvie e ferrovie e di ferrovie o tramvie in filovie, puo' essere accordato un contributo dello Stato in annualita' posticipate, per un numero non superiore a sei. Tali annualita' saranno determinate al tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti, ed in ogni caso, a un tasso non superiore al 6,50 per cento, in modo da corrispondere, in valore attuale, a non piu' della meta' della spesa riconosciuta ammissibile sia per gli impianti che per il materiale rotabile e di esercizio.
Per le ferrovie, le tramvie e filovie extraurbane e per le funivie dell'Italia meridionale ed insulare il contributo di cui al primo comma del presente articolo puo' essere elevato fino ad un massimo, corrispondente, in valore attuale, ai tre quarti della spesa riconosciuta ammissibile per gli impianti fissi e per il materiale rotabile e d'esercizio.
Allo scadere del periodo per il quale viene accordato il contributo, il materiale rotabile e di esercizio passa in proprieta' dello Stato per una aliquota corrispondente al rapporto fra il valore capitale del contributo accordato e la spesa riconosciuta ammissibile per il suo acquisto.
Il materiale rotabile e d'esercizio, per le quote in proprieta' dello Stato, rimane in uso gratuito al concessionario per tutta la durata della concessione, con obbligo del concessionario medesimo di mantenimento in efficienza e di ripristino in caso di distruzione, non dovuta ad eventi bellici. ((4)) ----------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 24 dicembre 1959, n. 1130 ha disposto (con l'art. 1) che "Per le ferrovie ammesse ai benefici di cui all' art. 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , la somma effettivamente necessaria: per i lavori relativi agli impianti fissi sara' determinata con dedizione non soltanto dei valori di ricupero dei materiali e degli impianti non utilizzabili per la trasformazione, il potenziamento e la modernizzazione, ma anche del valore di ricupero delle aree e dei fabbricati da abbandonare per la esecuzione di previste varianti di tracciato."