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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/06/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
RG 173-1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone magistrati dott.ssa Maurizia GIUSTA Presidente dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore dott. Stefano MIGLIETTA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 173-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, della liquidazione controllata proposto da
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Parte_1 C.F._1
Beruto giusta procura allegata al ricorso (doc. 1)
- RICORRENTE- nei confronti di
(CF ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino (TO) in via Orbetello n. 154/B cap
10148, appresentata e difesa dagli avv.ti Luca Pecoraro e Alessia Dinunno, giusta procura allegata alla memoria di costituzione (all. A)
- RESISTENTE-
***
Con ricorso depositato il 24.3.2025, ha domandato l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti della (CF Controparte_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino P.IVA_1
(TO) in via Orbetello n. 154/B cap 10148.
Con il ricorso ha allegato:
- che, stante il decesso dell'amministratore unico di e in assenza di intesa CP_1
da parte delle socie superstiti, è stato nominato Liquidatore dal Tribunale il dott.
nel dicembre 2022, poi sostituito nel marzo 2023 dal dott. Persona_1 Per_2
;
[...]
- di essere creditore della società per euro 29.316,00, derivanti dalle prestazioni professionali rese quale commercialista della società dal 2018 al 31.12.2021, oltre all'attività svolta nel 2022 e 2023 su richiesta del Liquidatore;
- di aver richiesto le somme dovute con pec/ raccomandata 30.6.2022 e con raccomandata 7.7.2022, rimaste senza riscontro, ed infine nel maggio 2024, ricevendo stavolta contestazioni generiche e smentite dalla corrispondenza intercorsa negli anni tra il professionista e la società;
- lo stato di decozione della convenuta, risultante dal mancato deposito dei bilanci 2021,
2022 e dalle risultanze del bilancio 2023 da cui emerge una perdita di euro 273.854, il pignoramento di un conto corrente e l'esistenza di altri debiti per lavoro dipendente e tributi.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla convenuta tramite pec della Cancelleria il 26 marzo 2025 e la convenuta si è costituita depositando una memoria il
29 aprile 2025, con cui si è opposta all'accoglimento della domanda, evidenziando l'assenza di titolo esecutivo in capo al ricorrente. Nella memoria ha eccepito l'inesatto adempimento e il difetto della presenza congiunta dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. D) CCII, dando atto del superamento dei requisiti dimensionali solo con riferimento all'attivo nell'esercizio 2022 (euro
363.951,00).
Infine, ha eccepito l'assenza di insolvenza, allegando che è in corso la vendita dell'unico cespite di rilievo di proprietà, costituito dall'immobile sito in Torino, via Orbetello n. 154/B.
Il Tribunale ha acquisito ex art. 42 CCII, tra il resto, l'informativa trasmessa da , datata CP_2
28.3.2025 ed inserita il 1.4.2025 nel fascicolo telematico, da cui risultano carichi iscritti al ruolo ed affidati all'Agente per la Riscossione per euro 40.807,93, di cui euro 2.793,27 definiti
“importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 38.014,66 “Importi assoggettati a piani di rateazione in essere”.
All'udienza del 6 maggio 2025 sono comparsi i legali, nonché per parte ricorrente la dott.ssa per delega del dott. e per parte convenuta il Persona_3 Parte_1
2 dott. , liquidatore nominato dal Tribunale di in Persona_2 Controparte_1
liquidazione.
La difesa della resistente, a domanda del giudice, ha dichiarato che dalla vendita dell'immobile sito in via Orbetello si ricaveranno circa 160.000,00 euro (170.000,00, come da proposta irrevocabile, da cui occorre detrarre 10.000,00 euro in quanto il bene è lasciato occupato e dello sgombero si farà carico l'acquirente) e che tali somme sono sufficienti per pagare integralmente il dipendente, che ha un credito di circa 80.000,00, e soddisfare Pt_2
o trovare un accordo con . CP_2
Il Dott. ha precisato quanto ai debiti che, oltre alle somme indicate da Per_2 CP_2 nell'informativa, bisogna tener conto per debito erariale di circa ulteriori 20.000,00. Ci sono anche spese pari a circa 10.000,00 per professionisti che hanno assistito per la regolarizzazione urbanistica catastale dell'immobile e per la redazione del bilancio 2024 e le competenze del legale.
La difesa del ricorrente ha rilevato che risulta il superamento delle soglie relative all'impresa minore e che la condizione di insolvenza era già stata evidenziata dal precedente liquidatore,
Dott. , il quale aveva consigliato l'apertura della liquidazione giudiziale (doc.7). Inoltre, Per_1
ha precisato quanto ai debiti, che nella nota integrativa si indica che vi sono ulteriori
96.000,00 euro per il compenso del liquidatore.
Il Dott. ha dichiarato che ad oggi non è stato pagato il suo compenso neanche in Per_2
parte e osservato che la quantificazione è minore di 96.000 euro, in quanto lo sforzo professionale non è stato quello ipotizzato, essendo stato trovato un acquirente per l'immobile in tempi brevi.
La difesa di ha argomentato, inoltre, che sussistono debiti per oltre Parte_1
50.000,00 e dunque, nell'ipotesi in cui la convenuta venisse qualificata come impresa minore, ha chiesto, in via subordinata, l'apertura della liquidazione controllata. Circa il credito del Dott. ha osservato che la prima contestazione risulta effettuata due anni dopo, che le Pt_1
fatture erano registrate in contabilità e che il Dott. era il commercialista della Pt_1
società e dei soggetti collegati da almeno il 1990.
A domanda del giudice, la difesa della resistente ha affermato che non sono stati forniti, nonostante siano stati richiesti, i documenti contabili. Il legale di ha anche dichiarato CP_1 che : “Ad oggi risulta che è stata svolta attività ma non si riesce a comprendere chi ha svolto tale attività e, di conseguenza se sia un credito del Dott. o della Dott.ssa . Pt_1 Per_3
Quindi vi è contestazione che sia dovuto anche solo un euro al ricorrente”.
3 La dott.ssa ha dichiarato che probabilmente l'incarico a è stato Per_3 Parte_1 conferito in forma orale, in quanto la società è cliente dagli anni 90 e sostenuto l'irrilevanza del soggetto che ha materialmente compiuto l'attività all'interno dello studio.
La difesa del ricorrente, inoltre, ha osservato “che vi è stata attività richiesta dallo stesso liquidatore dott. a (in particolare nella corrispondenza vi è la Per_2 Parte_1 prova della richiesta della liquidazione periodica IVA e dichiarazione IMU -)”.
Il legale della convenuta ha dichiarato che “su tale attività vi è disponibilità a riconoscere un credito secondo la tariffa vigente”.
Allontanatasi la dott.ssa per concomitanti impegni professionali alle ore 15.48, il Per_3
legale del ricorrente, quanto alle eccezioni di inesatto adempimento sollevate dalla controparte, ha replicato che supervisionare la contabilità aziendale è compito da revisori e non del commercialista, come risulta dalle Norme tecniche per l'esercizio della professione del consiglio dei Commercialisti del marzo 2025, che è stata autorizzata a depositare ed ha depositato il 7 maggio 2025.
Inoltre, quanto alla tenuta della contabilità, ha osservato che “sono stati prodotti estratti di corrispondenza pregressa da allo studio , che la contabilità era infatti CP_1 Pt_1
interna ad tanto che , dipendente di , si è offerta di aiutare il CP_1 Testimone_1 CP_1
liquidatore. La tenuta della contabilità non rientrava tra le attività da svolgere dal dott.
”. Pt_1
Quanto al bilancio, ha rilevato che “lo studio riceve al 31.12 la situazione contabile, una volta approvato il bilancio, ne curava il deposito. Sono dunque adempimenti Parte_1 dell'amministratore. Anche il mancato deposito nei termini dei bilanci deve essere imputato all'amministratore e non allo studio professionale. Non sono scelte del commercialista quelle attinenti al bilancio”.
Infine, ha argomentato, quanto alla mancanza della relazione sulla gestione, che non è obbligatoria e circa la contestazione di aver calcolato il modello ISA 2019 indicando i mq sbagliati, che il commercialista non misura i mq, inoltre che la documentazione del dott. risultava dal cassetto fiscale di , concludendo di ritenere le contestazioni Pt_1 CP_1
infondate.
La difesa della resistente, infine, ha argomentato che “il creditore non ha dimostrato di essere tale, che se anche risultasse un credito non sarebbe privilegiato e la eventuale dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non determinerebbe alcun vantaggio per i creditori ed anzi comporterebbe uno svantaggio connesso ai costi connessi con l'apertura della procedura”.
4 Parte ricorrente ha concluso per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e in subordine della liquidazione controllata e la resistente si è opposta ad entrambe le domande.
Il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale per le ragioni seguenti.
a. Legittimazione ad agire.
Quanto alla legittimazione ad agire del ricorrente occorre osservare che appaiono applicabili principi enunciati dalla Suprema Corte in relazione alla legge fallimentare, secondo cui “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 23/01/2013, n.
1521; Cass. civ. Sez. I Sent., 22/05/2014, n. 11421; Cass. civ. Sez. I Ord., 28/11/2018, n.
30827).
Con maggiore dettaglio, la Suprema Corte ha chiarito che “La dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni
e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione” (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494).
Nel caso in esame, alla luce anche di quanto emerso all'udienza del 6 maggio 2025, deve ritenersi che vi sia una parte di credito non contestato. In particolare, in relazione all'attività richiesta dal liquidatore dott. al dott. (richiesta della liquidazione Per_2 Parte_1 periodica dell'IVA e dichiarazione IMU), la convenuta ha riconosciuto un credito per tale attività, da quantificare secondo la tariffa vigente. Al fine di ritenere sussistente la legittimazione attiva a proporre la domanda è sufficiente che possa Parte_1
essere ritenuto creditore della convenuta, non essendo rilevante in questa sede accertare il quantum.
5 Alla luce del riconoscimento dell'esistenza di un credito, sebbene limitato a quanto sopra, non occorre sulla base del principio della ragione più liquida esaminare nel dettaglio le eccezioni di inesatto adempimento, né è necessario verificare l'esatto oggetto dell'incarico professionale, a fronte del dato normativo secondo cui la redazione del bilancio è atto degli amministratori (art. 2423 c.c.) e la tenuta delle scritture contabili dell'imprenditore (art. 2214
c.c.).
Peraltro, deve evidenziarsi che in relazione all'incarico conferito dal liquidatore non è stata contestata l'affermazione secondo cui è stato affidato a . Parte_1
Può ritenersi dunque provata la legittimazione attiva alla proposizione della domanda da parte del ricorrente.
b. Competenza territoriale.
Questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto la sede legale della convenuta è a Torino (TO) in via Orbetello n. 154/B cap 10148 (visura camerale
26.3.2025 in atti);
c. Requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII.
Sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII, attesa la veste e l'attività commerciali di , società CP_1
a responsabilità limitata in liquidazione avente come oggetto sociale il commercio all'ingrosso di arredamenti, come risulta dalla visura camerale.
Deve affermarsi, altresì, il superamento delle soglie prescritte dall'art. 2, co 1, lett. d) CCII. Al riguardo, deve osservarsi che la società resistente non dimostrato il possesso congiunto dei requisiti esonerativi previsti dalla norma citata ed il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII e, al contrario, ha dato atto del superamento dei requisiti dimensionali anche se solo con riferimento all'attivo nell'esercizio 2022 (euro 363.951,00).
d. Insolvenza.
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett.
b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Al riguardo, trattandosi di società in liquidazione, appaiono applicabili i principi enunciati dalla Suprema Corte nella vigenza della l.f. in base ai quali “la valutazione del giudice, ai fini del giudizio sulla sussistenza dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi
6 l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. Ord., 18/12/2017, n. 30297).
Nella fattispecie non constano elementi di attivo che consentano la soddisfazione delle obbligazioni contratte. Con maggiore dettaglio, dall'istruttoria è emerso che è stata ricevuta un'offerta irrevocabile per l'unico cespite di rilievo da cui si prevede di ricavare 160.000,00 euro e tale somma dovrebbe essere sufficiente a pagare il dipendente con credito Pt_2
indicato in circa 80.000 euro, e soddisfare o trovare un accordo con , nei cui confronti CP_2 vi è un debito di circa 40.000 euro risultante dall'informativa trasmessa, oltre 20.000 euro di cui ha dato atto il liquidatore in udienza (verbale di udienza 6.5.2025). Sono stati indicati dalla convenuta anche circa 10.000 euro dovuti ai professionisti che hanno assistito per la regolarizzazione urbanistica e catastale dell'immobile e per la redazione del bilancio 2024 e le competenze del legale. Si tratta quindi di almeno 150.000 euro di debiti a cui devono aggiungersi le somme spettanti a titolo di compenso al liquidatore, il cui ammontare indicato nella nota integrativa in euro 96.000,00 è stato affermato dal dott. essere in realtà Per_2
quantificabile in misura inferiore stante il minor sforzo professionale in concreto effettuato rispetto a quanto immaginato ma non è stato esattamente indicato. Vi è inoltre il credito del ricorrente, la cui esatta quantificazione allo stato non è individuabile.
Risulta quindi che l'attivo non è sufficiente a soddisfare le obbligazioni a carico della società.
e. Superamento della soglia di cui all'art. 49 co 5 CCII
Appare infine certamente oltrepassata la soglia prevista dall'art. 49 co 5 CCII, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare
è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto della situazione debitoria sopra indicata e, comunque, delle somme risultanti dall'informativa trasmessa da CP_2
sopra citata.
Infine, occorre evidenziare che non è previsto quale requisito per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale la certezza di utilità della procedura per i creditori, a differenza della liquidazione controllata proposta dal debitore persona fisica (art. 268 co 2 ult. Periodo CCII), così che non occorre esaminare tale eccezione sollevata dalla convenuta.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, senza doversi quindi esaminare la domanda proposta
7 in via subordinata all'udienza 6.5.2025 di apertura della liquidazione controllata, e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] P.IVA_1
sede legale a Torino (TO) in via Orbetello n. 154/B cap 10148; nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina Curatore la dott.ssa , che risulta iscritta all'albo di cui all'art. 356 Persona_4
CCII e, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
CCI; stabilisce il giorno 28 ottobre 2025 alle ore 14.45, in aula 9, l'udienza per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di
8 insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della impresa debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, PM, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del l'8 maggio 2025
ll Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Carlotta Pittaluga dott.ssa Maurizia Giusta
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone magistrati dott.ssa Maurizia GIUSTA Presidente dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore dott. Stefano MIGLIETTA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 173-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, della liquidazione controllata proposto da
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Parte_1 C.F._1
Beruto giusta procura allegata al ricorso (doc. 1)
- RICORRENTE- nei confronti di
(CF ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino (TO) in via Orbetello n. 154/B cap
10148, appresentata e difesa dagli avv.ti Luca Pecoraro e Alessia Dinunno, giusta procura allegata alla memoria di costituzione (all. A)
- RESISTENTE-
***
Con ricorso depositato il 24.3.2025, ha domandato l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti della (CF Controparte_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino P.IVA_1
(TO) in via Orbetello n. 154/B cap 10148.
Con il ricorso ha allegato:
- che, stante il decesso dell'amministratore unico di e in assenza di intesa CP_1
da parte delle socie superstiti, è stato nominato Liquidatore dal Tribunale il dott.
nel dicembre 2022, poi sostituito nel marzo 2023 dal dott. Persona_1 Per_2
;
[...]
- di essere creditore della società per euro 29.316,00, derivanti dalle prestazioni professionali rese quale commercialista della società dal 2018 al 31.12.2021, oltre all'attività svolta nel 2022 e 2023 su richiesta del Liquidatore;
- di aver richiesto le somme dovute con pec/ raccomandata 30.6.2022 e con raccomandata 7.7.2022, rimaste senza riscontro, ed infine nel maggio 2024, ricevendo stavolta contestazioni generiche e smentite dalla corrispondenza intercorsa negli anni tra il professionista e la società;
- lo stato di decozione della convenuta, risultante dal mancato deposito dei bilanci 2021,
2022 e dalle risultanze del bilancio 2023 da cui emerge una perdita di euro 273.854, il pignoramento di un conto corrente e l'esistenza di altri debiti per lavoro dipendente e tributi.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla convenuta tramite pec della Cancelleria il 26 marzo 2025 e la convenuta si è costituita depositando una memoria il
29 aprile 2025, con cui si è opposta all'accoglimento della domanda, evidenziando l'assenza di titolo esecutivo in capo al ricorrente. Nella memoria ha eccepito l'inesatto adempimento e il difetto della presenza congiunta dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. D) CCII, dando atto del superamento dei requisiti dimensionali solo con riferimento all'attivo nell'esercizio 2022 (euro
363.951,00).
Infine, ha eccepito l'assenza di insolvenza, allegando che è in corso la vendita dell'unico cespite di rilievo di proprietà, costituito dall'immobile sito in Torino, via Orbetello n. 154/B.
Il Tribunale ha acquisito ex art. 42 CCII, tra il resto, l'informativa trasmessa da , datata CP_2
28.3.2025 ed inserita il 1.4.2025 nel fascicolo telematico, da cui risultano carichi iscritti al ruolo ed affidati all'Agente per la Riscossione per euro 40.807,93, di cui euro 2.793,27 definiti
“importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 38.014,66 “Importi assoggettati a piani di rateazione in essere”.
All'udienza del 6 maggio 2025 sono comparsi i legali, nonché per parte ricorrente la dott.ssa per delega del dott. e per parte convenuta il Persona_3 Parte_1
2 dott. , liquidatore nominato dal Tribunale di in Persona_2 Controparte_1
liquidazione.
La difesa della resistente, a domanda del giudice, ha dichiarato che dalla vendita dell'immobile sito in via Orbetello si ricaveranno circa 160.000,00 euro (170.000,00, come da proposta irrevocabile, da cui occorre detrarre 10.000,00 euro in quanto il bene è lasciato occupato e dello sgombero si farà carico l'acquirente) e che tali somme sono sufficienti per pagare integralmente il dipendente, che ha un credito di circa 80.000,00, e soddisfare Pt_2
o trovare un accordo con . CP_2
Il Dott. ha precisato quanto ai debiti che, oltre alle somme indicate da Per_2 CP_2 nell'informativa, bisogna tener conto per debito erariale di circa ulteriori 20.000,00. Ci sono anche spese pari a circa 10.000,00 per professionisti che hanno assistito per la regolarizzazione urbanistica catastale dell'immobile e per la redazione del bilancio 2024 e le competenze del legale.
La difesa del ricorrente ha rilevato che risulta il superamento delle soglie relative all'impresa minore e che la condizione di insolvenza era già stata evidenziata dal precedente liquidatore,
Dott. , il quale aveva consigliato l'apertura della liquidazione giudiziale (doc.7). Inoltre, Per_1
ha precisato quanto ai debiti, che nella nota integrativa si indica che vi sono ulteriori
96.000,00 euro per il compenso del liquidatore.
Il Dott. ha dichiarato che ad oggi non è stato pagato il suo compenso neanche in Per_2
parte e osservato che la quantificazione è minore di 96.000 euro, in quanto lo sforzo professionale non è stato quello ipotizzato, essendo stato trovato un acquirente per l'immobile in tempi brevi.
La difesa di ha argomentato, inoltre, che sussistono debiti per oltre Parte_1
50.000,00 e dunque, nell'ipotesi in cui la convenuta venisse qualificata come impresa minore, ha chiesto, in via subordinata, l'apertura della liquidazione controllata. Circa il credito del Dott. ha osservato che la prima contestazione risulta effettuata due anni dopo, che le Pt_1
fatture erano registrate in contabilità e che il Dott. era il commercialista della Pt_1
società e dei soggetti collegati da almeno il 1990.
A domanda del giudice, la difesa della resistente ha affermato che non sono stati forniti, nonostante siano stati richiesti, i documenti contabili. Il legale di ha anche dichiarato CP_1 che : “Ad oggi risulta che è stata svolta attività ma non si riesce a comprendere chi ha svolto tale attività e, di conseguenza se sia un credito del Dott. o della Dott.ssa . Pt_1 Per_3
Quindi vi è contestazione che sia dovuto anche solo un euro al ricorrente”.
3 La dott.ssa ha dichiarato che probabilmente l'incarico a è stato Per_3 Parte_1 conferito in forma orale, in quanto la società è cliente dagli anni 90 e sostenuto l'irrilevanza del soggetto che ha materialmente compiuto l'attività all'interno dello studio.
La difesa del ricorrente, inoltre, ha osservato “che vi è stata attività richiesta dallo stesso liquidatore dott. a (in particolare nella corrispondenza vi è la Per_2 Parte_1 prova della richiesta della liquidazione periodica IVA e dichiarazione IMU -)”.
Il legale della convenuta ha dichiarato che “su tale attività vi è disponibilità a riconoscere un credito secondo la tariffa vigente”.
Allontanatasi la dott.ssa per concomitanti impegni professionali alle ore 15.48, il Per_3
legale del ricorrente, quanto alle eccezioni di inesatto adempimento sollevate dalla controparte, ha replicato che supervisionare la contabilità aziendale è compito da revisori e non del commercialista, come risulta dalle Norme tecniche per l'esercizio della professione del consiglio dei Commercialisti del marzo 2025, che è stata autorizzata a depositare ed ha depositato il 7 maggio 2025.
Inoltre, quanto alla tenuta della contabilità, ha osservato che “sono stati prodotti estratti di corrispondenza pregressa da allo studio , che la contabilità era infatti CP_1 Pt_1
interna ad tanto che , dipendente di , si è offerta di aiutare il CP_1 Testimone_1 CP_1
liquidatore. La tenuta della contabilità non rientrava tra le attività da svolgere dal dott.
”. Pt_1
Quanto al bilancio, ha rilevato che “lo studio riceve al 31.12 la situazione contabile, una volta approvato il bilancio, ne curava il deposito. Sono dunque adempimenti Parte_1 dell'amministratore. Anche il mancato deposito nei termini dei bilanci deve essere imputato all'amministratore e non allo studio professionale. Non sono scelte del commercialista quelle attinenti al bilancio”.
Infine, ha argomentato, quanto alla mancanza della relazione sulla gestione, che non è obbligatoria e circa la contestazione di aver calcolato il modello ISA 2019 indicando i mq sbagliati, che il commercialista non misura i mq, inoltre che la documentazione del dott. risultava dal cassetto fiscale di , concludendo di ritenere le contestazioni Pt_1 CP_1
infondate.
La difesa della resistente, infine, ha argomentato che “il creditore non ha dimostrato di essere tale, che se anche risultasse un credito non sarebbe privilegiato e la eventuale dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non determinerebbe alcun vantaggio per i creditori ed anzi comporterebbe uno svantaggio connesso ai costi connessi con l'apertura della procedura”.
4 Parte ricorrente ha concluso per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e in subordine della liquidazione controllata e la resistente si è opposta ad entrambe le domande.
Il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale per le ragioni seguenti.
a. Legittimazione ad agire.
Quanto alla legittimazione ad agire del ricorrente occorre osservare che appaiono applicabili principi enunciati dalla Suprema Corte in relazione alla legge fallimentare, secondo cui “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 23/01/2013, n.
1521; Cass. civ. Sez. I Sent., 22/05/2014, n. 11421; Cass. civ. Sez. I Ord., 28/11/2018, n.
30827).
Con maggiore dettaglio, la Suprema Corte ha chiarito che “La dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni
e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione” (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494).
Nel caso in esame, alla luce anche di quanto emerso all'udienza del 6 maggio 2025, deve ritenersi che vi sia una parte di credito non contestato. In particolare, in relazione all'attività richiesta dal liquidatore dott. al dott. (richiesta della liquidazione Per_2 Parte_1 periodica dell'IVA e dichiarazione IMU), la convenuta ha riconosciuto un credito per tale attività, da quantificare secondo la tariffa vigente. Al fine di ritenere sussistente la legittimazione attiva a proporre la domanda è sufficiente che possa Parte_1
essere ritenuto creditore della convenuta, non essendo rilevante in questa sede accertare il quantum.
5 Alla luce del riconoscimento dell'esistenza di un credito, sebbene limitato a quanto sopra, non occorre sulla base del principio della ragione più liquida esaminare nel dettaglio le eccezioni di inesatto adempimento, né è necessario verificare l'esatto oggetto dell'incarico professionale, a fronte del dato normativo secondo cui la redazione del bilancio è atto degli amministratori (art. 2423 c.c.) e la tenuta delle scritture contabili dell'imprenditore (art. 2214
c.c.).
Peraltro, deve evidenziarsi che in relazione all'incarico conferito dal liquidatore non è stata contestata l'affermazione secondo cui è stato affidato a . Parte_1
Può ritenersi dunque provata la legittimazione attiva alla proposizione della domanda da parte del ricorrente.
b. Competenza territoriale.
Questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto la sede legale della convenuta è a Torino (TO) in via Orbetello n. 154/B cap 10148 (visura camerale
26.3.2025 in atti);
c. Requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII.
Sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII, attesa la veste e l'attività commerciali di , società CP_1
a responsabilità limitata in liquidazione avente come oggetto sociale il commercio all'ingrosso di arredamenti, come risulta dalla visura camerale.
Deve affermarsi, altresì, il superamento delle soglie prescritte dall'art. 2, co 1, lett. d) CCII. Al riguardo, deve osservarsi che la società resistente non dimostrato il possesso congiunto dei requisiti esonerativi previsti dalla norma citata ed il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII e, al contrario, ha dato atto del superamento dei requisiti dimensionali anche se solo con riferimento all'attivo nell'esercizio 2022 (euro 363.951,00).
d. Insolvenza.
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett.
b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Al riguardo, trattandosi di società in liquidazione, appaiono applicabili i principi enunciati dalla Suprema Corte nella vigenza della l.f. in base ai quali “la valutazione del giudice, ai fini del giudizio sulla sussistenza dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi
6 l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. Ord., 18/12/2017, n. 30297).
Nella fattispecie non constano elementi di attivo che consentano la soddisfazione delle obbligazioni contratte. Con maggiore dettaglio, dall'istruttoria è emerso che è stata ricevuta un'offerta irrevocabile per l'unico cespite di rilievo da cui si prevede di ricavare 160.000,00 euro e tale somma dovrebbe essere sufficiente a pagare il dipendente con credito Pt_2
indicato in circa 80.000 euro, e soddisfare o trovare un accordo con , nei cui confronti CP_2 vi è un debito di circa 40.000 euro risultante dall'informativa trasmessa, oltre 20.000 euro di cui ha dato atto il liquidatore in udienza (verbale di udienza 6.5.2025). Sono stati indicati dalla convenuta anche circa 10.000 euro dovuti ai professionisti che hanno assistito per la regolarizzazione urbanistica e catastale dell'immobile e per la redazione del bilancio 2024 e le competenze del legale. Si tratta quindi di almeno 150.000 euro di debiti a cui devono aggiungersi le somme spettanti a titolo di compenso al liquidatore, il cui ammontare indicato nella nota integrativa in euro 96.000,00 è stato affermato dal dott. essere in realtà Per_2
quantificabile in misura inferiore stante il minor sforzo professionale in concreto effettuato rispetto a quanto immaginato ma non è stato esattamente indicato. Vi è inoltre il credito del ricorrente, la cui esatta quantificazione allo stato non è individuabile.
Risulta quindi che l'attivo non è sufficiente a soddisfare le obbligazioni a carico della società.
e. Superamento della soglia di cui all'art. 49 co 5 CCII
Appare infine certamente oltrepassata la soglia prevista dall'art. 49 co 5 CCII, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare
è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto della situazione debitoria sopra indicata e, comunque, delle somme risultanti dall'informativa trasmessa da CP_2
sopra citata.
Infine, occorre evidenziare che non è previsto quale requisito per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale la certezza di utilità della procedura per i creditori, a differenza della liquidazione controllata proposta dal debitore persona fisica (art. 268 co 2 ult. Periodo CCII), così che non occorre esaminare tale eccezione sollevata dalla convenuta.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, senza doversi quindi esaminare la domanda proposta
7 in via subordinata all'udienza 6.5.2025 di apertura della liquidazione controllata, e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] P.IVA_1
sede legale a Torino (TO) in via Orbetello n. 154/B cap 10148; nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina Curatore la dott.ssa , che risulta iscritta all'albo di cui all'art. 356 Persona_4
CCII e, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
CCI; stabilisce il giorno 28 ottobre 2025 alle ore 14.45, in aula 9, l'udienza per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di
8 insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della impresa debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, PM, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del l'8 maggio 2025
ll Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Carlotta Pittaluga dott.ssa Maurizia Giusta
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